Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 25097/2026

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

igetto del ricorsoRITENUTO IN FATTO1.

Con ordinanza del 31 marzo 2026, il Tribunale per i Minorenni di Roma,Sezione riesame, in parziale accoglimento dell’istanza avanzata nell’interesse diXXXXXXXXXXXX avverso l’ordinanza applicativa della misura del collocamento inIstituto Penale Minorile pronunciata dal GIP per i minorenni il 16 marzo 2026, hasostituito la suddetta misura cautelare con quella del collocamento presso lacomunità da individuarsi dal C.G.M. ed affidato l’indagato ai servizi minorilidell’Amministrazione della giustizia.1.1.

L’ordinanza del GIP minorile del 16 marzo 2026 è stata resa in seguitoalla rinnovazione dell’originaria misura cautelare, ex art. 309, comma 10, cod.proc. pen., emessa il 13 febbraio 2026, che aveva perso efficacia a causa deltardivo deposito (avvenuto soltanto il 16 marzo 2066) della prima decisione sulriesame.1.2.

Il Tribunale del riesame, con l’ordinanza in epigrafe, affermata lasussistenza di gravi indizi di colpevolezza in ordine al reato di tentato omicidiovolontario (in concorso col minorenne XXXXXXXXXXXXXX), ha ravvisato lasussistenza di «specifiche esigenze cautelari ed in particolare il concreto pericoloche i minori, se liberi, possano commettere reati della stessa specie di quelli percui si procede: invero, non può essere sottovalutata per entrambi gli indagati lanegativa personalità desumibile dalle modalità (che evocano premeditazionedell’aggressione di gruppo) e gravità della condotta violenta ascritta, nonché ilcontesto criminale, legato allo spaccio, in cui la condotta è maturata, unitamenteal degrado sociale e valoriale sullo sfondo, quest’ultimo non adeguatamenteoggetto di revisione critica da parte dei giovani. […] Inoltre, sebbene gli indagatiabbiano ammesso la partecipazione all’aggressione, peraltro già sorretta davalida base probatoria, non va taciuto che detta ammissione sia accompagnata,come sopra detto, dalla presenza di versioni discordanti da loro fornite sucircostanze di fatto anche dirimenti, il che fa propendere per l’idea che gliindagati possano tendere all’inquinamento probatorio, concordando versioni dicomodo oppure, dato anche il contesto fortemente deviante ove i fatti sonomaturati, a influenzare gli altri testimoni diretti.

Non sussiste serio dubbio,quindi, che ai due giovani vadano applicate misure cautelari, non essendoneppure possibile (per le modalità e gravità del fatto, per le personalità degliindagati) formulare una prognosi favorevole in merito alla concessione delbeneficio della sospensione condizionale della pena» (pag. 2 ord. imp.).2.

Avverso l’ordinanza propone ricorso per cassazione il minore, per iltramite del suo difensore, Avv. [OSCURATO:PERSONA], che articola un unico promiscuomotivo in cui denuncia, ex art. 606, lett. b) ed e), cod. proc. pen., nullitàdell’ordinanza per erronea e falsa applicazione di norme giuridiche in relazioneagli artt. 272 ss., 292, comma 2, lett. c), e 309, commi 9 e 10, cod. proc. pen.,nonché mancata motivazione in ordine alla sussistenza di eccezionali esigenzecautelari.[OSCURATO:PERSONA] del ricorrente premette che, a seguito della perdita di efficaciadella prima ordinanza cautelare del 13 febbraio 2026, dichiarata dal Tribunale delriesame in data 16 marzo 2026 per violazione dei termini prescritti dall’art. 309,commi 9 e 10, cod. proc. pen., e della nuova ordinanza cautelare, avevaproposto nuova richiesta di riesame dolendosi della erronea valutazione da partedel GIP in merito alla ricorrenza delle eccezionali esigenze cautelari, richiestadall’art. 309, comma 10, primo periodo, cod. proc. pen., come sostituito dallalegge n. 47 del 2015.Il Tribunale del riesame – si deduce – ha omesso ogni considerazione inpunto di sussistenza delle eccezionali esigenze cautelari limitandosi ad affermarela permanenza di “specifiche esigenze cautelari” rappresentate “in particolare”dal concreto – è omesso, si precisa, il riferimento all’attualità – pericolo dicommissione di reati della stessa specie di quelli per cui si procede,aggiungendosi, semplicisticamente, il pericolo di inquinamento probatorio.Si eccepisce la mancanza di alcun richiamo ai requisiti cautelari “rafforzati”di cui all’art. 309, comma 10, cod. proc. pen., che sono imposti dalla riforma del2015, ossia la probabilità di reiterazione del reato prossima alla certezza;requisiti che, peraltro, il Tribunale non avrebbe neppure potuto adeguatamente elogicamente ricavare giacché il giovane Sory non solo è incensurato, ma non haneppure ulteriori pendenze giudiziarie.3.

