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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 19 giugno 2023

Cassazione n. 11121/2024

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a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.16594/2023 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 90, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA], MINISTERO DELL'INTERNO -intimati- Avverso provvedimento del Giudice di Pace di Melfi, depositato il 19/06/2023; Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 06/03/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] di Pace di Melfi in data 19/6/2023 , ha convalidato, ritenendo sussistenti i presupposti dell’art.14 d.lgs. 286/1998, la richiesta del 17/6/2023 del Questore di Potenza di proroga (al fine di provvedere «ad ulteriori accertamenti propedeutici al rimpatrio», come si legge nel verbale di udienza), per ulteriori trenta giorni, del trattenimento di [OSCURATO:PERSONA], cittadino ghanese, presso il CPR di [OSCURATO:PERSONA], dando atto, a fronte di eccepita incompetenza da parte dello straniero (per essere competente il Tribunale di Potenza avendo lo stesso il «29/5/2023» manifestato la volontà di richiedere la protezione internazionale), che, risultando, giusta documentazione prodotta dalla Questura, che «l’unica richiesta di protezione internazionale sottoscritta…è datata 13/6/2023», con conseguente mancato decorso del termine di legge di dieci giorni, sussiste la competenza del giudice di pace.

Avverso la suddetta pronuncia [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione, notificato il 17/7/2023, affidato a due motivi, nei confronti della Questura Potenza e del Ministero dell’Interno (che non svolgono difese ). [OSCURATO:PERSONA] 1.Il ricorrente lamenta: a) con il primo motivo, la violazione, ex art.360 n. 3 c.p.c., degli art.2, commi 1 , lett. a) d.lgs. 142/2015, 26, comma 2-bis, d.lgs. 25/2008; b) con il secondo motivo, l’omessa motivazione o motivazione apparente ex art.360 n. 4 c.p.c., in violazione degli artt.132, n. 2 c.p.c., 111, comma 6, Cost., 13 e 14, comma 5 , d.lgs. 286/1998. 2.La prima censura è fondata. 2.1.Assume il ricorrente che il cittadino straniero deve essere considerato richiedente protezione internazionale nel momento in cui manifesta in qualsiasi modo la volontà di chiedere la protezione, a prescindere da quello della formale presentazione della domanda.

Nella specie, avendo lo straniero manifestato già in data 29/5/2023 «mediante invio a mezzo pec da parte del difensore munito di procura speciale», e successivo sollecito del colloqui personale sempre da parte del difensore, in data 8/6/2023, il giudice di pace doveva, all’udienza del 19/6/2023, fissata per l’esame della richiesta della questura di potenza di proroga del trattenimento ex art.14, co.5, del TUI, declinare la propria competenza in favore del Tribunale di Potenza, sezione Specializzata. 2.2.Vero che « In tema di immigrazione, spetta al tribunale, in composizione monocratica, e non al giudice di pace, la competenza a provvedere sulla convalida della proroga del trattenimento quando il cittadino straniero abbia presentato domanda di protezione internazionale e sia già sottoposto a trattenimento in forza di una decisione dell'autorità amministrativa, adottata e convalidata prima del deposito della suddetta richiesta» (Cass.13536/2014), cosicché, in caso di trattenimento del richiedente asilo presso un centro di permanenza temporanea, la presentazione di una domanda di protezione internazionale da parte dello straniero, anche se reiterata, vale a radicare la competenza sulla convalida in capo alla sezione specializzata istituita presso il Tribunale, e non al Giudice di pace, ai sensi dell'art. 6, comma 5, del d.lgs. n. 142 del 2015, in quanto determina un mutamento del titolo del trattenimento che prosegue, per il periodo massimo normativamente previsto, al fine di consentire l'espletamento della procedura di esame della domanda di protezione (Cass.11859/2022).

L’art. 6, comma 5, del d.lgs. n. 142 del 2015, che rileva nella fattispecie oggetto di causa, prevede: «Il provvedimento con il quale il questore dispone il trattenimento o la proroga del trattenimento è adottato per iscritto, corredato da motivazione e reca l'indicazione che il richiedente ha facolt̀ di presentare personalmente o a mezzo di difensore memorie o deduzioni al Tribunale in composizione monocratica competente alla convalida.

Il provvedimento è comunicato al richiedente nella prima lingua indicata dal richiedente o in una lingua che ragionevolmente si suppone che comprenda ai sensi dell'articolo 10, comma 4, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, e successive modificazioni.

Si applica, per quanto compatibile, l'articolo 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n.286, comprese le misure alternative di cui al comma 1-bis del medesimo articolo

14. Quando il trattenimento ègì in corso al momento della presentazione della domanda, i termini previsti dall'articolo 14, comma 5, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, si sospendono e il questore trasmette gli atti al tribunale in composizione monocratica per la convalida del trattenimento per un periodo massimo di ulteriori sessanta giorni, per consentire l'espletamento della procedura di esame della domanda».

In base all’art. 6, comma 5, cit. deve ritenersi che, in presenza di una domanda di protezione internazionale, la competenza per l’esame della convalida del trattenimento del richiedente asilo spetti alla sezione specializzata istituita presso il Tribunale, e non al Giudice di pace (in tal senso anche Cass. n. 18189 del 2020).

In tal caso, infatti, la presentazione della domanda di protezione determina un mutamento del titolo di trattenimento, che prosegue, per il periodo massimo normativamente previsto, al fine di consentire «l’espletamento della procedura di esame della domanda» di protezione. 2.3.Assume il ricorrente che i presupposti che radicano la competenza del Tribunale ricorrono nella fattispecie in esame in cui, in base ai dati sopra riportati, la domanda di protezione risulta presentata o il 13/6/2023 (formalmente) o il 29/5/2023 (a mezzo trasmissione via Pec da parte del difensore) dal cittadino ganese nel corso del trattenimento già iniziato (vertendo il procedimento su richiesta del 17/6/2023 di proroga del trattenimento) e prima dell’udienza di convalida fissata dinanzi al Giudice di pace (per il giorno 19/6/2023).

