CNEL — Testo definitivo
Codice CCNL: F08R
Titolo CCNL: CCNL per i dipendenti delle imprese artigiane edili ed affini
Titolo accordo: CCNL per i dipendenti delle imprese artigiane edili ed affini
Ambito: Contratto collettivo nazionale
Settori: EDILIZIA, LEGNO E ARREDAMENTO
Sottosettori: aziende edili
Parti datoriali: UNILAVORO PMI
Parti sindacali: CONFSAL FISALS
Decorrenza: 2023-12-22
Scadenza: 2028-12-21
Stipula: 2023-12-22
Stato: Acquisito
Identificativo: 20180
Fonte ufficiale: https://archiviocontratti.cnel.it/ricerca/?idAccordo=177185
--- Testo contratto ---
CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI
LAVORO
Per i dipendenti delle imprese artigiane edili e affini
1
CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO
Per i dipendenti delle imprese artigiane edili e affini
22/12/2023
(Decorrenza: 22/12/2023 – 21/12/2028)
Parti stipulanti
1. UNILAVORO PMI – FEDERAZIONE NAZIONALE DELLE PICCOLE E
MEDIE IMPRESE
E
2. CONFSAL FISALS
Testo del c.c.n.l.
Premessa e ambito di applicazione
Il presente contratto di lavoro vale in tutto il territorio nazionale per i dipendenti delle
imprese artigiane, considerate tali in base alla legge 8 agosto 1985, n. 443, e successive
modificazioni, delle piccole e medie imprese industriali e dei consorzi artigiani costituiti
anche in forma di cooperativa, che operano nel settore delle costruzioni edili ed affini e, in
particolare nelle seguenti attività:
• costruzioni di fabbricati ad uso pubblico e privato, nonché le opere necessarie al
completamento e alle rifiniture delle costruzioni stesse compresi gli scavi di
fondazione, le armature, le incastellature, le carpenterie in legno ed in ferro,
l'impianto e il disarmo di cantieri e di opere provvisionali in genere, il carico, lo
scarico e lo sgombero dei materiali;
• intonacatura, tinteggiatura, sabbiatura, verniciatura, laccatura, doratura, argentatura
e simili;
• decorazione e rivestimenti in legno, metallo, gesso, stucco, pietre naturali o
artificiali, linoleum e simili, materie plastiche, piastrelle, mosaico ed altri
rivestimenti, applicazione di tappezzerie;
• pavimentazione in cemento, marmette, marmo, bollettonato, seminato, gomma,
linoleum, legno, pietre naturali;
• preparazione e posa in opera di manti impermeabilizzanti di asfalto, bitume, feltri,
cartoni, ecc. con eventuale sottofondo di materiali coibenti;
• posa in opera di manti impermeabilizzanti di asfalto, bitume, feltri, cartoni, ecc. con
eventuale sottofondo di materiali coibenti;
• posa in opera di attrezzature varie di servizio;
• lavori murali per installazione e rimozione di impianti, macchinari ed attrezzature
degli edifici;
2
• spolveratura, raschiatura, pulitura in genere di muri, monumenti e facciate di edifici,
sgombero della neve dai tetti;
• costruzione e demolizione di fognature, pozzi neri o perdenti, fosse biologiche,
impianti di depurazione, ecc.;
• pozzi d'acqua (scavati, trivellati o realizzati con sistema autoaffondante) per uso
potabile, industriale o irriguo;
• costruzione, manutenzione ed irrigazione di campi sportivi, parchi, giardini e simili;
• costruzione od installazione di cisterne e serbatoi interrati (in metallo, in cemento
armato, ecc.) compresa la demolizione, per il contenimento di liquidi di qualsiasi
specie;
• costruzione, manutenzione, riparazione e demolizione di strade, compreso lo
sgombero della neve ed altri materiali;
• costruzione, manutenzione e demolizione di strade ferrate e tranvie;
• messa in opera di pali, tralicci e simili;
• costruzione di linee elettriche e telefoniche;
• scavi e rinterri e opere murarie per stesura di cavi e tubazioni di acqua, gas,
telefonia, ecc.;
• realizzazione di opere di bonifica montana e valliva, di zone paludose e di terreni
allagabili;
• costruzione di opere marittime, lacuali e lagunari in genere;
• movimenti di terra e cioè scavi (anche per ricerche archeologiche e geognostici,
preparazione di aree fabbricabili, terrapieni e simili);
• esecuzione di segnaletica stradale orizzontale posa in opera di segnaletica;
• lavorazioni in amianto collegate all'edilizia civile, industriale, compresi i lavori di
bonifica. In particolare nel ciclo edilizio sono previste lavorazioni che riguardano il
cemento amianto (lastre piane e ondulate, tubi, canne) mattonelle di vinil amianto,
cartoni di amianto, spruzzati intonacati su pareti, soffitti e impianti. Inoltre, nei cicli
industriali, lavorazioni inerenti a centrali termiche e termoelettriche, ceramiche e
laterizi, chimiche, distillerie e zuccherifici, siderurgia;
• costruzioni di opere marittime, lagunari in genere. Le opere attinenti alle lavorazioni
marittime, portuali, lagunari inerenti a lavori di costruzione, manutenzione,
riparazione, demolizione, conservazione e risanamento di opere fisse o temporanee
in muratura, in cemento armato compreso montaggio, smontaggio o assemblaggio
di elementi prefabbricati;
• opere di bonifica di terreni e su parete, sistemazione forestale, sterri, sbancamenti,
comprese opere di terrazzamenti in sasso, cementi, pietre naturali, legno e materiali
naturali. Opere di contenimento frane e smottamenti anche con l'ausilio di reti di
riparo o ferro, cemento, cavi in acciaio ecc.;
3
• infrastrutture, costruzione di strade, pavimentazioni stradali, installazione di
barriere in cemento, materiali plastici, legno, fibrocemento, acciaio, costruzioni di
particolari in cemento armato, montaggio di prefabbricati idonei alla sicurezza
stradale compresi interventi nei giunti di dilatazione;
• demolizione e rimozione di opere edili in materiale a base e/o contenente amianto
e/o sostanze riconosciute nocive;
• demolizione, rimozione e bonifica di opere edili realizzate con materiali e procedure
la cui rimozione deve seguire particolari iter previsti dalle norme di legge;
• progettazione lavori di opere edili;
• manutenzione (ordinaria, straordinaria e programmata), restauro e restauro artistico
di opere edili, di beni mobili di opere tutelate ovvero, costruzione, manutenzione e
restauro di:
a. fabbricati ad uso abitazioni;
b) fabbricati ad uso agricolo, industriale, e commerciale;
c) opere monumentali;
d) attività di consulenza in materia di sicurezza per i cantieri temporanei e mobili.
Con la definizione di beni mobili si intendono quelle parti che compongono la sola struttura
edile da restaurare e che per gli interventi manutentivi e/o di ristrutturazione necessitano
anche di essere trasportate presso strutture esterne adeguate.
Fatta eccezione per i lavoratori dipendenti direttamente dall'impresa o consorzio artigiano
che esegue i lavori sopra elencati, non si intendono sottoposte alle norme del presente
contratto le attività connesse per complementarietà e/o sussidiarietà all'ed ilizia, compresi
gli installatori di impianti, o le stesse attività regolate da contratti artigiani di altre categorie.
TITOLO I - RELAZIONI SINDACALI
Articolo 1 - Rappresentanze Sindacali
Agli effetti di quanto stabilito nei seguenti paragrafi, sono da considerarsi dirigenti
sindacali i lavoratori che fanno parte:
• di R.S.A. costituite ai sensi dell’Articolo 19 della Legge n. 300/1970 e appartenenti
alle OO.SS. stipulanti il presente contratto, nelle imprese che nell’ambito dello
stesso Comune occupano più di 15 dipendenti, i quali risultino regolarmente eletti
in base alle norme statutarie delle Organizzazioni stesse.
• di Consigli o Comitati direttivi nazionali e periferici della Organizzazione Sindacale
dei lavoratori stipulante il presente C.C.N.L.;
4
L’Organizzazione Sindacale di appartenenza è tenuta a comunicare l’elezione o la nomina
dei lavoratori a Dirigenti Sindacali Aziendali all’impresa ed alla rispettiva Organizzazione
dei datori di lavoro. La comunicazione per l’elezione di cui al punto n. 1 lett. a) e b) deve
avvenire tramite comunicazione scritta con ricevuta a validità certa anche tramite PEC.
Le Parti stipulanti demandano alla contrattazione di secondo livello la definizione di
accordi finalizzati a individuare modalità di fruizione dei permessi che consenta la
razionalizzazione dei costi attraverso anche la individuazione di un monte ore complessivo.
I Dirigenti Sindacali Aziendali potranno godere di permessi retribuiti, compatibilmente con
le esigenze tecnico-produttive dell’azienda, per la partecipazione a trattative sindacali o a
congressi e convegni di natura sindacale, in misura pari a otto giorni all’anno. I lavoratori
che intendano esercitare tale diritto devono darne comunicazione scritta al datore di lavoro
di regola cinque giorni prima, per il tramite dei competenti organismi delle rispettive
Organizzazioni Sindacali anche tramite PEC.
Il licenziamento o il trasferimento da un’unità produttiva ad un’altra dei lavoratori con
qualifica di Dirigenti Sindacali, per tutto il periodo in cui essi ricoprono la carica, deve
essere motivato e non può essere originato da ragioni inerenti all’eserci zio della carica
ricoperta.
Il mandato di Dirigente Sindacale conferito ai dipendenti assunti a tempo determinato non
influisce sulla specialità del rapporto di lavoro e pertanto si esaurisce con lo scadere del
contratto a termine.
Fermo restando che la data di svolgimento delle elezioni dovrà essere concordata tra
direzione aziendale e il comitato elettorale, possono essere candidati per l’elezione delle
RSA i lavoratori stagionali il cui contratto di assunzione preveda, alla data di svolgimento
delle elezioni, una durata residua del rapporto di lavoro non inferiore a tre mesi.
