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Corte di giustizia UEsentenzaSezione I

Corte di giustizia UE/2026

ECLI:EU:C:2026:498
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

62024CJ0522_RES

Causa C‑522/24 BG contro Ministero della Difesa (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Consiglio di Stato) Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 18 giugno 2026 «Rinvio pregiudiziale – Politica sociale – Parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro – Direttiva 2000/78/CE – Articolo 1 – Oggetto – Articolo 2, paragrafo 2, lettere a) e b) – Divieto di discriminazione basata sulle convinzioni personali – Normativa nazionale che obbliga i militari a farsi vaccinare contro il virus SARS‑CoV‑2 – Differenza di trattamento fondata sull’appartenenza a una categoria professionale – Nozione di “convinzioni personali”» Politica sociale – Parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro – Direttiva 2000/78 – Ambito di applicazione – Divieto di discriminazione fondata sulla categoria professionale – Esclusione [Direttiva del Consiglio 2000/78, artt. 1 e 2, § 2, a)] (v. punti 34‑38, dispositivo 1) Politica sociale – Parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro – Direttiva 2000/78 – Divieto di discriminazione fondata sulla religione o sulle convinzioni personali – Normativa nazionale che impone a un membro del personale militare di essere vaccinato per poter svolgere la sua attività lavorativa – Motivi di contestazione dell’obbligo vaccinale che costituiscono opinioni in materia di salute pubblica – Opinioni non ricomprese nella nozione di convinzioni personali ai sensi della direttiva – Discriminazione indiretta –Assenza [Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, art. 21; direttiva del Consiglio 2000/78, artt. 1 e 2, § 2, b)] (v. punti 42‑49, dispositivo 2) Diritti fondamentali – Carta dei diritti fondamentali – Ambito di applicazione – Attuazione del diritto dell’Unione – Normativa nazionale che impone a un membro del personale militare di essere vaccinato per poter svolgere la sua attività lavorativa – Esclusione (Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, art. 51, § 1) (v. punti 51‑56) [OSCURATO:PERSONA] in via pregiudiziale dal Consiglio di Stato (Italia), la Corte precisa la portata del divieto di discriminazione fondata sulle convinzioni personali, previsto dall’articolo 1 e all’articolo 2, paragrafo 2, lettere a) e b), della direttiva 2000/78 ( 1 ).

Nel gennaio 2022 BG, un ufficiale superiore del Corpo degli Ingegneri dell’Esercito, è stato sospeso dal servizio per aver rifiuto di sottoporsi all’obbligo vaccinale contro il virus SARS CoV 2 imposto al personale militare.

Egli ha adito il presidente della Repubblica italiana con un ricorso straordinario avverso tale decisione di sospensione, nell’ambito del quale il Ministero della Difesa (Italia) ha chiesto il parere del giudice del rinvio.

BG ha contestato detta decisione, per il motivo, in primo luogo, che egli avrebbe subito una discriminazione diretta rispetto ai membri del personale civile; in secondo luogo, che egli avrebbe subito, in particolare rispetto al personale militare vaccinato, una discriminazione indiretta in ragione delle sue opinioni, senza che tale discriminazione si fondi su una giustificazione motivata su basi scientifiche; e, in terzo luogo, essendogli stato impedito di svolgere la sua attività lavorativa e quindi essendo stato privato di retribuzione, egli si sarebbe trovato nell’impossibilità provvedere al proprio sostentamento e a quello della sua famiglia composta dalla moglie e da due figlie minorenni.

In tali circostanze, il giudice del rinvio ha deciso di sottoporre alla Corte tre questioni pregiudiziali vertenti sull’articolo 1 e sull’articolo 2, paragrafo 2, lettere a) e b), della direttiva 2000/78, che impongono agli Stati membri, rispettivamente, di lottare contro la discriminazione fondata sulle convinzioni personali, nonché sugli articoli 1 e 24 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (in prosieguo: la «Carta»), relativi alla tutela della dignità umana e dei diritti del minore.

Giudizio della Corte In un primo tempo, dopo aver confermato che i motivi di cui all’articolo 1 della direttiva 2000/78 sono elencati in modo tassativo e che tale direttiva non riguarda le discriminazioni fondate sulla categoria professionale o sul luogo di lavoro, la Corte constata che una differenza di trattamento come quella di cui trattasi nel caso di specie, vertente sul fatto che secondo la normativa nazionale solo alcune delle persone interessate sono soggette a vaccinazione obbligatoria per poter svolgere la loro attività lavorativa, deriva dalla circostanza che tali persone rientrano nel personale militare oppure nel personale civile ed è, pertanto, fondata sull’appartenenza di tali lavoratori a una determinata categoria professionale.

Di conseguenza, tale differenza di trattamento non rientra nel quadro generale stabilito dall’articolo 2, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2000/78.

In un secondo tempo, avendo precisato che, ai fini dell’applicazione della direttiva 2000/78, i termini «religione» e «convinzioni personali» vanno trattati come due facce dello stesso e unico motivo di discriminazione, la Corte ricorda che dall’articolo 21 della Carta risulta che il motivo di discriminazione fondato sulla «religione o le convinzioni personali» deve essere distinto dal motivo attinente alle «opinioni politiche o [a] qualsiasi altra opinione» e dunque include tanto le convinzioni religiose quanto le convinzioni filosofiche o spirituali.

A tal riguardo, la Corte sottolinea che la direttiva 2000/78 non ricomprende le convinzioni intese come opinioni, che si tratti di opinioni politiche o di qualsiasi altra opinione.

Orbene, BG sostiene in particolare, a titolo di una discriminazione fondata sulle sue convinzioni personali, che la vaccinazione obbligatoria che gli era stata imposta non poteva, in considerazione delle funzioni che egli era portato a svolgere e sulla base di taluni documenti scientifici, essere giustificata da ragioni sanitarie.

Ne consegue che egli intende non già opporre alla vaccinazione obbligatoria le proprie convinzioni personali, bensì contestare, sulla base di un’argomentazione scientifica, le scelte effettuate dalle autorità italiane in materia di salute pubblica.

Alla luce di quanto precede, la Corte conclude che siffatte considerazioni non rientrano nella nozione di «convinzioni personali», ai sensi della direttiva 2000/78, ma costituiscono opinioni in materia di salute pubblica, la cui tutela non è disciplinata dalle disposizioni di tale direttiva.

Pertanto, una siffatta differenza di trattamento non costituisce una discriminazione indiretta fondata sulle convinzioni personali e non rientra nell’ambito di applicazione dell’articolo 2, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 2000/78.

In un terzo e ultimo tempo, quanto all’asserita violazione degli articoli 1 e 24 della Carta, la Corte ricorda che l’ambito di applicazione della Carta è definito al suo articolo 51, paragrafo 1, ai sensi del quale le sue disposizioni si applicano agli Stati membri esclusivamente nell’attuazione del diritto dell’Unione.

Nel caso di specie, una normativa nazionale che impone a un membro del personale militare di essere vaccinato per poter svolgere la sua attività lavorativa non rientra nell’ambito di applicazione dell’articolo 2, paragrafo 2, della direttiva 2000/78.

Pertanto, non si può ritenere che detta normativa nazionale «attui il diritto dell’Unione», ai sensi dell’articolo 51, paragrafo 1, della Carta, cosicché gli articoli 1 e 24 di quest’ultima non sono applicabili al procedimento principale. ( 1 ) Direttiva 2000/78/CE del Consiglio, del 27 novembre 2000, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro ( GU 2000, L 303, pag. 16 ).

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62024CJ0522_RES Causa C‑522/24 BG contro Ministero della Difesa (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Consiglio di Stato) Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 18 giugno 2026 «Rinvio pregiudiziale – Politica sociale – Parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro – Direttiva 2000/78/CE – Articolo 1 – Oggetto – Articolo 2, paragrafo 2, lettere a) e b) – Divieto di discriminazione basata sulle convinzioni personali – Normativa nazionale che obbliga i militari a farsi vaccinare contro il virus SARS‑CoV‑2 – Differenza di trattamento fondata sull’appartenenza a una categoria professionale – Nozione di “convinzioni personali”» Politica sociale – Parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro – Direttiva 2000/78 – Ambito di applicazione – Divieto di discriminazione fondata sulla categoria professionale – Esclusione [Direttiva del Consiglio 2000/78, artt. 1 e 2, § 2, a)] (v. punti 34‑38, dispositivo 1) Politica sociale – Parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro – Direttiva 2000/78 – Divieto di discriminazione fondata sulla religione o sulle convinzioni personali – Normativa nazionale che impone a un membro del personale militare di essere vaccinato per poter svolgere la sua attività lavorativa – Motivi di contestazione dell’obbligo vaccinale che costituiscono opinioni in materia di salute pubblica – Opinioni non ricomprese nella nozione di convinzioni personali ai sensi della direttiva – Discriminazione indiretta –Assenza [Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, art. 21; direttiva del Consiglio 2000/78, artt. 1 e 2, § 2, b)] (v. punti 42‑49, dispositivo 2) Diritti fondamentali – Carta dei diritti fondamentali – Ambito di applicazione – Attuazione del diritto dell’Unione – Normativa nazionale che impone a un membro del personale militare di essere vaccinato per poter svolgere la sua attività lavorativa – Esclusione (Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, art. 51, § 1) (v. punti 51‑56) [OSCURATO:PERSONA] in via pregiudiziale dal Consiglio di Stato (Italia), la Corte precisa la portata del divieto di discriminazione fondata sulle convinzioni personali, previsto dall’articolo 1 e all’articolo 2, paragrafo 2, lettere a) e b), della direttiva 2000/78 ( 1 ). Nel gennaio 2022 BG, un ufficiale superiore del Corpo degli Ingegneri dell’Esercito, è stato sospeso dal servizio per aver rifiuto di sottoporsi all’obbligo vaccinale contro il virus SARS CoV 2 imposto al personale militare. Egli ha adito il presidente della Repubblica italiana con un ricorso straordinario avverso tale decisione di sospensione, nell’ambito del quale il Ministero della Difesa (Italia) ha chiesto il parere del giudice del rinvio. BG ha contestato detta decisione, per il motivo, in primo luogo, che egli avrebbe subito una discriminazione diretta rispetto ai membri del personale civile; in secondo luogo, che egli avrebbe subito, in particolare rispetto al personale militare vaccinato, una discriminazione indiretta in ragione delle sue opinioni, senza che tale discriminazione si fondi su una giustificazione motivata su basi scientifiche; e, in terzo luogo, essendogli stato impedito di svolgere la sua attività lavorativa e quindi essendo stato privato di retribuzione, egli si sarebbe trovato nell’impossibilità provvedere al proprio sostentamento e a quello della sua famiglia composta dalla moglie e da due figlie minorenni. In tali circostanze, il giudice del rinvio ha deciso di sottoporre alla Corte tre questioni pregiudiziali vertenti sull’articolo 1 e sull’articolo 2, paragrafo 2, lettere a) e b), della direttiva 2000/78, che impongono agli Stati membri, rispettivamente, di lottare contro la discriminazione fondata sulle convinzioni personali, nonché sugli articoli 1 e 24 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (in prosieguo: la «Carta»), relativi alla tutela della dignità umana e dei diritti del minore. Giudizio della Corte In un primo tempo, dopo aver confermato che i motivi di cui all’articolo 1 della direttiva 2000/78 sono elencati in modo tassativo e che tale direttiva non riguarda le discriminazioni fondate sulla categoria professionale o sul luogo di lavoro, la Corte constata che una differenza di trattamento come quella di cui trattasi nel caso di specie, vertente sul fatto che secondo la normativa nazionale solo alcune delle persone interessate sono soggette a vaccinazione obbligatoria per poter svolgere la loro attività lavorativa, deriva dalla circostanza che tali persone rientrano nel personale militare oppure nel personale civile ed è, pertanto, fondata sull’appartenenza di tali lavoratori a una determinata categoria professionale. Di conseguenza, tale differenza di trattamento non rientra nel quadro generale stabilito dall’articolo 2, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2000/78. In un secondo tempo, avendo precisato che, ai fini dell’applicazione della direttiva 2000/78, i termini «religione» e «convinzioni personali» vanno trattati come due facce dello stesso e unico motivo di discriminazione, la Corte ricorda che dall’articolo 21 della Carta risulta che il motivo di discriminazione fondato sulla «religione o le convinzioni personali» deve essere distinto dal motivo attinente alle «opinioni politiche o [a] qualsiasi altra opinione» e dunque include tanto le convinzioni religiose quanto le convinzioni filosofiche o spirituali. A tal riguardo, la Corte sottolinea che la direttiva 2000/78 non ricomprende le convinzioni intese come opinioni, che si tratti di opinioni politiche o di qualsiasi altra opinione. Orbene, BG sostiene in particolare, a titolo di una discriminazione fondata sulle sue convinzioni personali, che la vaccinazione obbligatoria che gli era stata imposta non poteva, in considerazione delle funzioni che egli era portato a svolgere e sulla base di taluni documenti scientifici, essere giustificata da ragioni sanitarie. Ne consegue che egli intende non già opporre alla vaccinazione obbligatoria le proprie convinzioni personali, bensì contestare, sulla base di un’argomentazione scientifica, le scelte effettuate dalle autorità italiane in materia di salute pubblica. Alla luce di quanto precede, la Corte conclude che siffatte considerazioni non rientrano nella nozione di «convinzioni personali», ai sensi della direttiva 2000/78, ma costituiscono opinioni in materia di salute pubblica, la cui tutela non è disciplinata dalle disposizioni di tale direttiva. Pertanto, una siffatta differenza di trattamento non costituisce una discriminazione indiretta fondata sulle convinzioni personali e non rientra nell’ambito di applicazione dell’articolo 2, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 2000/78. In un terzo e ultimo tempo, quanto all’asserita violazione degli articoli 1 e 24 della Carta, la Corte ricorda che l’ambito di applicazione della Carta è definito al suo articolo 51, paragrafo 1, ai sensi del quale le sue disposizioni si applicano agli Stati membri esclusivamente nell’attuazione del diritto dell’Unione. Nel caso di specie, una normativa nazionale che impone a un membro del personale militare di essere vaccinato per poter svolgere la sua attività lavorativa non rientra nell’ambito di applicazione dell’articolo 2, paragrafo 2, della direttiva 2000/78. Pertanto, non si può ritenere che detta normativa nazionale «attui il diritto dell’Unione», ai sensi dell’articolo 51, paragrafo 1, della Carta, cosicché gli articoli 1 e 24 di quest’ultima non sono applicabili al procedimento principale. ( 1 ) Direttiva 2000/78/CE del Consiglio, del 27 novembre 2000, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro ( GU 2000, L 303, pag. 16 ).