CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 6 febbraio 2023
Cassazione n. 21181/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di NAPOLI udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] a mezzo del difensore di fiducia, ricorre avverso l'ordinanza di cui in epigrafe che ha confermato l'ordinanza emessa il [OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Gip del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], applicativa della misura della custodia cautelare in carcere in relazione al delitto di cui all'art. 73 comma 1 DPR 309/90 perché illecitamente cedeva in più occasioni descritte ai capi 1 e 2 della imputazione cautelare a [OSCURATO:PERSONA] stupefacenti del tipo cocaina. 2. Avverso l'ordinanza propone ricorso l'indagato, tramite il proprio difensore di fiducia, deducendo: 2.1.Con il primo motivo violazione di legge e vizio di motivazione in riferimento alla mancata configurazione dell'ipotesi attenuata di cui all'art. 73 comma 5 DPR 309/90, mancando una serie di indici rivelatori dell'attività di spaccio organizzato quali il mancato rinvenimento della sostanza stupefacente e di strumenti da taglio e preparazione oltre che di somme di denaro presso l'abitazione durante la perquisizione effettuata prima dell'arresto in flagranza; 2.2. Con il secondo motivo violazione di legge in relazione agli artt. 274 e 275 cod. proc. pen. in ordine alla valutazione delle esigenze cautelari poste a fondamento del provvedimento custodiale in quanto la motivazione offerta dall'ordinanza impugnata con riferimento alla proporzione della misura cautelare adottata, si è limitato a valorizzare una generico e verosimile inserimento negli ambienti criminali senza valorizzare o indicare concreti elementi ai fini della pericolosità sociale stante l'assenza di precedenti penali specifici. 3.11 Procuratore generale ha depositato requisitoria scritta in cui ha chiesto dichiararsi la inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è manifestamente infondato. i 2. Il Tribunale del riesame, ha evidenziato, con giudizio di merito privo di incongruità manifeste, che gli elementi acquisiti ed in particolare la gravità della condotta contestata e le altre circostanze dell'azione, desunte anche dalle dichiarazioni dell'acquirente abituale e non occasionale oltre che dalle modalità concrete della consegna concordata denotano la non occasionalità dell'attività di spaccio della stessa in considerazione della spregiudicatezza manifestate dall'indagato, Ha inoltre valorizzato il comportamento processuale e i plurimi precedenti penali da cui emerge una personalità trasgressiva e insofferente ad ogni controllo fondata sul rispetto delle prescrizioni impostegli (violazione reiterate del foglio di via, di misure di prevenzione ed evasione), mentre non risultano acquisiti nemmeno da parte della difesa elementi concreti per ritenere che attualmente si dedichi ad un'occupazione lecita per reperire i mezzi del proprio sostentamento. Tali elementi, congiuntamente considerati, sono stati dunque ritenuti chiaramente indicativi di una personalità incline alla devianza che non consente di ritenere adeguata una diversa e più attenuata misura afflittiva cautelare. A fronte di tali elementi i motivi articolati nel proposto ricorso si presenta del tutto generico ed aspecifico essendosi il ricorrente limitato a contestare l'impugnata ordinanza con affermazioni apodittiche prive di aggancio al contesto indiziario cautelare. L'insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza ex art.273 c.p.p. e delle esigenze cautelari di cui all'art.274 c.p.p. è, quindi, rilevabile in cassazione soltanto se si traduce nella violazione di specifiche norme di legge o in mancanza o manifesta illogicità della motivazione risultante dal testo del provvedimento impugnato. Il controllo di legittimità, in particolare, non riguarda né la ricostruzione di fatti, né l'apprezzamento del giudice di merito circa l'attendibilità delle fonti e la rilevanza e concludenza dei dati probatori, per cui non sono consentite le censure che, pur investendo formalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione di circostanze esaminate dal giudice di merito ( cfr, Sez. 2, Sentenza n. 27866 del 17/06/2019 Cc. (dep. 24/06/2019) Rv. 276976) 2.1.Nel caso di specie l'ordinanza impugnata ha giustificato la propria valutazione degli elementi indiziari relativi alla sussistenza dell'ipotizzato reato con motivazione dotata di logica coerenza e linearità argomentativa, che come tale, per le ragioni dette, si sottrae a censure nella presente sede di legittimità; i giudici di merito hanno infatti riscontrato le ipotesi accusatorie sulla base di una analitica ed esaustiva valutazione degli elementi di indagine, e ritenuto la ricorrenza dell'ipotesi di cui all'art. 73 dpr 309/90, nella non ipotizzabilità della fattispecie attenuata, alla luce della accertata non occasionalità delle cessioni di cui al capo a), della concreta modalità della condotta di spaccio e delle dichiarazioni rese da Silvestre. Le argomentazioni spese sul punto dal tribunale della libertà appaiono quindi ampie, congrue e non manifestamente illogiche nel ritenere, sulla base del materiale probatorio acquisito, sussistenti i gravi indizi di colpevolezza per il reato contestato. Le reiterate censure non minano, pertanto , la tenuta della motivazione. Occorre rammentare che l'art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., come novellato dalla legge n. 47/2015, stabilisce che le misure cautelari personali possono essere disposte, con riferimento al pericolo di recidivanza, soltanto quando il pericolo medesimo presenta i caratteri della concretezza e dell'attualità, ricavabili dalle specifiche modalità e circostanze del fatto e dalla personalità della persona sottoposta alle indagini desunta da comportamenti o atti concreti o dai suoi precedenti penali; con l'ulteriore precisazione per cui le situazioni di concreto e attuale pericolo, anche in relazione alla personalità dell'imputato, non possono essere comunque desunte esclusivamente dalla gravità del titolo di reato per cui si procede. Tuttavia, come già osservato da questa Corte, la nuova disposizione non ha fatto altro che codificare il principio già affermato dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui per l'applicazione della misura cautelare sulla base di un giudizio prognostico basato su dati concreti, che ben possono essere tratti dagli aspetti fattuali della vicenda, come dimostra la stessa previsione di cui all'art. 274 lett. c) mediante il riferimento alle specifiche modalità e circostanze del fatto, alla personalità dell'imputato o indagato desunta da comportamenti o atti concreti o dai suoi precedenti penali (Sez. 1, n. 5787 del 21/10/2015, dep. 11/02/2016, Calandrino, Rv. 265985; Sez. 5, Sentenza n. 43083 del 24/09/2015, Maio, Rv. 264902). 2.3. Va ribadito che il pericolo di reiterazione del reato, di cui all'art. 274 lett. c), cod. proc. pen. - che è "concreto" ogni volta che si dimostri l'esistenza di elementi non ipotetici, ma reali, dai quali si possa dedurre la probabilità di recidiva - è "attuale" allorché sia possibile formulare una prognosi in ordine alla continuità del periculum libertatis nella sua dimensione temporale. Il relativo giudizio - che deve valorizzare l'esistenza di elementi specializzanti, senza limitarsi alla rilevazione della astratta gravità del titolo di reato - va fondato sull'analisi della personalità dell'accusato, desumibile anche, seppur non solo, dalle modalità del fatto per cui si procede, e sull'esame delle sue concrete condizioni di vita, ma non richiede la previsione di una "specifica occasione" per delinquere, che esula dalle facoltà del giudice, poiché la valutazione circa l'alta probabilità di una "prossima" ricaduta nel delitto non può che fare riferimento alla consistente possibilità di recidiva nel periodo di tempo in cui potrebbero essere attive le cautele (Sez. 2, n. 53645 del 08/09/2016, Lucà, Rv. 268977; Sez. 2, n. 47619 del 19/10/2016, Esposito, Rv. 268508; Sez. 2, n. 18744 del 14/04/2016 Foti, Rv. 266946; Sez. 6, n. 15978 del 27/11/2015 Garrone, Rv. 266988; Sez. 5, n. 33004 del 03/05/2017, Cimieri, Rv. 271216). Si è altresì precisato che il requisito dell'attualità, pur non costituendo una mera ripetizione di quello della concretezza, richiama necessariamente l'esigenza di elevata probabilità di suo verificarsi rispetto tuttavia non già all'occasione del delinquere, ma alla sua occasionalità; in questo senso dunque deve ritenersi che il pericolo non è attuale se la condotta criminosa si appalesa del tutto sporadica ed occasionale, mentre sussiste laddove l'illecito possa ripetersi in ragione delle modalità del suo estrinsecarsi, della personalità del soggetto, indipendentemente dalla imminenza di sua verificazione (Sez. 6, n. 9894 del 16/02/2016, Criscuolo, Rv. 266421; Sez. 2, n. 44946 del 13/09/2016, Draghici, Rv. 267965). Alla luce di tali canoni ermeneutici deve escludersi che nel caso in esame si sia verificata violazione di legge o vizio di motivazione rilevante ex art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. avendo il Tribunale del riesame di Napoli nord con motivazione logico e senza irragionevolezze, posto in rilievo tutti gli elementi idonei a palesare sia la mancanza di elementi per configurare l'attività di spaccio di lieve offensività sia il più che concreto, fondato ed attuale pericolo che l'indagato possa commettere altri gravi delitti della stessa specie. La decisione impugnata , infatti , dopo avere esaminato tutti gli elementi dedotti dalla difesa, e valorizzati nella presente sede al fine di denunziare i vizi di motivazione del provvedimento in esame, li disattende compiutamente, e spiega esaustivamente e correttamente, senza incorrere in alcuna illogicità, le ragioni per le quali la gravità obbiettiva del reato contestato, il manifestato inserimento in un circuito di spaccio, i numerosi precedenti penali (che manifestano una personalità trasgressiva ed insofferente ad ogni forma di controllo) sono tutti elementi che palesano come concreto il pericolo di reiterazione del reato e superano gli elementi dedotti genericamente dal ricorrente; e l'apprezzamento della pericolosità dell'indagato sottoposto alla misura coercitiva è un giudizio riservato al giudice di merito, incensurabile nel giudizio di legittimità, se congruamente e logicamente motivato.( Sentenza n. 6722 del 21/11/2017) come nella specie. 3. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso conseguono, ex lege, la condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000,00 in favore della cassa delle ammende. Manda la cancelleria per le comunicazioni di cui all'art. 94 Disp att. cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000,00 in favore della cassa de