Il sostituto Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], con requisitoriascritta del 6 giugno 2026, ha chiesto il rigetto del ricorso, avendo il Tribunalechiarito, con percorso argomentativo sorretto da motivazione logica e priva diincongruenze, come il pericolo di recidivanza fosse specifico, concreto ed attuale,evince dalle modalità e dalla gravità della condotta violenta nonché dal contestocriminale, legato allo spaccio.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTOIl ricorso è fondato e deve trovare accoglimento.1.

Come questa Corte ha già deciso sull'identico titolo cautelare nei confrontidel coindagato LorenzoDi Leo(con decisione di annullamento senza rinvio assuntaall’udienza del 18 giugno 2026 nell'ambito del ricorso R.G. n. 12547-2026), nellarinnovazione della misura cautelare a carico del minorenne XXXXXXXXXXXXsussiste la denunciata violazione dell’art. 309, comma 10, cod. proc. pen. comeedotta dalla [OSCURATO:PERSONA] del ricorrente.1.1.

Invero, l’art. 309, comma 10, cod. proc. pen. - modificato dall'art. 11,comma 5 della legge 16 aprile 2015, n. 47 - prevede la perdita di efficaciadell’ordinanza coercitiva per effetto della mancata trasmissione degli atti nelrispetto dei termini di cui al comma 5 dell'art. 309, ovvero se la decisione sullarichiesta e il deposito dell'ordinanza in cancelleria non intervengono nei terminiprescritti e che l'ordinanza non possa essere rinnovata.

Nondimeno, al fine dievitare di creare una sostanziale area di impunità cautelare nei casi in cui laprocedura di riesame non sia pervenuta, entro i termini tassativamente previsti,alla sua conclusione, è previsto che, in presenza di eccezionali esigenze cautelarispecificamente motivate, possa farsi luogo alla rinnovazione dell’ordinanza chedispone la misura coercitiva.1.2.

Come è stato chiarito da Corte cost., sent. n. 233 del 2016, «[i]llegislatore, come risulta dai lavori parlamentari, ha ritenuto in modoincensurabile di contemperare l’esigenza di difesa sociale con quella di nonfrustrare le garanzie della persona raggiunta dal provvedimento coercitivo,evitando che nei casi indicati dall’art. 309, comma 10, cod. proc. pen. si possa“semplicisticamente” provvedere alla rinnovazione della misura caducata».

Taleonere appare funzionale ad evitare la ripetizione della misura caducata comemero ed automatico correttivo, in presenza dei descritti eventi procedurali; dettoin altre parole, la norma ha lo scopo di contrastare prassi distorsive come quelladell’adozione di una nuova ordinanza cautelare prima ancora della scarcerazionedell'interessato o quella della successione di “ordinanze-fotocopia”, caducate enon controllate (Sez. 6, n. 53124 del 6/11/2017, Firaku, in motiv. § 8).

Neconsegue che, indipendentemente dal grado dell’esigenza cautelare edall’intensità del pericolo, è sempre possibile che venga adottata una misuradiversa da quella carceraria, o perché lo impone la pena comminata per il reato(inferiore nel massimo a cinque anni), ovvero perché, pur non ostando la pena,una qualsiasi misura coercitiva diversa da quella della custodia in carcere risultiadeguata, cioè idonea a contrastare il pericolo (come nella specie, quella delcollocamento presso la comunità).

Il principio di adeguatezza impone, infatti, algiudice di adottare la misura che comporta per chi la subisce il minor sacrificionecessario per fronteggiare i pericula libertatis, ed è ipotizzabile l'esistenza diun'eccezionale situazione di pericolo, che, se non fosse contrastata,determinerebbe con elevata probabilità l'evento da prevenire, e tuttaviapotrebbe (e dunque dovrebbe) essere efficacemente contrastata con misurediverse dalla custodia cautelare in carcere (Corte Cost. 3 novembre 2016, n.233).1.2.1.

A proposito della disposizione di cui al primo periodo del comma 9dell’art. 309 cod. proc. pen., questa Corte ha ripetutamente chiarito che le«eccezionali esigenze cautelari» non richiedono un quid pluris rispetto allasituazione precedente, né la necessità di elementi nuovi o sopravvenuti (Sez. 6,n. 53124 del 16/11/2017, Firaku, Rv. 271653-01), ma si identificano, piuttosto,pur se non coincidono con una normale situazione di pericolosità, inun’esposizione al pericolo per la collettività di consistenza tale da non risultaresuperabile se non con l’emissione di una misura coercitiva.

Il principio è statoribadito da Sez. 1, n. 806 del 15/11/2022, dep. 2023, Avventurato, Rv. 284039-02, che ha precisato che la ricorrenza di tali qualificate esigenze cautelari deveessere desunta non dall’accentuazione della prognosi di pericolosità, ma dalparticolare rilievo dei beni giuridici da tutelare, con riferimento alla gravità deifatti commessi o della capacità criminale del soggetto sottoposto a misura, conciò dando continuità al precedente rappresentato da Sez. 1, n. 28002 del16/03/2016, Annunziata, Rv. 267662-01 (fattispecie in materia di omicidio, nellaquale la Corte ha ritenuto immune da vizi la motivazione del provvedimentoimpugnato, che aveva specificamente e dettagliatamente individuato leeccezionali esigenze nell'estrema gravità dei fatti commessi, nell'efferatezza dellacondotta e nella pervicacia dell'indagato, che si era procurato una pistola e avevaucciso la vittima, violando, peraltro, una misura cautelare meno afflittiva, cui eragià sottoposto per atti persecutori nei confronti della medesima persona offesa;cfr. altresì Sez. 3, n. 12960 del 26/02/2021, L., Rv. 281570-01; cfr. Sez. 5, n.12662 del 3/04/2026, L., non mass.; Sez. 2, n. 5195 del 9/2/2026, Liparulo, nonmass.; Sez. 2, n. 21895 del 15/05/2025, Giugliano, non mass.; Sez. 1, n. 3078del 14/12/2023, dep. 2024, Cammarota, non mass.).1.2.2.

Altre pronunce hanno invece più restrittivamente interpretato lanorma come implicante una specifica motivazione sulla accentuata probabilità direcidiva: Sez. 6, n. 8515 del 04/11/2016, dep. 2017, Kolaj, Rv. 269540, richiedel’indicazione della “imminenza del pericolo", intesa come elevata probabilità nonsoltanto della commissione delle condotte, reiterazione di ulteriori reati, fuga,inquinamento probatorio, che si intende prevenire, ma altresì delle concreteoccasioni per la commissione di tali condotte, mentre in Sez. 6, n. 53124 del16/11/2017, Firaku, Rv. 271653 viene fatto riferimento alla "sostanzialecertezza" del pericolo.1.3.

Quale che sia la portata dell’esegesi dell’espressione «eccezionaliesigenze cautelari», la norma richiede in ogni caso, con chiara previsionetestuale, che nella nuova ordinanza le stesse siano oggetto di una specificamotivazione, ulteriore e più incisiva rispetto a quella dell’ordinanza caducata.La replica dell’ordinanza caducata, attuata mediante richiamo testuale,“copia e incolla” o altre tecniche redazionali analoghe, si risolve in unasostanziale disapplicazione della disposizione normativa (cfr.

Corte cost. n. 233del 2016 cit.).2.

