CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 47215/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/11/2020 della Corte di appello di Potenza visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], depositata ai sensi dell'art.23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n.137, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso avverso la sentenza indicata in epigrafe con la quale la Corte di appello di Potenza ha confermato la sentenza emessa il 16 gennaio 2018 dal Tribunale di Matera, che aveva dichiarato [OSCURATO:PERSONA] colpevole del reato di falsa testimonianza di cui all'art. 372 cod. pen., commesso in data 27 marzo 2014, condannandola alla pena di mesi dieci e giorni venti di reclusione. La predetta ricorrente è stata ritenuta responsabile per il reato di falsa testimonianza in relazione alla deposizione resa nel procedimento a carico di plurimi imputati tra cui il figlio [OSCURATO:PERSONA], avendo negato di avere riconosciuto in foto [OSCURATO:PERSONA] e che il debito del figlio verso detto soggetto fosse riconducibile ad una cessione di droga, smentendo le precedenti dichiarazioni rese in sede di indagini preliminari in data 4 e 12 gennaio 2005. 2. Con il ricorso si articolano due motivi. Con il primo motivo la ricorrente deduce violazione di legge in relazione all'esclusione della causa di non punibilità prevista dall'art. 384 cod. pen. rilevandosi che, fermo restando il dubbio che l'imputata non avesse compreso esattamente il senso dell'avviso della facoltà di non deporre, dovevano ritenersi inutilizzabili anche le dichiarazioni rese in sede di indagini preliminari, atteso che in ragione del rapporto parentale la stessa non sarebbe stata tenuta per legge a rendere alcuna dichiarazione, essendo madre di uno degli indagati. Con il secondo motivo deduce violazione di legge per mancata applicazione della causa di non punibilità prevista dall'art. 49 cod. pen. attesa la inutilità delle dichiarazioni giacchè il processo, nel quale sono state rese, si è definito con l'assoluzione di tutti gli indagati. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è manifestamente infondato. Quanto al primo motivo con cui si censura il mancato riconoscimento dell'esimente di cui all'art. 384 cod. pen., si deve osservare che dalla motivazione della sentenza impugnata emerge che l'avviso della facoltà di non rendere testimonianza è stato dato alla imputata sia nella fase delle indagini preliminari ex art. 362, comma 1, cod. proc. pen. che nel corso del dibattimento ex art. 199 cod. proc. pen. Pertanto, correttamente la Corte di appello ha escluso la possibilità di riconoscere l'invocata esimente, la cui applicazione presuppone per la non punibilità della testimonianza falsa resa da un prossimo congiunto che tale avviso sia stato omesso. Destituita di fondamento è poi l'affermazione della inutilizzabilità delle sommarie informazioni testimoniali rese da un prossimo congiunto, atteso che la normativa processuale non prevede alcun divieto di assumere informazioni testimoniali da parte degli stretti congiunti, ma riconosce solo una esenzione dall'obbligo di deporre, attraverso il riconoscimento della facoltà di astenersi dal rendere testimonianza, di cui deve darsi avviso prima di assumere l'atto. Deve rimarcarsi la stretta connessione che esiste tra l'istituto di diritto sostanziale regolato dall'art. 384 cod. pen. e quello di diritto processuale previsto dall'art.199 cod. proc. pen. in tema di facoltà di astensione dall'obbligo di testimonianza, trattandosi di norme che sono volte a tutelare il sentimento naturale di protezione della propria libertà e onore di fronte all'obbligo di rendere testimonianza ("nemo tenetur se detegere"), insieme con l'esigenza di tenere conto, agli stessi fini, dei vincoli di solidarietà familiare. Ma la tutela dei vincoli familiari non esclude la validità della testimonianza resa dal prossimo congiunto, nel caso in cui l'assunzione di tale atto sia stato preceduto dall'avviso della facoltà di astenersi dal deporre. 2. Del tutto incoerente, oltre che generica, è la censura articolata nel secondo motivo con cui la ricorrente adduce l'inutilità processuale delle dichiarazioni testimoniali false e reticenti rese dalla imputata desunta dall'intervenuta assoluzione degli imputati, poiché, dato il rilievo accusatorio delle sue dichiarazioni predibattimentali, solo una eventuale pronuncia di condanna avrebbe semmai potuto supportare detto assunto. In ogni caso va osservato che ai fini della configurabilità del delitto di falsa testimonianza, è sufficiente che i fatti oggetto della deposizione siano pertinenti alla causa e suscettibili di avere efficacia probatoria, anche se, in concreto, le dichiarazioni non hanno influito sulla decisione del giudice (Sez. 6, n.51032 del 05/12/2013, Mevoli, Rv. 258507). 3. Dalla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell'art.616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente, oltre che al pagamento delle spese del procedimento, anche a versare una somma in favore della Cassa delle ammende che si ritiene congruo determinare in tremila euro. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e al pagamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il giorno 17 novembre 2021 Il c ere estensore Il Presidente