CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 13161/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da 1. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] 2. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della Corte di appello di Roma; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; sentita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]Arcangelo; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso; lette le conclusioni del difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'accoglimento del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza impugnata la Corte d'appello di Roma, decidendo in sede di rinvio, ha dichiarato inammissibile la dichiarazione di ricusazione avanzata a-g dagli imputati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] nei confronti del Collegio della Seconda sezione penale del Tribunale di Roma. 2. L'avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore di fiducia di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA], ricorre avverso tale ordinanza e ne chiede l'annullamento. 2.1. Con unico motivo i ricorrenti deducono il vizio di motivazione e la conseguente erronea applicazione di norme processuali con riferimento all'art.41 cod. proc. pen., in quanto la Corte d'appello avrebbe dichiarato inammissibile la dichiarazione di ricusazione ricorrendo ad argomentazioni contraddittorie ed illogiche. Il collegio del Tribunale di Roma, infatti, con sentenza emessa in data 10 maggio 2019, nel pronunciare la sentenza di non doversi procedere per prescrizione nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], originari coimputati del [OSCURATO:PERSONA] e dello [OSCURATO:PERSONA] del reato di corruzione di cui agli artt. 319 e 321 cod. pen., avrebbe espresso un indebito convincimento anche sulla posizione degli attuali imputati. Secondo l'ipotesi di accusa, infatti, il [OSCURATO:PERSONA], nella qualità di comandante del Corpo di [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA], per il compimento di atti contrari ai doveri di ufficio, avrebbe ricevuto nel marzo del 2011 danaro e altre utilità dalla [OSCURATO:SOCIETA]. e per essa da [OSCURATO:PERSONA], dirigente della predetta società all'epoca dei fatti, da [OSCURATO:PERSONA], quale componente del consiglio di amministrazione e amministratore di fatto, e da [OSCURATO:PERSONA], amministratore delegato della predetta società. 2.2. Deducono i ricorrenti che nella sentenza predetta il Tribunale aveva rilevato che «secondo quanto fu possibile accertare l'accordo corruttivo tra [OSCURATO:PERSONA] e i responsabili di [OSCURATO:SOCIETA]. si sostanziava nella dazione di emolumenti elargiti dalla società al [OSCURATO:PERSONA] con riferimento al circolo sportivo da questi gestito attraverso l'espediente di fare apparire dette elargizioni come corrispettivo di sponsorizzazioni», che «conferme di detto comportamento illecito si ebbero con le intercettazioni» e che sarebbe risultato «palese da tutti gli elementi raccolti e, tenuto conto delle dichiarazioni rese dagli stessi imputati coinvolti, il fumus del reato di corruzione per come contestato». Pertanto, ancorché il Tribunale non abbia indicato i nominativi del [OSCURATO:PERSONA] e dello [OSCURATO:PERSONA], avrebbe pur sempre richiamato gli imputati ricorrenti indicando le loro qualifiche («i responsabili di [OSCURATO:SOCIETA].») e, dunque, li avrebbe coinvolti indebitamente in considerazioni sul merito delle accuse. Il Tribunale di Roma, nel dichiarare di non doversi procedere per prescrizione nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], avrebbe, dunque, 2 4,7.g espresso valutazioni sugli ulteriori imputati non necessarie e non strumentali alla pronuncia adottata. I ricorrenti, pertanto, chiedono l'annullamento dell'ordinanza impugnata e, segnatamente, che la Corte di Cassazione imponga alla Corte di appello di Roma un nuovo esame dei fatti e degli elementi posti a fondamento della dichiarazione di ricusazione proposta. 3. Il giudizio di cassazione si è svolto a trattazione scritta, ai sensi dell'art.23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020, conv. dalla legge n. 176 del 2020. Con requisitoria e conclusioni scritte del 16 dicembre 2021 il Procuratore generale ha chiesto il rigetto del ricorso. Con memoria del 4 gennaio 2022 il difensore ha chiesto l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso deve essere accolto in quanto fondato. 2. Con unico motivo i ricorrenti denunciano il vizio di motivazione dell'ordinanza impugnata e la conseguente erronea applicazione dell'art. 41 cod. proc. pen., in quanto la Corte di appello avrebbe escluso che il Tribunale di Roma, nel pronunciare in data 10 maggio 2019 sentenza di non doversi procedere per prescrizione nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], non abbia manifestato il proprio convincimento indebitamente e anticipatamente in ordine alla responsabilità degli imputati ricorrenti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. 