CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 08516/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/05/2022 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1.[OSCURATO:PERSONA] ha presentato ricorso avverso la sentenza della Corte di Appello di Firenze del'17 maggio 2022 che, in parziale riforma della sentenza di condanna del Tribunale di Grosseto, a seguito di annullamento con rinvio da parte della Corte di Cassazione di altra sentenza della stessa Corte ha riqualificato il fatto nel reato di cui agli artt. 624 e 625, n. 2, cod. pen. commesso in Orbetello il 30 agosto 2014 e rideterminato la pena in mesi 10 di reclusione e euro 200,00 di multa 2. Il ricorrente deduce il vizio di motivazione in ordine alla censura relativa alla mancata disapplicazione della recidiva. Il motivo è fondato, posto che la sentenza della Corte di Appello si è limitata ad affermare che Gagliardi era gravato da recidiva senza soffermarsi sulla censura dedotta con i motivi di impugnazione. Va ricordato che in tema di recidiva ritualmente contestata, il giudice è tenuto a verificare in concreto se la reiterazione dell'illecito sia effettivo sintomo di riprovevolezza della condotta e di pericolosità del suo autore, escludendo l'aumento di pena, con adeguata motivazione sul punto, ove non ritenga che dal nuovo delitto possa desumersi una maggiore capacità delinquenziale (Sez. F, n. 35526 del 19/08/2013, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 256713). 3. La fondatezza del ricorso, con conseguente instaurazione del rapporto processuale, impone di emettere sentenza di non doversi procedere per essere il reato divenuto improcedibile a seguito della entrata in vigore della legge n. 150/2022 (cd [OSCURATO:PERSONA]) che ha reso procedibili a querela i furti quale quello in esame. In atti, infatti, è presente un mero verbale di denuncia della persona offesa nel quale manca qualsiasi riferimento alla volontà di punizione del colpevole. P.Q.M. Dichiara non doversi procedere per essere il reato ascritto divenuto improcedibile per mancanza di querela. C