CassazionedecretoSezione LDecisione del 28 gennaio 2026
Cassazione n. 07588/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Ud. 28/01/2026ORDINANZAsul ricorso 9206-2025 proposto da;[OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocatoGABRIELE TOMA;- ricorrente -contro[OSCURATO:PERSONA] S.R.L. [OSCURATO:PERSONA];- intimata -2026 avverso il decreto del TRIBUNALE di LECCE, depositato il394 20/03/2025 R.G.N. 3226/2024;udita la relazione della causa svolta nella camera di consigliodel 28/01/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].1. Il Tribunale di Lecce, in composizione collegiale, con ildecreto in epigrafe indicato, in accoglimento dell’opposizioneproposta dall’attuale ricorrente per cassazione allo statoNumero registro generale 9206/2025Numero sezionale 394/2026passivo relativo alla liquidazione giudiziale della AriglianoN usm.err.ol .d,i raccolta generale 7588/2026Data pubblicazione 30/03/2026ha modificato detto stato passivo, con ammissione, in favoredell’opponente, in via privilegiata ex art. 2751 bis n. 1 c.c. dellesomme in dettaglio specificate, con “spese compensate”.2. Per quanto qui unicamente interessa, il Tribunale, dopoaver motivato l’accoglimento dell’opposizione, nondimenoriteneva che le spese di lite potessero essere compensate perle indicate ragioni.3. Avverso tale decreto la parte ricorrente sopra indicataha proposto ricorso per cassazione affidato ad unico motivo esuccessiva memoria.4. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in liquidazione giudiziale non ha svoltonotificazione ad essa del ricorso per cassazione.MOTIVI DELLA DECISIONE1. Con unico motivo, “Sulla determinazione dei compensidi giudizio”, parte ricorrente denuncia: “parziale illegittimitàdell’ordinanza impugnata per la errata compensazione dellespese di lite. Violazione o falsa applicazione degli artt. 91 e 92c.p.c., ai sensi dell’art. 360, co. 1, n. 3 c.p.c. Violazione o falsaapplicazione dell’art. 132, co. 2, n. 4 c.p.c. e del cd. “minimocostituzionale della motivazione”, per manifesta ed irriducibilecontraddittorietà e/o motivazione perplessa od incomprensibile,ai sensi dell’art. 360, co. 1, n. 4 e n. 5 c.p.c.”. Lamenta in sintesiche, a fronte del totale accoglimento della propria opposizioneallo stato passivo e, quindi, dell’integrale soccombenza dellacontroparte, la compensazione delle spese di lite disposta dalTribunale di Lecce in composizione collegiale sia statuizioneNumero registro generale 9206/2025Numero sezionale 394/2026adottata, anche sotto il profilo motivazionale, in contrasNtoum ecroo dni raccolta generale 7588/2026Data pubblicazione 30/03/2026le norme in rubrica specificate.2. Il motivo è fondato nei termini che si passa ad illustrare.2.1. Occorre preliminarmente chiarire che il provvedimentoimpugnato, benché indicato come “ordinanza” solo nellestampigliature di cancelleria nel margine superiore del testo, ecosì inteso anche da parte ricorrente nell’impugnazione inesame, secondo quanto ben risulta anzitutto dal restante testo,ha natura di decreto.Trattasi, infatti, di decreto emesso ai sensi dell’art. 207,comma 13, d.lgs. n. 14/2019 (Codice della crisi d’impresa edell’insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n.155), impugnabile per cassazione, ai sensi del seguente comma14 del medesimo articolo (come l’analogo decreto già previstodall’art. 99, ult. comma, l. fall.).L’errata mera “denominazione” del provvedimento daparte ricorrente appare senz’altro ininfluente perché il ricorsoper cassazione risulta essere stato regolarmente notificatoentro il prescritto termine di trenta giorni a far data dallacomunicazione del decreto alla stessa parte dalla Cancelleria delgiudice a quo, come previsto dall’ora cit. art. 207, comma 14.Ciò che conta, infatti, è che sia stato esperito il mezzod’impugnazione nella specie contemplato dalla legge inrelazione all’effettivo nomen iuris del provvedimentoimpugnato.3. Nel merito giuridico dell’impugnazione, poi, giova subitoevidenziare che la causa che ci occupa è iniziata giusta istanzadi ammissione al passivo della [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazioneNumero registro generale 9206/2025Numero sezionale 394/2026giudiziale, proposta dall’attuale parte ricorrente per cassaNuzmioerno dei raccolta generale 7588/2026Data pubblicazione 30/03/2026con deposito del relativo ricorso nel 2024.Conseguentemente, trova applicazione in causa l’art. 92,comma secondo, c.p.c., come da ultimo sostituito dall’art. 13,comma 1, d.l. 12 settembre 2014, n. 132, modificato, in sededi conversione, dalla l. n. 162/2014. Infatti, a norma del comma2 dell’art. 13 ora cit., la nuova disposizione si applica aiprocedimenti introdotti a decorrere dal trentesimo giornosuccessivo all’entrata in vigore della legge di conversione, qualeè indubbiamente il procedimento che ci occupa.3.1. L’art. 92, comma secondo, c.p.c., così novellato,recita: “Se vi è soccombenza reciproca ovvero nel caso diassoluta novità della questione trattata o mutamento dellagiurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti, il giudice puòcompensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero”.3.2. Com’è noto, la Corte costituzionale, con sentenza 19aprile 2018, n. 77, ha poi dichiarato l’illegittimità costituzionaledel su riportato comma “nella parte in cui non prevede che ilgiudice possa compensare le spese tra le parti, parzialmente oper intero, anche qualora sussistano altre analoghe gravi edeccezionali ragioni”, ritenendo lesivo del canone diragionevolezza “l’aver il legislatore del 2014 tenuto fuori dallefattispecie nominate, che facoltizzano il giudice a compensarele spese di lite in caso di soccombenza totale, le analogheipotesi di sopravvenienze relative a questioni dirimenti e aquelle di assoluta incertezza, che presentino la stessa, omaggiore, gravità ed eccezionalità di quelle tipicheespressamente previste dalla disposizione censurata”.Numero registro generale 9206/20254. Successivamente, questa Corte Suprema si è più volte Numero sezionale 394/2026Numero di raccolta generale 7588/2026espressa sul testo modificato dell’art. 92, comma secondo,Data pubblicazione 30/03/2026c.p.c., come risultato dall’ora indicato intervento del Giudicedelle leggi.4.1. In particolare, secondo un ormai consolidato indirizzodi questa Corte, proprio in base a quanto chiarito in sent. n.77/2018 della Corte costituzionale, in materia di speseprocessuali, la disciplina sulla compensazione introdottadall’art. 13, comma 1, d.l. n. 132 del 2014, convertito con mod.dalla l. n. 162 del 2014, è limitata, ai sensi dell’art. 92, comma2, cod. proc. civ., alle ipotesi di soccombenza reciproca, ovveroal caso di assoluta novità della questione trattata o mutamentodella giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti, ovvero,ancora qualora sussistano altre analoghe ed eccezionali ragioni.Le gravi ed eccezionali ragioni, da indicarsi esplicitamente nellamotivazione, che legittimano la compensazione totale o parzialedelle spese, devono riguardare specifiche circostanze o aspettidella controversia decisa e non possono essere espresse conuna formula generica, inidonea a consentire il necessariocontrollo (così, ex plurimis, Cass. n. 24178/2022; n. 24178; n.3977/2020), precisandosi che la compensazione, quindi, inbase alla disciplina vigente, può essere disposta, oltre che nelleipotesi di soccombenza reciproca, di assoluta novità dellequestioni trattate e di mutamento della giurisprudenza suquestioni dirimenti, solo quando le specifiche circostanze presein considerazione dal giudice di merito presentino connotazionitali da renderle assimilabili alle altre ipotesi previste dall’art. 92c.p.c., comma 2 (v. Cass. n. 4533/2021; n. 12484/2020).5. Nella specie, il Tribunale in composizione collegiale hamotivato la totale compensazione delle spese di lite (daNumero registro generale 9206/2025Numero sezionale 394/2026intendersi sia della fase definita dal giudice delegato cheN umdeeroll dai raccolta generale 7588/2026Data pubblicazione 30/03/2026fase d’opposizione davanti al collegio del medesimo tribunale)in base alla seguente motivazione: “Le spese di lite possonocompensarsi atteso che la documentazione utile ai finidell’accoglimento del ricorso è stata acquisita solosuccessivamente alla domanda di insinuazione al passivo”.6. Tale statuizione non è conforme ai suesposti principi didiritto.7. Stante, infatti, la totale soccombenza della società inliquidazione giudiziale all’esito della fase d’opposizione, ilTribunale ha valorizzato ai fini dell’integrale compensazionedelle spese di lite un dato, quale quello dell’acquisizione delladocumentazione utile ai fini dell’accoglimento solosuccessivamente alla domanda di insinuazione al passivo, cheindubbiamente e prima facie, esclusa la “soccombenzareciproca”, non rientra “nel caso di assoluta novità dellaquestione trattata” e neppure in quello di “mutamento dellagiurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti”.7.1. Inoltre, in disparte la genericità del suddetto rilievo, ilgiudice dell’opposizione neanche ha sostenuto che l’unicacircostanza esposta presentasse connotazioni tali da renderlaassimilabile alle altre ipotesi previste dall’art. 92, commasecondo, c.p.c., vale a dire, la stessa, o maggiore, gravità edeccezionalità di quelle tipiche espressamente previste da dettadisposizione.8. In ogni caso, la circostanza valorizzata dal Tribunale,ossia, l’acquisizione della documentazione in questione “solosuccessivamente alla domanda di insinuazione al passivo” (manon – si noti – con o dopo il ricorso in opposizione), in assenzaNumero registro generale 9206/2025Numero sezionale 394/2026di preclusioni a riguardo riscontrate dai giudici della doppiNaum fearos dei raccolta generale 7588/2026Data pubblicazione 30/03/2026di merito, costituisce dato “fisiologico” dell’iter processualeseguito nel giudizio a quo e, pertanto, non può rappresentareuna circostanza di gravità ed eccezionalità perlomeno pari aquelle delle suddette ipotesi tipiche (v. in termini la già cit.Cass. n. 4533/2021, che atteneva a fattispecie analoga a quellache ci occupa nella quale avevano trovato accoglimento i motividel ricorso per cassazione che attenevano alla compensazionedelle spese di lite per la tardiva integrazione delladocumentazione).9. In conclusione, il ricorso trova accoglimento con rinvioal medesimo giudice che, in differente composizione, oltre aregolare le spese di questo giudizio di cassazione, dovràdecidere, nuovamente, sulle spese processuali sia della faseinnanzi al giudice delegato che di quella d’opposizione davantial tribunale in composizione collegiale, in conformità ai principidi diritto sopra esposti, nonché sulle spese del giudizio di rinvio.Numero registro generale 9206/2025Numero sezionale 394/2026Numero di raccolta generale 7588/2026Data pubblicazione 30/03/2026AULA 'A'OggettoL A C O R T E S U P R E MA D I C A S S A Z I O N E LiquidazionegiudizialeSEZIONE LAVOROOpposizioneComposta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:allo statoDott. [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - passivoDott. [OSCURATO:PERSONA] - Consigliere - Compensazionedelle speseDott. [OSCURATO:PERSONA] - Consigliere - processualiDott. [OSCURATO:PERSONA] - Consigliere - R.G.N. 9206/2025Cron.[OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] - Rel. Consigliere -Rep.ha pronunciato la seguente Ud. 28/01/2026ORDINANZAsul ricorso 9206-2025 proposto da;[OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocatoGABRIELE TOMA;- ricorrente -contro[OSCURATO:PERSONA] S.R.L. [OSCURATO:PERSONA];- intimata -2026 avverso il decreto del TRIBUNALE di LECCE, depositato il394 20/03/2025 R.G.N. 3226/2024;udita la relazione della causa svolta nella camera di consigliodel 28/01/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].1. Il Tribunale di Lecce, in composizione collegiale, con ildecreto in epigrafe indicato, in accoglimento dell’opposizioneproposta dall’attuale ricorrente per cassazione allo statoNumero registro generale 9206/2025Numero sezionale 394/2026passivo relativo alla liquidazione giudiziale della AriglianoN usm.err.ol .d,i raccolta generale 7588/2026Data pubblicazione 30/03/2026ha modificato detto stato passivo, con ammissione, in favoredell’opponente, in via privilegiata ex art. 2751 bis n. 1 c.c. dellesomme in dettaglio specificate, con “spese compensate”.2. Per quanto qui unicamente interessa, il Tribunale, dopoaver motivato l’accoglimento dell’opposizione, nondimenoriteneva che le spese di lite potessero essere compensate perle indicate ragioni.3. Avverso tale decreto la parte ricorrente sopra indicataha proposto ricorso per cassazione affidato ad unico motivo esuccessiva memoria.4. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in liquidazione giudiziale non ha svoltonotificazione ad essa del ricorso per cassazione.MOTIVI DELLA DECISIONE1. Con unico motivo, “Sulla determinazione dei compensidi giudizio”, parte ricorrente denuncia: “parziale illegittimitàdell’ordinanza impugnata per la errata compensazione dellespese di lite. Violazione o falsa applicazione degli artt. 91 e 92c.p.c., ai sensi dell’art. 360, co. 1, n. 3 c.p.c. Violazione o falsaapplicazione dell’art. 132, co. 2, n. 4 c.p.c. e del cd. “minimocostituzionale della motivazione”, per manifesta ed irriducibilecontraddittorietà e/o motivazione perplessa od incomprensibile,ai sensi dell’art. 360, co. 1, n. 4 e n. 5 c.p.c.”. Lamenta in sintesiche, a fronte del totale accoglimento della propria opposizioneallo stato passivo e, quindi, dell’integrale soccombenza dellacontroparte, la compensazione delle spese di lite disposta dalTribunale di Lecce in composizione collegiale sia statuizioneNumero registro generale 9206/2025Numero sezionale 394/2026adottata, anche sotto il profilo motivazionale, in contrasNtoum ecroo dni raccolta generale 7588/2026Data pubblicazione 30/03/2026le norme in rubrica specificate.2. Il motivo è fondato nei termini che si passa ad illustrare.2.1. Occorre preliminarmente chiarire che il provvedimentoimpugnato, benché indicato come “ordinanza” solo nellestampigliature di cancelleria nel margine superiore del testo, ecosì inteso anche da parte ricorrente nell’impugnazione inesame, secondo quanto ben risulta anzitutto dal restante testo,ha natura di decreto.Trattasi, infatti, di decreto emesso ai sensi dell’art. 207,comma 13, d.lgs. n. 14/2019 (Codice della crisi d’impresa edell’insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n.155), impugnabile per cassazione, ai sensi del seguente comma14 del medesimo articolo (come l’analogo decreto già previstodall’art. 99, ult. comma, l. fall.).L’errata mera “denominazione” del provvedimento daparte ricorrente appare senz’altro ininfluente perché il ricorsoper cassazione risulta essere stato regolarmente notificatoentro il prescritto termine di trenta giorni a far data dallacomunicazione del decreto alla stessa parte dalla Cancelleria delgiudice a quo, come previsto dall’ora cit. art. 207, comma 14.Ciò che conta, infatti, è che sia stato esperito il mezzod’impugnazione nella specie contemplato dalla legge inrelazione all’effettivo nomen iuris del provvedimentoimpugnato.3. Nel merito giuridico dell’impugnazione, poi, giova subitoevidenziare che la causa che ci occupa è iniziata giusta istanzadi ammissione al passivo della [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazioneNumero registro generale 9206/2025Numero sezionale 394/2026giudiziale, proposta dall’attuale parte ricorrente per cassaNuzmioerno dei raccolta generale 7588/2026Data pubblicazione 30/03/2026con deposito del relativo ricorso nel 2024.Conseguentemente, trova applicazione in causa l’art. 92,comma secondo, c.p.c., come da ultimo sostituito dall’art. 13,comma 1, d.l. 12 settembre 2014, n. 132, modificato, in sededi conversione, dalla l. n. 162/2014. Infatti, a norma del comma2 dell’art. 13 ora cit., la nuova disposizione si applica aiprocedimenti introdotti a decorrere dal trentesimo giornosuccessivo all’entrata in vigore della legge di conversione, qualeè indubbiamente il procedimento che ci occupa.3.1. L’art. 92, comma secondo, c.p.c., così novellato,recita: “Se vi è soccombenza reciproca ovvero nel caso diassoluta novità della questione trattata o mutamento dellagiurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti, il giudice puòcompensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero”.3.2. Com’è noto, la Corte costituzionale, con sentenza 19aprile 2018, n. 77, ha poi dichiarato l’illegittimità costituzionaledel su riportato comma “nella parte in cui non prevede che ilgiudice possa compensare le spese tra le parti, parzialmente oper intero, anche qualora sussistano altre analoghe gravi edeccezionali ragioni”, ritenendo lesivo del canone diragionevolezza “l’aver il legislatore del 2014 tenuto fuori dallefattispecie nominate, che facoltizzano il giudice a compensarele spese di lite in caso di soccombenza totale, le analogheipotesi di sopravvenienze relative a questioni dirimenti e aquelle di assoluta incertezza, che presentino la stessa, omaggiore, gravità ed eccezionalità di quelle tipicheespressamente previste dalla disposizione censurata”.Numero registro generale 9206/20254. Successivamente, questa Corte Suprema si è più volte Numero sezionale 394/2026Numero di raccolta generale 7588/2026espressa sul testo modificato dell’art. 92, comma secondo,Data pubblicazione 30/03/2026c.p.c., come risultato dall’ora indicato intervento del Giudicedelle leggi.4.1. In particolare, secondo un ormai consolidato indirizzodi questa Corte, proprio in base a quanto chiarito in sent. n.77/2018 della Corte costituzionale, in materia di speseprocessuali, la disciplina sulla compensazione introdottadall’art. 13, comma 1, d.l. n. 132 del 2014, convertito con mod.dalla l. n. 162 del 2014, è limitata, ai sensi dell’art. 92, comma2, cod. proc. civ., alle ipotesi di soccombenza reciproca, ovveroal caso di assoluta novità della questione trattata o mutamentodella giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti, ovvero,ancora qualora sussistano altre analoghe ed eccezionali ragioni.Le gravi ed eccezionali ragioni, da indicarsi esplicitamente nellamotivazione, che legittimano la compensazione totale o parzialedelle spese, devono riguardare specifiche circostanze o aspettidella controversia decisa e non possono essere espresse conuna formula generica, inidonea a consentire il necessariocontrollo (così, ex plurimis, Cass. n. 24178/2022; n. 24178; n.3977/2020), precisandosi che la compensazione, quindi, inbase alla disciplina vigente, può essere disposta, oltre che nelleipotesi di soccombenza reciproca, di assoluta novità dellequestioni trattate e di mutamento della giurisprudenza suquestioni dirimenti, solo quando le specifiche circostanze presein considerazione dal giudice di merito presentino connotazionitali da renderle assimilabili alle altre ipotesi previste dall’art. 92c.p.c., comma 2 (v. Cass. n. 4533/2021; n. 12484/2020).5. Nella specie, il Tribunale in composizione collegiale hamotivato la totale compensazione delle spese di lite (daNumero registro generale 9206/2025Numero sezionale 394/2026intendersi sia della fase definita dal giudice delegato cheN umdeeroll dai raccolta generale 7588/2026Data pubblicazione 30/03/2026fase d’opposizione davanti al collegio del medesimo tribunale)in base alla seguente motivazione: “Le spese di lite possonocompensarsi atteso che la documentazione utile ai finidell’accoglimento del ricorso è stata acquisita solosuccessivamente alla domanda di insinuazione al passivo”.6. Tale statuizione non è conforme ai suesposti principi didiritto.7. Stante, infatti, la totale soccombenza della società inliquidazione giudiziale all’esito della fase d’opposizione, ilTribunale ha valorizzato ai fini dell’integrale compensazionedelle spese di lite un dato, quale quello dell’acquisizione delladocumentazione utile ai fini dell’accoglimento solosuccessivamente alla domanda di insinuazione al passivo, cheindubbiamente e prima facie, esclusa la “soccombenzareciproca”, non rientra “nel caso di assoluta novità dellaquestione trattata” e neppure in quello di “mutamento dellagiurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti”.7.1. Inoltre, in disparte la genericità del suddetto rilievo, ilgiudice dell’opposizione neanche ha sostenuto che l’unicacircostanza esposta presentasse connotazioni tali da renderlaassimilabile alle altre ipotesi previste dall’art. 92, commasecondo, c.p.c., vale a dire, la stessa, o maggiore, gravità edeccezionalità di quelle tipiche espressamente previste da dettadisposizione.8. In ogni caso, la circostanza valorizzata dal Tribunale,ossia, l’acquisizione della documentazione in questione “solosuccessivamente alla domanda di insinuazione al passivo” (manon – si noti – con o dopo il ricorso in opposizione), in assenzaNumero registro generale 9206/2025Numero sezionale 394/2026di preclusioni a riguardo riscontrate dai giudici della doppiNaum fearos dei raccolta generale 7588/2026Data pubblicazione 30/03/2026di merito, costituisce dato “fisiologico” dell’iter processualeseguito nel giudizio a quo e, pertanto, non può rappresentareuna circostanza di gravità ed eccezionalità perlomeno pari aquelle delle suddette ipotesi tipiche (v. in termini la già cit.Cass. n. 4533/2021, che atteneva a fattispecie analoga a quellache ci occupa nella quale avevano trovato accoglimento i motividel ricorso per cassazione che attenevano alla compensazionedelle spese di lite per la tardiva integrazione delladocumentazione).9. In conclusione, il ricorso trova accoglimento con rinvioal medesimo giudice che, in differente composizione, oltre aregolare le spese di questo giudizio di cassazione, dovràdecidere, nuovamente, sulle spese processuali sia della faseinnanzi al giudice delegato che di quella d’opposizione davantial tribunale in composizione collegiale, in conformità ai principidi diritto sopra esposti, nonché sulle spese del giudizio di rinvio. P.Q.MLa Corte accoglie il ricorso e rinvia al Tribunale di Lecce, indiversa composizione, cui demanda di provvedere anche sullespese del giudizio di legittimità.Così deciso in Roma nell’adunanza camerale del 28 gennaio2026.La PresidenteCarla PonterioP.Q.MLa Corte accoglie il ricorso e rinvia al Tribunale di Lecce, indiversa composizione, cui demanda di provvedere anche sullespese del giudizio di legittimità.Così deciso in Roma nell’adunanza camerale del 28 gennaio2026.La PresidenteCarla Ponterio