2.4. Questa Corte ha da tempo chiarito che «lo statuto protettivo previsto dall'ordinamento in favore del richiedente protezione si radica gì nel momento precedente a quello della formale presentazione della domanda di riconoscimento della invocata protezione internazionale innanzi alla Commissione territoriale e alla Sezione specializzata costituita nei tribunali distrettuali, e cioè nel momento dell'effettiva manifestazione di volont̀ del richiedente asilo di avanzare la domanda protettiva sopra ricordata» (Cass.21910/2020) .

In parte, il motivo attiene anche a questione che era stata rimessa alla Corte Costituzionale con ordinanza di data 11-12-2022 del Tribunale di Milano, che aveva dichiarato «rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimit̀ costituzionale dell’art. 6 c. 5 d.lgs. 142/2015 per contrasto all’art. 13 Costituzione nella parte in cui rinvia all’art. 14 d.lgs. 286/1998, implicando che il termine di quarantotto ore per richiedere la convalida del trattenimento disposto dal questore decorra, anche nel caso di trattenimento disposto ai sensi dell'art. 6 c. 3 d. lgs. 142/2015, dall'adozione del provvedimento con cui il questore dispone il trattenimento e non dal momento in cui si considera avere il soggetto trattenuto acquisito la qualit̀ di “richiedente protezione internazionale” ai sensi dell’art. 2 lett. a) d.lgs. 142/2015».

Con la recentissima sentenza n. 212/2023, depositata il 4 dicembre 2023, la Corte Costituzionale ha ritenuto inammissibile la suddetta questione per non avere il Tribunale remittente effettuato una completa ricostruzione del quadro normativo rilevante. [OSCURATO:PERSONA], in particolare, pur premettendo che lo status di richiedente la protezione internazionale si acquisisce, in base alle rilevanti disposizioni sia del diritto dell’Unione europea, sia del diritto nazionale, dal momento della manifestazione della volont̀ di richiedere la suddetta protezione, ha rimarcato l’omessa considerazione, da parte del Tribunale remittente, di quanto previsto dall’ultimo periodo della disposizione censurata, ossia della porzione normativa diretta a disciplinare la peculiare fattispecie scrutinata, trattandosi di richiedente asilo che, al momento della domanda, si trovava gì trattenuto presso il C.P.R. (« Quando il trattenimento è gi ̀ in corso al momento della presentazione della domanda, i termini previsti dall'articolo 14, comma 5, decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, si sospendono e il questore trasmette gli atti al tribunale in composizione monocratica per la convalida del trattenimento per un periodo massimo di ulteriori sessanta giorni, per consentire l'espletamento della procedura di esame della domanda»).

Avuto riguardo alla scansione procedimentale e temporale del giudizio di convalida dettata dalla norma censurata (art. 6 comma 5 d.lgs. n.142/2015), «in accordo alla struttura che ad esso conferisce direttamente l’art. 13, terzo comma, Cost., quando si tratta di convalidare provvedimenti provvisori di restrizione della libert̀ personale emessi dall’autorit ̀ di pubblica sicurezza», la Consulta ha affermato che, proprio in base a tale previsione costituzionale, «la convalida deve intervenire entro un termine che non pù che decorrere dalla data di adozione del provvedimento, posto che quest’ultimo ne costituisce l’oggetto» ed ha rimarcato che, proprio in ragione della peculiarit̀ della fattispecie di cui si ̀ detto (trattenimento già in corso in forza di precedente titolo restrittivo convalidato dal Giudice di Pace), si verifica che, a seguito della presentazione della domanda di protezione internazionale, non cessa l’efficacia del primo provvedimento restrittivo. [OSCURATO:PERSONA] ha precisato che il legislatore ha inteso disciplinare lo status libertatis nel tempo che intercorre tra la presentazione della domanda di protezione internazionale e il preliminare esame di essa da parte dell’autorit̀ amministrativa, quanto alla eventuale protrazione, nei casi indicati dalla legge, del restringimento in corso, prevedendo la perdurante sussistenza del primo titolo restrittivo per tale periodo, in base a quanto disposto dall’ultimo periodo della disposizione censurata.

2.4. Questa Corte con la recente ordinanza n. 36522/2023 ha quindi affermato il seguente principio di diritto: «Ove il cittadino straniero, già presente in un C.P.R. in attesa dell'esecuzione di un decreto di espulsione e in forza di trattenimento disposto ex art.14 del d.lgs. n. 286/1998, sia nuovamente ivi trattenuto ai sensi dell’art. 6, comma 3, del d. lgs. n. 142 del 2015, per avere presentato una domanda di protezione internazionale, il termine di 48 ore per la convalida del secondo trattenimento disposto dal Questore ex art. 6 citato non decorre dalla manifestazione di volont̀ del ricorrente di richiedere la protezione internazionale, ma dall’adozione del suddetto secondo provvedimento restrittivo».

Nei ricorsi riuniti, aventi ad oggetto provvedimento del Tribunale di rigetto dell’istanza di riesame della convalida del trattenimento ex art.6, comma 3, d.lgs. 142/2015 e provvedimento del Giudice di Pace di proroga del trattenimento originario ex art.14 T.U.I., si deduceva che, gì all’udienza di convalida del primo trattenimento avanti al Giudice di Pace, il ricorrente aveva manifestato la volontà di richiedere la protezione internazionale ma che soltanto in data 24 maggio 2022 la domanda veniva formalizzata e registrata dalla Questura di Torino , con adozione da parte della stessa Questura di un ordine di trattenimento ex art.6, comma 3, d.lgs. 242/2015, convalidato dal Tribunale il 26/5/2022, e trasmissione del fascicolo alla Commissione competente 21 giorni dopo la registrazione della domanda, con conseguente decisione amministrativa sulla domanda di protezione oltre i termini di legge.

Il ricorrente lamentava anzitutto, con una prima doglianza, il superamento dei termini della procedura accelerata di riconoscimento della protezione internazionale con riferimento alla tardività della trasmissione da parte della Questura alla [OSCURATO:PERSONA] della documentazione necessaria; con altro motivo nel ricorso riunito, il ricorrente deduceva altresì che non risultava rispettato il termine di quarantotto ore per richiedere la convalida del trattenimento disposto dal Questore, in quanto decorrente, anche nel caso di trattenimento disposto ai sensi dell'art. 6, comma 3, d. lgs. 142/2015, da detta manifestazione di volont̀ , nel caso di specie espressa in data 20-5-2022 e non il 24/5/2022 (epoca della registrazione da parte della Questura).

Interpretando la recente decisione della Consulta, questa Corte ha osservato che «il nuovo titolo restrittivo convalidato dal Tribunale ex art. 6, comma 5 citato, ed il relativo procedimento vanno ad innestarsi senza soluzione di continuit̀ , su di un precedente procedimento inerente al primo titolo restrittivo convalidato dal Giudice di Pace ex art. 14 citato, la cui efficacia non cessa, essendone solo sospesi i termini a decorrere dalla data di adozione del nuovo provvedimento di trattenimento emesso dal questore sulla base delle condizioni di legge stabilite dall’art. 6 d.lgs n. 142 del 2015 citato» e che «nel periodo di cui si discute la protrazione della restrizione del richiedente asilo trover̀ titolo giustificativo nel primo provvedimento di trattenimento, i cui termini di durata continueranno, percì , a decorrere anche dopo la manifestazione di volont̀ di richiesta della protezione internazionale e fino all’adozione del secondo provvedimento di trattenimento disposto ex art.6 citato».

In sostanza, si è ritenuto che il trattenimento «nel periodo dal 20- 5-2022 (data della manifestazione di volont̀ del ricorrente di richiedere la protezione internazionale) al 24-5-2022 (data di adozione del secondo trattenimento disposto dal Questore ex art.6 citato) trovava titolo - secondo quanto disposto dall’ultimo periodo dell’art. 6, comma 5, del d. lgs. n. 142 del 2015 - nel precedente provvedimento di trattenimento della Questura convalidato dal Giudice di Pace di Torino il 20-5-2022 e la scansione temporale descritta dallo stesso ricorrente consente di escludere la ricorrenza, nella specie, di prassi applicative distorte».

La Corte ha evidenziato come il primo titolo restrittivo (ex art.14, comma 5, TUI), nel periodo intercorrente sino all’adozione del secondo titolo di trattenimento (ex art.6 d.lgs. 142/2015), non cessa di essere efficace, restando l’efficacia solo sospesa a partire dalla data in cui ̀ adottato il nuovo provvedimento di trattenimento secondo le condizioni di legge stabilite nel citato art. 6 d. lgs. n. 142 del 2015.

Di conseguenza, il motivo di ricorso è stato respinto, in quanto il termine di legge di 48 ore per la convalida del secondo trattenimento disposto dal Questore, ex art. 6 d.lgs. 142/2015, «non decorre dalla manifestazione di volont̀ del ricorrente di richiedere la protezione internazionale, ma dall’adozione del suddetto provvedimento restrittivo», e nella specie non era in contestazione il fatto, accertato dal Tribunale, che detto ultimo termine sia stato rispettato.

Quindi questa Corte, all’esito della pronuncia cella Corte Costituzionale, ha chiarito che la nostra normativa stabilisce il termine costituzionale per la convalida delle 48 ore dalla adozione formale del provvedimento restrittivo, ferma la sindacabilità del lasso di tempo precedente questa adozione, ove non giustificata da esigenze organizzative ed anche di quello di trasmissione «senza ritardo» della domanda alla Commissione territoriale.

2.5. Tanto chiarito, nella specie, si pone tuttavia la specifica questione del momento in cui si radica la competenza del Tribunale, ex art.6, comma 5, d.lgs. 142/2015, in luogo di quella del giudice di pace, ex art.14 TUI, per effetto del mutamento del titolo di trattenimento .

Questione correlata al principio del giusto rilievo da dare alla «manifestazione della volontà» di presentare la domanda di protezione internazionale, rispetto a quello della successiva registrazione dal parte dell’Ufficio.

Al riguardo, si è di recente chiarito (Cass. 20070/2023) che « In tema di trattenimento, in conformità alla previsione dell'art. 6, paragrafo 1, comma 2, della direttiva 2013/32/UE, la domanda di protezione internazionale può essere presentata dal cittadino straniero che abbia in corso il trattenimento ai fini dell'esecuzione dell'espulsione o del respingimento ai sensi dell'art. 14 d.lgs. n. 286 del 1998, anche avanti al giudice di pace nel corso dell'udienza di convalida prevista dall'art. 14, comma 5, del d.lgs. citato: in siffatta ipotesi, la domanda, immediatamente trasmessa al questore, deve essere registrata nel termine perentorio di sei giorni lavorativi, e sempre dalla domanda deriva la sospensione dei termini del trattenimento disposto ex art. 14, comma 5, d.lgs. 286 del 1998, come previsto dall'art. 6, comma 5, d.lgs. 142 del 2015, con la conseguenza che la eventuale successiva convalida adottata, ai fini dell'esame della protezione internazionale, ai sensi di tale norma, ma oltre la scadenza del termine di sei giorni, non consente alcuna proroga del trattenimento, ai sensi dell'art. 6, comma, 6, ultima parte, del citato d.lgs. n. 142 del 2015».

Già con riguardo alla disciplina previgente (art.21 d.lgs. 25/2008) questa Corte aveva chiarito (Cass. 13536/2014) che «in tema di immigrazione, spetta al tribunale, in composizione monocratica, e non al giudice di pace, la competenza a provvedere sulla convalida della proroga del trattenimento quando il cittadino straniero abbia presentato domanda di protezione internazionale e sia già sottoposto a trattenimento in forza di una decisione dell'autorità amministrativa, adottata e convalidata prima del deposito della suddetta richiesta»; invero, come emerge dalla motivazione, era emerso dagli atti che una cittadina straniera, al momento dell'udienza di convalida della proroga del trattenimento ex art. 14 TUI, aveva già presentato istanza di protezione internazionale alla Commissione territoriale e si ritenuto che il giudice di pace avrebbe quindi dovuto accogliere l'eccezione della difesa della ricorrente e dichiarare la propria incompetenza in favore del Tribunale .

