Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 18 novembre 2025

Cassazione n. 41043/2025

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

ULCO ORDINANZA [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/01/2025 della Corte d'appello di Trieste dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso presentato nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che l’unico motivo di ricorso, che deduce la ricorrenza del vizio di violazione di legge penale e del vizio di motivazione, in tutte le sue forme, in ordine al giudizio di responsabilità per i reati di cui agli artt. 49, 474, 648, cod. pen., per la ritenuta esclusione della grossolanità del falso, non è consentito perché fondato su motivi meramente reiterativi di doglianze già dedotte in appello (Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli, Rv. 276970- 01; Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo, Rv. 260608-01) e in questa sede puntualmente disattese con argomentazioni esenti da vizi logici; che, infatti, il giudice di merito ha correttamente dedotto l’idoneità ingannatoria della merce dalle risultanze processuali acquisite nell’ambito del rito abbreviato prescelto dal ricorrente, tra le quali viene richiamata anche la relazione della Guardia di Finanzaed il verbale di sequestro, ove vengono precisamente descritti i marchi contraffatti, e che tale valutazione si presenta priva di aporie e immune da manifesta illogicità o contraddittorietà (si vedano, in particolare, pagg. 4-5 della sentenza impugnata), sicché il motivo si risolve in un tentativo di introdurre una lettura alternativa del merito non consentita in questa sede (Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217-01, Sez. 5, n. 15041 del 24/10/2018, Barraglia, Rv. 275100-01, Sez. 4, 1219 del 14/09/2017, Colomberotto, Rv. 271702-01, Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, Ferri, Rv. 277758-01); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così è deciso, 18/11/2025 [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ULCO ORDINANZA [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/01/2025 della Corte d'appello di Trieste dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso presentato nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che l’unico motivo di ricorso, che deduce la ricorrenza del vizio di violazione di legge penale e del vizio di motivazione, in tutte le sue forme, in ordine al giudizio di responsabilità per i reati di cui agli artt. 49, 474, 648, cod. pen., per la ritenuta esclusione della grossolanità del falso, non è consentito perché fondato su motivi meramente reiterativi di doglianze già dedotte in appello (Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli, Rv. 276970- 01; Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo, Rv. 260608-01) e in questa sede puntualmente disattese con argomentazioni esenti da vizi logici; che, infatti, il giudice di merito ha correttamente dedotto l’idoneità ingannatoria della merce dalle risultanze processuali acquisite nell’ambito del rito abbreviato prescelto dal ricorrente, tra le quali viene richiamata anche la relazione della Guardia di Finanzaed il verbale di sequestro, ove vengono precisamente descritti i marchi contraffatti, e che tale valutazione si presenta priva di aporie e immune da manifesta illogicità o contraddittorietà (si vedano, in particolare, pagg. 4-5 della sentenza impugnata), sicché il motivo si risolve in un tentativo di introdurre una lettura alternativa del merito non consentita in questa sede (Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217-01, Sez. 5, n. 15041 del 24/10/2018, Barraglia, Rv. 275100-01, Sez. 4, 1219 del 14/09/2017, Colomberotto, Rv. 271702-01, Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, Ferri, Rv. 277758-01); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così è deciso, 18/11/2025 [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 41043/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris