CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 28 gennaio 2026
Cassazione n. 23375/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
orte d'appello di Napoli;Udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Con l’impugnata sentenza, emessa dalla Corte di appello di Napoli in data28/01/2026, su concorde richiesta delle parti ex art. 599-bis cod. proc. pen., in(parziale) riforma della sentenza del Giudice per le indagini preliminari delTribunale di Nola del 16/09/2025, appellata dal [OSCURATO:PERSONA], la pena venivaridotta ad anni quattro, mesi otto di reclusione ed euro 2.000 di multa, conconferma nel resto della appellata sentenza.2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’avv. [OSCURATO:PERSONA]Cuomo,difensore di fiducia dell’imputato, con unico motivo deducendoinsufficienza della motivazione con riferimento alla mancata concessione dellacircostanza attenuante di cui all’art. 62, n. 4, cod. pen.3. Il ricorso va dichiarato inammissibile per indeducibilità della descrittacensura.3.1. Invero, in ragione delle differenze strutturali tra l'istituto ex art. 599-biscod. proc. pen. e quello ex art. 444 cod. proc. pen., il controllo che la Corte diappello deve effettuare in relazione alla pena concordata è solo quello relativoalla legalità della pena, perché il negozio processuale liberamente stipulato dalleparti non può essere modificato dal giudice, il quale può solo accogliere origettare la richiesta (cfr. Sez. U, ordinanza n. 5466 del 28/01/2004, Gallo, Rv.226715; cfr. in tal senso anche Sez. 5, n. 7333 del 13/11/2018, dep. 2019,Alessandria, Rv. 275234-01; Sez. 3, n. 19983 del 09/06/2020, Coppola, Rv.279504 – 01).3.2. È dunque inammissibile il ricorso per cassazione proposto in relazionealla mancanza di motivazione in ordine alla misura della pena concordata dalleparti o ai motivi oggetto di rinuncia (quale, nella specie, quello relativo allaconcessione della attenuante invocata).3.3. Difettando le condizioni legittimanti la proposizione del ricorso percassazione, la declaratoria di inammissibilità dell'odierna impugnazione vapronunciata senza formalità, cioè con procedura semplificata e non partecipata,ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, seconda parte, cod. proc. pen., la cuiprevisione si colloca in rapporto di specialità rispetto a quella fissata dalla primaparte dello stesso art. 610, comma 5-bis, che dispone invece la trattazionecamerale partecipata (artt. 610, comma 1, e 611 cod. proc. pen.) dei ricorsi cheinvestano la motivazione del provvedimento impugnato.4. All'inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna del ricorrenteal pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favoredella Cassa delle ammende che, avuto riguardo alla natura della sentenzaimpugnata e del motivo proposto, appare conforme a giustizia stabilire in misuradi euro 3.000. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così è deciso, 29/05/2026Il Consigliere estensore Il Presidente