CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 06885/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 31/05/2023 della [OSCURATO:PERSONA] NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; a seguito di procedura de plano [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Napoli, con la sentenza impugnata, parzialmente riformando la sentenza pronunciata dal Gup del Tribunale di Napoli in data 5 ottobre 2022 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in relazione ai delitti di concorso in rapina aggravata, in porto abusivo di arma da fuoco e in ricettazione, ha rideterminato sull'accordo delle parti la pena per Merolla e Santillo e ha confermato la decisione di primo grado per quanto riguarda Castellano. 2. Ricorrono per cassazione [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA], con distinti ma speculari atti di impugnazione, deducendo un unico motivo di impugnazione con cui lamentano l'omessa valutazione da parte della Corte di appello delle condizioni per pronunziare sentenza di proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen., «dovere indeclinabile del Giudice», instando per l'annullamento con rinvio della sentenza «per inosservanza della legge penale». 3. Ricorre altresì [OSCURATO:PERSONA], dolendosi, con un unico motivo di impugnazione, sotto il profilo del vizio motivazionale, della denegata riduzione della pena inflitta in primo grado. 4. I ricorsi di Merolla e Santillo sono proposti con motivi non consentiti. In tema di concordato in appello, è infatti ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen. solo qualora deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato in appello, al consenso del Procuratore generale sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 30990 del 01/06/2018, Gueli, Rv. 272969). 5. Unitamente all'atto di impugnazione presentato nell'interesse di Castellano, non risulta depositato lo «specifico mandato ad impugnare, rilasciato dopo la pronuncia della sentenza e contenente la dichiarazione o l'elezione di domicilio dell'imputato» assente, richiesto, a pena di inammissibilità, dall'art. 581, comma 1-quater, cod. proc. pen. Il ricorso è pertanto proposto in carenza di legittimazione. 6. Il procedimento deve pertanto essere definito senza formalità di procedura, ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. e, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., i ricorrenti devono essere condannati al pagamento delle spese processuali e, a titolo di sanzione pecuniaria, di una somma in favore della Cassa delle ammende, da liquidarsi equitativamente, valutati i profili di colpa emergenti dall'impugnazione (Corte cost., 13 giugno 2000, n. 186), come da dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 30