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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 3 giugno 2026

Cassazione n. 17681/2026

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e dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA]Alonzo– ricorrente –contro[OSCURATO:PERSONA] s.r.l., rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] e dall’Avv.[OSCURATO:PERSONA]- controricorrente –Comune di Caserta- intimato -avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] della Campania n. 5179/2024 depositata 28agosto 2024Udita la relazione svolta nella udienza del 12 marzo 2026 dalla ConsiglieraStefania Billi.Numero registro generale 5708/2025Numero sezionale 2317/2026Numero di raccolta generale 17681/2026Data pubblicazione 03/06/2026Oggetto della controversia è un avviso di accertamento (n. 19212200005782),emesso dalla [OSCURATO:SOCIETA]. (d’ora in poi controricorrente) per conto delcomune di Caserta (d’ora in poi intimato) nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA](d’ora in poi ricorrente) avente ad oggetto il pagamento della Tari per l’anno2021, relativamente ad un’area di mq. 3.000, posseduta dalla società ricorrentee adibita a “parcheggio a pagamento scoperto” classificata con il codice “G3” delvigente regolamento comunale TARI.La CTP ha rigettato il ricorso.La CTR ha confermato la decisione del primo giudice, sulla base delle seguentiragioni:- va tenuto presente il principio di legittimità per cui, l’eventuale illegittimitàdi una delibera tariffaria ha come conseguenza, non già la liberazione delcontribuente da qualsiasi obbligo di pagamento per il servizio di raccoltarifiuti, bensì l'applicazione della tariffa vigente in precedenza;- deve escludersi che a norma dell'art. 7, ultimo comma, del D.Lgs. n. 546del 1992 (che riproduce sostanzialmente l'art. 16, comma 4, del D.P.R. 26ottobre 1972, n. 636) sussista in capo al giudice tributario un generalepotere di disapplicazione degli atti presupposti, ritenuti illegittimi,assolutamente prescindente dai motivi di impugnazione dedotti inrelazione all'atto presupponente;- deve essere condivisa la sentenza di primo grado, laddove precisa che “Inaltri termini, la disapplicazione della deliberazione comunale postulata inquesta sede sarebbe stata possibile solo se da tale atto non si fossedesunto il criterio seguito per la formazione delle tariffe, ovvero se fosserisultata l’adozione di un criterio diverso da quello prescritto dalla legge,ipotesi entrambe non ricorrenti della specie.

14. In ogni caso, la ricorrentenon ha comunque offerto alcun concreto elemento circa l’esistenza dipossibili errori nella formazione della tariffa approvata dal comune.

Di talché, posto che l’indagine del giudice tributario circa la legittimità dell’attoamministrativo presupposto deve essere effettuata con specificoriferimento alla domanda del contribuente (sul punto, v., in motivazione,Numero registro generale 5708/2025Numero sezionale 2317/2026Numero di raccolta generale 17681/2026Cass., n. 23068/2019) e rilevato che dalle prospettazioni difensive dellaData pubblicazione 03/06/2026ricorrente non emergono elementi idonei a dimostrare l’esistenza di profilidi illegittimità della deliberazione comunale n. 48/2021, la richiesta didisapplicazione della predetta non può trovare accoglimento”;- il potere di disapplicare l'atto amministrativo in relazione alla decisione delcaso concreto, che spetta al giudice tributario, può conseguire solo alladimostrazione della sussistenza di ben precisi vizi di legittimità dell'atto(incompetenza, violazione di legge, eccesso di potere)" e che "lacontestazione della validità dei criteri seguiti dal Comune nell'adottare ladelibera non è sufficiente per pervenire alla dichiarazione (incidentale)d'illegittimità della stessa, dovendo, al riguardo rilevarsi che, nell'ambitodegli atti regolamentari dei comuni, esiste uno spazio di discrezionalità diorientamento politico amministrativo, insindacabile in sede giudiziaria;- l’unica critica che viene mossa dall’appellante alla citata delibera consistein un preteso difetto di motivazione ed istruttoria della stessa per non averindicato i criteri adottati;- in base alle regole generali si deve considerare che la motivazione deiprovvedimenti amministrativi, richiesta dall'art. 3 della legge n. 241 del1990, a cui rinvia l'art. 7 della legge n. 212 del 2000, non riguarda gli attinormativi e quelli di carattere generale, che il successivo comma 3 esentadall'obbligo di motivazione.

Alla luce di quanto sopra la S.C. (ex plurimis eda ultimo Cass. n. 16165 del 2018 Rv. 649267 - 01) ha affermato ilseguente principio "In tema di TARSU, non è configurabile alcun obbligo dimotivazione della delibera comunale di determinazione della tariffa di cuiall'art. 65 del D.Lgs. n. 507 del 1993, poiché la stessa, al pari di qualsiasipluralità indistinta, anche se determinabile "ex post", di destinatari,occupanti o detentori, attuali o futuri, di locali ed aree tassabili".La ricorrente ha proposto ricorso fondato su due motivi.Ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., il consigliere delegato ha proposto la definizioneanticipata del giudizio.

Il ricorrente ha presentato istanza di decisione edepositato memoria.Numero registro generale 5708/2025Numero sezionale 2317/2026Numero di raccolta generale 17681/2026Data pubblicazione 03/06/2026RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Con il primo motivo la ricorrente prospetta la violazione e falsa applicazionedegli art. 24 Cost., 112 e 132, primo comma, n. 4 in relazione all’art. 360, primocomma, nn. 3 e 4, c.p.c. e la nullità della sentenza.Contesta che la sentenza si sia limitata a condividere la ratio decidendi dellasentenza di primo grado (riportata testualmente) senza aggiungere altro e/ospiegarne il perché, ne deduce la nullità perché, obiettivamente, non rendepercepibile il fondamento della decisione.

Chiarisce di avere censurato, con ilricorso introduttivo, la delibera Consiliare n. 48/2021 e di averne chiesto ladisapplicazione e di avere, in particolare, eccepito che «mentre per tutte le altrecategorie di immobili le tariffe applicabili per l’anno 2021 risultano dalla merariduzione del 7% rispetto a quelle relative all’anno precedente, per la categoria“G3” per la quale nel 2020 non sussisteva alcuna tariffa specifica, viene indicatauna nuova tariffa unitaria di € 3,00 per l’anno 2021, pur in assenza di indicazionedi alcun criterio, né di calcolo né di determinazione incorrendo, così, nellamanifesta violazione delle norme indicate in rubrica, violazione checonseguentemente, determina la illegittimità dell’atto amministrativo posto afondamento dell’atto impugnato e che legittima la richiesta di sua disapplicazioneai sensi dell’art. 7 D.Lgs. 546/92» (ric. pag. 3).Sostiene che la sentenza di secondo grado non abbia risposto alla censurarelativa al difetto di motivazione della delibera “a monte” dell’avviso dipagamento, limitandosi a riportare un estratto della sentenza di primo grado ea citare una pronuncia di legittimità inconferente rispetto alla presentefattispecie, “parcheggi a pagamento scoperti”.1.1.

Il primo motivo è infondato, pur volendo prescindere dal profilo diinammissibilità derivante dalla commistione dei paradigmi di impugnazioneutilizzati e dalla scarsa possibilità di ricollegare le ragioni esposte alle differentiragioni censorie evocate.La sentenza impugnata, infatti, dopo avere richiamato e condiviso le motivazionidella pronuncia di primo grado, ha sostenuto le proprie ragioni richiamandocorrettamente la giurisprudenza di legittimità.Numero registro generale 5708/2025Numero sezionale 2317/2026Numero di raccolta generale 17681/2026Data pubblicazione 03/06/2026Il Collegio intende ribadire il consolidato principio per cui la motivazione delprovvedimento impugnato con ricorso per cassazione deve ritenersi apparentequando, pur se graficamente esistente, non consenta alcun controllosull'esattezza e la logicità del ragionamento decisorio, così da non attingere lasoglia del "minimo costituzionale" richiesto dall'art. 111 comma 6 Cost., ipotesiche si verifica quando il giudice di merito ometta di indicare gli elementi da cuiha tratto il proprio convincimento, ovvero li indichi senza un’effettiva disaminalogico-giuridica che lasci trasparire il percorso argomentativo seguito (Cass. Sez.6 - 5, n. 9105/2017, Rv. 643793 – 01, Sez.

L, n. 3819/2020, Rv. 656925 – 02,Sez. 1, n. 13248/2020, Rv. 658088 -01).Non è tale il caso di specie in cui la sentenza ha espresso in maniera chiara leproprie ragioni per confermare la decisione di primo grado, come riportato nellaparte in fatto della presente ordinanza, lasciando ben intendere il percorso logicogiuridico sotteso.

Il fulcro della decisione risiede nella chiara affermazione delprincipio secondo il quale la delibera comunale di determinazione della tariffanon doveva essere motivata, come più precisamente riportato nella parte in fattodella presente ordinanza.2.

Con il secondo motivo la ricorrente prospetta la violazione la falsa applicazionedegli artt. 3, l.n. 241 del 1990, 1, commi 650 e ss, l. n. 147/2013 e 7 del d.lgs.,n. 546/1992, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.Riprendendo le ragioni esposte già nel primo motivo, la ricorrente deduce diavere censurato il difetto di motivazione della delibera consiliare soprarichiamata, contesta la decisione impugnata nella parte in cui ha affermato chel’obbligo di motivazione previsto per i provvedimenti amministrativi non riguardagli atti normativi e quelli di carattere generale.

Si duole che la delibera comunalesopra indicata non chiarisca i criteri adottati per la determinazione della tariffaprevista per la nuova categoria “G3 parcheggi a pagamento scoperti”, introdottasolo nel 2021 nella quale viene ricondotta l’area oggetto del giudizio.2.1.

Il motivo è infondato.Occorre premettere che, secondo una giurisprudenza consolidata di questaCorte, in tema di TARSU, non è configurabile alcun obbligo di motivazione delladelibera comunale di determinazione della tariffa di cui all'art. 65 del d.lgs. n.Numero registro generale 5708/2025Numero sezionale 2317/2026Numero di raccolta generale 17681/2026507 del 1993, poiché la stessa, al pari di qualsiasi atto amministrativo aData pubblicazione 03/06/2026contenuto generale o collettivo, si rivolge ad una pluralità indistinta, anche sedeterminabile ex post, di destinatari, occupanti o detentori, attuali o futuri, dilocali ed aree tassabili (Cass., Sez. 5, n. 730/2025, Rv. 673685-02; Sez. 5, n.11217/2020, Rv. 657885-01; Sez. 5, n. 7437/2019, Rv. 653050 - 01, Sez. 5, n.16165/2018, Rv. 649267-01, Sez. 5, n. 7044/2014, Rv. 629885 – 01; Sez. 5,n. 22804/2006, Rv. 595463 - 01).Il principio è il logico corollario del consolidato principio di legittimità, secondocui al fine della disapplicazione, in via incidentale, dell'atto amministrativo, ilgiudice ordinario può sindacare tutti i possibili vizi di legittimità delprovvedimento - incompetenza, violazione di legge ed eccesso di potere - con lasola esclusione dei vizi di merito (Cass., Sez. 1, n. 11103/2004, Rv. 573576 –01; nello stesso senso, Sez. 2, n. 16143/2005, Rv. 584113 – 01, Sez. 5, n.16287/2024, Rv. 671402-01).Costituisce, inoltre, principio consolidato di legittimità quello per cui, inmateria di TARSU e TARI, il potere giudiziale di disapplicazione degli attiregolamentari, riconosciuto dall'art. 7, comma 5, del d.lgs. n. 546 del 1992, nonè esercitabile rispetto alla scelta tecnica amministrativa del Comune per laclassificazione delle categorie con omogenea potenzialità di rifiuti, di cui all'art.68, comma 2, del d.lgs n. 507 del 1993, essendo ammessa la disapplicazionesolo in presenza di vizi di legittimità dell'atto, quali l'incompetenza, la violazionedi legge e l'eccesso di potere (Cass., Sez. 5, n. 31461/2019, Rv. 656024 – 01,in motivazione; Sez. 5, n. 16287/2024, Rv. 671402 – 01, richiamate da Cass.,Sez. 5, n. 730/2025, Rv. 673685 – 02).Si ricorda, in proposito, che la contestazione della validità dei criteri seguiti dalComune nell'adottare la delibera non è sufficiente per pervenire alladichiarazione (incidentale) d'illegittimità della stessa, dovendo, al riguardorilevarsi che, nell'ambito degli atti regolamentari dei comuni, esiste uno spaziodi discrezionalità di orientamento politico amministrativo, insindacabile in sedegiudiziaria» (Cass., Sez. 5, n. 7044/2014, Rv. 629885 – 01, cit.; nello stessosenso Cass., Sez. 5, n. 1213/2022; Sez. 5, n. 533/2022).Numero registro generale 5708/2025Numero sezionale 2317/2026Numero di raccolta generale 17681/2026Data pubblicazione 03/06/2026Nel caso di specie, la ricorrente, non solo, non ha offerto alcun concreto elementocirca l’esistenza di possibili errori nella formazione della tariffa approvata dalComune, ma non ha neanche indicato quale sia il canone legale violato, tenutoconto che la censura non involge i criteri utilizzati nella delibera comunale, macade solo su una specifica voce di cui chiede la disapplicazione.

In particolare,viene contestata solo la tariffa applicata di € 3,00/mq. per la categoria “G3”(parcheggi a pagamento scoperti), introdotta per la prima volta dal RegolamentoTARI 2021.La norma di riferimento nella specie è il d.P.R. 27 aprile 1999, n. 158,Regolamento recante norme per la elaborazione del metodo normalizzato perdefinire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani, artt. 1 e 2, eallegato 1 (tariffa di riferimento).Ora, il difetto di motivazione, per le ragioni sopra esposte, non può rilevare exse, ma in quanto ne risulti una violazione dei criteri legali di determinazione dellatariffa.

Nella specie per la tariffa in contestazione non vi è stata un’indicazionedei criteri violati.La ricorrente, nel caso in esame, infatti, pur chiedendo la disapplicazione delladelibera comunale per un’asserita violazione di legge, di fatto, non ha sostenutotale richiesta con alcuna argomentazione di fatto o di diritto, come già è statorilevato in entrambi i gradi di merito (pag. 3 sentenza impugnata).La stessa, per un verso, ha contestato la mancata esplicitazione dei criteri dideterminazione della tariffa, ma tale rilievo, come sopra chiarito è privo dipregio, in quanto non esiste un obbligo di motivazione degli atti normativi o acontenuto generale o collettivo.Al di là di tale censura, tuttavia, non ha chiarito le ragioni per cui la tariffa comedeterminata dal comune costituisca una violazione di legge.3.

La decisione del Collegio è conforme alla proposta di definizione accelerata,formulata, ai sensi dell’art. 380 bis, c.p.c. e, quindi, trovano applicazione leprevisioni di cui all’art. 96, terzo e quarto comma, c.p.c., sulla condanna dellaparte soccombente al pagamento in favore della controparte di una somma didenaro equitativamente determinata, ed in favore della Cassa delle ammende diuna somma non inferiore a € 500,00 e non superiore ad € 5000,00.Numero registro generale 5708/2025Numero sezionale 2317/2026Numero di raccolta generale 17681/2026L’art. 380-bis c.p.c. configura uno strumento di agevolazione della definizioneData pubblicazione 03/06/2026delle pendenze in sede di legittimità, anche tramite l’individuazione di strumentidissuasivi di condotte rivelatesi ex post prive di giustificazione, e, quindi, idoneea concretare, secondo una valutazione legale tipica compiuta dal legislatoredelegato (d.lgs. n. 149 del 2022), un’ipotesi di abuso del diritto di difesa (Cass.,Sez.

U., n. 28540/2023, Rv. 669313 – 01, Sez. 2, n. 11346/2024).Richiamando, per i casi di conformità tra proposta e decisione finale, l’art. 96,terzo e quarto comma, c.p.c., l’art. 380-bis, c.p.c. codifica, attraverso unavalutazione legale tipica compiuta dal legislatore delegato, una ipotesi di abusodel processo, già immanente nel sistema processuale, giacché non attenersi alladelibazione del Presidente o del Consigliere delegato alla definizione acceleratadei ricorsi che trovi poi conferma nella decisione finale, lascia presumere unaresponsabilità aggravata (Cass., Sez.

U., n. 27195/2023, Rv. 668850 - 01).Va, tuttavia, esclusa, come anche ha opportunamente precisato la Corte (Cass.,Sez.

U., n. 36069/2023, Rv. 670580 - 01), «una interpretazione della norma checonduca ad automatismi non in linea con una lettura costituzionalmentecompatibile del nuovo istituto, dovendo l’applicazione in concreto delle predettesanzioni rimanere affidata alla valutazione delle caratteristiche del caso dispecie.».Ciò detto, nel caso in esame, che non presenta peculiarità di sorta, non sirinvengono ragioni per discostarsi dalla sopra detta previsione legale.Per l’effetto va disposta la condanna del ricorrente al pagamento di € 3.000,00in favore della costituita controparte, e di ulteriori € 1.000,00 in favore dellaCassa delle ammende.Si dà atto che sussistono i presupposti per il versamento da parte del ricorrente,dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato dell'art. 13, comma 1-quater,del d.P.R. n. 115 del 2002, se dovuto.

P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente a pagare in favore dellacontroricorrente le spese del presente giudizio, che liquida nell'importo di €3.000,00 per compensi, ed € 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfettario dellespese generali nella misura del 15% ed altri accessori di legge; condanna,Numero registro generale 5708/2025Numero sezionale 2317/2026Numero di raccolta generale 17681/2026altresì, la ricorrente al pagamento della somma di € 3.000,00 in favore dellaData pubblicazione 03/06/2026controricorrente ex art. 96, comma 3, c.p.c., e di € 1.000,00 in favore dellacassa ammende, ex art. 96, comma 4, c.p.c.Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto dellasussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente,dell'ulteriore importo pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1— bis dello stesso articolo 13, se dovuto.Così deciso il 12 marzo 2026.Il PresidenteLiberato Paolitto

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
e dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA]Alonzo– ricorrente –contro[OSCURATO:PERSONA] s.r.l., rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] e dall’Avv.[OSCURATO:PERSONA]- controricorrente –Comune di Caserta- intimato -avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] della Campania n. 5179/2024 depositata 28agosto 2024Udita la relazione svolta nella udienza del 12 marzo 2026 dalla ConsiglieraStefania Billi.Numero registro generale 5708/2025Numero sezionale 2317/2026Numero di raccolta generale 17681/2026Data pubblicazione 03/06/2026Oggetto della controversia è un avviso di accertamento (n. 19212200005782),emesso dalla [OSCURATO:SOCIETA]. (d’ora in poi controricorrente) per conto delcomune di Caserta (d’ora in poi intimato) nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA](d’ora in poi ricorrente) avente ad oggetto il pagamento della Tari per l’anno2021, relativamente ad un’area di mq. 3.000, posseduta dalla società ricorrentee adibita a “parcheggio a pagamento scoperto” classificata con il codice “G3” delvigente regolamento comunale TARI.La CTP ha rigettato il ricorso.La CTR ha confermato la decisione del primo giudice, sulla base delle seguentiragioni:- va tenuto presente il principio di legittimità per cui, l’eventuale illegittimitàdi una delibera tariffaria ha come conseguenza, non già la liberazione delcontribuente da qualsiasi obbligo di pagamento per il servizio di raccoltarifiuti, bensì l'applicazione della tariffa vigente in precedenza;- deve escludersi che a norma dell'art. 7, ultimo comma, del D.Lgs. n. 546del 1992 (che riproduce sostanzialmente l'art. 16, comma 4, del D.P.R. 26ottobre 1972, n. 636) sussista in capo al giudice tributario un generalepotere di disapplicazione degli atti presupposti, ritenuti illegittimi,assolutamente prescindente dai motivi di impugnazione dedotti inrelazione all'atto presupponente;- deve essere condivisa la sentenza di primo grado, laddove precisa che “Inaltri termini, la disapplicazione della deliberazione comunale postulata inquesta sede sarebbe stata possibile solo se da tale atto non si fossedesunto il criterio seguito per la formazione delle tariffe, ovvero se fosserisultata l’adozione di un criterio diverso da quello prescritto dalla legge,ipotesi entrambe non ricorrenti della specie. 14. In ogni caso, la ricorrentenon ha comunque offerto alcun concreto elemento circa l’esistenza dipossibili errori nella formazione della tariffa approvata dal comune. Di talché, posto che l’indagine del giudice tributario circa la legittimità dell’attoamministrativo presupposto deve essere effettuata con specificoriferimento alla domanda del contribuente (sul punto, v., in motivazione,Numero registro generale 5708/2025Numero sezionale 2317/2026Numero di raccolta generale 17681/2026Cass., n. 23068/2019) e rilevato che dalle prospettazioni difensive dellaData pubblicazione 03/06/2026ricorrente non emergono elementi idonei a dimostrare l’esistenza di profilidi illegittimità della deliberazione comunale n. 48/2021, la richiesta didisapplicazione della predetta non può trovare accoglimento”;- il potere di disapplicare l'atto amministrativo in relazione alla decisione delcaso concreto, che spetta al giudice tributario, può conseguire solo alladimostrazione della sussistenza di ben precisi vizi di legittimità dell'atto(incompetenza, violazione di legge, eccesso di potere)" e che "lacontestazione della validità dei criteri seguiti dal Comune nell'adottare ladelibera non è sufficiente per pervenire alla dichiarazione (incidentale)d'illegittimità della stessa, dovendo, al riguardo rilevarsi che, nell'ambitodegli atti regolamentari dei comuni, esiste uno spazio di discrezionalità diorientamento politico amministrativo, insindacabile in sede giudiziaria;- l’unica critica che viene mossa dall’appellante alla citata delibera consistein un preteso difetto di motivazione ed istruttoria della stessa per non averindicato i criteri adottati;- in base alle regole generali si deve considerare che la motivazione deiprovvedimenti amministrativi, richiesta dall'art. 3 della legge n. 241 del1990, a cui rinvia l'art. 7 della legge n. 212 del 2000, non riguarda gli attinormativi e quelli di carattere generale, che il successivo comma 3 esentadall'obbligo di motivazione. Alla luce di quanto sopra la S.C. (ex plurimis eda ultimo Cass. n. 16165 del 2018 Rv. 649267 - 01) ha affermato ilseguente principio "In tema di TARSU, non è configurabile alcun obbligo dimotivazione della delibera comunale di determinazione della tariffa di cuiall'art. 65 del D.Lgs. n. 507 del 1993, poiché la stessa, al pari di qualsiasipluralità indistinta, anche se determinabile "ex post", di destinatari,occupanti o detentori, attuali o futuri, di locali ed aree tassabili".La ricorrente ha proposto ricorso fondato su due motivi.Ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., il consigliere delegato ha proposto la definizioneanticipata del giudizio. Il ricorrente ha presentato istanza di decisione edepositato memoria.Numero registro generale 5708/2025Numero sezionale 2317/2026Numero di raccolta generale 17681/2026Data pubblicazione 03/06/2026RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo la ricorrente prospetta la violazione e falsa applicazionedegli art. 24 Cost., 112 e 132, primo comma, n. 4 in relazione all’art. 360, primocomma, nn. 3 e 4, c.p.c. e la nullità della sentenza.Contesta che la sentenza si sia limitata a condividere la ratio decidendi dellasentenza di primo grado (riportata testualmente) senza aggiungere altro e/ospiegarne il perché, ne deduce la nullità perché, obiettivamente, non rendepercepibile il fondamento della decisione. Chiarisce di avere censurato, con ilricorso introduttivo, la delibera Consiliare n. 48/2021 e di averne chiesto ladisapplicazione e di avere, in particolare, eccepito che «mentre per tutte le altrecategorie di immobili le tariffe applicabili per l’anno 2021 risultano dalla merariduzione del 7% rispetto a quelle relative all’anno precedente, per la categoria“G3” per la quale nel 2020 non sussisteva alcuna tariffa specifica, viene indicatauna nuova tariffa unitaria di € 3,00 per l’anno 2021, pur in assenza di indicazionedi alcun criterio, né di calcolo né di determinazione incorrendo, così, nellamanifesta violazione delle norme indicate in rubrica, violazione checonseguentemente, determina la illegittimità dell’atto amministrativo posto afondamento dell’atto impugnato e che legittima la richiesta di sua disapplicazioneai sensi dell’art. 7 D.Lgs. 546/92» (ric. pag. 3).Sostiene che la sentenza di secondo grado non abbia risposto alla censurarelativa al difetto di motivazione della delibera “a monte” dell’avviso dipagamento, limitandosi a riportare un estratto della sentenza di primo grado ea citare una pronuncia di legittimità inconferente rispetto alla presentefattispecie, “parcheggi a pagamento scoperti”.1.1. Il primo motivo è infondato, pur volendo prescindere dal profilo diinammissibilità derivante dalla commistione dei paradigmi di impugnazioneutilizzati e dalla scarsa possibilità di ricollegare le ragioni esposte alle differentiragioni censorie evocate.La sentenza impugnata, infatti, dopo avere richiamato e condiviso le motivazionidella pronuncia di primo grado, ha sostenuto le proprie ragioni richiamandocorrettamente la giurisprudenza di legittimità.Numero registro generale 5708/2025Numero sezionale 2317/2026Numero di raccolta generale 17681/2026Data pubblicazione 03/06/2026Il Collegio intende ribadire il consolidato principio per cui la motivazione delprovvedimento impugnato con ricorso per cassazione deve ritenersi apparentequando, pur se graficamente esistente, non consenta alcun controllosull'esattezza e la logicità del ragionamento decisorio, così da non attingere lasoglia del "minimo costituzionale" richiesto dall'art. 111 comma 6 Cost., ipotesiche si verifica quando il giudice di merito ometta di indicare gli elementi da cuiha tratto il proprio convincimento, ovvero li indichi senza un’effettiva disaminalogico-giuridica che lasci trasparire il percorso argomentativo seguito (Cass. Sez.6 - 5, n. 9105/2017, Rv. 643793 – 01, Sez. L, n. 3819/2020, Rv. 656925 – 02,Sez. 1, n. 13248/2020, Rv. 658088 -01).Non è tale il caso di specie in cui la sentenza ha espresso in maniera chiara leproprie ragioni per confermare la decisione di primo grado, come riportato nellaparte in fatto della presente ordinanza, lasciando ben intendere il percorso logicogiuridico sotteso. Il fulcro della decisione risiede nella chiara affermazione delprincipio secondo il quale la delibera comunale di determinazione della tariffanon doveva essere motivata, come più precisamente riportato nella parte in fattodella presente ordinanza.2. Con il secondo motivo la ricorrente prospetta la violazione la falsa applicazionedegli artt. 3, l.n. 