3. Occorre rilevare, in via preliminare, che la sentenza n. 22729 del 2020 di questa Corte ha annullato con rinvio una precedente dichiarazione di inammissibilità pronunciata dalla Corte di appello di Roma in ordine alla dichiarazione di ricusazione presentata dagli imputati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. In questa sentenza la Corte ha espressamente affermato che «il giudice del rinvio dovrà verificare se, nonostante l'identità della contestazione dei ricorrenti e dei coimputati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], la decisione assunta nei confronti di questi ultimi sia pregiudicante dell'imparzialità del Tribunale, tenuto conto del principio di diritto più volte affermato da questa Corte, alla stregua del quale la mera comunanza dell'imputazione fra soggetti già giudicati da un giudice e soggetti sottoposti a giudizio dinanzi al medesimo decidente non comporta di per sé l'incompatibilità allorché ad essa faccia riscontro una pluralità di condotte distintamente ascrivibili a ciascuno dei concorrenti, tali da formare oggetto di autonome valutazioni, scindibili l'una dall'altra (v. da ultimo, Sez. 5, n. 5533 del 08/01/2019, Mazzieri, Rv. 275378; Sez. 5, n. 6797 del 16/01/2015, Sani, Rv. 262730)». 4. La Corte di appello nel provvedimento impugnato, giudicando in sede di rinvio, ha escluso che il Tribunale di Roma, nel pronunciare in data 10 maggio 2019 sentenza di non doversi procedere per prescrizione nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], abbia considerato le posizioni dello [OSCURATO:PERSONA] e del [OSCURATO:PERSONA], invero neppure nominati; i ricorrenti, infatti, non comparirebbero nel resoconto della testimonianza riportata in sentenza del teste Vucetich, capitano del [OSCURATO:PERSONA] di Roma, e tantomeno nelle intercettazioni delle conversazioni riportate degli imputati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. La mera affermazione incidentale della sussistenza del reato corruttivo in capo agli imputati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], dunque, non pregiudicherebbe per ciò solo gli attuali ricusanti; si sarebbe, infatti, in presenza di condotte distintamente ascrivibili a ciascuno dei concorrenti, tali da formare oggetto di autonome valutazioni, scindibili l'una dall'altra. 5. È certamente vero, come rileva la Corte di appello di Roma nel provvedimento impugnato che nella sentenza emessa dal Tribunale di Roma in data 10 maggio 2019 gli attuali ricorrenti non figurano nominativamente. Tuttavia, nella sentenza del Tribunale di Roma, a pag. 4, si rileva che «secondo quanto fu possibile accertare l'accordo corruttivo tra [OSCURATO:PERSONA] e i responsabili di [OSCURATO:SOCIETA]. si sostanziava nella dazione di emolumenti elargiti dalla società al [OSCURATO:PERSONA] con riferimento al circolo sportivo da questi gestito attraverso l'espediente di fare apparire dette elargizioni come corrispettivo di sponsorizzazioni» Nella medesima pagina, inoltre, il Tribunale di Roma, nell'escludere l'insussistenza del fatto contestato ai sensi dell'art. 129, comma 2, cod. proc. pen., ha osservato che «conferme di detto comportamento illecito si ebbero con le intercettazioni. In particolare, il teste citava la telefonata del 7.1.2013 n. 8538 (...); emergevano dei contatti diretti tra i rappresentanti della società [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:PERSONA]...». All'esito della complessiva disamina degli elementi probatori disponibili, inoltre, il Tribunale di Roma ha affermato che «palese da tutti gli elementi raccolti e, tenuto conto delle dichiarazioni rese dagli stessi imputati, coinvolti, il fumus del reato di corruzione per come contestato».6. Ritiene, pertanto, il Collegio che la verifica operata dalla Corte di appello sia stata parziale in quanto i ricorrenti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ancorché non indicati nominativamente, sono stati evocati dal Tribunale in qualità di «responsabili di Sicurezza ed [OSCURATO:SOCIETA].» o di «rappresentanti della società [OSCURATO:SOCIETA].». [OSCURATO:PERSONA] è, infatti, imputato nel presente procedimento quale componente del consiglio di amministrazione e amministratore di fatto della Sicurezza ed [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:PERSONA] quale amministratore delegato della predetta società. 7. La Corte di appello di Roma, pertanto, dovrà verificare se i predetti riferimenti ai ricorrenti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] siano stati espressi o meno dal Tribunale di Roma senza alcuna necessità funzionale e al di fuori di ogni collegamento con l'esercizio delle funzioni esercitate nella specifica fase procedimentale. Secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, infatti, in tema di ricusazione, costituisce indebita manifestazione del proprio convincimento da parte del giudice, rilevante ai sensi dell'art. 37, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., l'anticipazione di valutazioni sul merito della res iudicanda, ovvero sulla colpevolezza o innocenza dell'imputato in ordine ai fatti oggetto del processo, compiuta, sia all'interno del medesimo procedimento che in un procedimento diverso, senza che tali valutazioni siano imposte o giustificate dalle sequenze procedimentali previste dalla legge o allorché esse invadano, senza necessità e senza nesso funzionale con l'atto da compiere, l'ambito della decisione finale di merito, anticipandone in tutto o in parte gli esiti (ex plurimis: Sez. U, n. 41263 del 27/09/2005, Falzone, Rv. 232067 - 01; Sez. 3, n. 27996 del 09/03/2021, Agostini, Rv. 281591 - 01; Sez. 2, n. 26974 del 24/07/2020, Cittadini, Rv. 279649 - 01; Sez. 6, n. 43965 del 30/09/2015, Pasi, Rv. 264985 - 01). 8. Alla stregua di tali rilievi deve essere disposto l'annullamento dell'ordinanza impugnata e il rinvio per nuovo esame alla Corte di appello di Roma. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata e ri