CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 25 aprile 1981
Cassazione n. 40625/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA])TICO il 25/04/1981 avverso la sentenza del 20/07/2020 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; FATTO E DIRITTO 1.La Corte di appello di Lecce ha confermato la sentenza con cui [OSCURATO:PERSONA] è stato condannato per il reato di resistenza a pubblico ufficiale. 2. Ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato articolando un unico motivo con cui deduce violazione di legge e vizio di motivazione quanto al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. 3. Il ricorso è inammissibile. Rispetto ad una puntuale motivazione con cui la Corte di appello ha valorizzato, al fine di negare le circostanze attenuanti generiche, la assoluta gravita dei fatti e la sistematica propensione a delinquere dell'imputato, dedotta dai precedenti penali da cui è gravato, nulla di specifico è stato dedotto. La Corte di cassazione ha costantemente affermato che la funzione tipica dell'impugnazione è quella della critica argomentata avverso il provvedimento cui si riferisce. Tale critica argomentata si esplica attraverso la presentazione di motivi che, a pena di inammissibilità (artt. 581 e 591 cod. proc. pen.), devono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta. Contenuto essenziale dell'atto di impugnazione è infatti il confronto puntuale (cioè con specifica indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che fondano il dissenso) con le argomentazioni del provvedimento il cui dispositivo si contesta. Ne consegue che se il motivo di ricorso, come nel caso di specie, si limita ad affermazioni generiche o a riproporre le stesse argomentazioni già valutate e disattese, esso non è conforme alla funzione per la quale è previsto e ammesso, cioè la critica argomentata al provvedimento, posto che con siffatta mera riproduzione il provvedimento formalmente "attaccato", lungi dall'essere destinatario di specifica critica argomentata, è di fatto del tutto ignorato. 4. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in,kOma, il 24 giugno 2021. [OSCURATO:PERSONA] estensore Il ridente A