CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 9 maggio 2026
Cassazione n. 13445/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
presentato e difeso dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATOcontroricorrente-avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] dellaCAMPANIA n. 1238/2018 depositata il 08/02/2018.Numero registro generale 26477/2018Numero sezionale 1507/2026Numero di raccolta generale 13445/2026Data pubblicazione 09/05/2026Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13/02/2026 dallaConsigliera [OSCURATO:PERSONA].1. L’Agenzia delle Entrate ha notificato a C.T. Costruzioni societàcooperativa in liquidazione (hinc: la contribuente o la società contribuente)un avviso di accertamento relativo all’anno d’imposta 2007, rettificando ilreddito di impresa per effetto del recupero a tassazione di costi inesistenti,dopo aver riscontrato che la contribuente aveva intrattenuto rapporti conVeilio Mario, risultato dal sistema CLI.FO come fornitore e mai comeacquirente dei beni oggetto della sua attività e, pertanto, inquadrato –anche a seguito del riscontro della mancanza di utenze telefoniche e didipendenti, nonché dell’ubicazione della sede operativa in un terreno instato di abbandono - come emittente di fatture per operazionioggettivamente inesistenti. Con il medesimo atto impositivo venivano, poi,irrogate anche le sanzioni per l’importo di Euro 86.655.2. [OSCURATO:PERSONA] tributaria provinciale di Caserta, con la sentenza n. 5885depositata in data 12/10/2016, accoglieva il ricorso della contribuentecontro l’atto impositivo impugnato. Tale sentenza veniva, tuttavia,riformata dalla Commissione tributaria regionale della Campania (hinc:CTR), con sentenza n. 1238/2018 depositata in data 08/02/2018, con laquale è stato accolto l’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate.2.1. Ai fini del presente giudizio è sufficiente rilevare che, secondo il giudicedi seconde cure:− è infondata l’eccezione di inammissibilità dell’appello, sollevata dallacontribuente, perché l’atto di appello risulta sottoscritto dalfunzionario e non dal capo dell’ufficio in assenza di delega e, in ognicaso, perché l’eventuale delega non sarebbe motivata con riferimentoalle ragioni che l’hanno resa necessaria: ad avviso della CTR l’atto diappello risulta sottoscritto dal capo ufficio legale Ardolino e dallaNumero registro generale 26477/2018Numero sezionale 1507/2026Numero di raccolta generale 13445/2026Data pubblicazione 09/05/2026disposizione di servizio n. 39/2015 risulta che la funzionaria, in qualitàdi capo dell’ufficio legale, era delegata agli appelli;− è fondata la censura della sentenza impugnata per aver annullatol’avviso di accertamento per problemi inerenti alla delega alfunzionario che lo aveva sottoscritto. Dagli atti di causa risulta chel’avviso impugnato è stato firmato da [OSCURATO:PERSONA], quale capoufficio controlli, su delega del direttore provinciale di Caserta,[OSCURATO:PERSONA], giusta disposizione di servizio n. 4 del giorno08/01/2014. Tale delega è stata prodotta dall’Agenzia delle Entrate erisulta, dal tabulato, che in relazione all’importo indicato nell’attoimpugnato, la competenza alla sottoscrizione fosse del capo ufficio.Nella disposizione di servizio n. 39/2015 e dall’allegato sub A risultache la Cerino ha la qualifica di capo ufficio. La mancata indicazionenominativa del delegato non inficia la validità della delega, quando èindicata la funzione del firmatario, come avviene nel caso di specie.[OSCURATO:PERSONA] si è qualificata come capo ufficio controlli, assumendosenele responsabilità anche penali, e la conferma del ruolo svolto risultadalla disposizione di servizio n. 39/2015 emessa pochi giorni dopo lafirma dell’avviso di accertamento. L’omessa indicazione dei motividella delega non la rende nulla, essendo, comunque, riconducibile acriteri organizzativi interni;− dalle indagini svolte nel corso di un procedimento penale risultava chela ditta Veillo era costituita per emettere fatture oggettivamenteinesistenti in quanto: risultava un rilevante volume d’affari nel 2006e 2007, mentre nel 2008 era pari a