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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 24 novembre 1971

Cassazione n. 35068/2022

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MINISTERO DELLA GIUSTIZIA C/ [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 24/11/1971 avverso l'ordinanza del 27/01/2022 del TRIB.

SORVEGLIANZA di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e IN DIRITTO

1. Rilevato che con l'ordinanza impugnata il Tribunale di sorveglianza di L'Aquila ha accolto il reclamo proposto da [OSCURATO:PERSONA], avverso il provvedimento del Magistrato di sorveglianza in sede, del 9 giugno 2021, con il quale era stato respinto il reclamo con cui il detenuto in regime differenziato, lamentava il mancato inserimento nel modello 72 di una serie di prodotti alimentari previsti nei modelli per i detenuti ristretti in altri istituti penitenziari, disponendo che l'Amministrazione consenta al [OSCURATO:PERSONA] l'acquisto al modello 72 di prodotti inseriti in quello dell'istituti di reclusione di [OSCURATO:PERSONA].

2. Considerato che avverso l'indicato provvedimento ricorre il Ministero della Giustizia a mezzo dell'Avvocatura distrettuale di L'Aquila, denunciando violazione dell'art. 35-bis e 41-bis, Ord. pen., evidenziando che la possibilità riconosciuta, nel caso al vaglio, era la medesima di quella riconosciuta ai detenuti di cd. media sicurezza e che vi sarebbe contrasto tra il provvedimento assunto dal Tribunale e la giurisprudenza di merito secondo la quale, per i detenuti in regime differenziato deve essere applicato lo stesso modello 72 in vigore per i detenuti comuni, onde evitare la creazione di posizioni di supremazia all'interno dei gruppi di detenuti.

2.1. Rilevato che viene dedotta la non tutelabilità in sede giurisdizionale di quanto preteso dal detenuto in quanto interesse di mero fatto di cui il Tribunale avrebbe dovuto prendere atto, una volta consentito al detenuto di acquistare i generi alimentari inseriti nel modello 72 in vigore per i detenuti comuni.

3. Considerato il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui presupposto essenziale per l'attivazione del reclamo avverso il provvedimento emesso dall'Amministrazione penitenzia, adendo il magistrato di sorveglianza, ai sensi dell'art. 35-bis Ord. pen., è costituito dall'esistenza, in capo al detenuto, di una posizione giuridica soggettiva che l'art. 69 Ord. pen. qualifica come «diritto» e ritenuto che detta posizione sicuramente ricorre nel caso in esame che involge questioni in materia di acquisto di generi alimentari per i detenuti sottoposti al regime differenziato ex art. 41-bis Ord. pen. 3.1.

Ritenuto che può affermarsi che tale posizione soggettiva è, in via astratta, configurabile, trattandosi di questione direttamente pertinente al diritto di alimentarsi, come tale incidente sul diritto alla salute, ma, anche, nella prospettiva di evitare irragionevoli differenziazioni sul piano trattamentale del regime ex art. 41-bis Ord. pen. rispetto alla disciplina ordinaria, risolvendosi in un supplemento di ingiustificata afflittività per il detenuto in regime differenziato (in questi termini, Corte cost., sent. n. 186 del 2018; n. 149 del 2018; 351 del 1996).

3.2. Rilevato che il provvedimento censurato ha dato puntualmente conto del consolidato indirizzo di questa Corte secondo il quale, in tema di regime penitenziario differenziato ai sensi dell'art. 41-bis ord. pen., è illegittima la disposizione dell'Amministrazione penitenziaria che, nell'individuazione dei generi alimentari acquistabili al sopravitto, vieti l'acquisto di quelli compresi nel modello 72 dei detenuti ordinari, in quanto la previsione di un regime differenziato, quanto ai beni alimentari acquistabili, è ingiustificata e si risolve in un irragionevole surplus di afflittività del regime carcerario differenziato (Sez. 1, n. 33917 del 15/07/2021, Rv. 281794). 4.Ritenuto che deriva, da quanto sin qui esposto, l'inammissibilità del ricorso senza condanna alle spese del Ministero della giustizia e delle sue articolazioni ricorrenti (così Sez.

U, n. 3775 del 21/12/2017, dep. 2018, Tuttolomondo, Rv. 271650).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso.

Così decis

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MINISTERO DELLA GIUSTIZIA C/ [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 24/11/1971 avverso l'ordinanza del 27/01/2022 del TRIB. SORVEGLIANZA di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e IN DIRITTO 1. Rilevato che con l'ordinanza impugnata il Tribunale di sorveglianza di L'Aquila ha accolto il reclamo proposto da [OSCURATO:PERSONA], avverso il provvedimento del Magistrato di sorveglianza in sede, del 9 giugno 2021, con il quale era stato respinto il reclamo con cui il detenuto in regime differenziato, lamentava il mancato inserimento nel modello 72 di una serie di prodotti alimentari previsti nei modelli per i detenuti ristretti in altri istituti penitenziari, disponendo che l'Amministrazione consenta al [OSCURATO:PERSONA] l'acquisto al modello 72 di prodotti inseriti in quello dell'istituti di reclusione di [OSCURATO:PERSONA]. 2. Considerato che avverso l'indicato provvedimento ricorre il Ministero della Giustizia a mezzo dell'Avvocatura distrettuale di L'Aquila, denunciando violazione dell'art. 35-bis e 41-bis, Ord. pen., evidenziando che la possibilità riconosciuta, nel caso al vaglio, era la medesima di quella riconosciuta ai detenuti di cd. media sicurezza e che vi sarebbe contrasto tra il provvedimento assunto dal Tribunale e la giurisprudenza di merito secondo la quale, per i detenuti in regime differenziato deve essere applicato lo stesso modello 72 in vigore per i detenuti comuni, onde evitare la creazione di posizioni di supremazia all'interno dei gruppi di detenuti. 2.1. Rilevato che viene dedotta la non tutelabilità in sede giurisdizionale di quanto preteso dal detenuto in quanto interesse di mero fatto di cui il Tribunale avrebbe dovuto prendere atto, una volta consentito al detenuto di acquistare i generi alimentari inseriti nel modello 72 in vigore per i detenuti comuni. 3. Considerato il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui presupposto essenziale per l'attivazione del reclamo avverso il provvedimento emesso dall'Amministrazione penitenzia, adendo il magistrato di sorveglianza, ai sensi dell'art. 35-bis Ord. pen., è costituito dall'esistenza, in capo al detenuto, di una posizione giuridica soggettiva che l'art. 69 Ord. pen. qualifica come «diritto» e ritenuto che detta posizione sicuramente ricorre nel caso in esame che involge questioni in materia di acquisto di generi alimentari per i detenuti sottoposti al regime differenziato ex art. 41-bis Ord. pen. 3.1. Ritenuto che può affermarsi che tale posizione soggettiva è, in via astratta, configurabile, trattandosi di questione direttamente pertinente al diritto di alimentarsi, come tale incidente sul diritto alla salute, ma, anche, nella prospettiva di evitare irragionevoli differenziazioni sul piano trattamentale del regime ex art. 41-bis Ord. pen. rispetto alla disciplina ordinaria, risolvendosi in un supplemento di ingiustificata afflittività per il detenuto in regime differenziato (in questi termini, Corte cost., sent. n. 186 del 2018; n. 149 del 2018; 351 del 1996). 3.2. Rilevato che il provvedimento censurato ha dato puntualmente conto del consolidato indirizzo di questa Corte secondo il quale, in tema di regime penitenziario differenziato ai sensi dell'art. 41-bis ord. pen., è illegittima la disposizione dell'Amministrazione penitenziaria che, nell'individuazione dei generi alimentari acquistabili al sopravitto, vieti l'acquisto di quelli compresi nel modello 72 dei detenuti ordinari, in quanto la previsione di un regime differenziato, quanto ai beni alimentari acquistabili, è ingiustificata e si risolve in un irragionevole surplus di afflittività del regime carcerario differenziato (Sez. 1, n. 33917 del 15/07/2021, Rv. 281794). 4.Ritenuto che deriva, da quanto sin qui esposto, l'inammissibilità del ricorso senza condanna alle spese del Ministero della giustizia e delle sue articolazioni ricorrenti (così Sez. U, n. 3775 del 21/12/2017, dep. 2018, Tuttolomondo, Rv. 271650). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso. Così decis
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