Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione LDecisione del 17 gennaio 2025

Cassazione n. 05358/2025

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.12223/2021 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 28, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- INPS, elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 29, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati D'[OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -resistente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO POTENZA n. 79/2020 depositata il 22/10/2020.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17/01/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]: Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] la Corte d’appello di Potenza, in riforma della sentenza del 19.2.19 del tribunale della stessa sede, ha rigettato la domanda del contribuente in epigrafe di opposizione ad avviso di addebito per euro 2239 per contributi lavoratori agricolo IPA (imprenditore agricolo professionale) 2012.

In particolare, il tribunale aveva accolto la domanda perché il lavoratore era stato cancellato dalla gestione nel 2011 su sua richiesta; la Corte territoriale ha ritenuto che l’attività invece era continuata per l’allevamento di 130 bovini e che almeno il 50% del reddito derivava da tale attività che era prevalente sull’attività di bracciante agricolo, non essendo stati forniti elementi diversi dal lavoratore.

Avverso tale sentenza ricorre il lavoratore per quattro motivi; l’Inps è rimasto intimato. [OSCURATO:PERSONA], all’esito della camera di consiglio, si è riservato il termine di giorni sessanta per il deposito del provvedimento. [OSCURATO:PERSONA]: Il primo motivo deduce violazione dell’articolo 6, comma 6 , d .P.R. n.476 del 2001 e dell’art 2697 c.c., per avere la Corte territoriale trascurato che la domanda di cancellazione era stata accolta con silenzio dell’amministrazione e che il provvedimento di rigetto non era mai stato comunicato.

Il secondo motivo deduce violazione degli articoli 2697 c.c. 115 e 116 c.p.c., per l’inversione dell’onere della prova, al pari del terzo motivo e del quarto motivo che lamentano il medesimo vizio della sentenza impugnata, rispettivamente ex art. 360 co. 1 c.p.c. numero 4 ed ex numero

5. Il primo motivo è infondato, in quanto l’iscrizione negli elenchi dei lavoratori non ha carattere costitutivo del diritto alle prestazioni previdenziali per gli agricoli ma è solo un’agevolazione probatoria per la prova della sussistenza dei rapporti lavorativi in agricoltura, cui solo si ricollegano le prestazioni previdenziali alla presenza dei requisiti di legge.

Ciò vale anche per la richiesta di cancellazione, la quale - ancorché non opposta dall’amministrazione - non preclude alla stessa di dimostrare altrimenti i presupposti del debito contributivo (tra le tante, Sez.

L, Sentenza n. 28716 del 23/12/2011).

Il secondo motivo è fondato, essendovi violazione dell’articolo 2697 c.c. dell’onere della prova, posto che, relativamente alla prevalenza dell’attività cui si ricollega il debito contributivo rispetto alle ulteriori di carattere subordinato che invece non lo prevedono, non può che gravare sull’Inps che ha annullato la cancellazione dalla gestione già disposta e invoca un credito per prestazione pecuniaria (cfr. Sez. 1 -, Ordinanza n. 3647 del 7/02/2023).

I motivi terzo e quarto restano assorbiti.

La sentenza impugnata, che non si è attenuta ai principi su estesi, va cassata e la causa va rimessa alla medesima Corte d’appello in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il secondo motivo, rigettato il primo ed assorbito il terzo; cassa l'impugnata sentenza in relazione al motivo accolto e rinvia la causa, anche per la liquidazione delle spese del presente giudizio, alla medesima Corted'appello, in diversa c

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.12223/2021 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 28, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- INPS, elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 29, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati D'[OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -resistente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO POTENZA n. 79/2020 depositata il 22/10/2020. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17/01/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]: Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] la Corte d’appello di Potenza, in riforma della sentenza del 19.2.19 del tribunale della stessa sede, ha rigettato la domanda del contribuente in epigrafe di opposizione ad avviso di addebito per euro 2239 per contributi lavoratori agricolo IPA (imprenditore agricolo professionale) 2012. In particolare, il tribunale aveva accolto la domanda perché il lavoratore era stato cancellato dalla gestione nel 2011 su sua richiesta; la Corte territoriale ha ritenuto che l’attività invece era continuata per l’allevamento di 130 bovini e che almeno il 50% del reddito derivava da tale attività che era prevalente sull’attività di bracciante agricolo, non essendo stati forniti elementi diversi dal lavoratore. Avverso tale sentenza ricorre il lavoratore per quattro motivi; l’Inps è rimasto intimato. [OSCURATO:PERSONA], all’esito della camera di consiglio, si è riservato il termine di giorni sessanta per il deposito del provvedimento. [OSCURATO:PERSONA]: Il primo motivo deduce violazione dell’articolo 6, comma 6 , d .P.R. n.476 del 2001 e dell’art 2697 c.c., per avere la Corte territoriale trascurato che la domanda di cancellazione era stata accolta con silenzio dell’amministrazione e che il provvedimento di rigetto non era mai stato comunicato. Il secondo motivo deduce violazione degli articoli 2697 c.c. 115 e 116 c.p.c., per l’inversione dell’onere della prova, al pari del terzo motivo e del quarto motivo che lamentano il medesimo vizio della sentenza impugnata, rispettivamente ex art. 360 co. 1 c.p.c. numero 4 ed ex numero 5. Il primo motivo è infondato, in quanto l’iscrizione negli elenchi dei lavoratori non ha carattere costitutivo del diritto alle prestazioni previdenziali per gli agricoli ma è solo un’agevolazione probatoria per la prova della sussistenza dei rapporti lavorativi in agricoltura, cui solo si ricollegano le prestazioni previdenziali alla presenza dei requisiti di legge. Ciò vale anche per la richiesta di cancellazione, la quale - ancorché non opposta dall’amministrazione - non preclude alla stessa di dimostrare altrimenti i presupposti del debito contributivo (tra le tante, Sez. L, Sentenza n. 28716 del 23/12/2011). Il secondo motivo è fondato, essendovi violazione dell’articolo 2697 c.c. dell’onere della prova, posto che, relativamente alla prevalenza dell’attività cui si ricollega il debito contributivo rispetto alle ulteriori di carattere subordinato che invece non lo prevedono, non può che gravare sull’Inps che ha annullato la cancellazione dalla gestione già disposta e invoca un credito per prestazione pecuniaria (cfr. Sez. 1 -, Ordinanza n. 3647 del 7/02/2023). I motivi terzo e quarto restano assorbiti. La sentenza impugnata, che non si è attenuta ai principi su estesi, va cassata e la causa va rimessa alla medesima Corte d’appello in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio. P.Q.M. La Corte accoglie il secondo motivo, rigettato il primo ed assorbito il terzo; cassa l'impugnata sentenza in relazione al motivo accolto e rinvia la causa, anche per la liquidazione delle spese del presente giudizio, alla medesima Corted'appello, in diversa c
Sentenza Cassazione n. 05358/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris