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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 33192/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/04/2021 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Il collegio ritiene che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità.

I motivi che contestano la conferma dell'affermazione di responsabilità, la mancata concessione dell'attenuante prevista dall'articolo 62 n. 4) cod. pen. ed il mancato riconoscimento della causa di non punibilità prevista dell'articolo 131 bis cod pen. si risolvono in una richiesta di rivalutazione della capacità dimostrativa delle prove raccolte funzionale all' accoglimento della tesi alternativa proposta dalla difesa: si tratta di doglianze inammissibili in quanto la valutazione delle prove è un'attività estranea alla competenza della Corte di Cassazione che ha il limitato compito di verificare la tenuta logica della motivazione e la sua rispondenza agli elementi di prova raccolti (ove gli stessi siano allegati, in ossequio al principio di autosufficienza nel caso in cui si intendano travisati).

La doglianza in ordine alla mancata concessione della sospensione condizionale è, invece, manifestamente infondata in quanto, contrariamente a quanto dedotto, il beneficio veniva concesso fin dal primo grado di giudizio.

La sentenza impugnata si sottrae dunque ad ogni censura in questa sede.

2. (illa inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 alla cassa delle ammende Così d

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/04/2021 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Il collegio ritiene che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità. I motivi che contestano la conferma dell'affermazione di responsabilità, la mancata concessione dell'attenuante prevista dall'articolo 62 n. 4) cod. pen. ed il mancato riconoscimento della causa di non punibilità prevista dell'articolo 131 bis cod pen. si risolvono in una richiesta di rivalutazione della capacità dimostrativa delle prove raccolte funzionale all' accoglimento della tesi alternativa proposta dalla difesa: si tratta di doglianze inammissibili in quanto la valutazione delle prove è un'attività estranea alla competenza della Corte di Cassazione che ha il limitato compito di verificare la tenuta logica della motivazione e la sua rispondenza agli elementi di prova raccolti (ove gli stessi siano allegati, in ossequio al principio di autosufficienza nel caso in cui si intendano travisati). La doglianza in ordine alla mancata concessione della sospensione condizionale è, invece, manifestamente infondata in quanto, contrariamente a quanto dedotto, il beneficio veniva concesso fin dal primo grado di giudizio. La sentenza impugnata si sottrae dunque ad ogni censura in questa sede. 2. (illa inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 alla cassa delle ammende Così d
Sentenza Cassazione n. 33192/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris