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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 31379/2024

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/11/2023 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di BOLZANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; RG 5179/24 Rilevato che l'imputata [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Trento che ha parzialmente riformato la sentenza del Tribunale di Bolzano di condanna per il reato di lesione personale continuato, dichiarando non doversi procedere per il reato commesso in data 17.07.2018 per essere estinto per remissione di querela e rideterminando la pena, previa concessione delle circostanze attenuanti generiche equivalenti alla contestata aggravante, in mesi 7 di reclusione e il risarcimento del danno a favore della parte civile in 1.500,00 euro; Rilevato che il primo motivo di ricorso - con cui la ricorrente lamenta vizio di motivazione quanto al vaglio delle dichiarazioni della persona offesa - non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché tende ad ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento (si veda, in particolare, pag. 4); esula, infatti, dai poteri della Corte di cassazione quello di una 'rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito (per tutte: Sez.

U, n. 6402, del 30/4/1997, Dessimone, Rv. 207944); Rilevato che il secondo motivo di ricorso - con cui la ricorrente lamenta vizio di motivazione quanto alla mancata assunzione di prova decisiva in relazione alla rinuncia del Pubblico Ministero di audizione del secondo teste - non è ammissibile 1) perché evoca genericamente la mancata escussione del teste, senza evidenziare quale ne fosse la decisività (Sez. 3, n. 9878 del 21/01/2020, R, Rv. 278670; Sez. 4, n. 6783 del 23/01/2014, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 259323; Sez. 3, n. 27581 del 15/06/2010 , M., Rv. 248105) 2) perché ritorna, con argomenti di puro merito, sulla valutazione di attendibilità della persona offesa ; Rilevato che il terzo motivo di ricorso - con cui la ricorrente lamenta vizio di motivazione per il mancato riconoscimento della particolare tenuità del fatto ex art. 131 bis cod.pen. - non è deducibile in sede di legittimità in quanto la motivazione della Corte di appello è adeguata a sostenere la conferma del diniego del proscioglimento invocato, avendo fatto riferimento alla natura della condotta e alle conseguenze patite dalla persona offesa, il cui ridimensionamento — come auspicato dalla ricorrente — passerebbe anch'esso per una rivalutazione in fatto che non è consentita nel giudizio di legittimità; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/11/2023 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di BOLZANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; RG 5179/24 Rilevato che l'imputata [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Trento che ha parzialmente riformato la sentenza del Tribunale di Bolzano di condanna per il reato di lesione personale continuato, dichiarando non doversi procedere per il reato commesso in data 17.07.2018 per essere estinto per remissione di querela e rideterminando la pena, previa concessione delle circostanze attenuanti generiche equivalenti alla contestata aggravante, in mesi 7 di reclusione e il risarcimento del danno a favore della parte civile in 1.500,00 euro; Rilevato che il primo motivo di ricorso - con cui la ricorrente lamenta vizio di motivazione quanto al vaglio delle dichiarazioni della persona offesa - non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché tende ad ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento (si veda, in particolare, pag. 4); esula, infatti, dai poteri della Corte di cassazione quello di una 'rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito (per tutte: Sez. U, n. 6402, del 30/4/1997, Dessimone, Rv. 207944); Rilevato che il secondo motivo di ricorso - con cui la ricorrente lamenta vizio di motivazione quanto alla mancata assunzione di prova decisiva in relazione alla rinuncia del Pubblico Ministero di audizione del secondo teste - non è ammissibile 1) perché evoca genericamente la mancata escussione del teste, senza evidenziare quale ne fosse la decisività (Sez. 3, n. 9878 del 21/01/2020, R, Rv. 278670; Sez. 4, n. 6783 del 23/01/2014, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 259323; Sez. 3, n. 27581 del 15/06/2010 , M., Rv. 248105) 2) perché ritorna, con argomenti di puro merito, sulla valutazione di attendibilità della persona offesa ; Rilevato che il terzo motivo di ricorso - con cui la ricorrente lamenta vizio di motivazione per il mancato riconoscimento della particolare tenuità del fatto ex art. 131 bis cod.pen. - non è deducibile in sede di legittimità in quanto la motivazione della Corte di appello è adeguata a sostenere la conferma del diniego del proscioglimento invocato, avendo fatto riferimento alla natura della condotta e alle conseguenze patite dalla persona offesa, il cui ridimensionamento — come auspicato dalla ricorrente — passerebbe anch'esso per una rivalutazione in fatto che non è consentita nel giudizio di legittimità; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma
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