CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 36009/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
tratore u nico sig. [OSCURATO:PERSONA], rappresentat a e difes a per procura a lle liti in calce al ricorso dagli [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] , elettivamente domiciliata presso lo studio del primo in Roma, via Guido d’Arezzo n. 28. Ricorrente contro [OSCURATO:PERSONA] – Comparto di Ricostruzione n. 89 , con sede in Serravalle di Chienti (MC), in persona del presidente sig. [OSCURATO:PERSONA], e [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difes i per procura a margine del contro ricorso e ricorso incidentale dall’[OSCURATO:PERSONA] G. Fonseca, elettivamente domiciliati presso il suo studio in Roma, via G. Bazzoni n. 1. Controricorrenti-Ricorrenti incidentali avverso lesentenze della Corte di appello di Ancona n. 28 0/2013 , depositata il 7. 5. 2013, e n. 1281/2016, depositata il 4. 11. 2016. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 3. 11. 2022dal consigliere relatore [OSCURATO:PERSONA]. R.G. N. 28094/2017.Viste le conclusioni del P.M., in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto che il ricorso principale sia dichiarato inammissibile e comunque infondato e quello incidentale inammissibile. Fatti di causa Con sentenza n. 280/2013 del 7. 5. 2013 la Corte di appello di Ancona dichiarò la parziale nullità del lodo emesso il 28. 4. 2006 nella controversia insorta tra la [OSCURATO:SOCIETA]. ed ilConsorzio Comparto di Ricostruzione n. 89 in merito alla esecuzione di un contratto di appaltostipulato nel 2000, avente ad oggetto l’esecuzione dei lavori di ricostruzione e ripristino degli immobili di proprietà dei consorziati a seguito del terremoto del 1997, in cui era intervenuta la consorziata [OSCURATO:PERSONA]. In particolare, la Cor te dichiarò nulla la decisione arbitrale nella parte in cui aveva accolto la domanda della DECO di condanna del [OSCURATO:PERSONA] al pagamento della somma di euro 282.064,60 a titolo di saldo del corrispettivo. A sostegno della soluzione accolta, la Corte distre ttuale affermò che erroneamente il collegio arbitrale aveva dichiarato il [OSCURATO:PERSONA] decaduto dal diritto di garanzia per vizi e difetti dei lavori, dovendosi ritenere la denunzia degli stessi effettuata nel termine di cui all’art. 1667 cod. civ., considerato che il committente aveva acquisito piena conoscenza della gravità dei vizi e difetti dell’opera soltanto con la relazione datata31. 8. 2005 del Centro operativo di Muccia e Fabriano, seguita allo svolgimento di indagini diagnostiche con tecnologia radar,che lo aveva informato che molte voci dei lavori iscritti ne lla 4° contabilità non corrispondevano a quanto riscontrato negli edifici, e che la denunzia degli stessi era avvenuta con la memoria difensiva del 31. 10 2005, tenuto conto, ai fini del computo del termine di 60 giorni, dei tempi ordinari di ricezione della missiva. Respinse invece la domanda di nullità del lodo in relazione ai capi che avevano condannato il [OSCURATO:PERSONA] committente al pagamento dell’importo di euro 30.000,00 per i maggiori oneri sopportati dall’impresa per il trasporto e smaltimento dei rifiuti e, su tale importo, alla corresponsione degli interessi.Rinviò quindi per la prosecuzione del giudizio ai fini della decisione sulla domanda oggetto della statuizione del lodo annullata. R.G. N. 28094/2017.Avverso tale sentenza entrambe le parti proposero riserva di impugnazione. Con sentenza n. 1281 del 4. 11. 2016 la Corte di appello, decidendo nel merito,rigettò la domanda di pagamento della DECO, rilevando che la stessa era stata gravemente inadempiente nell’esecuzione deilavori, sia per i vizi e difetti delle opere riscontrati,che per la mancata esecuzione di alcuni lavori e per l’impiego di materiali in misura ridotta rispetto a quelli contabilizzati, per un importo nel complesso sostanzialmente superiore al credito vantato. Motivò in tal senso rilevando che i vizi e difetti delle opere erano stati accertati, descritti e quantificati nell’importo di euro 123.318,69 dalla consulenza tecnica d’ufficio svolta in giudizio, le cui conclusioni dichiarò di condividere, e che il fatto che l’impresa non avesse eseguito alcuni dei lavori contabilizzati ed impie gato materiali in quantità infer iore risultava accertat o dalla sentenza penale, divenuta irrevocabile, della Corte di appello di Ancona del 23. 11. 2015 e dalla sentenza penale di primo grado del Tribunale di Camerino, precisando che nel corso del processo il perito aveva accertato la mancanza di lavori rispetto a quelli riportati nella prima contabilità per un valore di euro 206.622,99. Per la cassazione di entrambe le sentenze ha proposto ricorso , con atto notificato il 24. 11. 2017,la [OSCURATO:SOCIETA], formulando sette motivi. Hanno resistito con controricorso il [OSCURATO:PERSONA] di Ricostruzione n. 89, e [OSCURATO:PERSONA], che hanno proposto anche ricorso incidentale, affidato adue motiv i , cui ha resistito con controricorso la società DECO. Il Procuratore Generale ha depositato le conclusioni scritte, come in epigrafe indicate. I controricorrenti e ricorrenti incidentali hanno depositato memoria. La trattazione del ricorso si è svolta, ai sensi dell’art. 23, comma 8 bis, d.l. 28. 10. 2010, n. 137, convertito con la legge 18. 12. 2010, n.176, in camera di consiglio senza l’intervento del procuratore generale e dei difensori delle parti, non essendo stata presentata richiesta di discussione orale. R.G. N. 28094/2017.Ragioni della decisione Va premesso che i primi quattro motivi del ricorso principale proposto dalla società DECO si rivolgono avverso la sentenza n.280 del 7. 5. 2013, mentre i restanti motivi attaccano la sentenza n. 1281 del 4. 11. 2016. Tanto precisato, il primo motivo denun c ia vizio di omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti, costituito dalle lettere inviate nel 2003 dalla COM di Muggia al [OSCURATO:PERSONA]. La sentenza impugnata è censurata nella parte in cui, annullando il lodo, ha riten uto tempestiva la denunzia di vizi edifetti delle opere avanzata dal [OSCURATO:PERSONA] con la memoria del 31. 10. 2005, tralasciando di considerare che il committente era giàa conoscenza dell’esistenza degli stessi in forza delle lettere della COM di Muccia del 22 ottobre e 5 dicembre 2003. Si precisa al riguardo che tali missive erano state chiaramente evidenziate nella comparsa di risposta della società DECO, erano state poste a fondamento della decisione arbitrale che aveva dichiarato il [OSCURATO:PERSONA] decaduto dalla garanzia in virtù della tardività della denunzia e che la nota del COM del 31. 8. 2005 aveva soltanto confermato quanto già comunicato in precedenza. Il motivo è fondato. Dalla lettura della sentenza impugnata risulta che il giudicante ha ritenuto proponibile da parte del [OSCURATO:PERSONA] l’eccezione di inadempimento per vizi e difformità delle opere sulla base del rilievo che, trattandosi di vizi occulti, il termine per la loro denunzia decorre dalla scoperta, cioè dal momento in cui il committente acquisisce conoscenza della loro esistenza. Nella specie la Corte ha individuato tale decorrenza da l ricevimento da parte del [OSCURATO:PERSONA] della lettera datata 31. 8. 2015 inviata dal Centro operativo di Muccia e Fabriano, che, a seguito della relazione e la certificazione delle risultanze delle prove eseguite dalla società Artemis, consistenti in una serie di indagini diagnostiche con tecnologia radar, segnalava al [OSCURATO:PERSONA] che era stato definitivamente accertato che molte voci della 4° contabilità non corrispondevano a quanto riscontrato negli edifici. Nessuna menzione ed esame vengono invece svolt i dalla Corte di appello in ordine alle lettere del 22 ottobre e 5 dicembre 2003 inviate al [OSCURATO:PERSONA] dalla COM che, secondo R.G. N. 28094/2017.l’assunto del ricorrente, davano notizia al committente dei medesimi vizi e difformitàdelle opere. Tanto premesso, la censura di omesso esame appare fondata, atteso che le lettere sopra indicate erano idonee ad assumere valore decisivo al fine di stabilire il momento in cui il [OSCURATO:PERSONA] aveva avuto conoscenza dei vizi e quindi decorreva, nei suoi confronti, l’onere di denunzia all’appaltatore, il cui assolvimento, se contestato, integra un presupposto necessario, ai sensi dell’art. 1667, comma 3, cod. civ., per consentire al committente di paralizzare la richiesta di pagamento del prezzo, anche nel caso in cui in cui l’azione contro l’appaltatore sia prescritta, per essere trascorsi due anni dalla consegna dell’opera ovvero, se trattasi di vizi occulti, dal la loro scoperta ( Cass. 26233 del 2013 ). Il carattere decisivo del fatto omesso, a mente dell’art. 360 n. 5 cod. proc. civ., risulta dal contenuto delle citate note riprodotto nel ricorso, da cui emerge la rappresentazione di carenze nel le lavorazioni, con specifica indicazione delle opere in cui sono state riscontate, ed inoltre dal la considerazione che, come dedotto dalla ricorrente, le lettere del COM del 22 ottobre e 5 dicembre 2003 risultavano richiamate nel loro contenuto dal lodo arbitrale e quindi poste a base della decisione degli arbitri di dichiarare tardiva la denunzia effettuata dal [OSCURATO:PERSONA] con la memoria del 31. 10. 