241 del 1990, 1, commi 650 e ss, l. n. 147/2013 e 7 del d.lgs.,n. 546/1992, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.Riprendendo le ragioni esposte già nel primo motivo, la ricorrente deduce diavere censurato il difetto di motivazione della delibera consiliare soprarichiamata, contesta la decisione impugnata nella parte in cui ha affermato chel’obbligo di motivazione previsto per i provvedimenti amministrativi non riguardagli atti normativi e quelli di carattere generale. Si duole che la delibera comunalesopra indicata non chiarisca i criteri adottati per la determinazione della tariffaprevista per la nuova categoria “G3 parcheggi a pagamento scoperti”, introdottasolo nel 2021 nella quale viene ricondotta l’area oggetto del giudizio.2.1. Il motivo è infondato.Occorre premettere che, secondo una giurisprudenza consolidata di questaCorte, in tema di TARSU, non è configurabile alcun obbligo di motivazione delladelibera comunale di determinazione della tariffa di cui all'art. 65 del d.lgs. n.Numero registro generale 5708/2025Numero sezionale 2317/2026Numero di raccolta generale 17681/2026507 del 1993, poiché la stessa, al pari di qualsiasi atto amministrativo aData pubblicazione 03/06/2026contenuto generale o collettivo, si rivolge ad una pluralità indistinta, anche sedeterminabile ex post, di destinatari, occupanti o detentori, attuali o futuri, dilocali ed aree tassabili (Cass., Sez. 5, n. 730/2025, Rv. 673685-02; Sez. 5, n.11217/2020, Rv. 657885-01; Sez. 5, n. 7437/2019, Rv. 653050 - 01, Sez. 5, n.16165/2018, Rv. 649267-01, Sez. 5, n. 7044/2014, Rv. 629885 – 01; Sez. 5,n. 22804/2006, Rv. 595463 - 01).Il principio è il logico corollario del consolidato principio di legittimità, secondocui al fine della disapplicazione, in via incidentale, dell'atto amministrativo, ilgiudice ordinario può sindacare tutti i possibili vizi di legittimità delprovvedimento - incompetenza, violazione di legge ed eccesso di potere - con lasola esclusione dei vizi di merito (Cass., Sez. 1, n. 11103/2004, Rv. 573576 –01; nello stesso senso, Sez. 2, n. 16143/2005, Rv. 584113 – 01, Sez. 5, n.16287/2024, Rv. 671402-01).Costituisce, inoltre, principio consolidato di legittimità quello per cui, inmateria di TARSU e TARI, il potere giudiziale di disapplicazione degli attiregolamentari, riconosciuto dall'art. 7, comma 5, del d.lgs. n. 546 del 1992, nonè esercitabile rispetto alla scelta tecnica amministrativa del Comune per laclassificazione delle categorie con omogenea potenzialità di rifiuti, di cui all'art.68, comma 2, del d.lgs n. 507 del 1993, essendo ammessa la disapplicazionesolo in presenza di vizi di legittimità dell'atto, quali l'incompetenza, la violazionedi legge e l'eccesso di potere (Cass., Sez. 5, n. 31461/2019, Rv. 656024 – 01,in motivazione; Sez. 5, n. 16287/2024, Rv. 671402 – 01, richiamate da Cass.,Sez. 5, n. 730/2025, Rv. 673685 – 02).Si ricorda, in proposito, che la contestazione della validità dei criteri seguiti dalComune nell'adottare la delibera non è sufficiente per pervenire alladichiarazione (incidentale) d'illegittimità della stessa, dovendo, al riguardorilevarsi che, nell'ambito degli atti regolamentari dei comuni, esiste uno spaziodi discrezionalità di orientamento politico amministrativo, insindacabile in sedegiudiziaria» (Cass., Sez. 5, n. 7044/2014, Rv. 629885 – 01, cit.; nello stessosenso Cass., Sez. 5, n. 1213/2022; Sez. 5, n. 533/2022).Numero registro generale 5708/2025Numero sezionale 2317/2026Numero di raccolta generale 17681/2026Data pubblicazione 03/06/2026Nel caso di specie, la ricorrente, non solo, non ha offerto alcun concreto elementocirca l’esistenza di possibili errori nella formazione della tariffa approvata dalComune, ma non ha neanche indicato quale sia il canone legale violato, tenutoconto che la censura non involge i criteri utilizzati nella delibera comunale, macade solo su una specifica voce di cui chiede la disapplicazione. In particolare,viene contestata solo la tariffa applicata di € 3,00/mq. per la categoria “G3”(parcheggi a pagamento scoperti), introdotta per la prima volta dal RegolamentoTARI 2021.La norma di riferimento nella specie è il d.P.R. 27 aprile 1999, n. 158,Regolamento recante norme per la elaborazione del metodo normalizzato perdefinire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani, artt. 1 e 2, eallegato 1 (tariffa di riferimento).Ora, il difetto di motivazione, per le ragioni sopra esposte, non può rilevare exse, ma in quanto ne risulti una violazione dei criteri legali di determinazione dellatariffa. Nella specie per la tariffa in contestazione non vi è stata un’indicazionedei criteri violati.La ricorrente, nel caso in esame, infatti, pur chiedendo la disapplicazione delladelibera comunale per un’asserita violazione di legge, di fatto, non ha sostenutotale richiesta con alcuna argomentazione di fatto o di diritto, come già è statorilevato in entrambi i gradi di merito (pag. 3 sentenza impugnata).La stessa, per un verso, ha contestato la mancata esplicitazione dei criteri dideterminazione della tariffa, ma tale rilievo, come sopra chiarito è privo dipregio, in quanto non esiste un obbligo di motivazione degli atti normativi o acontenuto generale o collettivo.Al di là di tale censura, tuttavia, non ha chiarito le ragioni per cui la tariffa comedeterminata dal comune costituisca una violazione di legge.3. La decisione del Collegio è conforme alla proposta di definizione accelerata,formulata, ai sensi dell’art. 380 bis, c.p.c. e, quindi, trovano applicazione leprevisioni di cui all’art. 96, terzo e quarto comma, c.p.c., sulla condanna dellaparte soccombente al pagamento in favore della controparte di una somma didenaro equitativamente determinata, ed in favore della Cassa delle ammende diuna somma non inferiore a € 500,00 e non superiore ad € 5000,00.Numero registro generale 5708/2025Numero sezionale 2317/2026Numero di raccolta generale 17681/2026L’art. 380-bis c.p.c. configura uno strumento di agevolazione della definizioneData pubblicazione 03/06/2026delle pendenze in sede di legittimità, anche tramite l’individuazione di strumentidissuasivi di condotte rivelatesi ex post prive di giustificazione, e, quindi, idoneea concretare, secondo una valutazione legale tipica compiuta dal legislatoredelegato (d.lgs. n. 149 del 2022), un’ipotesi di abuso del diritto di difesa (Cass.,Sez. U., n. 28540/2023, Rv. 669313 – 01, Sez. 2, n. 11346/2024).Richiamando, per i casi di conformità tra proposta e decisione finale, l’art. 96,terzo e quarto comma, c.p.c., l’art. 380-bis, c.p.c. codifica, attraverso unavalutazione legale tipica compiuta dal legislatore delegato, una ipotesi di abusodel processo, già immanente nel sistema processuale, giacché non attenersi alladelibazione del Presidente o del Consigliere delegato alla definizione acceleratadei ricorsi che trovi poi conferma nella decisione finale, lascia presumere unaresponsabilità aggravata (Cass., Sez. U., n. 27195/2023, Rv. 668850 - 01).Va, tuttavia, esclusa, come anche ha opportunamente precisato la Corte (Cass.,Sez. U., n. 36069/2023, Rv. 670580 - 01), «una interpretazione della norma checonduca ad automatismi non in linea con una lettura costituzionalmentecompatibile del nuovo istituto, dovendo l’applicazione in concreto delle predettesanzioni rimanere affidata alla valutazione delle caratteristiche del caso dispecie.».Ciò detto, nel caso in esame, che non presenta peculiarità di sorta, non sirinvengono ragioni per discostarsi dalla sopra detta previsione legale.Per l’effetto va disposta la condanna del ricorrente al pagamento di € 3.000,00in favore della costituita controparte, e di ulteriori € 1.000,00 in favore dellaCassa delle ammende.Si dà atto che sussistono i presupposti per il versamento da parte del ricorrente,dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato dell'art. 13, comma 1-quater,del d.P.R. n. 115 del 2002, se dovuto. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente a pagare in favore dellacontroricorrente le spese del presente giudizio, che liquida nell'importo di €3.000,00 per compensi, ed € 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfettario dellespese generali nella misura del 15% ed altri accessori di legge; condanna,Numero registro generale 5708/2025Numero sezionale 2317/2026Numero di raccolta generale 17681/2026altresì, la ricorrente al pagamento della somma di € 3.000,00 in favore dellaData pubblicazione 03/06/2026controricorrente ex art. 96, comma 3, c.p.c., e di € 1.000,00 in favore dellacassa ammende, ex art. 96, comma 4, c.p.c.Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto dellasussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente,dell'ulteriore importo pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1— bis dello stesso articolo 13, se dovuto.Così deciso il 12 marzo 2026.Il PresidenteLiberato Paolitto
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