CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 21 ottobre 2025
Cassazione n. 34926/2025
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] la sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della Corte di appello di Roma dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letti i ricorsi presentati nell’interesse di XXXXXXXXXXXXXXX; Lette le istanze manoscritte datate 2 aprile 2025 e 6 luglio 2025 provenienti dall’imputato e trasmesse a questa Corte con note della [OSCURATO:PERSONA] “[OSCURATO:PERSONA]” di Roma rispettivamente in data 6 aprile 2025 e 18 luglio 2025 con la quale lo stesso ha dichiarato di rinunciare al ricorso (“renucco al cassazione”) e richiesto “di avere il definitivo al più presto” (sic!) al fine di poter chiedere una misura alternativa alla detenzione. Rilevato che con la sentenza sopra indicata la Corte di appello di Roma, in parziale riforma della sentenza, emessa all’esito di giudizio abbreviato, dal Giudice per l'udienza preliminare del Tribunale della medesima città in data 12 aprile 2024, previa esclusione della circostanza aggravante di cui all’art.628, comma 3, n. 1, cod. pen., ha confermato nel resto l’affermazione della penale responsabilità del XXXXXXXXX in relazione al contestato reato di rapina ai danni di XXXXXXXXXXXXXXXXXXX consumato in data 26 agosto 2023. [OSCURATO:PERSONA] che avverso la predetta sentenza hanno proposto ricorso per cassazione, con atti separati, i difensori dell’imputato, deducendo i seguenti motivi in larga parte sovrapponibili: a) Violazione di legge e vizi di motivazione ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen. in relazione alla omessa riqualificazione della condotta nella violazione dell’art. 624-bis cod. pen. b) Violazione di legge e vizi di motivazione ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen. in relazione al mancato riconoscimento all’imputato delle circostanze attenuanti generiche ex art. 62-bis cod. pen. alla luce delle condizioni di salute dello stesso affetto da AIDS, attenuanti che sulla base del ricorso sottoscritto dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] dovrebbero essere riconosciute equivalenti alla contestata aggravante di cui all’art. 628, comma 3, n. 3- quinquies cod. pen. ed alla recidiva; c) riconoscimento della circostanza attenuante del danno di lieve entità di cui alla sentenza n. 86/2024 della Corte costituzionale Rilevato che, la rinuncia ai ricorsi, nel secondo caso anche successiva alla presentazione degli stessi da parte dei difensori, impone la declaratoria di inammissibilità ai sensi dell’art. 591, comma 1, lett. d), cod. proc. pen. Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro cinquecento in favore della Cassa delle ammende. Rilevato, altresì, che, ricorrendone le condizioni di legge, va disposto, ai sensi dell’art. 52 d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, l’oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti del processo in caso di diffusione del presente provvedimento. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro cinquecento in favore della Cassa delle ammende. Così è deciso, 21/10/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS. 196/03 E SS.MM.