CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 03941/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/12/2023 della CORTE APPELLO di TRIESTEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il motivo di ricorso. Il motivo è generico perché non contrasta la sussistenza dell'elemento costitutivo del reato di cui all'art. 341-bis cod. pen., e cioè il nesso di causalità psicologica tra l'offesa arrecata e le funzioni esercitate, ma si limita ad estendere, erroneamente, al reato per il quale è intervenuta condanna un elemento costitutivo del reato di cui all'art. 337 cod. pen., e cioè la contemporaneità tra la resistenza e l'atto. Il criterio distintivo tra il reato di cui all'art. 337 e quello previsto dall'art. 341-bis cod. pen., è costituito dallo scopo della minaccia: nel primo caso, essa è diretta ad impedire od ostacolare il compimento di un atto proprio delle funzioni del pubblico ufficiale (da qui la necessaria contemporaneità), nel secondo caso, invece, costituisce una semplice manifestazione di disprezzo e di disistima, diretta a ledere l'onore e il prestigio del pubblico ufficiale medesimo. Osservato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il