2005, sulla base proprio delrilevo che , a seguito di tali comunicazioni , il [OSCURATO:PERSONA] si trovava già, in tale momento, nella condizione di effettuare la denunzia all’impresa e di far valere contro di essa le proprie ragioni. Ne discende che l’affermazione della Corte di appello, secondo cui “ l’esatta entità degli inconvenienti è attestata soltanto con la missiva in data 31.08.2005 del [OSCURATO:PERSONA] di Muccia e Fabriano “ , integra un apprezzamento di fatto viziato dall’omesso esame delle precedenti lettere del 2003 e non assurge a valido presupposto della conclusione in ordine alla tempestività della denunzia dei vizi. Il secondo motivo denunzia nullità della sentenza o del procedimento, per avere la Corte d’appello omesso completamente di esporre le ragioni per cui le missive del 22 ottobre e 5 dicembre 2003 fossero inidonee a rappresentare R.G. N. 28094/2017.alla stazione appaltante i vizi e le carenze poi denunziate con la memoria del 31. 10. 2015. Il terzo motivo del ricorso principale, che denunzia violazione e falsa applicazione dell’art. 1667 e degli artt. 2697 e 2727 cod. civ., nonché dell’art.115 cod. proc. civ., censura la sentenza impugnata per avere ritenuto che il [OSCURATO:PERSONA] avesse acquisito piena conoscenza dei difetti e vizi delle opere soltanto a seguito della nota del COM del 31.8. 2005, laddove il termine di denunzia deve farsi decorrere dal momento della scoperta e quindi della conoscenza dei vizi da parte del committente, senza necessità di una verifica tecnica degli stessi, né richiede che i vizi siano accertati in maniera definitiva. Si assume quindi che la conoscenza dei vizi e difetti delle opere avrebbe dovuto farsi risalire al momento del ricevimento da parte del [OSCURATO:PERSONA] delle comunicazioni dello stesso COM del 22 ottobre e 5 dicembre 2003. Il quarto motivo denunzia violazione e falsa applicazione dell’art. 1667 cod. civ., e violazione dell’art. 115 cod. proc. civ., per avere la Corte marchigiana ritenuto tempestiva la denunzia nonostante che, ex actis, risultasse avanzata il sessantunesimo giorno dalla comunicazione del COM del 31. 8. 2004, giustificando tale conclusione con il rilievo circa “ i tempi ordinari di ricezione “, applicando a tal fine un ragionamento presuntivo privo dei requisiti della gravità, precisione e concordanza, atteso che, stante il silenzio serbato sul punto dl [OSCURATO:PERSONA], la lettera del 31. 8. 2005 avrebbe potuto essere stata ricevuta lo stesso giorno in caso fosse stata inoltrata a mezzo fax o posta elettronica. Il quinto motivo del ricorso principale denunzia nullità della sentenza o del procedimento, violazione dell’art. 195 comma 3 cod. proc. civ. ed omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti, lamentando che la Corte di appello abbia aderito senza approfondita valutazione alle risultanze della consulenza tecnica d’ufficio, che aveva accertato la sussistenza di vizi e difetti dei lavori e quantificato nell’importo di euro 123.318,69 l’incidenza degli stessi sul corrispettivo dovuto all’impresa appaltatrice. R.G. N. 28094/2017.Il sesto motivo denunzia violazione e falsa applicazione dell’art. 654 cod. proc. pen. e nullità della sentenza o del procedimento, censurando la sentenza impugnata per avere azzerato il credito della DECO mediante richiamo agli accertamenti contenuti nella sentenza penale della Corte di appello di Ancona, senza specifica motivazione e senza valutazione degli elementi di prova e delle circostanze su cui essi si fondavano, in violazione del principio del contraddittorio e del diritto di difesa, tenuto conto che la società DECO non aveva partecipato al giudizio di appello, che si era svolto esclusivamente nei confronti del direttore dei lavori che aveva redatto la contabilità, essendo stato il suo legale rappresentante assolto in primo grado e la relativa sentenza non impugnata. Il settimo motivo denunzia nullità della sentenza o del procedimento e violazione degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ., lamentando che la Corte di appello abbia respinto la domanda della DECO senza fare riferimento al fatto che le carenze riscontate nelle opere fossero quanto meno pari all’importo dalla stessa richiesto, omettendo di considerare che la somma di euro 206.622,99 riferita dal perito del giudizio penale copriva tutte le carenze dei lavori e quindi ricomprendeva anche la stima dei vizi e dei difetti operata dal consulente tecniconominato nel giudizio civile. Tutti questi motivi si dichiarano assorbiti per effetto dell’accoglimento del primo motivo. Il secondo, terzo e quarto perché denunziano, reiterando le censure sotto altri