zero; dalla banca dati Cli.fo lasocietà nel 2006 e 2007 era presente solo come fornitore; nel luogoindicato come sede operativa esisteva solo un terreno in stato diabbandono (privo di strutture fisse e con un cancello con una cassettapostale con il nome Mario, mentre all’interno erano presenti alcunipannelli in lamiera e una gru in stato di abbandono), Veilio MarioNumero registro generale 26477/2018Numero sezionale 1507/2026Numero di raccolta generale 13445/2026Data pubblicazione 09/05/2026risultava dalla banca dati nullatenente e con precedenti penali per usodi sostanze stupefacenti). Era emerso che nel 2007 erano stateemesse dalla ditta Veilio nei confronti della contribuente fatture diammontare complessivo pari a Euro 175.058,74;− dalle indagini emergeva che la ditta Veilio era una mera cartiera, nondisponendo di mezzi e personale in grado di produrre un volumed’affari di Euro 3.454.455 da ottobre al 31 dicembre 2006 e di Euro7.431.210 nel 2007, il titolare era un nullatenente, la ditta nonrisultava aver fatto acquisti di beni, era inverosimile l’assenza diutenze per l’erogazione dell’energia elettrica e la telefonia ed eraaltresì inverosimile che capannoni, uffici e beni strumentali si fosserodissolti nel nulla;− a fronte delle giustificazioni addotte dalla contribuente in relazionealle fatture rappresentate nello schema riportato a pag. 4 dellasentenza della CTR (che secondo quanto evidenziato a pag. 5 dellasentenza riconducevano gli acquisti a lavorazioni eseguite nei cantierisui quali operava la contribuente) è stato ritenuto che non fosse stata,comunque, fornita prova dell’effettività dell’operazione non essendostata prodotta documentazione relativa ai pagamenti e consideratoche il luogo di consegna della merce risultava sempre lo stesso, inMarina di Ravenna, sebbene alcuni cantieri si trovassero a distanza dicinquanta chilometri. Inoltre, il corrispettivo per i lavori eseguiti – adeccezione delle fatture n. 533, 544 e 568 – era inferiore al costo delmateriale acquistato, circostanza che rende inattendibilel’abbinamento delle fatture attive e passive;− è infondata l’eccezione relativa alla nullità dell’avviso per mancatainstaurazione del contraddittorio procedimentale: in tema di IVA,nell’ipotesi di fatture relative a operazioni oggettivamente osoggettivamente inesistenti, l’amministrazione finanziaria puòfondarsi su verbali relativi a ispezioni eseguite nei confronti di altriNumero registro generale 26477/2018Numero sezionale 1507/2026Numero di raccolta generale 13445/2026Data pubblicazione 09/05/2026contribuenti, senza che per la loro utilizzabilità sia necessarial’instaurazione del contraddittorio preventivo nei confronti delsoggetto cui è riferita la rettifica, non potendosi tale onere desumerein via interpretativa.3. Contro la sentenza della CTR la contribuente ha proposto ricorso incassazione con quattro motivi.4. L’Agenzia delle Entrate ha resistito con controricorso.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo di ricorso è stata denunciata la nullità dellasentenza ex art. 36 d.lgs. n. 546 del 1992 per violazione e/o falsaapplicazione degli artt. 42, commi 1 e 3, d.P.R. n. 600 del 1973, art. 68d.lgs. n. 300 del 1999 e 17, comma 1-bis, d.lgs. n. 165 del 2001, inrelazione all’art. 360, primo comma, n. 3, 4 e 5, cod. proc. civ., erratapronuncia in relazione alla nullità della delega in bianco – illegittimasottoscrizione dell’accertamento – inammissibilità dell’appello alla CTR perdifetto di sottoscrizione.1.1. Con tale motivo la ricorrente assembla una serie di censure, invero,eterogenee che si possono così riassumere:a) la CTR ha errato nel ritenere sussistente la delega in capo alfunzionario che ha sottoscritto l’atto impositivo impugnato, in virtùdella produzione della disposizione di servizio n. 39/2015 emessapochi giorni dopo la firma dell’avviso di accertamento, cioè in data16/11/2015, a fronte dell’avviso emesso in data [OSCURATO:DATA_NASCITA]. Diconseguenza, all’atto di emissione dell’avviso di accertamentosussisteva solamente la disposizione di servizio n. 4 del giorno08/01/2013, che era in bianco ed era priva degli elementi prescritti apena di nullità: motivazione, nominativo e termine. Alla data diemissione dell’atto c’era solo la delega in bianco, mentre le successivee ulteriori deleghe sono state aggiunte dopo la data di redazionedell’avviso di accertamento, con la conseguenza che la disposizione diNumero registro generale 26477/2018Numero sezionale 1507/2026Numero di raccolta generale 13445/2026Data pubblicazione 09/05/2026servizio n. 39/2015 non poteva essere posta alla base dell’avviso diaccertamento. Richiama, quindi, l’orientamento di questa [OSCURATO:PERSONA] il quale la delega deve contenere il nominativo del soggettodelegato e non può essere rilasciata in maniera impersonale. Haquindi errato la CTR nel ritenere che l’omessa indicazione dei motividella delega la rendesse nulla;b) anche l’atto d’appello notificato dall’ufficio risulta nullo: oltre a esseresottoscritto da un funzionario delegato risulta anche mancante deiriferimenti ed estremi numerici della delega.1.2. Il motivo di ricorso, in entrambi i profili di articolazione dellacensura – oltre ai profili di inammissibilità in relazione al vizio ex art. 360,primo comma, n. 5, cod. proc. civ., non essendo indicato il fatto decisivo dicui è stato omesso l’esame - è infondato.1.3. Partendo dal profilo sub a) questa Corte ha affermato chela delega per la sottoscrizione dell'avviso di accertamento, conferita daldirigente ex art. 42, comma 1, del d.P.R. n. 600 del 1973, è una delega difirma e non di funzioni, in quanto realizza un mero decentramentoburocratico senza rilevanza esterna con l'atto firmatodal delegato imputabile all'organo delegante, con la conseguenza chel'attuazione di detta delega di firma - risultando inapplicabile la disciplinadettata per la delega di funzioni di cui all'art. 17, comma 1-bis, del d.lgs. n.165 del 2001 - avviene anche mediante ordini di servizio, senza necessitàdi indicazione nominativa, essendo sufficiente l'individuazione dellaqualifica rivestita dall'impiegato delegato che consente la successivaverifica della corrispondenza tra sottoscrittore e destinatariodella delega stessa (Cass., 02/08/2024, n. 21839 e v. anche Cass.,18/07/2025, n. 20093). Nel caso di specie, si legge nella sentenzaimpugnata che: «L’agenzia ha prodotto l’atto di delega, n. 8/2014, firmatodall’Eboli, il tabulato dal quale risulta in relazione all’importo dell’avviso lacompetenza alla sottoscrizione era del capo ufficio e la disposizione diNumero registro generale 26477/2018Numero sezionale 1507/2026Numero di raccolta generale 13445/2026Data pubblicazione 09/05/2026servizio 39/2015 del 16.11.2015 che ha allegato, sub A., la tabella nellaquale è precisato chela Cerino ha la qualifica di capo ufficio.»Ai fini della validità dell’avviso di accertamento, non venendo in rilievouna delega di funzioni, ma più semplicemente di firma, il delegato aquest’ultima, secondo la recente giurisprudenza di questa Corte, può essereindividuato anche in relazione alla qualifica ricoperta. Nel caso di specie laricorrente non ha contestato che la firmataria dell’atto, alla data disottoscrizione dell’avviso di accertamento, fosse priva della qualificaindicata – in corrispondenza dell’ammontare dell’atto impositivo emesso –nella disposizione di servizio n. 4 del giorno 08/01/2014, ma che la delegamancasse del nominativo del funzionario, del termine di validità e delleragioni della delega. La qualificazione come delega di firma spoglia dirilevanza anche la questione concernente l’assenza di motivazione delladelega (in termini, da ultimo, Cass., 10/04/2026, n. 9113).1.4. Anche con riferimento al profilo sub b) il motivo di ricorso èinfondato. La sentenza impugnata afferma, infatti, che: «In punto di fattol’atto di appello risulta sottoscritto dal capo ufficio legale Ardolino. Dalladisposizione di servizio 39/2015 risulta che la funzionaria, in qualità di capodell’ufficio legale, era delegata agli appelli, sicché non si ravvisano difetti dilegittimazione del firmatario. La omessa indicazione dei motivi della deleganon la rende nulla, essendo evidentemente riconducibile ad esigenzeorganizzative interne.» Tralasciando i profili di inammissibilità del motivo –riconducibili al fatto che le argomentazioni di parte ricorrente si collocano incontinuità alle censure svolte in relazione alla sottoscrizione dell’avviso diaccertamento e non si confrontano con la motivazione della CTR sul punto– la decisione del giudice di seconde cure è conforme all’orientamento diquesta Corte, secondo il quale gli artt. 10 e 11, comma 2, del d.lgs. 31dicembre 1992, n. 546 riconoscono la qualità di parte processuale econferiscono la capacità di stare in giudizio all'ufficio localedell'agenzia delle entrate nei cui confronti è proposto il ricorso,Numero registro generale 26477/2018Numero sezionale 1507/2026Numero di raccolta generale 13445/2026Data pubblicazione 09/05/2026organicamente rappresentato dal direttore o da altra persona preposta alreparto competente, da intendersi con ciò stesso delegata in via generale,sicché è validamente apposta la sottoscrizione dell'appello dell'ufficiofinanziario da parte del preposto al reparto competente, anche ove non siaesibita in giudizio una corrispondente specifica delega, salvo che non siaeccepita e provata la non appartenenza del sottoscrittoreall'ufficio appellante o, comunque, l'usurpazione del potere d'impugnare lasentenza (Cass., 21/03/2014, n. 6691).2. Con il secondo motivo di ricorso è stata denunciata l’infondatezzadella sentenza per violazione e falsa applicazione dell’art. 39, comma 1,d.P.R. n. 600 del 1973 e degli artt. 19 e 54 d.P.R. n. 633 del 1972 –violazione o falsa applicazione dell’art. 2697 cod. civ. e 112 cod. proc. civ.– non contestazione e art. 115 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primocomma, n. 3 e 5, cod. proc. civ.2.1. La ricorrente – richiamati i contenuti della sentenza impugnata(pag. 9) – censura, in primo luogo, la non corretta applicazione del principiodi non contestazione delle prove documentali offerte dal contribuente sindal primo grado di giudizio. A fronte del materiale probatorio e dellaricostruzione offerta dalla contribuente sin dall’origine l’Agenzia delleEntrate non avrebbe mai replicato o contestato tale ricostruzione, in mododa configurare la non contestazione ex art. 115 cod. proc. civ., né in sededi controdeduzioni, né in sede di appello. La delimitazione del perimetrodell’appello non avrebbe, quindi, consentito al giudice di seconde cure dicontestare d’ufficio la ricostruzione probatoria.2.2. La ricorrente rileva, poi, che grava sull’ufficio l’onere di provare lapresunta inesistenza oggettiva delle fatture e tale onere, nel caso di specie,non risulta assolto dall’amministrazione finanziaria (che ha impropriamenteritenuto di farlo ricadere sul contribuente). Dalla documentazione prodottaemerge, in ogni caso, che alle fatture contestate corrisponde lo svolgimentodi lavori edili regolarmente eseguiti e contabilizzati.Numero registro generale 26477/2018Numero sezionale 1507/2026Numero di raccolta generale 13445/2026Data pubblicazione 09/05/20263. Con il terzo motivo di ricorso è stata denunciata la violazione dell’art.54 d.P.R. n. 633 del 1972, la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2697cod. civ. in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 e 5, cod. proc. civ. –l’effettività delle operazioni di acquisto contestate per assenza di elementioggettivi – non contestualità degli elementi indiziari presuntivi dell’ufficio edella Guardia di Finanza con l’effettiva operatività della ditta contestata alVeilio Mario.3.1. Con tale motivo di ricorso la ricorrente evidenzia come,diversamente dal giudice di primo grado, la CTR abbia riconosciuto fondatala ricostruzione dell’amministrazione finanziaria e, conseguentemente,oggettivamente inesistenti le fatture emesse dall’impresa individuale MarioVeilio. La ricorrente rileva, tuttavia, come le operazioni sottese a tali fatturefossero effettivamente esistenti, in quanto, nell’anno d’imposta interessatodall’avviso di accertamento, proprio tali acquisti di materiale edile hannoconsentito di realizzare le attività di costruzione, ristrutturazione emanutenzione edile riferibili ai lavori eseguiti e fatturati dal ricorrente.Diversamente da quanto ritenuto dalla CTR l’ufficio non avrebbedimostrato l’opponibilità dei dati afferenti la [OSCURATO:PERSONA] alla contribuente,né la collusione di quest’ultima con la società cartiera. Le circostanzeritenute dirimenti dal giudice di seconde cure (come il volume d’affari,l’ammontare delle vendite fatturate ecc….) non erano, infatti, conosciute oconoscibili ictu oculi dalla società contribuente, che ha acquisto la merce inbuona fede dalla ditta fornitrice/cedente. Inoltre, anche a voler ritenere chel’emittente delle fatture contestate fosse una cartiera, la stessa, all’epocadell’accertamento (avvenuto nel 2010), era già cessata dal 2009. Diconseguenza, la cedente, nel 2010, era inesistente, poiché era comunquecessata e, conseguentemente, la Guardia di Finanza non avrebbedovuto/potuto fondare la verifica sugli elementi individuati. Per quantol’onere della prova gravasse sull’ufficio, la contribuente, mediantedocumentazione mai contestata da quest’ultimo, ha provato l’effettivitàNumero registro generale 26477/2018Numero sezionale 1507/2026Numero di raccolta generale 13445/2026Data pubblicazione 09/05/2026delle operazioni di acquisto, come dimostrato dalla corrispondenza –presente nelle scritture contabili e riportata negli scritti difensivi – tra lefatture e l’esecuzione dei lavori. Il rilievo sollevato non dall’ufficio, ma dallaCTR in ordine all’abbinamento tra acquisti e vendite evidenzia che la società,per l’anno d’imposta 2007, chiudeva l’esercizio con un valore dellaproduzione pari ad euro 3.885,00. Tuttavia, l’utile d’impresa, sebbeneauspicabile non si realizza sempre. Riporta, quindi, a pag. 15 ss. del ricorsoin cassazione, l’elencazione delle fatture e dei corrispondenti cantieri dovesarebbero state eseguite, a suo dire, le opere con i materiali acquistati.Rileva, poi, come sia infondata anche la contestazione – sollevata dalla CTRe non dall’ufficio – circa la distanza del luogo di consegna delle merciindicato rispetto a quello del cantiere.4. Il secondo e il terzo motivo sono inammissibili, in quanto le censuresvolte dalla ricorrente veicolano, in realtà, una richiesta di rivalutazione deifatti sottratta al sindacato di legittimità di questa Corte. [OSCURATO:PERSONA], infatti, precisato che è inammissibile il ricorso per cassazione che,sotto l'apparente deduzione del vizio di violazione o falsa applicazionedi legge, di mancanza assoluta di motivazione e di omesso esame circa unfatto decisivo per il giudizio miri, in realtà, ad una rivalutazione dei fattistorici operata dal giudice di merito (Cass., Sez. U, 27/12/2019, n. 34476).5. Con il quarto motivo di ricorso è stata denunciata l’infondatezza dellasentenza per violazione dell’art. 7 e 10 legge n. 212 del 2000. Nullità exart. 36 d.lgs. n. 546 del 1992, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3,cod. proc. civ. – Omessa redazione del PVC – Omessa instaurazione delcontraddittorio endoprocedimentale – prescrizione della pretesa impositiva– Inapplicabilità in materia di IRAP.5.1. Con tale motivo la ricorrente evidenzia che, nella controversia inesame, non è stato instaurato alcun contraddittorio, sebbene venisse inrilievo la questione relativa alla detraibilità dell’IVA, con la conseguenteNumero registro generale 26477/2018Numero sezionale 1507/2026Numero di raccolta generale 13445/2026Data pubblicazione 09/05/2026violazione degli artt. 7 e 12 legge n. 212 del 2000 e la nullità dell’attoimpositivo impugnato.5.2. Nel caso di specie, ad avviso di parte ricorrente, l’ufficio avrebbedovuto, in primo luogo, invitare il contribuente al contraddittorio preventivoall’emissione dell’accertamento contestato e, in secondo luogo, nonreiterare il proprio atteggiamento forzatamente ostruzionistico, omettendola convocazione del contribuente a seguito della presentazione dell’istanzadi accertamento con adesione.5.3. Infine, la ricorrente censura la nullità dell’avviso di accertamento,in relazione alla non corretta applicazione della disciplina sul raddoppio deitermini. La CTR ha, infatti, ritenuto che non è necessaria la presentazionedella denuncia all’autorità giudiziaria, ma l’astratta configurabilità diun’ipotesi di reato. Tale rilievo è errato, dal momento che nel caso di speciel’accertamento è stato notificato in data 19/11/2015 e, quindi, nel vigoredella disposizione che è stata violata dall’ufficio. Peraltro, il raddoppio deitermini non può neppure dirsi operante in materia di IRAP.6. Il quarto motivo è fondato nella parte in cui censura la violazionedella disciplina sulla violazione dei termini. Nel caso di specie, l’avviso diaccertamento è stato notificato in data 19/11/2015. Alla luce di talecircostanza deve essere valutata l’evoluzione normativa che hacaratterizzato gli artt. 43 d.P.R. n. 600 del 1973 e 57 d.P.R. n. 633 del 1972.In particolare:a) nella versione vigente nel periodo d’imposta interessato dall’avvisoimpugnato nel presente giudizio (2007) tanto l’art. 43, comma 3, d.P.R. n.600 del 1973 che l’art. 57, comma 3, d.P.R. n. 633 del 1972 facevanoriferimento alla violazione che comportasse l’obbligo di denuncia aisensi dell'articolo 331 c.p.p. per uno dei reati previsti dal d.lgs. n. 74 del2000;b) l’art. 2 d.lgs. n. 128 del 2015 è intervenuto sia sull’art. 43, comma3, d.P.R. n. 600 del 1973 che sull’art. 57 d.P.R. n. 633 del 1972, prevedendoNumero registro generale 26477/2018Numero sezionale 1507/2026Numero di raccolta generale 13445/2026Data pubblicazione 09/05/2026che il raddoppio dei termini non opera qualora la denuncia da partedell'Amministrazione finanziaria, in cui è ricompresa la Guardia di finanza,sia presentata o trasmessa oltre la scadenza ordinaria prevista nei commi1 e 2 degli artt. 43 d.P.R. n. 600 del 1973 e 57 d.P.R. n. 633 del 1973. L’art.2, comma 3, d.lgs. n. 128 del 2015 (entrato in vigore il 02/09/2015)prevede, poi, che: «Sono comunque fatti salvi gli effetti degli avvisi diaccertamento, dei provvedimenti che irrogano sanzioni amministrativetributarie e degli altri atti impugnabili con i quali l'Agenzia delle entrate favalere una pretesa impositiva o sanzionatoria, notificati alla data di entratain vigore del presente decreto.»c) le previsioni del terzo comma dell’art. 43 d.P.R. n. 600 del 1973 edell’art. 57 d.P.R. n. 633 del 1972 sono state abrogate per effetto dellariformulazione delle disposizioni appena richiamate ad opera dell’art. 1,commi 130 e 131, legge 28/12/2015, n. 208, con la conseguenteeliminazione della disciplina relativa al raddoppio dei termini.Il comma 132 dell’art. 1 legge n. 208 del 2015 prevede che: «Le disposizionidi cui all’articolo 57, commi 1 e 2, del decreto del Presidente dellaRepubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e all'articolo 43, commi 1 e 2, deldecreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, comesostituiti dai commi 130 e 131 del presente articolo, si applicano agli avvisirelativi al periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2016 e aiperiodi successivi. Per i periodi d'imposta precedenti, gli avvisi diaccertamento devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31dicembre del quarto anno successivo a quello in cui è stata presentata ladichiarazione ovvero, nei casi di omessa presentazione della dichiarazioneo di dichiarazione nulla, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo aquello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata. Tuttavia, incaso di violazione che comporta obbligo di denuncia ai sensi dell'articolo331 del codice di procedura penale per alcuno dei reati previsti dal decretolegislativo 10 marzo 2000, n. 74, i termini di cui al periodo precedente sonoNumero registro generale 26477/2018Numero sezionale 1507/2026Numero di raccolta generale 13445/2026Data pubblicazione 09/05/2026raddoppiati relativamente al periodo d'imposta in cui è stata commessa laviolazione; il raddoppio non opera qualora la denuncia da partedell'Amministrazione finanziaria, in cui è ricompresa la Guardia difinanza, sia presentata o trasmessa oltre la scadenza ordinaria dei terminidi cui al primo periodo. Resta fermo quanto disposto dall'ultimo periodo delcomma 5 dell'articolo 5-quater del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167,convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, esuccessive modificazioni.»6.1. Nel caso di specie – trattandosi di avviso notificato in data19/11/2015 – non viene in rilievo la disciplina di cui all’art. 1, comma 132,legge n. 208 del 2015, entrata in vigore successivamente alla notificadell’atto impositivo impugnato. Viene, invece, in rilievo la disposizionetransitoria contenuta nell’art. 2, comma 3, d.lgs. n. 158 del 2015, con laconseguenza che, da un lato, la disciplina del raddoppio dei termini dovevaessere collegata all’obbligo di denuncia ex art. 331 cod. proc. pen., madall’altro lato quest’ultima doveva essere stata trasmessa anteriormentealla scadenza ordinaria dei termini ordinari per l’accertamento ex art. 43,comma 3, d.P.R. n. 600 del 1973 e 57, comma 3, d.P.R. n. 633 del 1972.6.2. La sentenza impugnata ha, quindi, errato nel ritenere che ai fini delraddoppio dei termini non fosse necessaria la presentazione della denunciaall’autorità giudiziaria, ma l’astratta configurabilità di reato (individuandolonell’art. 2 d.lgs. n. 74 del 2000), senza verificare quanto previsto dall’art.2, comma 3, d.lgs. n. 158 del 2015. È pertanto necessaria una nuovaverifica da parte del giudice del rinvio, per accertare se, alla data del19/11/2015, fosse stata trasmessa (o meno) la notizia di reato ex art. 331cod. proc. pen., dovendosi evidenziare, con riferimento al caso di specie,come il requisito in esame debba ritenersi rispettato nell’ipotesi in cuil’accertamento fiscale tragga origine da un’indagine penale già in atto neiconfronti di uno degli autori.Numero registro generale 26477/2018Numero sezionale 1507/2026Numero di raccolta generale 13445/2026Data pubblicazione 09/05/20266.3.- Il motivo è, invece, infondato con riguardo al profilo concernentel’omessa pronuncia in ordine all’omessa instaurazione del contraddittorio.Dalla sentenza impugnata emerge che “l’atto scaturiva da un controllodella Guardia di Finanza di Aversa”; la controricorrente specifica al riguardo,senza contestazioni da parte della ricorrente, che “L’accertamento trovavacausa nel verbale redatto dalla G. di F. di Aversa a carico della C.R.Costruzioni conclusosi con PVC del 03.08.2015 debitamente notificato alSig. [OSCURATO:PERSONA]”.In mancanza di diverse deduzioni, considerato che l’avviso è statonotificato il 19 novembre 2015 e che non risulta dedotta la violazione deltermine dilatorio di sessanta giorni previsto dall’art. 12, settimo comma,della l. n. 212 del 2000, deve farsi applicazione dell’indirizzo di questa Corte(vedi, fra le più recenti, Cass., 10/07/2025, n. 18967), secondo cui ilrispetto del termine di sessanta giorni assorbe ogni questione: v., tra varie,Cass. 15/01/2019, n. 701 e Cass. 11/9/2019, n. 22644, secondo cui,appunto, “l'art. 12, comma 7, della l. n. 212 del 2000 effettua, nel triplicecaso di accesso, ispezione o verifica nei locali destinati all'eserciziodell'attività, una valutazione ex ante in merito al rispetto del contraddittoriogià operata dal legislatore, attraverso la previsione espressa di una nullitàper mancato rispetto del termine dilatorio che già, a monte, ingloba la«prova di resistenza», sia con riferimento ai tributi armonizzati che in ordinea quelli non armonizzati (non effettuando la norma alcuna distinzione inmerito alle conseguenze sanzionatorie)”.7. Alla luce di quanto sin qui evidenziato deve essere accolto il quartomotivo di ricorso nei termini di cui in motivazione, mentre devono essererigettati gli altri motivi di ricorso.7.1. La sentenza impugnata deve essere, pertanto, cassata con rinvioalla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania che, indiversa composizione, deciderà anche sulle spese del presente giudizio.Numero registro generale 26477/2018Numero sezionale 1507/2026Numero di raccolta generale 13445/2026Data pubblicazione 09/05/2026 P.Q.Mla Corte accoglie il quarto motivo di ricorso nei termini di cui in motivazionee rigetta gli altri motivi;cassa la sentenza impugnata in relazione al profilo accolto e rinvia alla Cortedi giustizia tributaria di secondo grado della Campania che, in diversacomposizione, deciderà anche sulle spese del presente giudizio.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 13/02/2026.La PresidenteAngelina-[OSCURATO:PERSONA]