Successivamente, con riferimento alla disciplina dettata dall’art.6, comma 5, d.lgs. 142/2015, si affermato (Cass. 11859/2022, richiamando in motivazione Cass. 18189/2020, non massimata) che «In caso di trattenimento del richiedente asilo presso un centro di permanenza temporanea, la presentazione di una domanda di protezione internazionale da parte dello straniero, anche se reiterata, radica la competenza sulla convalida in capo alla sezione specializzata istituita presso il Tribunale, e non al Giudice di pace, ai sensi dell'art. 6, comma 5, del d.lgs. n. 142 del 2015, in quanto determina un mutamento del titolo del trattenimento che prosegue, per il periodo massimo normativamente previsto, al fine di consentire l'espletamento della procedura di esame della domanda di protezione».

Nella fattispecie in esame, si è accolto motivo di ricorso con il quale si affermava che il giudice di pace era divenuto incompetente a decidere sulla convalida del trattenimento, ex art.14 TTUI, finalizzato all’esecuzione dell’espulsione, in quanto, prima della suddetta udienza di convalida, lo straniero aveva trasmesso, tramite il proprio difensore, via PEC, alla questura una richiesta di protezione internazionale, cosicché, per effetto del mutamento del tutolo di trattenimento, scattava il disposto del quinto comma dell’art.6 d.lgs. 142/2015 e, in conseguenza del mutamento del titolo di trattenimento, la competenza del Tribunale sulla relativa convalida.

Nella recente pronuncia n. 4120/2024, non massimata, si sono ribaditi tali principi, affermandosi che, in base all’art. 6, comma 5, cit., in presenza di una domanda di protezione internazionale, la competenza per l’esame della convalida del trattenimento del richiedente asilo spetti alla sezione specializzata istituita presso il Tribunale, e non al Giudice di pace in quanto, in tal caso, la presentazione della domanda di protezione determina un mutamento del titolo di trattenimento, che prosegue, per il periodo massimo normativamente previsto, al fine di consentire «l’espletamento della procedura di esame della domanda» di protezione.

Orbene, nella fattispecie qui in esame, allorché il trattenuto, in forza del titolo ex ar.14 TUI convalidato, ha presentato domanda (il 13/6/23) o manifestato anche soltanto (il 29/5/23 o l’8/6/23), secondo quanto sostenuto dal ricorrente medesimo, la volontà di presentare domanda di protezione internazionale, pur perdurando il primo titolo restrittivo ex art.14 TUI per tale periodo, vi era stato un mutamento del titolo di trattenimento, con il conseguente venir meno della competenza del giudice di pace (a provvedere sulla convalida della proroga del primo trattenimento) a favore della competenza del Tribunale.

3. La seconda censura denuncia vizio di omessa motivazione ed è pure fondata.

Nel caso di specie il Giudice di pace ha convalidato la richiesta del questore in punto di sussistenza dei presupposti della proroga del trattenimento utilizzando la seguente formula «ritenuto che sussistono i presupposti di cui agli artt. 14 del d.lgs. 25/7/1998 nr 286 e segg.» E’ evidente che si tratta di una motivazione di stile manchevole delle ragioni per le quali veniva disposta la proroga del trattenimento presso il CPR della quale era stata chiesta la convalida.

Si delinea ,quindi, il vizio di difetto assoluto di motivazione o, quanto meno, il vizio di motivazione "apparente". (Cass. Sez.Un. 22232/2016).

Né si può ritenere che nella motivazione sulla convalida della proroga implicitamente il giudice adito abbia inteso fare richiamo ed accogliere le ragioni poste a fondamento della richiesta della Questura, in quanto queste si fondavano (per quanto riprodotto nel verbale di udienza) sull'impossibilit̀ temporanea del rimpatrio e sulla necessità di «ulteriori accertamenti».

4. Per tutto quanto sopra esposto, va accolto il ricorso, con cassazione senza rinvio, a norma dell'art. 382 c.p.c., comma 3, u.p., del provvedimento impugnato, essendo gì decorso il termine perentorio entro il quale la proroga doveva essere disposta.

Sulle spese si deve rilevare che il richiedente ̀ ammesso ex lege al patrocinio a spese dello Stato, secondo quanto dispone il D. Lgs. n. 286/1998 (artt. 13 co. 5 bis e 14 co. 4) che prevedono nel giudizio di convalida l’ammissione automatica al beneficio del patrocinio a spese dello Stato, scelta questa che ̀ stata reputata conforme a Costituzione. (v.

Corte Cost. n. 439/2004; v.

Cass. n. 24102 del 2022).

Il difensore ha chiesto la distrazione delle spese, ma ̀ da escludere che questa richiesta costituisca una implicita rinuncia al beneficio del patrocinio spese dello Stato, dal momento che il difensore non pù disporre del diritto del suo assistito (Cass. sez.

Un. n. 8561 del 26/03/2021; Cass. n. 32070/2023).

Poich́ la parte ricorrente ̀ ammessa al patrocinio a spese dello Stato in un giudizio in cui ̀ parte soccombente un'Amministrazione statale, non vi ̀ luogo alla regolazione delle spese, per il principio secondo il quale, qualora la parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato sia vittoriosa in una controversia civile promossa contro un'Amministrazione statale, il compenso e le spese spettanti al difensore vanno liquidati ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 82, ovvero con istanza rivolta al giudice del procedimento, e pì precisamente, ai sensi dell'art. 83, comma 2dello stesso D.P.R., nel caso di giudizio di cassazione, al giudice che ha pronunciato la sentenza passata in giudicato, ovvero, in ipotesi di cassazione senza rinvio, al giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata (cfr. Cass. 11028/2009, 23007/2010, rese in fattispecie di cassazione con decisione nel merito); l'art. 133 del medesimo D.P.R., a norma del quale la condanna alle spese della parte soccombente non ammessa al patrocinio va disposta in favore dello Stato, non pù , infatti, riferirsi all'ipotesi di socc

