CassazionesentenzaSezione LDecisione del 8 febbraio 2022
Cassazione n. 16586/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 15722/2016 R.G. proposto da MINISTERO DELL'INTERNO, rappresentato e difeso dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui uffici in Roma, via dei Portoghesi 12 è elettivamente domiciliato; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] - intimata- 2O22 avverso la sentenza n. 1122/2015 della Corte d'Appello di Milano, ?- depositata il 21.12.2015, N.R.G. 1447/2013. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 8.2.2022 dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] la Corte d'Appello di Milano, riformando parzialmente la sentenza del Tribunale di Varese, ha confermato l'accertamento dell'illegittimità delle plurime utilizzazioni a tempo determinato delle prestazioni di lavoro subordinato di [OSCURATO:PERSONA] presso il Ministero dell'Interno, avvenute in parte nelle forme della somministrazione e in parte in quelle dell'assunzione diretta a termine, tra il 2004 ed il 2011, con mansioni di coadiutore amministrativo presso la locale Questura; la Corte territoriale, ritenendo che il criterio liquidatorio di cui all'art. 32 L. 183/2010, applicato dal Tribunale con il riconoscimento di dieci mensilità di retribuzione, non fosse da ritenersi correttamente richiamato dal punto di vista giuridico, modificava la condanna, applicando il criterio di cui all'art. 8 L. 604/1966 ed attribuendo, a titolo risarcitorio per l'abusiva reiterazione dell'impiego a termine, sei mensilità di retribuzione globale di fatto; avverso la pronuncia il Ministero ha proposto ricorso per cassazione con due motivi, mentre la Savoldi è rimasta intimata; [OSCURATO:PERSONA] con il primo motivo il ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 36 d. Igs. 165/2001, art. 2697 c.c., art. 5, co. 2 L. 225/1992 e delle varie Ordinanze della Presidenza del Consiglio dei Ministri che, nel tempo, avevano autorizzato il ricorso alla fornitura di lavoro temporaneo, al fine di fare fronte, in ragione dell'emergenza immigrazione, alla gestione dei compiti riconnessi alle relative procedure amministrative; il ricorrente sottolinea come l'art. 36 d. Igs. 165/2001 legittimi il ricorso a forme flessibili di assunzione in presenza di situazioni di carattere temporaneo o eccezionale e rimarca come alle predette Ordinanze, secondo il sistema delle fonti del diritto, fosse concesso derogare alla legislazione ordinaria vigente, salvo il solo rispetto dei principi fondamentali; il motivo è infondato; la Corte territoriale ha precisato come la giustificazione del ricorso al lavoro interinale o ai contratti a tempo determinato andasse misurata rispetto alle esigenze di organico dell'ufficio cui la lavoratrice era stata addetta durante il rilevante arco temporale (2004-2011) oggetto di causa e ciò secondo e consueti criteri di specificità richiesti in materia; la Corte di merito ha quindi ritenuto insufficiente, proprio per la sua genericità, il richiamo al fatto notorio costituito dall'ingente numero di immigrati pervenuti sul territorio nazionale ed ha rilevato l'insussistenza di più puntuali allegazioni o deduzioni probatorie; il ragionamento è corretto; va intanto escluso che in tal modo si siano violate le Ordinanze di emergenza su cui fa leva il Ministero; vale infatti, rispetto ad esse, il principio, sancito da questa S.C., secondo cui «le "ordinanze libere" di cui all'art. 5 della I. n. 225 del 1992, qualora intendano derogare alle leggi vigenti, ai sensi del comma 5 del medesimo articolo, devono essere motivate e contenere l'indicazione esplicita delle norme derogate; pertanto, qualora riguardino l'assunzione di personale a tempo determinato, devono contenere l'espressa previsione di deroga alle norme che, di tempo in tempo, disciplinano le modalità di stipula dei relativi contratti di somministrazione o di lavoro sotto il profilo dell'indicazione delle causali giustificative, del regime delle proroghe, della durata massima e di ogni altro requisito richiesto a pena di nullità del contratto di somministrazione o del termine apposto al contratto di lavoro» (Cass. 1 ottobre 2019, n. 24490); nel caso di specie le ordinanze hanno portata autorizzatorie generale rispetto alle assunzioni di un certo novero di personale secondo le forme flessibili, ma non manifestano una esplicita deroga alle regole di assunzione che disciplinano tale tipologia di contratti di lavoro; è pertanto nel giusto la Corte di merito nell'avere riscontrato la mancanza di elementi di prova delle specifiche esigenza dell'ufficio di adibizione e delle condizioni particolari di esso, perché ciò è richiesto dalla costante giurisprudenza di questa S.C. sia rispetto alle causali dei rapporti di lavoro a tempo determinato (Cass. 15 gennaio 2019, n. 840; Cass. 12 gennaio 2015, n. 208; Cass. 27 aprile 2020, n. 10033) sia rispetto all'assunzione a termine in ragione di contratti di somministrazione di lavoro ai sensi degli artt. 20 ss. d. Igs. 267/2003 (Cass. 1 agosto 2014, n. 17540; Cass. 9 settembre 2013, n. 20598); con il secondo motivo si assume invece la violazione e falsa applicazione dell'art. 36, co. 5, d. Igs. 165/2001 in tema di risarcimento del danno, sostenendo che la Corte d'Appello di Milano aveva fatto erroneo riferimento al c.d. "danno eurounitario", di cui mancava il presupposto, ovverosia l'abusivo ricorso da parte della P.A. a contratti a termine, da ritenere del tutto legittimi alla luce della normativa speciale esistente; il Ministero menziona in proposito l'art. 2, co. 6 d.l. 225/2010 sulla non applicazione delle regole limitative dei rinnovi della contrattazione a termine, ma si tratta di richiamo comunque inconferente visto che il primo contratto, qui, risale al luglio 2004 e dunque esso e le successive proroghe o reiterazioni avevano già prodotto longe et ultra una reiterazione abusiva di contratti a tempo determinato, stanti le illegittimità ab origine della causale e il successivo intervenire di altri rapporti a termine; devono poi richiamarsi i precedenti di questa S.C. secondo cui «in materia di pubblico impiego privatizzato, nell'ipotesi di abusiva reiterazione di contratti a termine, la misura risarcitoria prevista dall'art. 36, comma 5, del d.lgs. n. 165 del 2001, va interpretata in conformità al canone di effettività della tutela affermato dalla Corte di Giustizia UE (ordinanza 12 dicembre 2013, in C-50/13)» sicché va riconosciuto ristoro «quale danno presunto, con valenza sanzionatoria e qualificabile come "danno comunitario", determinato tra un minimo ed un massimo, salva la prova del maggior pregiudizio sofferto», sulla base dei criteri della «fattispecie omogenea» di cui all'art. 32, co. 3, L. 183/2010 (Cass., S.U., 15 marzo 2016, n. 5072) e che, analogamente, «nell'ipotesi di illegittima o abusiva successione di contratti di somministrazione di lavoro a termine, pur essendo esclusa, ai sensi dell'art. 36, comma 5, del d.lgs. n. 165 del 2001 e dell'art. 86, comma 9, del d. Igs. n. 276 del 2003, la trasformazione in un rapporto a tempo indeterminato, si verifica in ogni caso la sostituzione della pubblica amministrazione-utilizzatrice nel rapporto di lavoro a termine e il lavoratore ha diritto al risarcimento del danno parametrato alla fattispecie di portata generale di cui all'art. 32, comma 5, della I. n. 183 del 2010, quale danno presunto, con valenza sanzionatoria e qualificabile come "danno comunitario", determinato tra un minimo e un massimo, salva la prova del maggior pregiudizio sofferto. Tale disciplina appare conforme allo scopo della direttiva 2008/104/CE, la quale, secondo l'interpretazione datane dalla Corte di Giustizia (sentenza del 14 ottobre 2020 in causa C-681/18), è finalizzata a far sì che gli Stati membri si adoperino affinché il lavoro tramite agenzia interinale presso la stessa impresa utilizzatrice non diventi una situazione permanente per uno stesso lavoratore» (Cass. 15 febbraio 2021, n. 3815; Cass. 13 gennaio 2021, n. 446); il ricorso va quindi complessivamente disatteso, ma nulla è a disporsi sulle spese in quanto la Savoldi non ha svolto attività difensiva; P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Così deciso in Roma nell'adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA]. Il Presidente dott. [OSCURATO:PERSONA] ,[OSCURATO:PERSONA]