Articolo 2 - Rappresentanze Sindacali Aziendali
I componenti delle Rappresentanze Sindacali Aziendali hanno diritto, per l’espletamento
del loro mandato, a permessi retribuiti. Tale diritto è riconosciuto, sulla base delle seguenti
disposizioni:
a) Il lavoratore che intende esercitare il diritto ai permessi retribuiti deve darne
comunicazione scritta al datore di lavoro di regola 24 ore prima tramite la R.S.A.
anche tramite PEC.
b) Le Rappresentanze Sindacali Aziendali hanno diritto di affiggere comunicazioni
riguardanti argomentazioni sindacali attinenti al rapporto di lavoro, nell’ambito di
appositi spazi all’interno dell’unità aziendale messi a disposizione dal datore di
lavoro in luoghi accessibili a tutti i lavoratori.
c) Le sole Organizzazioni Sindacali stipulanti il presente CCNL, in aggiunta ai
permessi delle R.S.A., riuniranno di un monte ore annuo aziendale di permessi
retribuiti pari ad 1 ora e 30 minuti complessive, moltiplicato per il numero dei
dipendenti in forza presso ciascuna azienda al 31 dicembre dell’anno precedente a
quello di riferimento.
d) Le ore di permesso risultanti dal suddetto monte, vanno ripartite tra le
Organizzazioni Sindacali di cui al precedente punto 5, in misura proporzionale al
5
numero degli iscritti aziendali a ciascuna di esse, risultante alla stessa data del 31
Dicembre dell’anno precedente a quello di riferimento.
e) Nel monte ore rientra tutta l’attività sindacale, compresa quella riguardante la
partecipazione a riunioni e a Commissioni comunque denominate, restando pertanto
escluse quelle convocate dalle Aziende. Tale monte ore così determinato costituisce
un tetto invalicabile annuale.
f) Non è consentita né la fruizione di eventuali residui in anni successivi a quello di
competenza. Vengono concessi eventuali sforamenti nella misura massima del 20%
del monte ore annuo che dovranno essere recuperati entro il 31 dicembre dell’anno
successivo.
g) Il monte ore di permessi sopra determinato costituisce un limite invalicabile e non
assorbe per le Organizzazioni stipulanti il presente accordo quanto previsto agli artt.
23 e 30 della Legge n. 300/1970 e pertanto, ogni e qualsiasi livello di istanza
sindacale, ivi comprese le convocazioni degli organi direttivi confederali, nazionali,
regionali, provinciali o comprensoriali, etc.
h) Le OO.SS. stipulanti il presente CCNL, attraverso le proprie articolazioni, si
impegnano a comunicare alle singole aziende,anche tramite PEC, entro il mese di
dicembre di ciascun anno precedente quello di riferimento, i nominativi dei
dipendenti dell’azien da che hanno diritto a fruire del monte ore dei permessi
aziendali, in quanto dirigenti delle rappresentanze sindacali contrattualmente
previste e degli organismi direttivi nazionali, regionali, provinciali, comprensoriali
ed aziendali, nei limiti previsti dai rispettivi Statuti.
i) Tutti i permessi vengono accordati a richiesta scritta delle federazioni sindacali
stipulanti il CCNL ed avanzata, anche tramite PEC, con un preavviso di almeno 24
ore lavorative, salvo casi di particolare urgenza. Le richieste di permesso devono
essere vistate dal responsabile dell’organo direttivo di appartenenza del lavoratore
interessato e quelle relative alla partecipazione alle riunioni degli organi direttivi
devono essere corredate dalla copia della lettera di convocazione dello stesso
organo.
All’infuori di quanto previsto dalle presenti norme, potranno essere concessi, altresì,
permessi sindacali non retribuiti, compatibilmente con le esigenze di servizio.
Articolo 3 - Assemblea
Nelle unità aziendali, i lavoratori in forza nell’unità medesima hanno diritto di riunirsi fuori
dell’orario di lavoro in assemblee indette dalle Organizzazioni aderenti o facenti capo alle
Associazioni Nazionali stipulanti, singolarmente o congiuntamente, su materie di interesse
sindacale e del lavoro. Le riunioni si terranno presso l’unità aziendale interessata e anche
fuori dalla stessa purché in locale messo a disposizione dal datore di lavoro.
La convocazione dovrà essere comunicata alla direzione dell’impresa con almeno tre giorni
di anticipo.
Ai lavoratori è inoltre riconosciuto il diritto a partecipare ad Assemblee sindacali, indette
dalle OO.SS. stipulanti il presente CCNL, durante l’orario di lavoro fino ad un massimo di
dieci ore all’anno normalmente retribuite. Le riunioni si terranno pres so l’unità aziendale
6
interessata e anche fuori dalla stessa purché in locale messo a disposizione dal datore di
lavoro.
Lo svolgimento delle assemblee durante l’orario di lavoro dovrà essere concordato in sede
aziendale, tenendo conto dell’esigenza di garantire in ogni caso la regolare funzionalità
delle aziende. Devono altresì essere assicurate la sicurezza dei presenti, l a salvaguardia
degli impianti e delle attrezzature e l’eventuale servizio di vendita al pubblico.
Le riunioni possono riguardare la generalità dei lavoratori ovvero gruppi di essi.
Ad esse possono prendere parte dirigenti esterni dei sindacati stipulanti il CCNL purché
indicati nella convocazione.
Le riunioni non potranno superare, singolarmente, le due ore e trenta minuti di durata.
Articolo 4 - Referendum
Nelle aziende, il datore di lavoro deve consentire lo svolgimento fuori dell’orario di lavoro,
di referendum, sia generali che per categorie, su materie inerenti all’attività sindacale.
I referendum sono indetti dalla RSA, con diritto di partecipazione di tutti i lavoratori
appartenenti all’unità aziendale e alla categoria particolarmente interessata.
Ulteriori modalità per lo svolgimento del referendum saranno stabilite nei contratti
collettivi decentrati.
Articolo 5 - Trattenute sindacali
I datori di lavoro provvederanno alla trattenuta sindacale, a favore della O. S. firmataria del
presente contratto, nei confronti dei lavoratori che ne effettueranno richiesta scritta.
La suddetta quota sarà trasmessa alle OO. SS. da parte del datore di lavoro, previa
sottoscrizione, da parte del lavoratore della lettera di delega nella quale si indica
l’Organizzazione Sindacale destinataria del contributo associativo.
L’Azienda trasmetterà l’importo della trattenuta al Sindacato di spettanza.
Articolo 6 - Contrattazione collettiva decentrata
Dall’entrata in vigore del presente contratto a livello regionale, per il tramite delle
articolazioni territoriali dell’Ente Bilaterale, possono essere attivate le contrattazioni
regionali.
Rientrano nell’ambito della contrattazione regionale i seguenti istituti:
1. trattamenti retributivi integrativi;
2. premi di produzione; fringe benefit, welfare territoriale;
3. orario di lavoro;
4. Flessibilità - Banca ore;
5. tutela del lavoro e dell’integrità fisica dei lavoratori;
7
6. pari opportunità;
7. individuazione dei limiti territoriali oltre i quali è applicabile la disciplina
8. della trasferta;
9. regolamentazione dei servizi di mensa, trasporto o indennità sostitutiva, in
relazione alle specifiche situazioni esistenti territorialmente;
10. formazione professionale;
11. determinazione dei programmi di alta professionalità con particolare riferimento
alla verifica dei percorsi formativi;
12. determinazione degli inadempimenti contrattuali rilevanti ai fini disciplinari
13. ed applicazione dei provvedimenti secondo un principio di proporzionalità tra i
fatti commessi rilevanza degli stessi e sanzioni ai fini delle previsioni di cui all’art.
18 l. 300/70;
14. disciplina di altre materie o istituti che siano espressamente demandate alla
15. contrattazione regionale o provinciale o aziendale dal C.C.N.L., mediante
16. specifiche clausole di rinvio; specifici accordi finalizzati all’incremento della
produttività, allo sviluppo, alla crescita, al rilancio ed alla competitività delle
aziende;
17. referendum.
Rientrano nell’ambito della contrattazione Aziendale i seguenti istituti:
a) mensa o buoni pasto e welfare aziendale;
b) tutto quanto altro possa apportare modifiche in senso migliorativo rispetto alla
contrattazione nazionale e o regionale;
c) specifici accordi finalizzati allo sviluppo, alla crescita, al rilancio ed alla
competitività delle aziende;
d) ogni eventuale restrizione riguardante l’uso di apparecchiature, strumenti,
programmi informatici e alle eventuali sanzioni applicabili in caso di violazione;
e) l’adozione di misure idonee a permettere l’accesso alle informazioni aziendali;
f) le modalità per la collaborazione nell’espletamento della prestazione lavorativa;
g) la disciplina relativa ad eventuali accessi presso il domicilio del telelavoratore
dipendente o ai telecentri per il controllo ovvero la riparazione delle apparecchiature
e degli strumenti dati in dotazione al telelavoratore.
8
TITOLO II - ENTE BILATERALE
Articolo 7 - Ente Bilaterale
Le aziende che applicheranno il presente CCNL dovranno adottare le normative e gli
strumenti già previsti dalla Contrattualistica Collettiva Nazionale costituente Casse e Enti
Bilaterali dell’Edilizia.
Articolo 8 - Organismo Paritetico Nazionale O. P.
Le Parti concordano che l’Organismo Paritetico Nazionale, in sigla O.P. iscritto al numero
3 del Repertorio Nazionale degli Organismi paritetici istituito presso il Ministero del
Lavoro e delle Politiche Sociali, costituisce lo strumento necessario al fine del rispetto delle
norme in materia di sicurezza ed igiene sui luoghi di lavoro come previsto e disciplinato
dal D.Lgs. 81/08. O.P. è costituito e strutturato in base alle modalità organizzative e
funzionali definite dal suo statuto ed ha competenza nazionale sui comparti disciplinati dai
CCNL sottoscritti dalle OO.SS firmatarie.
A tal fine O.P. attua ogni utile iniziativa e in particolare:
• supportare le imprese nell’individuazione di soluzioni tecniche e organizzative
dirette a garantire e migliorare la tutela della salute e sicurezza sul lavoro;
• svolge, promuove e collabora alle attività di formazione in materia di sicurezza ed
igiene sui luoghi di lavoro, consentendo alle aziende e ai datori di lavoro di
adempiere all’ obbligo di collaborazione con gli organismi paritetici, anche
attraverso l’impiego dei fondi interprofessionali, nonché, su richiesta delle imprese,
rilascia una attestazione dello svolgimento delle attività e dei servizi di supporto al
sistema delle imprese, tra cui l’asseverazione della adozione e della efficace
attuazione dei modelli di organizzazione e gestione della sicurezza di cui all’articolo
30 del D.LGS 81/2008,della quale gli organi di vigilanza possono tener conto ai fini
della programmazione delle proprie attività. A tale fine l’Organismo Paritetico
istituirà specifica commissione paritetica, tecnicamente competente.
• Svolgere ogni altra funzione affidata dalla legge italiana o europea e quanto
deliberato e regolamentato dall’ Organismo costituito.
Articolo 9 - Assistenza Sanitaria Integrativa
Le parti hanno convenuto di costituire un Piano Sanitario per le imprese del settore. Fino
ad allora le aziende che applicheranno il presente CCNL dovranno adottare le normative e
gli strumenti già previsti dalla Contrattualistica Collettiva Nazionale del settore.
Articolo 10 - Finanziamento Casse e enti bilaterali
Le aziende che applicheranno Il presente CCNL dovranno adottare le normative e gli
strumenti già previsti dalla Contrattualistica Collettiva Nazionale costituente Casse e Enti
Bilaterali dell’Edilizia.
9
Articolo 11 - Assistenza Contrattuale
Considerando il presente contratto collettivo uno strumento di tutela per tutti i datori di
lavoro e i lavoratori che adottino esplicitamente o recepiscano implicitamente il presente
CCNL mediante la sua applicazione, ai fini della realizzazione della funzione contrattuale,
anche delegata dalla legislazione vigente, nonché del beneficio delle agevolazioni
contrattuali e legislative e, conseguentemente, per la sua gestione, nonché per assicurare le
funzioni di tutela e di assistenza delle strutture sindacali, anche territoriali, al servizio delle
aziende - le Parti concordano di procedere alla riscossione di un contributo di assistenza
contrattuale a carico delle aziende, in misura pari a 10 euro mensili pari per 13 mensilità,
tramite il codice di riscossione W467 o tramite altro codice rilasciato da INPS ai sensi della
Legge 4 giugno 1973 n. 311.
TITOLO II - CONTROVERSIE
Articolo 14 - Conciliazione controversie in sede sindacale
Le aziende che applicheranno Il presente CCNL dovranno adottare le normative e gli
strumenti già previsti dalla Contrattualistica Collettiva Nazionale costituente Casse e Enti
Bilaterali dell’Edilizia.
Articolo 15 - Sistemi di video sorveglianza aziendale
In ottemperanza al disposto di cui all’Art. 4 della Legge 300 del 1970 è vietato l'uso di
impianti audiovisivi e di altre apparecchiature per finalità di controllo a distanza dell'attività
dei lavoratori. Gli impianti e le apparecchiature di controllo che siano richiesti da esigenze
organizzative e produttive ovvero dalla sicurezza del lavoro, ma dai quali derivi anche la
possibilità di controllo a distanza dell'attività dei lavoratori, possono essere installati
soltanto previo accordo con le rappresentanze si ndacali aziendali, oppure, in mancanza di
queste, con le Organizzazioni Sindacali firmatarie del CCNL. In difetto di accordo, su
istanza del datore di lavoro, provvede l'Ispettorato del lavoro, dettando, ove occorra, le
modalità per l'uso di tali impianti. Per gli impianti e le apparecchiature esistenti alla stipula
del CCNL entro sei mesi il Datore di Lavoro convoca i rappresentanti delle Organizzazioni
Sindacali firmatarie del CCNL per redigere l’accordo; in mancanza di tale accordo, il datore
di lavoro si rivolgerà all’Ispettorato del lavoro che detterà all'occorrenza le prescrizioni per
l'adeguamento e le modalità di uso degli impianti suddetti. Contro i provvedimenti
dell'Ispettorato del lavoro il datore di lavoro, le rappresentanze sindacali aziendali oppure
i sindacati dei lavoratori firmatari del CCNL possono ricorrere, entro 30 giorni dalla
comunicazione del provvedimento, al Ministro per il lavoro e la previdenza sociale.
Articolo 16 - Tutela della salute e dell’integrità fisica dei lavoratori
In ottemperanza al disposto di cui all’Art 9 della Legge 300 del 1970 i lavoratori, mediante
loro rappresentanze aziendali, ovvero, in mancanza di queste, mediante i rappresentanti
10
delle Organizzazioni Sindacali firmatarie del CCNL hanno diritto di controllare
l'applicazione delle norme per la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali
e di promuovere la ricerca, l'elaborazione e l'attuazione di tutte le misure idonee a tutelare
la loro salute e la loro integrità fisica.
Articolo 17 - Formazione del Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza
Al fine di semplificare le procedure di formazione e di aggiornamento dei Rappresentanti
del Lavoratori per la sicurezza, il presente c.c.n.l. prevede che tale formazione possa
avvenire tramite l’utilizzo di strumenti di Formazione a distanza.
TITOLO III – DISCIPLINA DEL RAPPORTO DI LAVORO DEGLI OPERAI
Articolo 18 - Assunzione
L’assunzione dei lavoratori è regolata dalla legge e dal presente CCNL.
Il rapporto di impiego si costituisce con lettera di assunzione nella quale l'impresa deve
specificare:
• la data di assunzione;
• la categoria cui il lavoratore viene assegnato e le mansioni cui deve attendere;
• la durata dell'eventuale periodo di prova;
• l'apposizione del termine in caso di assunzione a tempo determinato;
• il trattamento economico iniziale;
• il contratto nazionale di lavoro applicato;
• la sede di lavoro;
• gli estremi di registrazione previsti dalla legge.
Articolo 19 - Documenti
All'atto dell'assunzione il Lavoratore deve presentare:
• la carta d'identità o altro documento equipollente;
• la scheda professionale rilasciata dal Centro per l'impiego;
• i documenti atti a comprovare il diritto agli assegni per il nucleo familiare,
• alle deduzioni e detrazioni fiscali;
• il codice fiscale;
11
Il lavoratore è tenuto, all'atto dell'assunzione, a dichiarare all'azienda la sua residenza e il
suo domicilio ed è tenuto a notificare all'azienda i successivi eventuali mutamenti.
L’Azienda ha la facoltà di richiedere al lavoratore il certificato penale di data non anteriore
a tre mesi.
Nel corso del rapporto di lavoro l'operaio deve documentare ogni eventuale variazione agli
effetti del suo diritto agli assegni familiari, alle deduzioni e detrazioni fiscali.
L'impresa deve rilasciare ricevuta dei documenti che trattiene.
Qualora la legge preveda specifici adempimenti da parte dell’impresa riguardo a certi
documenti, sarà onere di quest’ultima provvedervi.
Una volta terminato il rapporto di lavoro, quale che ne sia la causa, l’Azienda deve restituire
all'operaio, che ne rilascerà ricevuta, tutti i documenti di sua spettanza.
Articolo 20 - Periodo di prova
Il periodo di prova per i lavoratori assunti deve essere pattuito con forma scritta, a pena di
nullità ed è regolato dalla seguente tabella:
Lavoratore Giorni
Operai di 4o Livello 35
Operai Specializzati 30
Operai qualificati 30
Altri 15
L'assunzione degli autisti addetti alla conduzione ed al funzionamento di autobetoniere e
di autobetonpompe, se effettuata per la categoria degli operai specializzati, può avvenire
con un periodo di prova non superiore a 30 giorni di lavoro.
Durante il periodo di prova, è ammesso, da ambo le parti, il diritto alla rescissione del
rapporto di lavoro senza preavviso né diritto ad indennità.
Sono esenti dal periodo di prova gli operai che abbiano già prestato servizio presso la stessa
impresa con le stesse mansioni relative alla qualifica del precedente rapporto di lavoro,
sempre che quest'ultimo non sia stato risolto da oltre 3 anni.
Il periodo di prova sarà utilmente considerato agli effetti del computo dell'anzianità
dell'operaio confermato. La malattia sospende il periodo di prova e l'operaio sarà ammesso
a continuare il periodo di prova medesimo qualora la malattia non abbia durata superiore
al periodo di prova stesso.
Articolo 21 - Mutamento di mansioni
12
Al lavoratore temporaneamente adibito a mansioni per le quali è stabilita una retribuzione
superiore a quella che normalmente percepisce, deve essere corrisposta la retribuzione
propria delle nuove mansioni per tutto il tempo in cui vi resta adibito.
Nel caso in cui il passaggio di mansioni si prolunghi per oltre due mesi consecutivi di
effettiva prestazione, l'operaio acquisisce il diritto alla categoria relativa alle nuove
mansioni, salvo che la temporanea assegnazione a mansioni superiori abbia avut o luogo
per sostituzione di lavoratore assente con diritto alla conservazione del posto.
Decorsi i due mesi, su richiesta formale del lavoratore, l'impresa è tenuta a comunicare per
iscritto la categoria relativa alle nuove mansioni assegnate allo stesso, salvo che
l’assegnazione a mansioni superiori sia dovuta a sostituzione di un lavoratore assente con
diritto alla conservazione del posto
Nell'ipotesi in cui l'operaio adibito a mansioni superiori risulti avere già nel passato
acquisito la qualifica inerente alle mansioni superiori cui viene adibito, egli acquisirà
nuovamente la qualifica superiore quando la permanenza nelle nuove superiori mansioni
perduri per un periodo di tempo non inferiore a quello previsto per il periodo di prova.
Tutti i passaggi definitivi di categoria devono risultare da regolari registrazioni sul libro
unico del lavoro con l'indicazione della decorrenza.
Articolo 22 - Mansioni promiscue
Il lavoratore adibito, con carattere di continuità, a mansioni relative a diverse qualifiche
sarà classificato nella qualifica della categoria superiore percependone la relativa
retribuzione quando le mansioni inerenti alla qualifica superiore abbiano rili evo sensibile,
benchè non prevalente, sul complesso dell'attività da lui svolta.
L'eventuale assegnazione di una categoria superiore a quella di assunzione, derivante dalla
casistica di cui al comma 1, dovrà essere regolarmente registrata da parte dell'impresa e
comunicata per iscritto al lavoratore.
Articolo 23 - Orario di lavoro
Per l'orario di lavoro valgono le norme di legge con le eccezioni e le deroghe relative.
L'orario normale contrattuale di lavoro è di 40 ore settimanali di media annua con un
massimo, in ogni caso, di 10 ore giornaliere.
Gli orari di lavoro da valere nelle varie località sono quelli fissati dai contratti integrativi
del contratto nazionale di lavoro, salve le determinazioni che potranno essere assunte a
norma del presente articolo in ordine alla ripartizione dell'orario no rmale nei vari mesi
dell'anno.
Nei limiti delle facoltà previste dalle vigenti disposizioni di legge, il prolungamento del
lavoro oltre gli orari localmente concordati nel rispetto della media annuale prestabilita,
comporta il diritto per il lavoratore di percepire le maggiorazioni retr ibutive per lavoro
supplementare e per il lavoro straordinario.
Quando per obiettivi e esigenze tecnico -produttive l’orario normale contrattuale di lavoro
viene ripartito su sei giorni, il lavoratore, per le ore in tal modo prestate nella giornata di
13
sabato, ha diritto a una maggiorazione dell'8%, calcolata sugli elementi della retribuzione
così come determinata dal presente CCNL.
L’azienda dovrà esporre, in modo facilmente visibile ed in luogo accessibile a tutti i
dipendenti interessati, l'orario di lavoro con l'indicazione dell'ora di inizio e di termine del
lavoro del personale occupato, nonché dell'orario e della durata degli i ntervalli di riposo
durante il periodo di lavoro.
Quando non sia possibile esporre l'orario nel posto di lavoro, per essere questo esercitato
all'aperto, l'orario stesso deve essere esposto nel luogo dove viene corrisposta la paga.
Agli operai che eseguono i lavori preparatori e complementari di cui all'art. 6, del R.D.L.
15 marzo 1923, n. 692, vanno corrisposte le maggiorazioni previste dal presente CCNL.
Articolo 24 - Riposi annui
Gli operai hanno diritto di usufruire di riposi annui mediante permessi individuali per 88
ore complessive.
I permessi individuali maturano in misura di un'ora ogni 20 ore di lavoro ordinario
effettivamente prestato, ad eccezione degli operai discontinui per i quali i permessi
individuali maturano in misura di un'ora ogni 24 ore.
Agli effetti di cui sopra si computano anche le ore di assenza per malattia o infortunio
indennizzate dagli Istituti competenti nonché per congedo matrimoniale.
La percentuale per i riposi annui pari al 4,95% calcolata sugli elementi della retribuzione è
corrisposta alla scadenza di ciascun periodo di paga direttamente dall'impresa al lavoratore
per tutte le ore di lavoro normale contrattuale effettivamente presta te e sul trattamento
economico delle festività.
Detta percentuale va computata anche sull'utile effettivo di cottimo e sui premi di
produzione o cottimi impropri.
La percentuale di cui al presente articolo non va computata su:
• l'eventuale indennità per apporto di attrezzi di lavoro;
• le quote supplementari dell'indennità di caropane non conglobate nella paga base
(cioè per lavori pesantissimi, per minatori e boscaioli);
• la retribuzione e la relativa maggiorazione per lavoro straordinario, sia esso diurno,
notturno o festivo;
• la retribuzione e la maggiorazione per lavoro normale festivo;
• le maggiorazioni sulla retribuzione per lavoro normale o notturno;
• la diaria e le indennità;
• i premi ed emolumenti similari.
La percentuale di cui al presente articolo non va inoltre computata su:
• le indennità per lavori speciali disagiati, per lavori in alta montagna e in zona
malarica, in quanto nella determinazione delle misure percentuali attribuite a
14
ciascuna delle predette indennità è stato tenuto conto - come già nei precedenti
contratti collettivi in relazione alle caratteristiche dell'industria edile - dell'incidenza
per i titoli di cui al presente articolo.
Al fine di poter usufruire dei suddetti permessi, il lavoratore dovrà, con adeguato preavviso
e tenuto conto delle esigenze di lavoro, formulare specifica richiesta scritta.
I permessi maturati e non goduti entro il 31 dicembre di ciascun anno solare non possono
essere fruiti oltre il 30 giugno dell'anno successivo.
Nel caso in cui le ore di cui al 1° comma non vengano in tutto o in parte usufruite, il relativo
trattamento economico è comunque assolto dall'Azienda mediante la corresponsione al
lavoratore della percentuale di cui al 6° comma.
Agli effetti della maturazione dei permessi si computano anche le ore di assenza di cui al
presente articolo.
La presente regolamentazione assorbe quella relativa alle festività soppresse dall'art. 1,
della legge 5 marzo 1977, n. 54, così come modificato dal D.P.R. 28 dicembre 1985, n.
792, salva la conferma del trattamento economico per la festività del 4 novembre.
In caso di modifiche derivanti da accordi specifici fra le parti o conseguenti a interventi
legislativi nazionali ed europei, le riduzioni di orario di lavoro di cui alla presente disciplina
saranno assorbite fino a concorrenza.
Sono fatte salve le pattuizioni al livello territoriale per la fruizione in via collettiva di riposi
individuali.
Articolo 25 - Addetti a lavori discontinui o di semplice attesa
Si intende per lavori discontinui o di semplice attesa o custodia quelli elencati nella tabella
approvata con R.D. 6 dicembre 1923, n. 2657, e nei successivi provvedimenti aggiuntivi o
modificativi, salvo che non sia richiesta un'applicazione assidua e continuativa. In tali casi,
valgono le norme dell'art. 23.
In considerazione delle particolari attività svolte, l'orario normale contrattuale degli operai
addetti a tali lavori, dei guardiani, portieri e custodi, anche con alloggio nello stabilimento,
nel cantiere, nel magazzino o nelle vicinanze degli stessi, app rontato anche in carovane,
baracche o simili, non può comunque mai superare le 48 ore settimanali medie annue.
Le ore di lavoro prestate nei limiti degli orari settimanali di cui al comma precedente sono
retribuite con i minimi di paga base oraria di cui alla tabella Allegato A, lett. a) del presente
contratto ad eccezione di:
A) custodi, guardiani, portinai, fattorini, uscieri ed inservienti, anche con alloggio nello
stabilimento, nel cantiere, nel magazzino o nelle vicinanze degli stessi, approntato anche in
carovane, baracche o simili, per i quali valgono i minimi di paga base oraria di cui alla lett.
b) della medesima tabella.
Al guardiano notturno, fermo quanto disposto ai precedenti commi, è riconosciuta una
maggiorazione dell'8% sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3) dell'art. 41, per
ogni ora di servizio prestato tra le ore 22 e le ore 6, esclusa ogni altra percentuale di aumento
per lavoro ordinario notturno.
15
Al gruista si applicano le norme contenute nell’art. 22.
All'operaio di produzione che durante il giorno dà la sua prestazione in un cantiere, quando
venga richiesto di pernottare nello stesso cantiere con autorizzazione a dormire, va
corrisposto, in aggiunta alla retribuzione relativa alla prestazione data durante la giornata,
un compenso forfetario di € 0,52 giornalieri.
Resta esclusa comunque ogni responsabilità discendente da doveri di guardiania o di
custodia.
Quando nel cantiere pernotti più di un operaio, il particolare compenso spetterà soltanto a
quell'operaio cui sia stato richiesto per iscritto dall'impresa di pernottare in cantiere.
Gli autisti di autobetoniere rientrano nell'ambito di applicazione del presente articolo.
Inoltre, le parti stabiliscono che le attività previste dal R.D. 2657/1923 possono riguardare
anche i lavoratori inquadrati con qualifica impiegatizia.
Articolo 26 - Flessibilità di orario e lavoro a turni
Nel caso di particolari esigenze connesse a opere di pubblica utilità, a fluttuazioni di
mercato e/o all'opportunità di favorire un migliore utilizzo degli impianti ed una più rapida
esecuzione dei lavori, le parti potranno concordare forme flessibili di organizzazione degli
orari di lavoro, anche a turni.
Il lavoro a turno potrà essere organizzato, in ragione delle specifiche situazioni che ne
determineranno il ricorso e per le unità organizzative interessate, anche su 6 giorni alla
settimana e su più turni giornalieri.
L'operaio deve prestare la sua opera nei turni stabiliti; quando siano disposti turni periodici
e/o nastri orari, i lavoratori devono essere avvicendati allo scopo di evitare che le stesse
persone abbiano a prestare la loro opera sempre in ore notturne.
L'impresa informerà la propria Organizzazione territoriale degli accordi intervenuti in
materia la quale, a sua volta, informerà le OO.SS. territoriali.
Articolo 27 - Riposo settimanale
Il riposo settimanale cade normalmente di domenica e non può avere una durata inferiore
a 24 ore consecutive, salvo le eccezioni previste dalla legge o dal presente contratto
collettivo.
Nei casi in cui, per effetto di quanto disposto dalla legge o dal CCNL, gli operai siano
chiamati a lavoro in giorno di domenica, essi godranno del prescritto riposo compensativo
in altro giorno della settimana, che deve essere prefissato e comunicato al l avoratore
almeno 24 ore prima.
Gli elementi della retribuzione saranno quelli di cui al punto 3 dell’art. 41 sempre che non
si tratti di operai turnisti, vanno maggioranti con la percentuale di cui all’art.38 punto 12.
Qualora non venga comunicato con il dovuto preavviso e in caso di prestazione di lavoro
comunque svolta, al lavoratore spetta la maggiorazione prevista per lavoro festivo. In
conformità a quanto previsto dall'art. 9 del decreto legislativo n. 66/2003, nel caso di
16
lavoratori adibiti a lavorazioni a turno organizzate su sette giorni continuativi o per
particolari esigenze produttive, tecniche o logistiche del cantiere, il riposo settimanale può
essere effettuato cumulativamente, previa verifica con le Rappresentanze sindacali unitarie
o, in mancanza, con le competenti Organizzazioni territoriali dei lavoratori. I giorni
continuativi non potranno comunque essere superiori a 14 di calendario.
Articolo 28 - Soste di lavoro
Nel conteggio della retribuzione non si tiene conto di soste di breve durata a causa di forza
maggiore, qualora queste nel loro complesso non superino i 30 minuti nella giornata;
qualora, al contrario, l'impresa trattenga l'operaio nel cantiere, egli ha di ritto alla
corresponsione della retribuzione per tutte le ore di presenza.
Se le soste sono dovute a cause meteorologiche ma il datore di lavoro lo richiede, il
lavoratore dovrà trattenersi in cantiere per tutta la durata della sosta.
Per il predetto periodo di permanenza in cantiere l'operaio ha diritto alle integrazioni
salariali, secondo le norme di legge vigenti ed i criteri previsti dal successivo art. 29.
Qualora la sosta o le soste nel loro complesso superino le due ore nella giornata, per il
periodo di permanenza in cantiere, comprese le prime due ore, l'Azienda è tenuta a
corrispondere all'operaio la differenza tra il trattamento di integrazione salarial e e la
retribuzione che avrebbe percepito se avesse lavorato.
17
Articolo 29 - Sospensione e riduzione di orario
Al fine di rendere sempre più sollecito l’esame delle richieste di autorizzazione alla
corresponsione delle integrazioni salariali in favore degli operai edili sospesi o a orario
ridotto, le parti si impegnano a intervenire presso gli Organi competenti. Ciò anche affinché
siano accelerati i tempi della comunicazione alle imprese delle decisioni di autorizzazioni
prese dalle Commissioni competenti. Inoltre, le parti di comune accordo, stabiliscono che
di norma le imprese presenteranno la domanda nella settimana successiva a quella in cui è
iniziata la sospensione o riduzione dell'orario.
Nel caso di sospensione o riduzione di orario determinate da cause meteorologiche, le
imprese erogheranno acconti di importo corrispondente alle integrazioni salariali, dovute a
norma di legge, contestualmente alla retribuzione del mese.
Per il singolo operaio - nel caso di sospensioni o riduzioni continuative, ovvero per effetto
del cumulo di periodi non continuativi di sospensioni e riduzioni - l'acconto di cui sopra
non deve comportare l'esposizione dell'impresa per un periodo complessivo superiore a 150
ore di integrazioni non ancora autorizzate dall'INPS.
In caso di reiezione della domanda da parte della competente Commissione provinciale
dell'INPS l'impresa procederà al conguaglio delle somme erogate a titolo di acconto sui
trattamenti retributivi dovuti a qualsiasi titolo.
Articolo 30 - Recuperi
I lavoratori potranno recuperare periodi di sosta dovuti a cause impreviste, indipendenti
dalla loro volontà e da quella dell’impresa che siano dovuti a cause di forza maggiore o alle
interruzioni dell'orario normale concordato tra l'impresa e gli operai.
I conseguenti prolungamenti di orario non possono eccedere il limite massimo di un'ora al
giorno e debbono comunque effettuarsi entro i 15 giorni lavorativi immediatamente
successivi al giorno in cui è avvenuta la sosta o l'interruzione.
In caso di ripartizione su 5 giorni dell'orario settimanale, il datore di lavoro ha la facoltà di
recuperare a regime normale nel 6° giorno le ore di lavoro normale non prestate durante la
settimana per cause indipendenti dalla volontà delle parti.
In ogni caso, con il compimento delle ore di recupero non si può eccedere l'orario normale
giornaliero di 10 ore.
Articolo 31 - Minimi di paga base oraria e indennità di contingenza
In applicazione del presente CCNL, agli operai sono applicati, senza distinzione di sesso o
altro elemento, i minimi di paga base oraria (comprensivi dell'indennità di caropane per i
lavori pesanti) di cui alla tabella Allegato A che forma parte integrante del presente articolo.
In relazione agli orari contrattuali di lavoro resta convenuto che il valore orario
dell'indennità di cui all'allegata tabella, è ragguagliato:
• per gli operai di produzione: a 1/173 della contingenza mensile;
18
• per gli operai addetti a lavori discontinui o di semplice attesa o custodia per i
guardiani, portieri e custodi, anche con alloggio nello stabilimento, nel cantiere, nel
magazzino o nelle vicinanze degli stessi, approntato, anche in carovane, baracche o
simili: a 1/208 della contingenza mensile;
• per gli operai discontinui retribuiti con il minimo di paga base il valore orario
dell'indennità di contingenza: ragguagliato a 1/173 della contingenza mensile.
Articolo 31 bis - Elemento variabile della retribuzione
Le aziende che applicheranno il presente CCNL dovranno adottare le normative e gli
strumenti già previsti dalla Contrattualistica Collettiva Nazionale costituente Casse e Enti
Bilaterali dell’Edilizia.
Articolo 32 - Lavoro a cottimo
L’eventuale lavoro a cottimo sia esso individuale che collettivo è regolato dalle seguenti
norme.
Per quanto riguarda le tariffe di cottimo, esse devono essere determinate in modo da
consentire al complesso dei lavoratori a cottimo, in un medesimo lavoro, nei periodi
normalmente considerati, un utile non inferiore all' 8% dei minimi di paga base ed ai
concottimisti una maggiore retribuzione non inferiore al 5% dei minimi di paga base.
Le tariffe di cottimo devono essere comunicate per iscritto al lavoratore o, in caso di cottimo
collettivo, a tutti i componenti la squadra, prima dell'inizio delle lavorazioni a cottimo ed
affisse all'Albo del cantiere ove possibile.
Ad essi dovrà essere altresì comunicato:
• composizione della squadra (quando si tratta di cottimi collettivi) con l'indicazione
• nominativa dei partecipanti e delle rispettive qualifiche;
• descrizione della lavorazione da eseguire;
• descrizione dei servizi di cantiere a disposizione della squadra;
• unità di misura assunta per la formazione della tariffa e per la liquidazione del
cottimo;
• tariffa di cottimo per unità di misura.
Affinché le tariffe di cottimo come determinate tra le parti possano divenire definitive,
occorre superare un periodo di assestamento. Per periodo di assestamento si intende il
tempo strettamente necessario perché il cottimo si normalizzi. Alla fine di detto periodo di
assestamento le tariffe di cottimo divenute definitive saranno comunicate per iscritto ai
componenti della squadra.
La modifica o la sostituzione delle tariffe di cottimo divenute definitive a seguito del
suddetto periodo di assestamento, potrà avvenire soltanto se intervengono mutamenti nelle
condizioni di esecuzione dei lavori e in ragione degli stessi. In questo caso la sostituzione
e la variazione della tariffa non diviene definitiva se non dopo il periodo di assestamento
di cui al comma precedente.
19
Nel caso in cui l'operaio, lavorando a cottimo, o partecipando al cottimo come
concottimista, non riesca a conseguire il minimo previsto dal 2° comma per ragioni
indipendenti dalla sua capacità e volontà gli verrà garantito il raggiungimento di detto
minimo.
La liquidazione e la ripartizione dei cottimi collettivi sarà proporzionale alla retribuzione e
al numero complessivo delle ore lavorate nell'esecuzione del cottimo da parte dei lavoratori
che vi avranno partecipato.
Per i cottimi di lunga durata il conteggio di guadagno verrà fatto a cottimo ultimato,
ripartendo il guadagno complessivo in parti uguali nei periodi normali di paga di cui al 2°
comma ed all'operaio saranno concessi acconti nella misura non inferiore al 9 0% della
retribuzione maggiorata dalla percentuale contrattuale di cottimo. Qualora l'operaio passi
dal lavoro a cottimo a quello ad economia, non ha diritto al mantenimento dell'utile di
cottimo salvo il caso in cui, restando inalterate le condizioni di lavoro, l'impresa richieda il
mantenimento della stessa produzione.
In caso di risoluzione di rapporto di lavoro, le norme per la liquidazione degli operai
lavoranti a cottimo sono quelle previste dal presente contratto di lavoro.
L'operaio deve essere retribuito secondo il sistema del cottimo quando, in conseguenza
dell'organizzazione del lavoro, è vincolato all'osservanza di un determinato ritmo
produttivo o quando la valutazione della sua prestazione è fatta in base al risultato delle
misurazioni dei tempi di lavorazione.
Ai concottimisti, intesi per tali gli operai specificatamente vincolati a ritmo lavorativo di
altri operai a cottimo e soggetti ad una prestazione lavorativa superiore a quella propria del
lavoro ad economia, dovrà essere corrisposta, in aggiunta alla retr ibuzione, la percentuale
minima di cottimo del 5% di cui sopra.
Articolo 33 - Disciplina dell'impiego di manodopera negli appalti e nei subappalti
In caso di contratto di appalto, l’impresa artigiana appaltatrice o subappaltatrice deve
disporre delle macchine ed attrezzature necessarie per l'esecuzione delle lavorazioni
oggetto dell'appalto e del subappalto, ma le è consentito utilizzare anche macchi ne ed
attrezzature disponibili nel cantiere per esigenze connesse con l'esecuzione dell'opera
complessiva (ad esempio gru, ponteggi, impianti di betonaggio).
L'impresa artigiana che, nell'esecuzione di una qualsiasi delle opere rientranti nell’ambito
di applicazione del presente contratto di lavoro, affidi o assuma in appalto o subappalto le
relative lavorazioni edili ed affini, è tenuta a fare obbligo all'impr esa appaltatrice o
subappaltatrice di applicare nei confronti dei lavoratori da questa occupati nella lavorazione
medesima il trattamento economico e normativo previsto nel presente contratto nazionale
e negli accordi locali.
L'impresa artigiana è tenuta, altresì, a comunicare agli enti competenti per il cantiere cui si
riferiscono le lavorazioni appaltate o subappaltate, la denominazione dell'impresa
appaltatrice o subappaltatrice e a trasmettere la dichiarazione dell'impresa medesima di
adesione al contratto nazionale ed agli accordi locali di cui al comma precedente.
Analoga comunicazione dovrà essere data agli istituti competenti per le assicurazioni
obbligatorie di previdenza e di assistenza e alle Associazioni territoriali dei datori di lavoro
aderenti alle Associazioni nazionali contraenti.
20
L'impresa artigiana appaltante o subappaltante è obbligata a fornire, per il tramite dalla
propria Associazione al Sindacato territoriale, la denominazione dell'impresa appaltatrice
o subappaltatrice e l'indicazione delle opere appaltate o subappaltate, la durata presumibile
dei lavori e il numero dei lavoratori che verranno occupati, nonché a trasmettere al
Sindacato territoriale la dichiarazione dell'impresa medesima di adesione al contratto
nazionale ed agli accordi locali.
La comunicazione ai sindacati competenti per la circoscrizione territoriale - per il tramite
dell'Organizzazione territoriale dei datori di lavoro aderente alle Associazioni nazionali
contraenti - deve essere effettuata entro 15 giorni e comunque prima del l'inizio
dell'esecuzione dei lavori affidati in appalto o subappalto.
Fermi gli adempimenti di cui sopra, l'impresa artigiana appaltante o subappaltante è tenuta
in solido con l'impresa artigiana appaltatrice o subappaltatrice la quale esegue i lavori aventi
per oggetto principale una o più delle lavorazioni edili ed affini rientranti nella sfera di
applicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro, ad assicurare ai dipendenti di
quest'ultima, adibiti alle lavorazioni appaltate o subappaltate e per il periodo di esecuzione
delle stesse, il trattamento economico e normativo previsto dal presente articolo.