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.16594/2023 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 90, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA], MINISTERO DELL'INTERNO -intimati- Avverso provvedimento del Giudice di Pace di Melfi, depositato il 19/06/2023; Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 06/03/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] di Pace di Melfi in data 19/6/2023 , ha convalidato, ritenendo sussistenti i presupposti dell’art.14 d.lgs. 286/1998, la richiesta del 17/6/2023 del Questore di Potenza di proroga (al fine di provvedere «ad ulteriori accertamenti propedeutici al rimpatrio», come si legge nel verbale di udienza), per ulteriori trenta giorni, del trattenimento di [OSCURATO:PERSONA], cittadino ghanese, presso il CPR di [OSCURATO:PERSONA], dando atto, a fronte di eccepita incompetenza da parte dello straniero (per essere competente il Tribunale di Potenza avendo lo stesso il «29/5/2023» manifestato la volontà di richiedere la protezione internazionale), che, risultando, giusta documentazione prodotta dalla Questura, che «l’unica richiesta di protezione internazionale sottoscritta…è datata 13/6/2023», con conseguente mancato decorso del termine di legge di dieci giorni, sussiste la competenza del giudice di pace. Avverso la suddetta pronuncia [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione, notificato il 17/7/2023, affidato a due motivi, nei confronti della Questura Potenza e del Ministero dell’Interno (che non svolgono difese ). [OSCURATO:PERSONA] 1.Il ricorrente lamenta: a) con il primo motivo, la violazione, ex art.360 n. 3 c.p.c., degli art.2, commi 1 , lett. a) d.lgs. 142/2015, 26, comma 2-bis, d.lgs. 25/2008; b) con il secondo motivo, l’omessa motivazione o motivazione apparente ex art.360 n. 4 c.p.c., in violazione degli artt.132, n. 2 c.p.c., 111, comma 6, Cost., 13 e 14, comma 5 , d.lgs. 286/1998. 2.La prima censura è fondata. 2.1.Assume il ricorrente che il cittadino straniero deve essere considerato richiedente protezione internazionale nel momento in cui manifesta in qualsiasi modo la volontà di chiedere la protezione, a prescindere da quello della formale presentazione della domanda. Nella specie, avendo lo straniero manifestato già in data 29/5/2023 «mediante invio a mezzo pec da parte del difensore munito di procura speciale», e successivo sollecito del colloqui personale sempre da parte del difensore, in data 8/6/2023, il giudice di pace doveva, all’udienza del 19/6/2023, fissata per l’esame della richiesta della questura di potenza di proroga del trattenimento ex art.14, co.5, del TUI, declinare la propria competenza in favore del Tribunale di Potenza, sezione Specializzata. 2.2.Vero che « In tema di immigrazione, spetta al tribunale, in composizione monocratica, e non al giudice di pace, la competenza a provvedere sulla convalida della proroga del trattenimento quando il cittadino straniero abbia presentato domanda di protezione internazionale e sia già sottoposto a trattenimento in forza di una decisione dell'autorità amministrativa, adottata e convalidata prima del deposito della suddetta richiesta» (Cass.13536/2014), cosicché, in caso di trattenimento del richiedente asilo presso un centro di permanenza temporanea, la presentazione di una domanda di protezione internazionale da parte dello straniero, anche se reiterata, vale a radicare la competenza sulla convalida in capo alla sezione specializzata istituita presso il Tribunale, e non al Giudice di pace, ai sensi dell'art. 6, comma 5, del d.lgs. n. 142 del 2015, in quanto determina un mutamento del titolo del trattenimento che prosegue, per il periodo massimo normativamente previsto, al fine di consentire l'espletamento della procedura di esame della domanda di protezione (Cass.11859/2022). L’art. 6, comma 5, del d.lgs. n. 142 del 2015, che rileva nella fattispecie oggetto di causa, prevede: «Il provvedimento con il quale il questore dispone il trattenimento o la proroga del trattenimento è adottato per iscritto, corredato da motivazione e reca l'indicazione che il richiedente ha facolt̀ di presentare personalmente o a mezzo di difensore memorie o deduzioni al Tribunale in composizione monocratica competente alla convalida. Il provvedimento è comunicato al richiedente nella prima lingua indicata dal richiedente o in una lingua che ragionevolmente si suppone che comprenda ai sensi dell'articolo 10, comma 4, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, e successive modificazioni. Si applica, per quanto compatibile, l'articolo 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n.286, comprese le misure alternative di cui al comma 1-bis del medesimo articolo 14. Quando il trattenimento ègì in corso al momento della presentazione della domanda, i termini previsti dall'articolo 14, comma 5, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, si sospendono e il questore trasmette gli atti al tribunale in composizione monocratica per la convalida del trattenimento per un periodo massimo di ulteriori sessanta giorni, per consentire l'espletamento della procedura di esame della domanda». In base all’art. 6, comma 5, cit. deve ritenersi che, in presenza di una domanda di protezione internazionale, la competenza per l’esame della convalida del trattenimento del richiedente asilo spetti alla sezione specializzata istituita presso il Tribunale, e non al Giudice di pace (in tal senso anche Cass. n. 18189 del 2020). In tal caso, infatti, la presentazione della domanda di protezione determina un mutamento del titolo di trattenimento, che prosegue, per il periodo massimo normativamente previsto, al fine di consentire «l’espletamento della procedura di esame della domanda» di protezione. 2.3.Assume il ricorrente che i presupposti che radicano la competenza del Tribunale ricorrono nella fattispecie in esame in cui, in base ai dati sopra riportati, la domanda di protezione risulta presentata o il 13/6/2023 (formalmente) o il 29/5/2023 (a mezzo trasmissione via Pec da parte del difensore) dal cittadino ganese nel corso del trattenimento già iniziato (vertendo il procedimento su richiesta del 17/6/2023 di proroga del trattenimento) e prima dell’udienza di convalida fissata dinanzi al Giudice di pace (per il giorno 19/6/2023). 2.4. Questa Corte ha da tempo chiarito che «lo statuto protettivo previsto dall'ordinamento in favore del richiedente protezione si radica gì nel momento precedente a quello della formale presentazione della domanda di riconoscimento della invocata protezione internazionale innanzi alla Commissione territoriale e alla Sezione specializzata costituita nei tribunali distrettuali, e cioè nel momento dell'effettiva manifestazione di volont̀ del richiedente asilo di avanzare la domanda protettiva sopra ricordata» (Cass.21910/2020) . In parte, il motivo attiene anche a questione che era stata rimessa alla Corte Costituzionale con ordinanza di data 11-12-2022 del Tribunale di Milano, che aveva dichiarato «rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimit̀ costituzionale dell’art. 6 c. 5 d.lgs. 142/2015 per contrasto all’art. 13 Costituzione nella parte in cui rinvia all’art. 14 d.lgs. 286/1998, implicando che il termine di quarantotto ore per richiedere la convalida del trattenimento disposto dal questore decorra, anche nel caso di trattenimento disposto ai sensi dell'art. 6 c. 3 d. lgs. 142/2015, dall'adozione del provvedimento con cui il questore dispone il trattenimento e non dal momento in cui si considera avere il soggetto trattenuto acquisito la qualit̀ di “richiedente protezione internazionale” ai sensi dell’art. 2 lett. a) d.lgs. 142/2015». Con la recentissima sentenza n. 212/2023, depositata il 4 dicembre 2023, la Corte Costituzionale ha ritenuto inammissibile la suddetta questione per non avere il Tribunale remittente effettuato una completa ricostruzione del quadro normativo rilevante. [OSCURATO:PERSONA], in particolare, pur premettendo che lo status di richiedente la protezione internazionale si acquisisce, in base alle rilevanti disposizioni sia del diritto dell’Unione europea, sia del diritto nazionale, dal momento della manifestazione della volont̀ di richiedere la suddetta protezione, ha rimarcato l’omessa considerazione, da parte del Tribunale remittente, di quanto previsto dall’ultimo periodo della disposizione censurata, ossia della porzione normativa diretta a disciplinare la peculiare fattispecie scrutinata, trattandosi di richiedente asilo che, al momento della domanda, si trovava gì trattenuto presso il C.P.R. (« Quando il trattenimento è gi ̀ in corso al momento della presentazione della domanda, i termini previsti dall'articolo 14, comma 5, decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, si sospendono e il questore trasmette gli atti al tribunale in composizione monocratica per la convalida del trattenimento per un periodo massimo di ulteriori sessanta giorni, per consentire l'espletamento della procedura di esame della domanda»). Avuto riguardo alla scansione procedimentale e temporale del giudizio di convalida dettata dalla norma censurata (art. 6 comma 5 d.lgs. n.142/2015), «in accordo alla struttura che ad esso conferisce direttamente l’art. 13, terzo comma, Cost., quando si tratta di convalidare provvedimenti provvisori di restrizione della libert̀ personale emessi dall’autorit ̀ di pubblica sicurezza», la Consulta ha affermato che, proprio in base a tale previsione costituzionale, «la convalida deve intervenire entro un termine che non pù che decorrere dalla data di adozione del provvedimento, posto che quest’ultimo ne costituisce l’oggetto» ed ha rimarcato che, proprio in ragione della peculiarit̀ della fattispecie di cui si ̀ detto (trattenimento già in corso in forza di precedente titolo restrittivo convalidato dal Giudice di Pace), si verifica che, a seguito della presentazione della domanda di protezione internazionale, non cessa l’efficacia del primo provvedimento restrittivo. [OSCURATO:PERSONA] ha precisato che il legislatore ha inteso disciplinare lo status libertatis nel tempo che intercorre tra la presentazione della domanda di protezione internazionale e il preliminare esame di essa da parte dell’autorit̀ amministrativa, quanto alla eventuale protrazione, nei casi indicati dalla legge, del restringimento in corso, prevedendo la perdurante sussistenza del primo titolo restrittivo per tale periodo, in base a quanto disposto dall’ultimo periodo della disposizione censurata. 2.4. Questa Corte con la recente ordinanza n. 36522/2023 ha quindi affermato il seguente principio di diritto: «Ove il cittadino straniero, già presente in un C.P.R. in attesa dell'esecuzione di un decreto di espulsione e in forza di trattenimento disposto ex art.14 del d.lgs. n. 286/1998, sia nuovamente ivi trattenuto ai sensi dell’art. 6, comma 3, del d. lgs. n. 142 del 2015, per avere presentato una domanda di protezione internazionale, il termine di 48 ore per la convalida del secondo trattenimento disposto dal Questore ex art. 6 citato non decorre dalla manifestazione di volont̀ del ricorrente di richiedere la protezione internazionale, ma dall’adozione del suddetto secondo provvedimento restrittivo». Nei ricorsi riuniti, aventi ad oggetto provvedimento del Tribunale di rigetto dell’istanza di riesame della convalida del trattenimento ex art.6, comma 3, d.lgs. 142/2015 e provvedimento del Giudice di Pace di proroga del trattenimento originario ex art.14 T.U.I., si deduceva che, gì all’udienza di convalida del primo trattenimento avanti al Giudice di Pace, il ricorrente aveva manifestato la volontà di richiedere la protezione internazionale ma che soltanto in data 24 maggio 2022 la domanda veniva formalizzata e registrata dalla Questura di Torino , con adozione da parte della stessa Questura di un ordine di trattenimento ex art.6, comma 3, d.lgs. 242/2015, convalidato dal Tribunale il 26/5/2022, e trasmissione del fascicolo alla Commissione competente 21 giorni dopo la registrazione della domanda, con conseguente decisione amministrativa sulla domanda di protezione oltre i termini di legge. Il ricorrente lamentava anzitutto, con una prima doglianza, il superamento dei termini della procedura accelerata di riconoscimento della protezione internazionale con riferimento alla tardività della trasmissione da parte della Questura alla [OSCURATO:PERSONA] della documentazione necessaria; con altro motivo nel ricorso riunito, il ricorrente deduceva altresì che non risultava rispettato il termine di quarantotto ore per richiedere la convalida del trattenimento disposto dal Questore, in quanto decorrente, anche nel caso di trattenimento disposto ai sensi dell'art. 6, comma 3, d. lgs. 142/2015, da detta manifestazione di volont̀ , nel caso di specie espressa in data 20-5-2022 e non il 24/5/2022 (epoca della registrazione da parte della Questura). Interpretando la recente decisione della Consulta, questa Corte ha osservato che «il nuovo titolo restrittivo convalidato dal Tribunale ex art. 6, comma 5 citato, ed il relativo procedimento vanno ad innestarsi senza soluzione di continuit̀ , su di un precedente procedimento inerente al primo titolo restrittivo convalidato dal Giudice di Pace ex art. 14 citato, la cui efficacia non cessa, essendone solo sospesi i termini a decorrere dalla data di adozione del nuovo provvedimento di trattenimento emesso dal questore sulla base delle condizioni di legge stabilite dall’art. 6 d.lgs n. 142 del 2015 citato» e che «nel periodo di cui si discute la protrazione della restrizione del richiedente asilo trover̀ titolo giustificativo nel primo provvedimento di trattenimento, i cui termini di durata continueranno, percì , a decorrere anche dopo la manifestazione di volont̀ di richiesta della protezione internazionale e fino all’adozione del secondo provvedimento di trattenimento disposto ex art.6 citato». In sostanza, si è ritenuto che il trattenimento «nel periodo dal 20- 5-2022 (data della manifestazione di volont̀ del ricorrente di richiedere la protezione internazionale) al 24-5-2022 (data di adozione del secondo trattenimento disposto dal Questore ex art.6 citato) trovava titolo - secondo quanto disposto dall’ultimo periodo dell’art. 6, comma 5, del d. lgs. n. 142 del 2015 - nel precedente provvedimento di trattenimento della Questura convalidato dal Giudice di Pace di Torino il 20-5-2022 e la scansione temporale descritta dallo stesso ricorrente consente di escludere la ricorrenza, nella specie, di prassi applicative distorte». La Corte ha evidenziato come il primo titolo restrittivo (ex art.14, comma 5, TUI), nel periodo intercorrente sino all’adozione del secondo titolo di trattenimento (ex art.6 d.lgs. 142/2015), non cessa di essere efficace, restando l’efficacia solo sospesa a partire dalla data in cui ̀ adottato il nuovo provvedimento di trattenimento secondo le condizioni di legge stabilite nel citato art. 6 d. lgs. n. 142 del 2015. Di conseguenza, il motivo di ricorso è stato respinto, in quanto il termine di legge di 48 ore per la convalida del secondo trattenimento disposto dal Questore, ex art. 6 d.lgs. 142/2015, «non decorre dalla manifestazione di volont̀ del ricorrente di richiedere la protezione internazionale, ma dall’adozione del suddetto provvedimento restrittivo», e nella specie non era in contestazione il fatto, accertato dal Tribunale, che detto ultimo termine sia stato rispettato. Quindi questa Corte, all’esito della pronuncia cella Corte Costituzionale, ha chiarito che la nostra normativa stabilisce il termine costituzionale per la convalida delle 48 ore dalla adozione formale del provvedimento restrittivo, ferma la sindacabilità del lasso di tempo precedente questa adozione, ove non giustificata da esigenze organizzative ed anche di quello di trasmissione «senza ritardo» della domanda alla Commissione territoriale. 2.5. Tanto chiarito, nella specie, si pone tuttavia la specifica questione del momento in cui si radica la competenza del Tribunale, ex art.6, comma 5, d.lgs. 142/2015, in luogo di quella del giudice di pace, ex art.14 TUI, per effetto del mutamento del titolo di trattenimento . Questione correlata al principio del giusto rilievo da dare alla «manifestazione della volontà» di presentare la domanda di protezione internazionale, rispetto a quello della successiva registrazione dal parte dell’Ufficio. Al riguardo, si è di recente chiarito (Cass. 20070/2023) che « In tema di trattenimento, in conformità alla previsione dell'art. 6, paragrafo 1, comma 2, della direttiva 2013/32/UE, la domanda di protezione internazionale può essere presentata dal cittadino straniero che abbia in corso il trattenimento ai fini dell'esecuzione dell'espulsione o del respingimento ai sensi dell'art. 14 d.lgs. n. 286 del 1998, anche avanti al giudice di pace nel corso dell'udienza di convalida prevista dall'art. 14, comma 5, del d.lgs. citato: in siffatta ipotesi, la domanda, immediatamente trasmessa al questore, deve essere registrata nel termine perentorio di sei giorni lavorativi, e sempre dalla domanda deriva la sospensione dei termini del trattenimento disposto ex art. 14, comma 5, d.lgs. 286 del 1998, come previsto dall'art. 6, comma 5, d.lgs. 142 del 2015, con la conseguenza che la eventuale successiva convalida adottata, ai fini dell'esame della protezione internazionale, ai sensi di tale norma, ma oltre la scadenza del termine di sei giorni, non consente alcuna proroga del trattenimento, ai sensi dell'art. 6, comma, 6, ultima parte, del citato d.lgs. n. 142 del 2015». Già con riguardo alla disciplina previgente (art.21 d.lgs. 25/2008) questa Corte aveva chiarito (Cass. 13536/2014) che «in tema di immigrazione, spetta al tribunale, in composizione monocratica, e non al giudice di pace, la competenza a provvedere sulla convalida della proroga del trattenimento quando il cittadino straniero abbia presentato domanda di protezione internazionale e sia già sottoposto a trattenimento in forza di una decisione dell'autorità amministrativa, adottata e convalidata prima del deposito della suddetta richiesta»; invero, come emerge dalla motivazione, era emerso dagli atti che una cittadina straniera, al momento dell'udienza di convalida della proroga del trattenimento ex art. 14 TUI, aveva già presentato istanza di protezione internazionale alla Commissione territoriale e si ritenuto che il giudice di pace avrebbe quindi dovuto accogliere l'eccezione della difesa della ricorrente e dichiarare la propria incompetenza in favore del Tribunale . Successivamente, con riferimento alla disciplina dettata dall’art.6, comma 5, d.lgs. 142/2015, si affermato (Cass. 11859/2022, richiamando in motivazione Cass. 18189/2020, non massimata) che «In caso di trattenimento del richiedente asilo presso un centro di permanenza temporanea, la presentazione di una domanda di protezione internazionale da parte dello straniero, anche se reiterata, radica la competenza sulla convalida in capo alla sezione specializzata istituita presso il Tribunale, e non al Giudice di pace, ai sensi dell'art. 6, comma 5, del d.lgs. n. 142 del 2015, in quanto determina un mutamento del titolo del trattenimento che prosegue, per il periodo massimo normativamente previsto, al fine di consentire l'espletamento della procedura di esame della domanda di protezione». Nella fattispecie in esame, si è accolto motivo di ricorso con il quale si affermava che il giudice di pace era divenuto incompetente a decidere sulla convalida del trattenimento, ex art.14 TTUI, finalizzato all’esecuzione dell’espulsione, in quanto, prima della suddetta udienza di convalida, lo straniero aveva trasmesso, tramite il proprio difensore, via PEC, alla questura una richiesta di protezione internazionale, cosicché, per effetto del mutamento del tutolo di trattenimento, scattava il disposto del quinto comma dell’art.6 d.lgs. 142/2015 e, in conseguenza del mutamento del titolo di trattenimento, la competenza del Tribunale sulla relativa convalida. Nella recente pronuncia n. 4120/2024, non massimata, si sono ribaditi tali principi, affermandosi che, in base all’art. 6, comma 5, cit., in presenza di una domanda di protezione internazionale, la competenza per l’esame della convalida del trattenimento del richiedente asilo spetti alla sezione specializzata istituita presso il Tribunale, e non al Giudice di pace in quanto, in tal caso, la presentazione della domanda di protezione determina un mutamento del titolo di trattenimento, che prosegue, per il periodo massimo normativamente previsto, al fine di consentire «l’espletamento della procedura di esame della domanda» di protezione. Orbene, nella fattispecie qui in esame, allorché il trattenuto, in forza del titolo ex ar.14 TUI convalidato, ha presentato domanda (il 13/6/23) o manifestato anche soltanto (il 29/5/23 o l’8/6/23), secondo quanto sostenuto dal ricorrente medesimo, la volontà di presentare domanda di protezione internazionale, pur perdurando il primo titolo restrittivo ex art.14 TUI per tale periodo, vi era stato un mutamento del titolo di trattenimento, con il conseguente venir meno della competenza del giudice di pace (a provvedere sulla convalida della proroga del primo trattenimento) a favore della competenza del Tribunale. 3. La seconda censura denuncia vizio di omessa motivazione ed è pure fondata. Nel caso di specie il Giudice di pace ha convalidato la richiesta del questore in punto di sussistenza dei presupposti della proroga del trattenimento utilizzando la seguente formula «ritenuto che sussistono i presupposti di cui agli artt. 14 del d.lgs. 25/7/1998 nr 286 e segg.» E’ evidente che si tratta di una motivazione di stile manchevole delle ragioni per le quali veniva disposta la proroga del trattenimento presso il CPR della quale era stata chiesta la convalida. Si delinea ,quindi, il vizio di difetto assoluto di motivazione o, quanto meno, il vizio di motivazione "apparente". (Cass. Sez.Un. 22232/2016). Né si può ritenere che nella motivazione sulla convalida della proroga implicitamente il giudice adito abbia inteso fare richiamo ed accogliere le ragioni poste a fondamento della richiesta della Questura, in quanto queste si fondavano (per quanto riprodotto nel verbale di udienza) sull'impossibilit̀ temporanea del rimpatrio e sulla necessità di «ulteriori accertamenti». 4. Per tutto quanto sopra esposto, va accolto il ricorso, con cassazione senza rinvio, a norma dell'art. 382 c.p.c., comma 3, u.p., del provvedimento impugnato, essendo gì decorso il termine perentorio entro il quale la proroga doveva essere disposta. Sulle spese si deve rilevare che il richiedente ̀ ammesso ex lege al patrocinio a spese dello Stato, secondo quanto dispone il D. Lgs. n. 286/1998 (artt. 13 co. 5 bis e 14 co. 4) che prevedono nel giudizio di convalida l’ammissione automatica al beneficio del patrocinio a spese dello Stato, scelta questa che ̀ stata reputata conforme a Costituzione. (v. Corte Cost. n. 439/2004; v. Cass. n. 24102 del 2022). Il difensore ha chiesto la distrazione delle spese, ma ̀ da escludere che questa richiesta costituisca una implicita rinuncia al beneficio del patrocinio spese dello Stato, dal momento che il difensore non pù disporre del diritto del suo assistito (Cass. sez. Un. n. 8561 del 26/03/2021; Cass. n. 32070/2023). Poich́ la parte ricorrente ̀ ammessa al patrocinio a spese dello Stato in un giudizio in cui ̀ parte soccombente un'Amministrazione statale, non vi ̀ luogo alla regolazione delle spese, per il principio secondo il quale, qualora la parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato sia vittoriosa in una controversia civile promossa contro un'Amministrazione statale, il compenso e le spese spettanti al difensore vanno liquidati ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 82, ovvero con istanza rivolta al giudice del procedimento, e pì precisamente, ai sensi dell'art. 83, comma 2dello stesso D.P.R., nel caso di giudizio di cassazione, al giudice che ha pronunciato la sentenza passata in giudicato, ovvero, in ipotesi di cassazione senza rinvio, al giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata (cfr. Cass. 11028/2009, 23007/2010, rese in fattispecie di cassazione con decisione nel merito); l'art. 133 del medesimo D.P.R., a norma del quale la condanna alle spese della parte soccombente non ammessa al patrocinio va disposta in favore dello Stato, non pù , infatti, riferirsi all'ipotesi di socc