CassazionedecretoSezione 2Decisione del 25 aprile 1982
Cassazione n. 00112/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA Sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 25/04/1982 avverso la sentenza del 24/06/2024 della CORTE APPELLO di MILANOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. LA Corte di Appello di Milano rideterminava, ai sensi dell’art. 599-bis cod. proc. pen., la pena alla quale [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato per diversi reati di usura ed estorsione aggravata. 1.1 Avverso la sentenza propone ricorso per cassazione il difensore di Bombaker, lamentando l’errata qualificazione dei reati di estorsione, dovendo le relative condotte essere riqualificate nella violazione dell’art. 393 cod. pen. con la conseguenza che, mancando le denunce, si sarebbe dovuto pervenire a sentenza di non luogo a procedere; inoltre, la Corte di appello non aveva risposto alle censure secondo cui per i reati di usura non era stata dimostrata in alcun modo la condotta tipica. [OSCURATO:PERSONA] 1.Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Si deve rilevare che a seguito della reintroduzione del cd. patteggiamento in appello, di cui al nuovo art. 599-bis cod. proc. pen., ad opera della legge n. 103 del 2017, rivive il principio — elaborato dalla giurisprudenza di legittimità nel vigore del similare istituto previsto dell'art. 599, comma 4, cod. proc. pen. e successivamente abrogato dal decreto legge n. 92 del 2008 — secondo cui il giudice d'appello, nell'accogliere la richiesta di pena concordata è tenuto motivare soltanto relativamente alla pena, a causa dell'effetto devolutivo, una volta che l'imputato abbia rinunciato ai motivi d'impugnazione (come nel caso in esame, in l’appellante ha rinunciato ai motivi di gravame e concordato la pena con il Procuratore generale), la cognizione del giudice deve limitarsi ai motivi non rinunciati, essendovi peraltro una radicale diversità tra l'istituto dell'applicazione della pena su richiesta delle parti e quello disciplinato dal citato art. 599 cod. proc. pen. (tra le altre Sez. 6, n. 35108 del 08/05/2003, Zardini, Rv.226707; Sez. 5, n. 3391 del 15/10/2009, dep. 2010, Camassa, Rv. 245919); la rinuncia ai motivi determina una preclusione processuale che impedisce al giudice di prendere cognizione di quanto deve ormai ritenersi non gli sia devoluto (in punto di affermazione di responsabilità ed altro, con effetti sull'intero svolgimento processuale, ivi compreso il giudizio di legittimità, analogamente a quanto avviene nella rinuncia all'impugnazione (Sez. 4, n. 53565 del 27/09/2017 - dep. 27/11/2017, Ferro, Rv. 271258). 2. Discende l'inammissibilità del ricorso in esame; ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento, nonché – ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità – al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di € 3.000,00 così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così è deciso, 04/12/2024 Il Consigliere estensore Il