profili, il medesimo capo della decisione. I restanti, che attaccano la decisione n. 1281/2016 che aveva accertato la sussistenza dei vizi e delle difformità delle opere eseguite dall’impresa e ne aveva quantificato il minor valore, investendo capi della decisione dipendenti da quello fatto oggetto dal motivo accolto e tenuto altresì conto delle conclusioni rassegnate sul punto dalla ricorrente principale. Passando all’esame del ricorso incidentale avanzato dal [OSCURATO:PERSONA] e da [OSCURATO:PERSONA], esso investe il capo della sentenza n. 280/2013 che ha respinto la domanda di nullità del lodo arbitrale nella parte in cui aveva accolto la richiestadella DECO di condanna del [OSCURATO:PERSONA] al pagamento dell’importo di R.G. N. 28094/2017.euro 30.000,00, oltre interessi, per i maggiori oneri sopportati dall’impresa per il trasporto e smaltimento dei rifiuti. Il primo motivo denuncia vizio di omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti,lamentando che la Corte di appello, nel giustificare la sua conclusione per il fatto che la doglianza del [OSCURATO:PERSONA] non si confrontava direttamente con la motivazione del lodo, che aveva rilevato che la prestazione di cui si chiedeva il compenso non era compresa nella previsione contrattuale del corrispettivo a forfait, abbia omesso di considerare che la parte aveva al contrario dedotto che nei prezziari regionali sono compresi in maniera esplicita la cernita ed il trasporto dei materiali di risulta delle lavorazioni. Il motivo è infondato, in quanto la censura sollevata dal [OSCURATO:PERSONA] avverso il lodo, come riprodotta dal motivo, effettivamente non investe la ra t io decidendi fatta propria dal Collegio arbitrale, che aveva ritenuto fondata la richiesta avanzata dall’appaltatore sulla base del rilievo che il contratto non precisava che nel corrispettivo, determinato a forfait, fosse compresa anche l’attività di trasporto e di smaltimento dei rifiuti,ed ha altresì precisato che il prezziario del 1998 della Regione Marche, che era stato utilizzato per il computo metrico dei lavori, era anteriore alla legge regionale n. 28 del 1999, che aveva recepito la legge nazionale in materia di discariche controllate e l’accordo di programma in cui si manifestava la necessità di introdurre appositi nuovi prezzi proprio in considerazione degli obblighi di trasporto e discarica dei rifiuti. Il secondo motivo denuncia violazione o falsa applicazione del d.lgs. n. 22 del 5. 2. 1997, art. 7 comma 3 lett. b) e della legge Regione Marche n. 28 del 28. 10. 1999 nonché del connesso prezziario, assumendo che la decisione impugnata si pone in aperto contrasto con le prescrizioni normative che comprendonoin maniera esplicita nei prezzi della lavorazioni la cernita ed il trasporto a rifiuto o a discarica pubblica dei materiali che residuano da ogni tipo di lavorazione, compresa quella di carattere edilizio. Il motivo va disatteso in ragione delle consi derazioni svolte nell’esaminare il motivo precedente, dovendosi segnalare che comunque le censure sollevate R.G. N. 28094/2017.non sono in grado di superare il rilevo svolto dal collegio arbitrale che il corrispettivo convenuto dalle parti in contratto non comprendeva anche gli oneri a carico dell’impresa relativi allo smaltimento dei residui di lavorazionee che ilprezziario del 1998 della Regione Marche, che era stato utilizzato per il computo metrico dei lavori, era anteriore alla legge regionale n. 28 del 1999. In conclusione, va accolto il primo motivo del ricorso principale, assorbiti gli altri, mentre va respinto il ricorso incidentale. La sentenza impugnata va pertanto cassata in relazione almotivo accolt o e la causa rinviata alla Corte di appello di Ancona, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio. Si dà atto che sussistono i presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti incidentali, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quelloprevisto per il ricorso , se dovuto . P.Q.M. Accoglie il primo motivo del ricorso principale proposto dalla [OSCURATO:SOCIETA] , assorbiti gli altri; rigetta il ricorso incidentale proposto dal [OSCURATO:PERSONA] di Ricostruzione n. 89 e da [OSCURATO:PERSONA]; cassa la sentenza impugnata in relazione al motiv o del ricorso principale accolt o e rinvia la causa alla Corte di appello di Ancona, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio. Dà atto che sussistono i presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti incidentali, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previstoper il ricorso, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 3. 11. 2022. [OSCURATO:PERSONA]