CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 20326/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/07/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti e la sentenza impugnata (conferma della condanna per evasione dal luogo degli arresti domiciliari, ex art. 385 cod. pen.); esaminato il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], che ha dedotto errata applicazione dell'art. 385 cod. pen. e vizio di motivazione quanto a: 1) il difetto di dolo o, quantomeno, la mancata valutazione della particolare tenuità del fatto, l'allontanamento essendo stato di brevissima durata e determinato da circostanze contingenti; 2) il negato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, essendo l'imputato incensurato ed avendo confessato in sede di interrogatorio; 3) la mancata concessione della sospensione condizionale della pena, dai suddetti elementi evincendosi una prognosi negativa sulla futura commissione di reati; rilevato che tutti e tre i motivi sono generici, non confrontandosi con la motivazione - sintetica, ma completa e logica - della sentenza impugnata la quale ha, con giudizio in fatto insindacabile in questa sede: precisato come la condanna fosse basata sull'accertamento - desunto anche dalle dichiarazioni confessorie dell'imputato - che questi, dopo circa un'ora e mezza dalla segnalazione, ad opera della madre, del suo allontanamento dall'abitazione, fu individuato mentre tentava di sottrarsi al controllo, velocizzando il passo e fu trovato in possesso di diversi arnesi atti allo scasso (di talché non è possibile escludere il dolo, peraltro generico, del reato di evasione) (motivo 1); escluso la sussistenza di elementi su cui fondare la riduzione della pena o la prognosi di astensione in futuro dalla commissione di nuovi reati ai fini della sospensione della pena (motivi 2 e 3); rilevato, infine (ancora con riguardo al motivo 1), che l'applicazione dell'art. 131-bis cod. pen. non era stata richiesta in appello e che comunque contrasta con il giudizio di oggettiva gravità del fatto; ritenuto, dunque, il ricorso inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equo quantificare in euro 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissib P.Q.Mr5— 2026 Fumi°. ken' e Saniis