CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 23 ottobre 2025
Cassazione n. 36896/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] in Marocco avverso la sentenza del 28/05/2025 della Corte di appello di Milano; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dalla [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona della [OSCURATO:PERSONA] generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza in epigrafe indicata, la Corte di appello di Milano ha dichiarato l'inammissibilità dell'appello proposto dal difensore di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza di condanna emessa dal Tribunale di Como in data 18 marzo Th 2024, all'esito di un giudizio abbreviato svoltosi in assenza dell'imputato, per reati in materia di droga. La ragione dell'inammissibilità è stata fondata dalla Corte distrettuale sul mancato deposito, unitamente all'atto di appello, dell'allegazione della dichiarazione o dell'elezione di domicilio dell'imputato. 2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA], tramite proprio difensore, deducendo la violazione di legge in quanto nel caso di specie doveva essere applicato l'art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen., ora abrogato, in virtù del principio tempus regit actum in forza del quale con l'atto di appello era imposto il deposito della dichiarazione o elezione di domicilio a pena di inammissibilità, regolarmente avvenuto. La pronuncia impugnata, invece, ha applicato la disciplina vigente e ha erroneamente ritenuto che l'imputato fosse stato giudicato in assenza, senza considerare che, in primo grado, il processo si fosse svolto con il rito abbreviato in forza di procura speciale rilasciata al precedente difensore il 31 maggio 2023, così non potendosi ritenere assente alla luce del principio enunciato dall'art. 420, comma 2-ter, cod. proc. pen. 3. Il processo è stato trattato per iscritto. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato. 2. L'art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen. è stato abrogato dalla legge 9 agosto 2024, n. 114, in vigore dal 25 agosto 2024. Le Sezioni Unite della Corte di cassazione con sentenza del 24 ottobre 2024 hanno affermato i seguenti principi di diritto: — «la disciplina contenuta nell'art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen. — abrogata dalla legge 9 agosto 2024, n. 114, in vigore dal 25 agosto 2024 — continua ad applicarsi alle impugnazioni proposte sino al 24 agosto 2024»; — «la previsione ai sensi dell'art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen. deve essere interpretata nel senso che è sufficiente che l'impugnazione contenga il richiamo espresso e specifico ad una precedente dichiarazione o elezione di domicilio e alla sua collocazione nel fascicolo processuale, tale da consentire l'immediata: e inequivoca individuazione del luogo in cui eseguire la notificazione».3. Nel caso di specie, previo esame del fascicolo derivante dalla natura dell'eccezione formulata, risulta che: - il primo grado si era svolto in assenza dell'imputato nelle forme del giudizio abbreviato previo rilascio della procura speciale al difensore di fiducia con elezione di domicilio presso il suo studio datata 31 maggio 2023; - l'atto di appello è stato depositato il 1° luglio 2024, dunque nella vigenza della norma abrogata, e ad esso era allegata la menzionata procura speciale con elezione di domicilio. Ne consegue che, erroneamente, il provvedimento della Corte di appello ha dichiarato inammissibile l'impugnazione dando atto che il ricorrente non avesse allegato a questa una dichiarazione o elezione di domicilio (pag. 7), che invece risulta. 4. Alla luce degli argomenti che precedono la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio con trasmissione degli atti alla Corte di appello di Milano per il giudizio. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone la trasmissione degli atti alla Corte di appello di Milano per il giudizio. Così deciso il 23 ottobre 2025