Ciò premesso, dall’esame degli atti processuali – consentito a questaCorte in ragione del denunciato vizio di error in procedendo – risulta chel’ordinanza cautelare emessa dal GIP minorile in data 16 marzo 2026 replicapedissequamente il contenuto della precedente ordinanza del 13 marzo 2026,senza apportarvi modifiche o aggiunte testuali (se non la nuova data deldispositivo) e senza neppure dare atto dell’esistenza del provvedimentodichiarativo dell’inefficacia della prima ordinanza cautelare.Di fronte a tale ordinanza "fotocopia”, emessa in palese difetto di qualsiasiapprezzamento giudiziale circa la sussistenza di eccezionali esigenze cautelari etantomeno di alcuna motivazione in proposito, il Tribunale del riesame era tenutoad annullare l’ordinanza di rinnovazione, non potendo sul punto fare ricorso aipropri poteri integrativi.La Corte di cassazione ha invero costantemente ribadito che, qualora ilgiudice per le indagini preliminari, nel rinnovare la misura, abbia omesso dimotivare specificamente in ordine alla ricorrenza di eccezionali esigenzecautelari, il vizio motivazionale del provvedimento impugnato non può esseresanato dal Tribunale del riesame, i cui poteri integrativi, previsti dal comma 9dell’art. 309 cod. proc. pen., possono operare esclusivamente allorquando lamotivazione non sia totalmente mancante (Sez. 5, n. 23229 del 03/04/2018,Capriati, Rv. 273016-01; Sez. 2, n. 24798 del 20/04/2016, Peluso, Rv. 267233-01 e, più di recente, Sez. 4, n. 25965 del 18/06/2021, Freitag, non mass).Nel caso di specie, peraltro, il Tribunale del riesame non ha neppureconsiderato la doglianza difensiva espressamente sollevata sul punto,esponendosi perciò anche alla rilevata censura di carenza motivazionale ex art.606, lett. e), cod. proc. pen.3.

Il ricorso va quindi accolto, con il conseguente necessario annullamento,senza rinvio, tanto dell’ordinanza impugnata, quanto dell’ordinanza del 16 marzo2026 applicativa della misura.Deve essere ordinata l’immediata liberazione di [OSCURATO:PERSONA] se nondetenuto per altro.

Alla cancelleria competono gli adempimenti di cui all'art. 626cod. proc. pen.La minore età del ricorrente impone, infine, l’oscuramento dei dati personaliin vista della pubblicazione della sentenza, in quanto imposto dalla legge.

P.Q.MAnnulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e conseguentemente annullal'ordinanza emessa dal Tribunale per i minorenni di Roma - ufficio G.I.P - il 16marzo 2026 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA].Ordina l'immediata liberazione di [OSCURATO:PERSONA] se non detenuto per altracausa.Manda alla cancelleria per l'immediata comunicazione al procuratore generale insede per quanto di competenza ai sensi dell'art. 626 cod. proc. pen.Così è deciso, 24/06/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteALDO [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
igetto del ricorsoRITENUTO IN FATTO1. Con ordinanza del 31 marzo 2026, il Tribunale per i Minorenni di Roma,Sezione riesame, in parziale accoglimento dell’istanza avanzata nell’interesse diXXXXXXXXXXXX avverso l’ordinanza applicativa della misura del collocamento inIstituto Penale Minorile pronunciata dal GIP per i minorenni il 16 marzo 2026, hasostituito la suddetta misura cautelare con quella del collocamento presso lacomunità da individuarsi dal C.G.M. ed affidato l’indagato ai servizi minorilidell’Amministrazione della giustizia.1.1. L’ordinanza del GIP minorile del 16 marzo 2026 è stata resa in seguitoalla rinnovazione dell’originaria misura cautelare, ex art. 309, comma 10, cod.proc. pen., emessa il 13 febbraio 2026, che aveva perso efficacia a causa deltardivo deposito (avvenuto soltanto il 16 marzo 2066) della prima decisione sulriesame.1.2. Il Tribunale del riesame, con l’ordinanza in epigrafe, affermata lasussistenza di gravi indizi di colpevolezza in ordine al reato di tentato omicidiovolontario (in concorso col minorenne XXXXXXXXXXXXXX), ha ravvisato lasussistenza di «specifiche esigenze cautelari ed in particolare il concreto pericoloche i minori, se liberi, possano commettere reati della stessa specie di quelli percui si procede: invero, non può essere sottovalutata per entrambi gli indagati lanegativa personalità desumibile dalle modalità (che evocano premeditazionedell’aggressione di gruppo) e gravità della condotta violenta ascritta, nonché ilcontesto criminale, legato allo spaccio, in cui la condotta è maturata, unitamenteal degrado sociale e valoriale sullo sfondo, quest’ultimo non adeguatamenteoggetto di revisione critica da parte dei giovani. […] Inoltre, sebbene gli indagatiabbiano ammesso la partecipazione all’aggressione, peraltro già sorretta davalida base probatoria, non va taciuto che detta ammissione sia accompagnata,come sopra detto, dalla presenza di versioni discordanti da loro fornite sucircostanze di fatto anche dirimenti, il che fa propendere per l’idea che gliindagati possano tendere all’inquinamento probatorio, concordando versioni dicomodo oppure, dato anche il contesto fortemente deviante ove i fatti sonomaturati, a influenzare gli altri testimoni diretti. Non sussiste serio dubbio,quindi, che ai due giovani vadano applicate misure cautelari, non essendoneppure possibile (per le modalità e gravità del fatto, per le personalità degliindagati) formulare una prognosi favorevole in merito alla concessione delbeneficio della sospensione condizionale della pena» (pag. 2 ord. imp.).2. Avverso l’ordinanza propone ricorso per cassazione il minore, per iltramite del suo difensore, Avv. [OSCURATO:PERSONA], che articola un unico promiscuomotivo in cui denuncia, ex art. 606, lett. b) ed e), cod. proc. pen., nullitàdell’ordinanza per erronea e falsa applicazione di norme giuridiche in relazioneagli artt. 272 ss., 292, comma 2, lett. c), e 309, commi 9 e 10, cod. proc. pen.,nonché mancata motivazione in ordine alla sussistenza di eccezionali esigenzecautelari.[OSCURATO:PERSONA] del ricorrente premette che, a seguito della perdita di efficaciadella prima ordinanza cautelare del 13 febbraio 2026, dichiarata dal Tribunale delriesame in data 16 marzo 2026 per violazione dei termini prescritti dall’art. 309,commi 9 e 10, cod. proc. pen., e della nuova ordinanza cautelare, avevaproposto nuova richiesta di riesame dolendosi della erronea valutazione da partedel GIP in merito alla ricorrenza delle eccezionali esigenze cautelari, richiestadall’art. 309, comma 10, primo periodo, cod. proc. pen., come sostituito dallalegge n. 47 del 2015.Il Tribunale del riesame – si deduce – ha omesso ogni considerazione inpunto di sussistenza delle eccezionali esigenze cautelari limitandosi ad affermarela permanenza di “specifiche esigenze cautelari” rappresentate “in particolare”dal concreto – è omesso, si precisa, il riferimento all’attualità – pericolo dicommissione di reati della stessa specie di quelli per cui si procede,aggiungendosi, semplicisticamente, il pericolo di inquinamento probatorio.Si eccepisce la mancanza di alcun richiamo ai requisiti cautelari “rafforzati”di cui all’art. 309, comma 10, cod. proc. pen., che sono imposti dalla riforma del2015, ossia la probabilità di reiterazione del reato prossima alla certezza;requisiti che, peraltro, il Tribunale non avrebbe neppure potuto adeguatamente elogicamente ricavare giacché il giovane Sory non solo è incensurato, ma non haneppure ulteriori pendenze giudiziarie.3. Il sostituto Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], con requisitoriascritta del 6 giugno 2026, ha chiesto il rigetto del ricorso, avendo il Tribunalechiarito, con percorso argomentativo sorretto da motivazione logica e priva diincongruenze, come il pericolo di recidivanza fosse specifico, concreto ed attuale,evince dalle modalità e dalla gravità della condotta violenta nonché dal contestocriminale, legato allo spaccio.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTOIl ricorso è fondato e deve trovare accoglimento.1. Come questa Corte ha già deciso sull'identico titolo cautelare nei confrontidel coindagato LorenzoDi Leo(con decisione di annullamento senza rinvio assuntaall’udienza del 18 giugno 2026 nell'ambito del ricorso R.G. n. 12547-2026), nellarinnovazione della misura cautelare a carico del minorenne XXXXXXXXXXXXsussiste la denunciata violazione dell’art. 309, comma 10, cod. proc. pen. comeedotta dalla [OSCURATO:PERSONA] del ricorrente.1.1. Invero, l’art. 309, comma 10, cod. proc. pen. - modificato dall'art. 11,comma 5 della legge 16 aprile 2015, n. 47 - prevede la perdita di efficaciadell’ordinanza coercitiva per effetto della mancata trasmissione degli atti nelrispetto dei termini di cui al comma 5 dell'art. 309, ovvero se la decisione sullarichiesta e il deposito dell'ordinanza in cancelleria non intervengono nei terminiprescritti e che l'ordinanza non possa essere rinnovata. Nondimeno, al fine dievitare di creare una sostanziale area di impunità cautelare nei casi in cui laprocedura di riesame non sia pervenuta, entro i termini tassativamente previsti,alla sua conclusione, è previsto che, in presenza di eccezionali esigenze cautelarispecificamente motivate, possa farsi luogo alla rinnovazione dell’ordinanza chedispone la misura coercitiva.1.2. Come è stato chiarito da Corte cost., sent. n. 233 del 2016, «[i]llegislatore, come risulta dai lavori parlamentari, ha ritenuto in modoincensurabile di contemperare l’esigenza di difesa sociale con quella di nonfrustrare le garanzie della persona raggiunta dal provvedimento coercitivo,evitando che nei casi indicati dall’art. 309, comma 10, cod. proc. pen. si possa“semplicisticamente” provvedere alla rinnovazione della misura caducata». Taleonere appare funzionale ad evitare la ripetizione della misura caducata comemero ed automatico correttivo, in presenza dei descritti eventi procedurali; dettoin altre parole, la norma ha lo scopo di contrastare prassi distorsive come quelladell’adozione di una nuova ordinanza cautelare prima ancora della scarcerazionedell'interessato o quella della successione di “ordinanze-fotocopia”, caducate enon controllate (Sez. 6, n. 53124 del 6/11/2017, Firaku, in motiv. § 8). Neconsegue che, indipendentemente dal grado dell’esigenza cautelare edall’intensità del pericolo, è sempre possibile che venga adottata una misuradiversa da quella carceraria, o perché lo impone la pena comminata per il reato(inferiore nel massimo a cinque anni), ovvero perché, pur non ostando la pena,una qualsiasi misura coercitiva diversa da quella della custodia in carcere risultiadeguata, cioè idonea a contrastare il pericolo (come nella specie, quella delcollocamento presso la comunità). Il principio di adeguatezza impone, infatti, algiudice di adottare la misura che comporta per chi la subisce il minor sacrificionecessario per fronteggiare i pericula libertatis, ed è ipotizzabile l'esistenza diun'eccezionale situazione di pericolo, che, se non fosse contrastata,determinerebbe con elevata probabilità l'evento da prevenire, e tuttaviapotrebbe (e dunque dovrebbe) essere efficacemente contrastata con misurediverse dalla custodia cautelare in carcere (Corte Cost. 3 novembre 2016, n.233).1.2.1. A proposito della disposizione di cui al primo periodo del comma 9dell’art. 309 cod. proc. pen., questa Corte ha ripetutamente chiarito che le«eccezionali esigenze cautelari» non richiedono un quid pluris rispetto allasituazione precedente, né la necessità di elementi nuovi o sopravvenuti (Sez. 6,n. 53124 del 16/11/2017, Firaku, Rv. 271653-01), ma si identificano, piuttosto,pur se non coincidono con una normale situazione di pericolosità, inun’esposizione al pericolo per la collettività di consistenza tale da non risultaresuperabile se non con l’emissione di una misura coercitiva. Il principio è statoribadito da Sez. 1, n. 806 del 15/11/2022, dep. 2023, Avventurato, Rv. 284039-02, che ha precisato che la ricorrenza di tali qualificate esigenze cautelari deveessere desunta non dall’accentuazione della prognosi di pericolosità, ma dalparticolare rilievo dei beni giuridici da tutelare, con riferimento alla gravità deifatti commessi o della capacità criminale del soggetto sottoposto a misura, conciò dando continuità al precedente rappresentato da Sez. 1, n. 28002 del16/03/2016, Annunziata, Rv. 267662-01 (fattispecie in materia di omicidio, nellaquale la Corte ha ritenuto immune da vizi la motivazione del provvedimentoimpugnato, che aveva specificamente e dettagliatamente individuato leeccezionali esigenze nell'estrema gravità dei fatti commessi, nell'efferatezza dellacondotta e nella pervicacia dell'indagato, che si era procurato una pistola e avevaucciso la vittima, violando, peraltro, una misura cautelare meno afflittiva, cui eragià sottoposto per atti persecutori nei confronti della medesima persona offesa;cfr. altresì Sez. 3, n. 12960 del 26/02/2021, L., Rv. 281570-01; cfr. Sez. 5, n.12662 del 3/04/2026, L., non mass.; Sez. 2, n. 5195 del 9/2/2026, Liparulo, nonmass.; Sez. 2, n. 21895 del 15/05/2025, Giugliano, non mass.; Sez. 1, n. 3078del 14/12/2023, dep. 2024, Cammarota, non mass.).1.2.2. Altre pronunce hanno invece più restrittivamente interpretato lanorma come implicante una specifica motivazione sulla accentuata probabilità direcidiva: Sez. 6, n. 8515 del 04/11/2016, dep. 2017, Kolaj, Rv. 269540, richiedel’indicazione della “imminenza del pericolo", intesa come elevata probabilità nonsoltanto della commissione delle condotte, reiterazione di ulteriori reati, fuga,inquinamento probatorio, che si intende prevenire, ma altresì delle concreteoccasioni per la commissione di tali condotte, mentre in Sez. 6, n. 53124 del16/11/2017, Firaku, Rv. 271653 viene fatto riferimento alla "sostanzialecertezza" del pericolo.1.3. Quale che sia la portata dell’esegesi dell’espressione «eccezionaliesigenze cautelari», la norma richiede in ogni caso, con chiara previsionetestuale, che nella nuova ordinanza le stesse siano oggetto di una specificamotivazione, ulteriore e più incisiva rispetto a quella dell’ordinanza caducata.La replica dell’ordinanza caducata, attuata mediante richiamo testuale,“copia e incolla” o altre tecniche redazionali analoghe, si risolve in unasostanziale disapplicazione della disposizione normativa (cfr. Corte cost. n. 233del 2016 cit.).2. Ciò premesso, dall’esame degli atti processuali – consentito a questaCorte in ragione del denunciato vizio di error in procedendo – risulta chel’ordinanza cautelare emessa dal GIP minorile in data 16 marzo 2026 replicapedissequamente il contenuto della precedente ordinanza del 13 marzo 2026,senza apportarvi modifiche o aggiunte testuali (se non la nuova data deldispositivo) e senza neppure dare atto dell’esistenza del provvedimentodichiarativo dell’inefficacia della prima ordinanza cautelare.Di fronte a tale ordinanza "fotocopia”, emessa in palese difetto di qualsiasiapprezzamento giudiziale circa la sussistenza di eccezionali esigenze cautelari etantomeno di alcuna motivazione in proposito, il Tribunale del riesame era tenutoad annullare l’ordinanza di rinnovazione, non potendo sul punto fare ricorso aipropri poteri integrativi.La Corte di cassazione ha invero costantemente ribadito che, qualora ilgiudice per le indagini preliminari, nel rinnovare la misura, abbia omesso dimotivare specificamente in ordine alla ricorrenza di eccezionali esigenzecautelari, il vizio motivazionale del provvedimento impugnato non può esseresanato dal Tribunale del riesame, i cui poteri integrativi, previsti dal comma 9dell’art. 309 cod. proc. pen., possono operare esclusivamente allorquando lamotivazione non sia totalmente mancante (Sez. 5, n. 23229 del 03/04/2018,Capriati, Rv. 273016-01; Sez. 2, n. 24798 del 20/04/2016, Peluso, Rv. 267233-01 e, più di recente, Sez. 4, n. 25965 del 18/06/2021, Freitag, non mass).Nel caso di specie, peraltro, il Tribunale del riesame non ha neppureconsiderato la doglianza difensiva espressamente sollevata sul punto,esponendosi perciò anche alla rilevata censura di carenza motivazionale ex art.606, lett. e), cod. proc. pen.3. Il ricorso va quindi accolto, con il conseguente necessario annullamento,senza rinvio, tanto dell’ordinanza impugnata, quanto dell’ordinanza del 16 marzo2026 applicativa della misura.Deve essere ordinata l’immediata liberazione di [OSCURATO:PERSONA] se nondetenuto per altro. Alla cancelleria competono gli adempimenti di cui all'art. 626cod. proc. pen.La minore età del ricorrente impone, infine, l’oscuramento dei dati personaliin vista della pubblicazione della sentenza, in quanto imposto dalla legge. P.Q.MAnnulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e conseguentemente annullal'ordinanza emessa dal Tribunale per i minorenni di Roma - ufficio G.I.P - il 16marzo 2026 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA].Ordina l'immediata liberazione di [OSCURATO:PERSONA] se non detenuto per altracausa.Manda alla cancelleria per l'immediata comunicazione al procuratore generale insede per quanto di competenza ai sensi dell'art. 626 cod. proc. pen.Così è deciso, 24/06/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteALDO [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.
Sentenza Cassazione n. 25097/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris