CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 4 giugno 2021
Cassazione n. 06946/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ciato la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: 1) [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; Avverso l'ordinanza emessa il [OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Tribunale del riesame di [OSCURATO:PERSONA]; Sentita la relazione del [OSCURATO:PERSONA]; Lette le conclusioni dell'Avvocato generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'inammissibilità del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza emessa il 04/06/2021 il Tribunale del riesame di [OSCURATO:PERSONA] confermava l'ordinanza di custodia cautelare in carcere disposta dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA], per i reati di cui ai capi 1 (art. 416-bis, commi primo, secondo, terzo, quarto, quinto, sesto, cod. pen.) e 41 (artt. 56, 110, 629, comma secondo, cod. pen., in relazione all'art. 628, comma terzo, n. 3, 416- bis.1, cod. pen.). Occorre premettere che il provvedimento cautelare genetico veniva adottato dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] nel contesto di una più ampia attività d'indagine, collegata allo svolgimento di due operazioni di polizia, denominate "Handover" e "[OSCURATO:PERSONA]", che riguardavano la sfera di operatività della cosca 'ndranghetistica Pesce, storicamente presente nei centri di Rosarno, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], nella quale il ricorrente gravitava. Si accertava, in tale ambito, che la cosca Pesce, attualmente egemonizzata da [OSCURATO:PERSONA] (classe 1992), storicamente presente nell'area rosarnese, operava secondo il modello tipizzato 416-bis cod. pen. - risultando dimostrati il metodo mafioso, la forza intimidatrice e il vincolo di omertà, attraverso cui si era imposta sul territorio - ed era collegata alla 'Ndrangheta, della quale era una delle cellule maggiormente rappresentative in Calabria, articolandosi in diverse 'ndrine. Sulla sfera di operatività di questo sodalizio 'ndranghetistico nel provvedimento impugnato si richiamavano gli esiti di altri procedimenti penali, che confermavano l'ipotesi accusatoria relativa all'immutata presenza criminale nell'area calabrese della cosca Pesce, chiarendo, tra l'altro, gli scenari nei quali operava la consorteria e la sua consolidata presenza nel territorio rosarnese, che costituisce l'oggetto del presente procedimento cautelare. In questa cornice, al capo 1, si contestava a [OSCURATO:PERSONA] la partecipazione alla cosca Pesce, - che, come detto, risulta storicamente operante nell'area rosarnese -, all'interno della quale si occupava della gestione delle attività estorsive e della divulgazione delle direttive impartite dai vertici consortili agli affiliati, nel settore criminale in cui operava, con i quali si raccordava abitualmente. Si contestava, inoltre, a [OSCURATO:PERSONA], al capo 41, il reato di cui agli artt. 56, 81, comma secondo, 110, 629, comma secondo, cod. pen., in relazione all'art. 628, comma terzo, n. 3, 416-bis.1 cod. pen., consistente nella tentata estorsione commessa in danno di [OSCURATO:PERSONA], presso il cui esercizio commerciale il ricorrente si recava nella giornata del 30/06/2018, in compagnia di [OSCURATO:PERSONA] (classe 1993), allo scopo di farsi consegnare una somma di denaro, che non veniva corrisposta dalla vittima, atteso che la stessa risultava già sottoposta a estorsione dalla cosca Bellocci). Il coinvolgimento di [OSCURATO:PERSONA] nella realizzazione delle attività illecite in esame si riteneva corroborato dalle attività di captazione informatica — eseguite mediante l'impiego del sistema trojan, installato sull'utenza cellulare di [OSCURATO:PERSONA] (classe 1993) — svolte nel corso delle indagini preliminari, che venivano passate in rassegna, nelle pagine 6-17 dell'ordinanza impugnata, mediante diffusi richiami testuali. Tali intercettazioni, in origine, erano state attivate allo scopo di ricercare il latitante [OSCURATO:PERSONA] (classe 1992), ma avevano consentito di ricostruire, oltre alla rete di fiancheggiatori che aveva protetto la sua lunga latitanza, le modalità con cui la cosca Pesce si era riorganizzata nell'area rosarnese dopo l'arresto dei suoi esponenti storici, mantenendo una posizione egemonica nei settori del traffico di sostanze stupefacenti e del racket delle estorsioni. Si ritenevano, infine, sussistenti le esigenze cautelari indispensabili al mantenimento del regime detentivo patito da [OSCURATO:PERSONA], rilevanti ai sensi dell'art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., in conseguenza dell'elevato disvalore dei delitti contestati al ricorrente ai capi 1 e 41 della rubrica e della loro riconducibilità a un più vasto ambito criminale, di matrice 'ndranghetistica, collegato alla sfera di operatività della cosca Pesce di Rosarno, nel cui contesto consortile le attività illecite nelle quali risultava coinvolto l'indagato erano state commesse. Sulla scorta di questi elementi indiziari il Tribunale del riesame di [OSCURATO:PERSONA] emetteva il provvedimento cautelare di cui in premessa. 3. Avverso questa ordinanza l'indagato [OSCURATO:PERSONA], a mezzo dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], ricorreva per cassazione, deducendo tre motivi di ricorso. Con il primo motivo di ricorso si deducevano violazione di legge e vizio di motivazione dell'ordinanza impugnata, in riferimento agli artt. 297, comma 3, e 303, comma 1, cod. proc. pen., conseguenti al fatto che la decisione in esame risultava sprovvista di un percorso argomentativo idoneo a escludere l'ipotesi di una "contestazione a catena" tra l'ordinanza cautelare genetica emessa in questa sede processuale e quella adottata, nei confronti dello stesso ricorrente, dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] nel procedimento penale denominato "Ares", attivato con il numero 66/2015 R.G.N.R. dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA].Si deduceva, in proposito, che il compendio indiziario posto a fondamento delle due ordinanze cautelari imponeva di ritenere i relativi procedimenti penali connotati da una connessione qualificata, rilevante ex art. 12, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., legittimante l'applicazione dell'art. 297, comma 3, cod. proc. pen. Con il secondo motivo di ricorso si deducevano violazione di legge e vizio di motivazione del provvedimento impugnato, in riferimento agli artt. 416-bis cod. peri., 192, commi 3 e 4, 195, 273 cod. proc. pen., conseguenti al fatto che la decisione in esame risultava sprovvista di un percorso argomentativo che desse esaustivamente conto del compendio indiziario acquisito, necessario alla configurazione del reato associativo ascritto a [OSCURATO:PERSONA] al capo 1 della rubrica, rispetto alla quale si evidenziava una discrasia motivazionale tra il ruolo attribuito al ricorrente all'interno del sodalizio oggetto di contestazione e le emergenze probatorie, che apparivano prive di univocità, sia sotto il profilo del contributo causale fornito alla cosca Pesce sia sotto il profilo dell'elemento soggettivo. Con il terzo motivo di ricorso si deducevano violazione di legge e vizio di motivazione dell'ordinanza impugnata, in riferimento agli artt. 56, 110, 629, 416-bis.1 cod. pen., conseguenti al fatto che la decisione in esame risultava sprovvista di un percorso argonnentativo che desse esaustivamente conto della configurazione dell'ipotesi estorsiva contestata a [OSCURATO:PERSONA], che era il frutto di una ricostruzione meramente congetturale e doveva essere esclusa sulla base delle intercettazioni acquisite nel corso delle indagini preliminari, che apparivano disarmoniche rispetto all'assunto accusatorio, essendosi concretizzato il comportamento criminoso del ricorrente nella sola giornata del 30/06/2018, quando l'indagato si recava presso l'esercizio commerciale di [OSCURATO:PERSONA] in compagnia di [OSCURATO:PERSONA] (classe 1993). Le considerazioni esposte imponevano l'annullamento dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] è infondato. 2. Deve ritenersi infondato il primo motivo di ricorso, con cui si deducevano violazione di legge e vizio di motivazione dell'ordinanza impugnata, in riferimento agli artt. 297, comma 3, e 303, comma 1, cod. proc. pen., conseguenti al fatto che la decisione in esame risultava sprovvista di un percorso argomentativo idoneo a escludere l'ipotesi di una "contestazione a catena" tra l'ordinanza cautelare genetica emessa in questa sede processuale e quella adottata, nei confronti dello stesso ricorrente, dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] nel procedimento penale denominato "Ares", attivato con il numero 66/2015 R.G.N.R. dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA]. Osserva il Collegio che l'applicazione della disciplina della retrodatazione dei termini di custodia cautelare prevista dall'art. 297, comma 3, cod. proc. pen., della quale la difesa di [OSCURATO:PERSONA] invocava l'applicazione, richiede presupposti applicativi diversi a seconda che si ravvisi o meno tra i fatti oggetto delle diverse ordinanze cautelari l'esistenza di un nesso di connessione qualificata. Le Sezioni Unite, sul punto, hanno fatto chiarezza, distinguendo il caso di connessione qualificata, in cui la retrodatazione opera automaticamente alla sola condizione che i fatti della seconda ordinanza, sempre che commessi anteriormente all'emissione del primo provvedimento, siano desumibili al momento del rinvio al giudizio per i fatti di cui alla prima ordinanza; da quello caratterizzato dall'assenza di connessione, in cui i presupposti di operatività del meccanismo di garanzia sono di maggiore complessità, occorrendo che abbiano fondamento in un compendio indiziario desumibile al momento dell'emissione della pregressa misura cautelare (Sez. U, n. 1.4535 del 19/12/2006, dep. 2007, Librato, Rv. 235909-01). Secondo le Sezioni Unite, il principio di diritto che governa la materia della "contestazione a catena", così come affermato dall'art. 297, comma 3, cod. proc. pen., prescrive che «quando nei confronti di un imputato sono emesse in procedimenti diversi più ordinanze cautelari per fatti diversi in relazione ai quali esiste una connessione qualificata, la retrodatazione prevista dall'art. 297, comma terzo, cod. proc. pen. opera per i fatti desumibili dagli atti prima del rinvio a giudizio nel procedimento in cui è stata emessa la prima ordinanza. Nel caso in cui le ordinanze cautelari adottate in procedimenti diversi riguardino invece fatti tra i quali non sussiste la suddetta connessione e gli elementi giustificativi della seconda erano già desumibili dagli atti al momento della emissione della prima, i termini della seconda ordinanza decorrono dal giorno in cui è stata eseguita o notificata la prima, solo se i due procedimenti sono in corso davanti alla stessa autorità giudiziaria e la loro separazione può essere frutto di una scelta del pubblico ministero» (Sez. U, n. 14535 del 19/12/2006, dep. 2007, Librato, cit.). 3.1. In questa cornice, occorre verificare se i presupposti richiesti dall'art. 297, comma 3, cod. proc. pen. per l'affermazione di un'ipotesi "contestazione a catena" ricorrono nel caso in esame, consentendo l'applicazione dei meccanismi della retrodatazione dei termini di custodia cautelare invocata nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]. A tale quesito, occorre fornire risposte negativa. Deve, invero, rilevarsi che i fatti di reato esaminati nei due procedimenti penali non possono ritenersi collegati, essendo stato Pagano indagato nel procedimento penale numero 66/2015 R.G.N.R., denominato "Ares", per i reati di cui agli artt. 73 e 74 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (T.U. stup.), che non appaiono, né direttamente né indirettamente, collegati, alle vicende associative oggetto di vaglio cautelare, riguardanti la sfera di operatività della cosca di Pesce di Rosarno nella sua attuale conformazione consortile, egemonizzata da [OSCURATO:PERSONA] (classe 1992). Non è, del resto, dubitabile che i due procedimenti penali riguardano fatti di reato diversi e ineriscono alla sfera di operatività di due differenti consorterie criminali, rispetto alla quale non costituisce un elemento decisivo la circostanza che la fattispecie associativa di cui all'art. 74 T.U. stup. si riteneva aggravata ex art. 416-bis.1 cod pen., assumendo tale dato, sic et simpliciter, un rilievo processuale neutrale. A fronte di tale, incontroversa, autonomia consortile, certamente rilevante per escludere l'esistenza di una connessione ex art. 12, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., il Tribunale del riesame di [OSCURATO:PERSONA] si soffermava in termini ineccepibili sugli elementi indiziari che consentivano di escludere la sussistenza del requisito della desumibilità degli atti posti a fondamento del giudizio di gravità indiziaria espresso nel titolo cautelare successivo, così come prescritto dall'art. 297, comma 3, cod. proc. pen. Il Tribunale del riesame di [OSCURATO:PERSONA], al contempo, esaminava comparativamente le due vicende processuali presupposte e, allo scopo di escludere la sussistenza del requisito della desumibilità degli atti, affermava correttamente che gli elementi indiziari posti a fondamento del secondo provvedimento non erano evincibili dal contenuto della prima ordinanza restrittiva, com'era evidente dal fatto che il presente procedimento traeva origine da attività d'indagine autonome, che richiamavano fonti probatorie nuove e non conosciute al momento dell'adozione del pregresso provvedimento restrittivo, collegate allo svolgimento di due operazioni di polizia, denominate "Handover" e "[OSCURATO:PERSONA]". Ne discende che, nel caso di specie, sulla base di una corretta ricognizione del materiale probatorio posto a fondamento dei due provvedimenti cautelari, venivano soddisfatti i criteri ermeneutici indispensabili per negare la sussistenza del requisito della desumibilità degli atti processuali, per inquadrare il quale occorre richiamare la giurisprudenza di questa Corte, secondo cui: «In tema di retrodatazione della decorrenza dei termini di custodia cautelare, la nozione di anteriore "desumibilità" delle fonti indiziarie, poste a fondamento dell'ordinanza cautelare successiva dagli atti inerenti la prima ordinanza cautelare, richiede la sussistenza di indizi univoci e idonei a fondare una compiuta affermazione di responsabilità cautelare; ne consegue, che la ipregressa esistenza di una serie di dichiarazioni di un collaboratore di giustizia o di un coindagato non possono essere ritenuti rilevanti se al momento delle dichiarazione non esisteva già un compendio che potesse essere di riscontro alle stesse» (Sez. 2, n. 13834 del 16/12/2016, dep. 2017, Valerioti, Rv. 269680-01; si veda, in senso sostanzialmente conforme, anche Sez. 3, n. 46158 del 04/02/2015, Mancini, Rv. 265437-01). Queste ragioni imponevano di ribadire l'infondatezza del primo motivo di ricorso. 3. Parimenti infondato deve ritenersi il secondo motivo di ricorso, con cui si deducevano violazione di legge e vizio di motivazione del provvedimento impugnato, in riferimento agli artt. 416-bis cod. pen., 192, commi 3 e 4, 195, 273 cod. proc. pen., conseguenti al fatto che la decisione in esame risultava sprovvista di un percorso argomentativo che desse esaustivamente conto del compendio indiziario acquisito, necessario alla configurazione del reato associativo ascritto a [OSCURATO:PERSONA] al capo 1, rispetto alla quale si evidenziava una discrasia motivazionale tra il ruolo attribuito al ricorrente all'interno del sodalizio rosarnese e le emergenze probatorie, che apparivano prive di univocità, sia sotto il profilo del contributo causale fornito alla cosca Pesce sia sotto il profilo dell'elemento soggettivo. Osserva il Collegio che il nucleo probatorio essenziale su cui il Tribunale del riesame di [OSCURATO:PERSONA] fondava la conferma del giudizio di gravità indiziaria espresso nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] nel provvedimento cautelare genetico, relativamente all'ipotesi associativa di cui al capo l, è costituito dagli esiti delle attività di intercettazione svolte nel corso delle indagini preliminari, mediante il sistema di captazione informatica, passate in rassegna nelle pagine 6-17 dell'ordinanza impugnata. Tra queste captazioni, che coinvolgono personalmente il ricorrente, si ritiene opportuno richiamare per la loro rilevanza indiziaria, seguendo l'ordine di esposizione contenuto nel provvedimento cautelare censurato, l'intercettazione registrata il 30/05/2018 tra [OSCURATO:PERSONA] (classe 1993) e [OSCURATO:PERSONA], citata nelle pagine 6-8; l'intercettazione registrata il 23/07/2018 tra [OSCURATO:PERSONA] (classe 1993), [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], citata nelle pagine 8 e 9; l'intercettazione registrata il 19/06/2018 tra [OSCURATO:PERSONA] (classe 1993) e [OSCURATO:PERSONA], citata nelle pagine 10 e 11; l'intercettazione registrata il 24/06/2018 tra [OSCURATO:PERSONA] (classe 199:3) e [OSCURATO:PERSONA], citata nelle pagine 11-16; l'intercettazione registrata il 22/04/2018 tra [OSCURATO:PERSONA] (classe 1993) e [OSCURATO:PERSONA], citata nelle pagine 16 e 17. Gli esiti indiziari di queste attività di captazione informatica facevano emergere il ruolo svolto, in prima persona, da [OSCURATO:PERSONA] nella gestione delle attività delittuose — soprattutto estorsive — riconducibili alla cosca Pesce, nelle quali era coinvolto per effetto del suo rapporto privilegiato con [OSCURATO:PERSONA] (classe 1993), che svolgeva un ruolo egemonico all'interno dell'omonima cosca. Tale coinvolgimento imponeva di ribadire la stabilità dei rapporti esistenti tra il ricorrente e i vertici della cosca 'ndranghetistica di cui al capo 1, attestata dagli elementi indiziari che si sono richiamati, da cui si evinceva la consapevolezza del ricorrente di contribuire al perseguimento delle strategie criminali del sodalizio rosarnese, che veniva affermata dal Tribunale del riesame di [OSCURATO:PERSONA] nel rispetto della giurisprudenza consolidata di questa Corte (Sez. 6, n. 24379 del 04/02/2015, Bilacaj, Rv. 264177-01; Sez. 6, n. 50965 del 02/12/2014, D'Aloja, Rv. 261379-01). Di questi elementi probatori il Tribunale del riesame di [OSCURATO:PERSONA] forniva un'interpretazione ineccepibile, inserendoli in un compendio indiziario che consentiva di ritenere dimostrato il coinvolgimento di [OSCURATO:PERSONA] — forte del suo rapporto privilegiato con [OSCURATO:PERSONA] (classe 1993) — nelle attività di pianificazione criminosa e di controllo illecito dell'area rosarnese svolte dalla cosca Pesce, della quale il ricorrente era uno degli esponenti di spicco. Ricostruito in questi termini il ruolo consortile svolto da [OSCURATO:PERSONA] all'interno del sodalizio 'ndranghetistico di cui al capo 1, appaiono pienamente condivisibili le conclusioni alle quali perveniva il Tribunale del riesame di [OSCURATO:PERSONA], che, nel passaggio motivazionale esplicitato a pagina 16 dell'ordinanza impugnata, evidenziava che dal compendio indiziarlo acquisito nel corso delle indagini preliminari emergeva «come l'indagato fosse perfettamente inserito nelle dinamiche criminali del sodalizio, apportando il suo fondamentale contributo alla attività estorsiva, principale fonte di guadagno della cosca Pesce, nonché strumento attraverso il quale riusciva ad ottenere il pieno controllo del territorio [...]». Le conclusioni del Tribunale del riesame di [OSCURATO:PERSONA] appaiono rispettose del compendio indiziario acquisito nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e conformi alla giurisprudenza consolidata di questa Corte, secondo cui il partecipe di un'organizzazione mafiosa deve essere definito, in senso dinamico e funzionale, come «colui che, risultando inserito stabilmente e organicamente nella struttura organizzativa dell'associazione mafiosa, non solo "è" ma "fa parte" k155----- i ti della [...] stessa: locuzione questa da intendersi non in senso statico, come mera acquisizione di uno status, bensì in senso dinamico e funzionalistico, con riferimento all'effettivo ruolo in cui si è immessi e ai compiti che si è vincolati a svolgere perché l'associazione raggiunga i suoi scopi, restando a disposizione per le attività organizzate della medesima» (Sez. U, n. 33478 del 12/07/2005, Mannino, Rv. 231671-01). Non si può, pertanto, non ribadire che, sul ruolo associativo svolto da [OSCURATO:PERSONA] all'interno del sodalizio 'ndrancirhetistico rosarnese, che gli veniva contestato ai sensi dell'art. 416-bis, commi primo, secondo, terzo, quarto, quinto, sesto, cod. pen., il percorso argomentativo seguito dal provvedimento impugnato è ineccepibile e conforme alla giurisprudenza di legittimità consolidata, secondo cui: «In materia di associazione di tipo mafioso, sono elementi fattuali sufficienti a far ritenere integrata la condotta di partecipazione alla associazione, l'essere a conoscenza dell'organigramma e della struttura organizzativa delle cosche della zona, dell'identità dei loro capi e gregari, dei luoghi di riunione, degli argomenti trattati e l'essere stato ammesso a partecipare a degli incontri in contesti deputati all'inserimento di nuovi sodali» (Sez. 1, n. 4937 del 19/12/2012, Modafferi, Rv. 254915-01; si veda, in senso sostanzialmente conforme, anche Sez. 5, n. 25838 del 23/07/2020, Prestia, Rv. 279507-01). Le considerazioni esposte impongono di ritenere infondato il secondo motivo di ricorso. 4. Analogo giudizio di infondatezza deve essere espresso per il terzo motivo di ricorso, con cui si deducevano violazione di legge e vizio di motivazione dell'ordinanza impugnata, in riferimento agli artt. 56, 110, 629, 416-bis.1 cod. pen., conseguenti al fatto che la decisione in esame risultava sprovvista di un percorso argomentativo che desse esaustivarnente conto della configurazione dell'ipotesi estorsiva contestata a [OSCURATO:PERSONA], che era il frutto di una ricostruzione meramente congetturale e doveva essere esclusa sulla base delle intercettazioni acquisite nel corso delle indagini preliminari, che apparivano disarmoniche rispetto all'assunto accusatorio, essendosi concretizzato il comportamento criminoso del ricorrente nella sola giornata del 30/06/2018, quando l'indagato si recava presso l'esercizio commerciale di [OSCURATO:PERSONA] in compagnia di [OSCURATO:PERSONA] (classe 1993). Osserva il Collegio che il nucleo essenziale del giudizio di gravità indiziaria formulato nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] nel provvedimento cautelare genetico, relativamente all'ipotesi estorsiva di cui al capo 41, è costituito dagli esiti delle attività di intercettazione svolte nel corso delle indagini preliminari, passate in rassegna nelle pagine 6-8 dell'ordinanza impugnata. Ci si riferisce, in particolare, all'intercettazione registrata il 30/05/2018 tra [OSCURATO:PERSONA] (classe 1993) e [OSCURATO:PERSONA], citata nelle pagine 6-8; nonché all'intercettazione registrata il 23/07/2018 tra [OSCURATO:PERSONA] (classe 1993), [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], citata nelle pagine 8 e 9. Secondo il Tribunale del riesame di [OSCURATO:PERSONA], da tali intercettazioni si evinceva che [OSCURATO:PERSONA] (classe 1993) e [OSCURATO:PERSONA] la mattina del [OSCURATO:DATA_NASCITA] si recavano presso l'esercizio commerciale di [OSCURATO:PERSONA], allo scopo di farsi consegnare una somma di denaro a titolo di estorsione, che, in quell'occasione, non veniva corrisposta dalla vittima, che si giustificava dicendo che già risultava sottoposta a estorsione dalla cosca Bellocco. Di questi elementi probatori il Tribunale del riesame di [OSCURATO:PERSONA] forniva un'interpretazione adeguata, inserendo le captazioni informatiche sopra citate in un compendio indiziario omogeneo, che consentiva di affermare che l'attività estorsiva posta in essere da [OSCURATO:PERSONA] (classe 1993) e [OSCURATO:PERSONA], in danno di [OSCURATO:PERSONA], non si concretizzava per il rifiuto della vittima di assecondare le richieste avanzategli, essendo già sottoposto a estorsione da parte della cosca Bellocco. Tali conclusioni appaiono corroborate dal fatto che risulta agli atti che tra gli emissari della cosca Pesce e quelli della cosca Bellocco — rappresentata da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] — si svolgeva un successivo incontro, al quale partecipava anche [OSCURATO:PERSONA], funzionale alla risoluzione dei problemi insorti nella gestione dell'estorsione in danno di [OSCURATO:PERSONA], da cui si evincevano le modalità con cui i vertici delle due consorterie avevano tentato, senza successo, di appianare i contrasti scaturiti dalla vicenda estorsiva in questione. In quell'occasione, infatti, [OSCURATO:PERSONA] (classe 1993) aveva rifiutato la proposta avanzatagli dai suoi interlocutori di fare decidere la controversia da un soggetto estraneo alle due cosche, ribadendo la sua ferma intenzione di occuparsi personalmente della vicenda estorsiva. Il Tribunale del riesame di [OSCURATO:PERSONA], pertanto, formulava un giudizio di gravità indiziaria nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] rispettoso delle emergenze processuali, tenendo correttamente conto del fatto che, ai fini della prova del contributo fornito da un soggetto nella commissione di un reato, il giudice di merito deve indicare gli elementi fattuali da cui ricava l'esistenza di una reale partecipazione nella fase ideativa o preparatoria del reato, precisando sotto quale forma si sia concretamente manifestata, in rapporto di causalità efficiente con le attività delittuose poste in essere dagli altri concorrenti, non potendosi confondere l'atipicità della condotta concorsuale con l'indifferenza del suo manifestarsi. Sul punto, non si può che richiamare la giurisprudenza consolidata di questa Corte, secondo cui: «In tema di concorso di persone nel reato, la circostanza che il contributo causale del concorrente morale possa manifestarsi attraverso forme differenziate e atipiche della condotta criminosa (istigazione o determinazione all'esecuzione del delitto, agevolazione alla sua preparazione o consumazione, rafforzamento del proposito criminoso di altro concorrente, mera adesione o autorizzazione o approvazione per rimuovere ogni ostacolo alla realizzazione di esso) non esime il giudice di merito dall'obbligo di motivare sulla prova dell'esistenza di una reale partecipazione nella fase ideativa o preparatoria del reato e di precisare sotto quale forma essa si sia manifestata, in rapporto di causalità efficiente con le attività poste in essere dagli altri concorrenti, non potendosi confondere l'atipicità della condotta criminosa concorsuale, pur prevista dall'art. 110 cod. pen., con l'indifferenza probatoria circa le forme concrete del suo manifestarsi nella realtà» (Sez. 1, n. 7643 del 28/11/2014, dep. 2015, Villacaro, Rv. 262310-01; si veda, in senso sostanzialmente conforme, anche Sez. 2, n. 43067 del 13/10/2021, Tagliatela, Rv. 282295-01). Le considerazioni esposte impongono di ribadire l'infondatezza del terzo motivo di ricorso. 5. Per queste ragioni, il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] deve essere rigettato, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Consegue, infine, a tali statuizioni processuali, la trasmissione, a cura della cancelleria, di copia del presente provvedimento al direttore dell'istituto penitenziario dove il ricorrente si trova ristretto, a norma dell'art. 94, comma I- ter, disp. att.