CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 47202/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/02/2024 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Ancona che, in parziale riforma della sentenza di primo grado, ha confermato la condanna dell'imputato per i delitti di cui agli artt. 494 cod. pen. (capo B) e 477- 482 cod. pen. (capo C), mentre ha rilevato l'assenza di querela per il delitto di cui al capo A); procedendo alla conseguente rideterminazione della pena, previa esclusione della recidiva; Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che deduce l'assorbimento del delitto di sostituzione di persona in quello di falso, è manifestamente infondato in quanto il delitto di sostituzione di persona può ritenersi assorbito in altra figura criminosa solo quando ci si trovi in presenza di un unico fatto, contemporaneamente riconducibile sia alla previsione di cui all'art. 494 del cod. pen., sia a quella di altra norma posta a tutela della fede pubblica; per contro, si ha concorso materiale di reati quando, come nella specie, ci si trovi in presenza di una pluralità di fatti e quindi di azioni diverse e separate (Sez. 6, n. 13328 del 17/02/2015, Scarano, Rv. 263076 - 01); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso