CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 13 marzo 2024
Cassazione n. 12944/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/10/2023 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] - che [OSCURATO:PERSONA] ha impugnato la sentenza della Corte di appello di Lecce - Sezione distaccata di Taranto - pronunciata in data 25 ottobre 2023, che ha parzialmente riformato la sentenza di assoluzione pronunciata nei suoi confronti per i reati di cui agli artt. 110, 624, 625, comma 1, nn. 2, seconda ipotesi, 4, 5 e 8 ter e 61 n. 5 cod. pen. (capi B e C), appellata dal Pubblico Ministero, dichiarando l'imputato colpevole del delitto di furto pluriaggravato di cui al capo C), escluse la recidiva e l'aggravante di cui all'art. 625, comma 1, n. 5 cod. pen. (fatto commesso in Taranto il 9 ottobre 2019); - che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore, articolando tre motivi; [OSCURATO:PERSONA] - che il primo motivo, che denuncia la violazione degli artt. 191 e 603, comma 3- bis, cod. proc. pen., è manifestamente infondato, posto che la rinnovazione dell'istruttoria nel giudizio di appello, quand'anche non imposta ai sensi dell'art. 603, comma 3-bis, cod. proc. pen.), per le prove diverse da quelle dichiarative (nel caso di specie, il materiale documentale prodotto in udienza a corredo della loro deposizione dagli ufficiali di P.G. escussi), non è vietata, tanto vero che il diritto vivente ha sancito il principio di diritto secondo cui, nel giudizio di appello l'acquisizione di documenti non è subordinata neppure alla necessità di una ordinanza che disponga la rinnovazione parziale del dibattimento, purché sia stato assicurato il contraddittorio fra le parti (Sez. U, n. 33748 del 12/07/2005, Rv. 231676, come nel caso di specie, di modo che correttamente i documenti acquisiti in sede di rinnovazione istruttoria sono stati ritenuti utilizzabili; - che il secondo motivo, che denuncia il vizio di motivazione da violazione del canone di cui all'art. 533, comma 1, cod. proc. pen., non è consentito in questa sede, giacché, tramite argomentazioni interamente versate fatto, mira a sollecitare una rivalutazione delle prove poste a fondamento del giudizio di responsabilità, in assenza di specifica allegazione di individuati, inopinabili e decisivi fraintendimenti delle prove medesime, capaci, cioè, ictu ocull di scardinare la tenuta dell'impianto motivazionale della sentenza impugnata, che non risulta inficiato da illogicità di macroscopica evidenza (vedasi pag. 7 della sentenza impugnata, in cui la Corte territoriale ha ritenuto che, alla luce delle dichiarazioni testimoniali, di quanto direttamente evincibile dalla visione dei filmati e dal raffronto tra le immagini estrapolate da essi e le fotografie segnaletiche a disposizione della Corte, il coinvolgimento dell'imputato nelle azioni delittuose dovesse ritenersi certo); - che il terzo motivo, proteso a censurare l'operata graduazione della pena, nonché il diniego delle circostanze attenuanti generiche, oltre che replicare senza alcun elemento di effettiva novità i rilievi articolati con i motivi di gravame, pur correttamente e congruamente disattesi dal giudice di appello, prospetta questioni non consentite nel giudizio di legittimità e, comunque, manifestamente infondate, posto che la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen., con la conseguenza che è inammissibile la doglianza che in Cassazione miri ad una nuova valutazione della sua congruità ove la relativa determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 - dep. 04/02/2014, Rv. 259142; Sez. 3, n. 1182 del 17/10/2007 - dep. 11/01/2008, Rv. 238851), come nel caso di (vedasi 9 della sentenza impugnata), e tenuto conto della consolidata giurisprudenza di legittimità, secondo cui, nel motivare il diniego delle attenuanti generiche, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come parimenti avvenuto nel caso che occupa (vedasi pag. 8 della sentenza impugnata, in cui la Corte territoriale ha negato il beneficio richiesto in ragione delle numerose condanne per il delitto di furto riportate dall'imputato nel corso del tempo ed in ragione dell'assenza di altri elementi a suo favore positivamente valutabili); - ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 13 marzo 2024 Il