CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 22 maggio 1965
Cassazione n. 09922/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: D'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 22/05/1965 avverso la sentenza del 18/02/2022 della CORTE APPELLO di POTENZAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Potenza, con sentenza del 18 febbraio 2022, ha confermato la decisione del Tribunale, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]Angella, condannato alla pena ritenuta di giustizia per il reato di cui all'art. 648-bis cod. pen. Ritenuto che entrambi i motivi di ricorso - le cui ragioni venivano ribadite con memoria depositata dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA]. Palma - sono diretti ad ottenere dalla Cassazione una rivalutazione delle fonti di prova esclusa dal perimetro che circoscrive la competenza del giudice di legittimità. In materia di estensione dei poteri della Cassazione in ordine alla valutazione della legittimità della motivazione si riafferma che la Corte di legittimità non può effettuare alcuna valutazione di "merito" in ordine alla capacità dimostrativa delle prove, o degli indizi raccolti, dato che il suo compito è limitato alla valutazione della tenuta logica del percorso argomentativo e della sua aderenza alle fonti di prova che, ove si ritenessero travisate devono essere allegate - o indicate - in ossequio al principio di autosufficienza (tra le altre: Sez. 6 n. 13809 del 17/03/2015,0., Rv. 262965). Ritenuto, inoltre, che tali motivi risultano manifestamente infondati in quanto non individuano carenze motivazionali o fratture logiche decisive che possono incrinare la capacità dimostrativa del percorso argomentativo offerto dalla Corte territoriale a sostegno della conferma di responsabilità. La Corte di merito offriva una motivazione ineccepibile sia in ordine alla sussistenza dell'elemento oggettivo, che di quello soggettivo del reato per cui si procede, rilevando come la responsabilità del ricorrente fosse confermata in modo solido ed inconfutabile dalle dichiarazioni etero accusatorie del coimputato Lotito concorrente nel medesimo reato e dagli altri elementi raccolti (tra i quali la falsità della fattura di riparazione). rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità, al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, cosi equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 13