Qualsiasi reclamo o richiesta, diretti a far valere nei confronti della impresa appaltante o
subappaltante i diritti deve, a pena di decadenza, essere proposti entro 6 mesi dalla
cessazione delle prestazioni svolte dall'operaio nell'ambito delle lavorazion i oggetto
dell'appalto o subappalto. In caso di controversia, il tentativo di conciliazione deve essere
promosso nei confronti congiuntamente dell'impresa appaltante e subappaltante e
dell'impresa appaltatrice o subappaltatrice.
La disciplina di cui alle lettere precedenti si applica anche nei confronti dell'imprenditore
che esercita l'attività di promozione ed organizzazione della sola esecuzione di opere
pubbliche, per l'affidamento di appalto, ad imprese edili ed affini della fase esecutiva delle
opere.
Il Rappresentante sindacale è tenuto a intervenire nei confronti dell'impresa, per il tramite
dell'Organizzazione territoriale dell'artigianato aderente alle Associazioni nazionali
contraenti, per garantire il pieno rispetto della disciplina dell'impiego di manodopera negli
appalti e subappalti.
La disciplina di cui al presente articolo non si applica alle imprese per le quali vigono
contratti collettivi di lavoro diversi da quelli riguardanti le imprese edili ed affini.
Articolo 34 – Ferie
La durata annua delle ferie è stabilita in quattro settimane di calendario (pari a 160 ore di
orario normale per gli operai di produzione) escludendo dal computo i giorni festivi di cui
al punto 3 dell'art. 20.
Qualora l’operaio non abbia maturato l'anno di anzianità, gli spetterà il godimento delle
ferie frazionate in ragione di un dodicesimo del periodo feriale annuale sopra indicato, per
ogni mese intero di anzianità maturata presso l’Azienda.
L'epoca delle ferie sarà stabilita secondo le esigenze di lavoro di comune accordo
contemporaneamente per cantiere, per squadra o individualmente.
21
Fermo restando quanto stabilito dal comma precedente, con gli accordi integrativi
territoriali sarà effettuata la distribuzione del periodo feriale nell’arco annuale e saranno
determinati i periodi nell’ambito dei quali, di norma, le ferie potranno essere godute.
Resta inteso che il periodo di preavviso non può essere considerato periodo di ferie.
Si rimanda inoltre alle norme dell’attuale legislazione che non contemplano alcuna
indennità sostitutiva delle ferie e sono pertanto compatibili con quanto disposto dall’art. 10
del D.Lgs. 66/2003.
La malattia intervenuta nel corso del godimento delle ferie ne sospende la fruizione nelle
seguenti ipotesi:
• malattia che comporta ricovero ospedaliero superiore a 3 giorni;
• malattia la cui prognosi sia superiore a dieci giorni di calendario.
L'effetto sospensivo si determina a condizione che il dipendente assolva agli obblighi di
comunicazione, di certificazione e di ogni altro adempimento necessario per l'espletamento
della visita di controllo dello stato di infermità, previsti dalle norme di legge e dalle
disposizioni contrattuali.
FERIE E LAVORATORI MIGRANTI
Anche al fine di favorire il rientro alle proprie residenze dei lavoratori migranti, salvo
quanto previsto dalle parti sociali territoriali e compatibilmente con le necessità tecnico -
organizzative dell'azienda, gli stessi possono chiedere al datore di lavoro di usufruire di due
delle quattro settimane di ferie spettanti nell'arco di 12 mesi successivi al termine dell'anno
di maturazione, fermo restando l'obbligo di concordare con l'azienda, entro il 30 aprile di
ogni anno, il periodo di godimento delle stesse.
Resta fermo quanto previsto dalla normativa vigente in materia di orario di lavoro sulla
fruizione di due settimane consecutive di ferie nell'anno di maturazione delle stesse.
Articolo 35 - Gratifica natalizia
Gli operai hanno diritto per ogni anno di anzianità consecutiva presso la impresa ad un
compenso la cui misura è di 173 ore di retribuzione di fatto. Nel caso di inizio di cessazione
del rapporto di lavoro durante il corso dell'anno il lavoratore ha diritt o a tanti dodicesimi
della gratifica natalizia per quanti sono i mesi interi prestati presso l'impresa.
Il pagamento della suddetta gratifica avverrà secondo quanto stabilito dall’art. 37 del
presente CCNL.
Articolo 36 - Festività
• Tutte le domeniche;
• i giorni di riposo compensativo di lavoro domenicale;
• le seguenti festività nazionali:
• 1° gennaio Capodanno;
22
• 6 gennaio Epifania;
• lunedì successivo alla Pasqua;
• 25 aprile Anniversario della liberazione;
• 1° maggio Festa del lavoro;
• 2 giugno Festa della Repubblica;
• 15 agosto Assunzione;
• 1° novembre Ognissanti;
• 8 dicembre Immacolata Concezione;
• 25 dicembre Santo Natale;
• 26 dicembre Santo Stefano;
• Ricorrenza del Santo Patrono del luogo ove ha sede il cantiere.
Qualora la festività del Santo Patrono coincida con una delle festività nazionali di cui al
precedente elenco, sarà concordato dalle Associazioni territoriali un giorno sostitutivo.
Il trattamento economico è corrisposto dall'impresa all'operaio a norma di legge nella
misura di 8 ore degli elementi della retribuzione.
Per gli addetti ai lavori discontinui o di semplice attesa o custodia per i quali sia applicato
l'orario normale settimanale di 48 ore in attuazione dell' art. 25, il trattamento economico
per le festività è pari rispettivamente a dieci ore.
A norma della legge il trattamento economico per le festività deve essere corrisposto per
intero anche nel caso di sospensione del lavoro indipendente dalla volontà del lavoratore
purché, nell'ipotesi di festività religiose, la sospensione non sia in atto da oltre due
settimane.
Per la festività soppressa del 4 novembre agli operai è corrisposto dall'impresa un
trattamento economico nella misura di 8 ore della retribuzione calcolata sugli elementi di
cui al precedente contratto.
Articolo 37 - Accantonamenti presso la Cassa edile artigiana
Le aziende che applicheranno il presente CCNL dovranno adottare le normative e gli
strumenti già previsti dalla Contrattualistica Collettiva Nazionale costituente Casse e Enti
Bilaterali dell’Edilizia.
Articolo 38 - Lavoro straordinario, notturno e festivo
Agli effetti dell'applicazione delle percentuali di aumento di cui appresso, viene considerato
lavoro supplementare o straordinario quello eseguito oltre gli orari previsti dal presente
contratto collettivo.
Il lavoro straordinario è ammesso nei limiti di 250 ore annuali.
23
L’Azienda potrà richiedere l’espletamento del lavoro straordinario, previo preavviso al
lavoratore almeno di 48 ore, salvo i casi di necessità urgenti, indifferibili od occasionali.
Quando per improrogabili e obiettivi esigenze tecnico-produttive, l’Azienda disponga
lavoro straordinario per la giornata del sabato, essa è tenuta a darne preventiva
comunicazione, per il tramite dell'Organizzazione territoriale artigiana a cui aderisce, alla
Rappresentanza sindacale unitaria territoriale ai fini di consentire eventuali verifiche.
A scopo informativo, con periodicità bimestrale, le Organizzazioni territoriali artigiane
forniranno unitamente alla Rappresentanza sindacale Unitaria territoriale, indicazioni sul
lavoro straordinario effettuato nel bimestre.
Per lavoro notturno si intende quello effettuato dalle ore 22 alle ore 6 del mattino. Per lavoro
festivo si intende quello prestato nei giorni festivi, escluso il lavoro domenicale con riposo
compensativo.
Le percentuali per lavoro straordinario, notturno e festivo sono le seguenti:
1. Lavoro straordinario 35%
2. Lavoro festivo 45%
3. Lavoro festivo straordinario 55%
4. Lavoro notturno non compreso in turni regolari avvicendati 28%
5. Lavoro diurno compreso in turni regolari avvicendati 12%
6. Lavoro notturno compreso in turni regolari avvicendati 14%
7. Lavoro notturno del guardiano 8%
8. Lavoro notturno a carattere continuativo di operai che
compiono
lavori di costruzione o di riparazione che possono eseguirsi
esclusivamente di notte
16%
9. Lavoro notturno straordinario 40%
10. Lavoro festivo notturno 50%
11. Lavoro festivo notturno straordinario 70%
12. Lavoro domenicale con riposo compensativo, esclusi i
turnisti 8%
Le suddette percentuali vengono calcolate, per gli operai che lavorano ad economia, sugli
elementi della retribuzione; per i cottimisti, va tenuto conto anche dell'utile effettivo di
cottimo.
In caso di superamento delle 48 ore settimanali con prestazioni di lavoro straordinario,
dovrà essere fatta comunicazione alla locale Direzione Provinciale del Ministero del
Lavoro come da art. 4 del decreto legislativo n. 66/2003, nel rispetto dei termini stabiliti
dalla legge e dalle disposizioni amministrative.
La media delle 48 ore settimanali viene calcolata nell'arco di un periodo di riferimento di
12 mesi.
Ai fini degli adempimenti relativi alla comunicazione dello straordinario, per unità
produttiva deve intendersi il cantiere.
24
Articolo 39 - Indennità per lavori speciali disagiati
Agli operai che lavorano nelle condizioni di disagio in appresso elencate vanno corrisposte,
in aggiunta alla retribuzione, le indennità personali sottoindicate da computarsi sugli
elementi della retribuzione e per gli operai lavoranti a cottimo, anche sul minimo
contrattuale di cottimo.
Gruppo A) Lavori vari
TABELLA UNICA NAZIONALE SITUAZIONE
EXTRA
TABELLA
UNICA
NAZIONALE
SITUAZIONE
EXTRA
1) Lavori eseguiti sotto la pioggia o neve quando
le lavorazioni continuino oltre la prima
mezz’ora (compresa la prima mezz’ora)
4
5
2) Lavori eseguiti con martelli pneumatici
demolitori non montati su supporti
(limitatamente agli operai addetti alla manovra
dei martelli)
5
5
3) Lavori di palificazione o trivellazione
limitatamente agli operai addetti e
normalmente sottoposti a getti di acqua o fango
5
12
4) Sgombero della neve o del ghiaccio nei lavori
per armamento ferroviario
8
15
5) Lavori su ponti a castello installati su natanti,
con o senza motore, in mare, lago o fiume
8
17
6) Lavori di scavo in cimiteri in contatto di tombe
8
17
7) Lavori di pulizia degli stampi metallici negli
stabilimenti di prefabbricazione, quando
l’elevata temperatura degli stampi stessi, per il
riscaldamento prodotto elettricamente, con
vapori o con altri analoghi mezzi, crei per gli
stessi operai addetti condizioni di effettivo
disagio
10
10
25
8) Lavori eseguiti negli stabilimenti di
prefabbricazione, con l’impiego di sostanze
nocive per la lubrificazione di stampi portati ad
elevata temperatura con conseguente
nebulizzazione dei prodotti impiegati tale da
determinare per gli operai addetti condizioni di
effettivo disagio
10
10
9) Lavori eseguiti in stabilimenti che producono
od impiegano sostanze nocive, oppure a
condizioni di elevata temperatura od in altre
condizioni di disagio, limitatamente agli operai
edili che lavorano nelle stesse condizioni di
luogo o di ambiente degli operai degli
stabilimenti stessi, cui spetti a tale titolo uno
speciale trattamento. La stessa indennità spetta
infine per i lavori edili che, in stabilimenti
industriali che producono o impiegano
sostanze nocive, sono eseguiti in locali nei
quali non è richiesta normalmente la presenza
degli operai
degli stabilimenti stessi e nei quali si
riscontrano obbiettive conduzioni di nocività.
11
17
10) Lavori su ponti mobili a sospensione
(bilancini, cavallo o comunque in sospensione)
12
20
11) ) Lavori di scavi a sezione obbligata e ristretta
a profondità superiore ai m 3,50 e qualora essi
presentino condizioni di effettivo disagio
13
20
12) Costruzione di piani inclinati con pendenza
del 60% ed oltre
13
22
13) Lavori di demolizione di strutture pericolanti
16
23
14) Lavori in acqua (per lavori in acqua debbono
intendersi quelli nei quali malgrado i mezzi
protettivi disposti dall'impresa l'operaio è
costretto a lavorare con i piedi immersi dentro
l'acqua o melma di altezza superiore a cm 12)
16
28
15) Lavori su scale aeree tipo Porta
17
35
26
16) Costruzione di camini in muratura senza
l'impiego di ponteggi esterni con lavorazione
di sopramano, a partire dalla altezza di m 6 dal
piano terra, se isolato o dal piano superiore del
basamento, ove esista, o 17 35 dal tetto del
fabbricato stesso
17
35
17) Costruzione di pozzi a profondità da 3,50 a 10
metri
17
35
18) Lavori per fognature nuove in galleria
19
35
19) Spurgo di pozzi bianchi preesistenti con
profondità superiore a metri
20
35
20) Lavori di riparazione e spurgo di fognature
preesistenti
21
40
21) Costruzione di pozzi a profondità oltre 10
metri
22
40
22) Lavori in pozzi neri preesistenti
27
55
In situazione extra si trovano le seguenti provincie: Bologna, Ferrara, Genova, La Spezia,
Lecce, Modena, Parma, Piacenza, Ravenna, Savona.
Nel caso di esecuzione di getti di calcestruzzo plastico all'operaio che sia costretto a
lavorare con i piedi dentro il getto, l'impresa deve fornire gli zoccoli o gli stivali di gomma.
Gruppo B Lavori in galleria
Al personale addetto ai lavori in galleria è dovuta, oltre alla retribuzione, una indennità la
cui misura è determinata dalle Associazioni territoriali, per la circoscrizione di propria
competenza, entro il valore massimo sotto indicato:
• per il personale addetto alla riparazione o manutenzione ordinaria delle gallerie e
degli impianti nei tratti o nelle gallerie ultimate, compresi i lavori di armamento
delle linee ferroviarie: 18%.
Fino a nuove determinazioni delle Associazioni territoriali a norma di quanto sopra
previsto, resta in vigore la indennità percentuale prevista.
Nel caso in cui i lavori in galleria si svolgano in condizioni di eccezionale disagio (presenza
di forti getti d'acqua sotto pressione che investano gli operai addetti ai lavori stessi: gallerie
o pozzi attaccati dal basso in alto con pendenza superiore al 60%; gallerie di sezione
particolarmente ristretta o con fronte di avanzamento distante oltre un chilometro
27
dall'imbocco) le parti direttamente interessate possono promuovere la determinazione, da
parte delle Associazioni territoriali competenti, di una ulteriore indennità non superiore al
20%.
Nel caso di gallerie che si estendono in più circoscrizioni territoriali con differenti
percentuali delle indennità di cui al 1° comma, le parti direttamente interessate possono
promuovere la determinazione, da parte delle Associazioni territoriali compete nti, di
misure percentuali unificate sulla base di criteri ponderati ritenuti dalle Associazioni
medesime appropriati al caso di specie.
Articolo 40 - Trasferta
A) Norme generali
Al lavoratore in servizio, cui è stato ordinato di prestare temporaneamente la propria opera
in luogo diverso da quello ove la presta normalmente, è dovuto il rimborso delle eventuali
maggiori spese di trasporto.
Nel caso in cui il lavoratore sia destinato a prestare la propria opera in un cantiere diverso
da quello per il quale è stato assunto e situato oltre i limiti territoriali stabiliti dall'accordo
locale, egli avrà diritto a percepire una diaria del 10% da c alcolarsi sugli elementi della
retribuzione, oltre al rimborso delle spese di viaggio. Restano ferme le eventuali maggiori
percentuali già stabilite localmente.
Ai dipendenti dalle imprese esercenti l'attività di produzione e distribuzione di calcestruzzo
preconfezionato non si applicano le norme di cui ai commi precedenti, salvo il rimborso
delle eventuali maggiori spese di trasporto. Tuttavia, quando l'operaio s ia comandato a
prestare temporaneamente la propria attività per un impianto, situato in comune diverso da
quello per il quale è stato assunto, con una maggiore percorrenza per raggiungere il posto
di lavoro di oltre 10 chilometri dai confini territoriali d el comune di assunzione, spetta
all'operaio stesso una diaria del 10% da calcolarsi sugli elementi della retribuzione, per
ogni ora di effettivo lavoro.
Non è prevista alcuna diaria nel caso in cui il lavoro si svolga nel Comune di residenza o
di abituale dimora del lavoratore o quando questi venga ad essere favorito da un
avvicinamento alla sua residenza o abituale dimora che comporti per lui un effettivo
vantaggio.
Nelle ipotesi in cui il lavoratore gode del diritto alla diaria di cui sopra, egli ha l'obbligo di
trovarsi sul posto di lavoro per l'ora stabilita per l'inizio dell’attività.
In caso di pernottamento in luogo, l'impresa è tenuta al rimborso delle spese di viaggio ed
a provvedere per l'alloggio ed il vitto o al rimborso delle spese relative, ove queste non
siano state preventivamente concordate in misura forfettaria. In caso di pernottamento in
luogo, l'operaio non ha diritto alla diaria prevista dal presente articolo.
Ferma restando l'applicazione del contratto integrativo della circoscrizione territoriale di
provenienza, il trattamento economico derivante complessivamente all'operaio in trasferta
dall'erogazione del minimo di paga base e dell’indennità di contingenza n onché
dell'indennità territoriale di settore e della quota assoggettata a contribuzione del
trattamento di trasferta previsti dal contratto integrativo della circoscrizione di provenienza
(2° livello di contrattazione), non può essere inferiore al trattame nto complessivamente
28
derivante dall'applicazione di minimo di paga base, indennità di contingenza, Elemento
economico territoriale e indennità territoriale della circoscrizione in cui si svolgono i lavori.
L'eventuale integrazione è corrisposta a titolo di indennità territoriale temporanea.
L'operaio in trasferta resta iscritto alla Cassa edile artigiana di provenienza salvo il caso di
cantieri per i quali è prevista una durata superiore a tre mesi al di fuori della circoscrizione
territoriale di provenienza. In tale ipotesi, l’Azienda è tenuta ad iscrivere gli operai
impiegati nei menzionati cantieri alla Cassa edile di quest'ultima circoscrizione a decorrere
dal secondo periodo di paga successivo a quello i n cui inizia la trasferta, sempreché gli
operai in tale secondo periodo di paga siano in trasferta per l'intero mese.
L'impresa ha facoltà di iscrivere l'operaio alla Cassa Edile del luogo in cui si svolgono i
lavori anche per il periodo di trasferta anteriore al termine di cui al comma precedente.
Restano, in ogni caso, iscritti alla Cassa edile di provenienza gli operai dipendenti dalle
imprese dei seguenti settori: costruzione di linee e condotte, riparazioni e manutenzioni
stradali, armamento ferroviario, pali e fondazioni, produzione e fornitura con posa in opera
di strutture in ferro per cemento armato, verniciatura, impermeabilizzazione, stuccatura,
recupero e manutenzione, risanamento ambientale e restauro artistico e monumentale. Le
Associazioni nazionali stipulanti possono integrare la suddetta elencazione.
Con riferimento all'art. 18 della legge 19 marzo 1990, n. 55, l'impresa esecutrice di opere
pubbliche è tenuta a darne comunicazione, prima dell'inizio dei lavori, alle casse edili di
zona in cui si svolgono i lavori medesimi. Inoltre le parti convengono che l'impresa è tenuta
a comunicare alla suddetta cassa l'elenco degli operai inviati in trasferta, precisando in
quale cantiere operano gli operai in trasferta. Tale comunicazione è effettuata con la
periodicità prevista per gli operai iscritti alla Cassa edile di provenienza.
Nei casi di cui al comma precedente, l'impresa è tenuta anche a documentare alla Cassa
edile nella cui zona si svolgono i lavori le periodiche denunce delle retribuzioni erogate ed
i conseguenti versamenti effettuati presso la Cassa edile di provenienza pe r gli operai in
trasferta.
In difetto, su richiesta della Cassa edile della zona in cui si svolgono i lavori, la Cassa edile
di provenienza è tenuta a fornire la documentazione di cui al comma precedente.
In applicazione della clausola sociale in vigore per le opere pubbliche compete alla Cassa
edile del luogo in cui si svolgono i lavori l'obbligo di rilasciare il certificato di regolarità
contributiva su richiesta dell'impresa o del committente.
Il certificato di regolarità contributiva è rilasciato dalla Cassa edile del luogo in cui si
svolgono i lavori sulla base dell'attestazione di tale regolarità per gli operai in trasferta
emessa dalla Cassa edile di provenienza.
Fermo restando il rispetto della normativa e delle procedure sopra indicate, nel caso di
trasferta di durata inferiore a 3 mesi, la Cassa edile artigiana di provenienza, alla quale
l'impresa resta iscritta, è abilitata al rilascio dell'attestato di regolar ità contributiva per i
lavoratori in trasferta.
B) Norme per gli addetti ai lavori dell'armamento ferroviario
Nei lavori dell'armamento delle linee ferroviarie, per "cantiere" s'intende il tratto di linea,
in tutta la sua estensione, oggetto di singolo contratto di appalto, anche se suddiviso in
29
diversi tronchi o lotti. Per "posto di lavoro" si intende quel punto della linea ferroviaria
progressivamente raggiunto nell'esecuzione del lavoro, nell'ambito del cantiere dove
l'operaio deve prestare la sua opera.
L'operaio si deve trovare sul posto di lavoro all'ora fissata dall'orario di cantiere munito
degli attrezzi di lavoro.
Resta stabilito che all'operaio addetto ai lavori di armamento ferroviario - qualunque sia la
natura del committente, pubblica o privata, e qualunque sia l'estensione del cantiere e/o
l'ubicazione del posto di lavoro rispetto al comune nel quale è stato assunto - è corrisposta
un'indennità di cantiere ferroviario del 15%, da calcolarsi sugli elementi della retribuzione
per ogni ora di effettivo lavoro, da calcolarsi sugli elementi di retribuzione.
La predetta indennità s'intende comprensiva, in via convenzionale, delle spese di trasporto
degli attrezzi qualora non siano consegnati sul posto di lavoro, nonché sostitutiva ed
assorbente della diaria prevista dalle norme generali del presente articolo e dagli accordi
integrativi territoriali ove spettante nei casi di passaggio dell'operaio da un cantiere a un
altro e/o da un comune ad un altro.
Qualora l’Azienda richieda il pernottamento “in loco” del lavoratore, deve provvedere al
vitto e alloggio ed al rimborso delle spese relative, ove queste non siano state
preventivamente concordate in misura forfettaria.
Articolo 41 - Elementi della retribuzione
Agli effetti della applicazione del presente contratto resta convenuto quanto segue:
1) Minimi di paga base oraria
Si intendono i minimi di paga previsti dalla tabella allegata al presente contratto.
2) Paga base oraria di fatto
Si intende la paga attribuita all'operaio "ad personam" (minimo contrattuale più eventuale
superminimo).
3) Ai fini della classificazione dei lavoratori, nonché per gli articoli che espressamente lo
richiamano debbono essere assunti a base di calcolo i seguenti elementi della retribuzione:
a) per gli operai che lavorano ad economia:
• paga base di fatto;
• indennità di contingenza;
• indennità territoriale di settore;
• Elemento economico territoriale;
b) per gli operai che lavorano a cottimo:
• paga base di fatto;
• indennità di contingenza;
• indennità territoriale di settore;
30
• elemento economico territoriale;
• utile minimo contrattuale di cottimo;
• utile medio ed effettivo di cottimo ove previsto.
Oltre gli elementi retributivi deve essere assunta a base di calcolo, per i caposquadra, anche
la speciale maggiorazione riconosciuta per tale particolare incarico.
Oltre agli elementi della retribuzione di cui al punto 3) del presente articolo deve
computarsi anche ogni altro compenso di carattere continuativo, con esclusione di quanto
corrisposto a titolo di rimborso di spese.
Articolo 42 - Modalità di pagamento
La paga deve essere effettuata settimanalmente, quattordicinalmente, quindicinalmente,
mensilmente, ai sensi delle vigenti disposizioni legislative. Quando il periodo di paga sia
quattordicinale, quindicinale o mensile, possono essere corrisposti acconti settimanali non
inferiori al 90% circa della retribuzione e degli assegni familiari maturati.
Qualunque sia il periodo di paga adottato, la corresponsione del saldo deve essere effettuata
non oltre i 15 giorni dalla scadenza del periodo di paga cui si riferisce.
Nel caso in cui l'impresa ritardi il pagamento della retribuzione oltre il termine anzidetto,
l'operaio può recedere dal rapporto di lavoro con diritto al trattamento previsto per il caso
di licenziamento, ivi compresa la corresponsione dell'indennità del preavviso. Per
comprovati particolari casi, il periodo di cui sopra può essere prorogato previo accordo tra
le Associazioni territoriali dei datori di lavoro e dei lavoratori.
Nelle ipotesi in cui la paga si faccia in località diversa dal cantiere, si concederà all'operaio
di cessare il lavoro in modo da poter raggiungere il luogo in cui si effettua la paga, al
momento prescritto per la cessazione del lavoro stesso.
La paga deve essere corrisposta immediatamente dopo il termine del lavoro o durante i
periodi di sosta giornaliera. All'atto del pagamento della retribuzione deve essere
consegnata all'operaio una busta paga o prospetto equivalente con le indicazioni previ ste
dalla legge.
Qualsiasi reclamo sulla corresponsione della somma ricevuta con quella indicata sul
documento prescritto dalle disposizioni legislative, nonché sulla qualità della moneta, deve
essere fatto, a pena di decadenza, all'atto in cui viene effettuato il pagamento.
Articolo 43 - Trattamento in caso di malattia
L'assenza per malattia deve essere comunicata entro il giorno dell'evento, salvo i casi di
giustificato impedimento; l'operaio o l'apprendista deve trasmettere entro due giorni
dall'inizio dell'assenza il relativo certificato medico.
In caso di malattia, l'operaio non in prova ha diritto alla conservazione del posto per un
periodo di 9 mesi consecutivi, senza interruzione dell'anzianità. Qualora l’anzianità di
servizio superi i 3 anni e mezzo, il lavoratore ha diritto alla conservazione del posto per un
periodo di dodici mesi consecutivi, senza interruzione dell'anzianità. Nel caso di più
malattie o ricadute nella stessa malattia, l'operaio ha diritto alla conservazione del posto per
31
un periodo massimo complessivo di nove mesi nell'arco di 20 mesi consecutivi, mentre se
ha un’anzianità superiore a tre anni e mezzo il diritto alla conservazione del posto si estende
per un periodo massimo complessivo di 12 mesi nell'arco di 24 mesi consecutivi.
Trascorso tale periodo, ove l'impresa licenzi l'operaio, o la malattia, debitamente accertata,
non gli consenta la ripresa del lavoro, l'operaio ha diritto all'indennità sostitutiva del
preavviso ed al trattamento economico previsto nei precedenti articoli . Ove l'impresa non
proceda al licenziamento, il rapporto rimane sospeso, salva la decorrenza dell'anzianità agli
effetti del preavviso.
L'operaio che cada ammalato in periodo di preavviso, ha diritto, oltre al trattamento
economico a norma dei precedenti articoli, alla conservazione del posto fino alla scadenza
del preavviso stesso.
Per il trattamento economico dovuto in caso di malattia dagli istituti assicuratori, si fa
riferimento alle norme generali riguardanti l'assistenza di malattia agli operai dell'industria.
Durante l'assenza dal lavoro per malattia, l’Azienda, entro i limiti della conservazione del
posto di cui al presente articolo, deve erogare mensilmente all'operaio e all'apprendista non
in prova un trattamento economico giornaliero pari all'importo che risulta moltiplicando le
quote orarie sottoindicate della retribuzione costituita dal minimo di paga base,
dall'indennità territoriale di settore, dall'Elemento economico territoriale e dall'indennità di
contingenza, per il numero di ore corrispondenti alla divisione per sei dell'orario
contrattuale settimanale in vigore nella circoscrizione durante l'assenza per malattia.
Le quote orarie di cui al comma precedente sono calcolate applicando alla retribuzione
oraria come sopra specificata i coefficienti seguenti:
1. per il 1°, 2°, 3° giorno nel caso la malattia superi i 6 giorni: 0,5495;
2. per il 1°, 2°, 3° giorno nel caso la malattia superi i 12 giorni: 1,0495;
3. dal 4° al 20° giorno, per le giornate indennizzate dall'INPS: 0,3795;
4. dal 21° al 180° giorno, per le giornate indennizzate dall'INPS: 0,1565;
5. dal 181° al 365° giorno, per le sole giornate non indennizzate dall'INPS: 0,5495.
Le parti si danno atto che, dal livello di contrattazione collettiva regionale, nel rispetto delle
regole e delle procedure del sistema di relazioni sindacali, possono essere previsti eventuali
e diversi coefficienti di cui ai punti 1) e 2) del comma precedente, ivi comprese le modalità
di attuazione ed erogazione della prestazione stessa.
Per i giorni di carenza in caso di assenza per malattia di durata inferiore a 7 gg la percentuale
per i riposi annui del 4,95% verrà erogata per intero direttamente dall'impresa all'operaio.
Per gli operai addetti ai lavori discontinui o di semplice attesa o custodia per i quali valgono
i minimi di paga base oraria, le quote orarie di cui sopra sono calcolate applicando alla
retribuzione oraria gli stessi coefficienti individuati nel 7° comma.
Il trattamento economico giornaliero come sopra determinato è corrisposto dall'impresa in
favore del lavoratore per sei giorni la settimana escluse le festività.
In caso di ricaduta nella stessa malattia o altra consequenziale come tale riconosciuta
dall'INPS, vale ai fini dei coefficienti da applicare la normativa dell'INPS medesimo.
32
Qualora l’operaio sia assunto con contratto di lavoro a tempo parziale, il trattamento
economico giornaliero di malattia si ottiene moltiplicando le quote orarie di cui sopra per
il numero delle ore di lavoro giornaliere risultanti dalla divisione per sei dell'orario
settimanale convenuto.
In caso di assenza ingiustificata dell'operaio - soggetta ai provvedimenti disciplinari di cui
al presente CCNL - nel mese di calendario precedente l'inizio della malattia, il trattamento
dovuto dall'impresa all'operaio a norma della presente regolamentazione è ridotto di 1/173
per ogni ora di assenza ingiustificata. Per gli operai di cui al 9° comma il trattamento dovuto
dall'impresa è ridotto di 1/208 per ogni ora di assenza ingiustificata.
Per i casi di Tbc, fermo restando quanto previsto dal comma precedente, si fa riferimento
alle vigenti disposizioni di legge.
La malattia insorta durante il periodo di prova sospende il rapporto di lavoro per tutta la
sua durata, comunque non oltre i limiti di tempo del periodo di prova stesso.
Articolo 44 - Trattamento in caso di infortunio sul lavoro o malattia professionale
In caso di malattia professionale, l'operaio non in prova ha diritto alla conservazione del
posto per un periodo di 9 mesi consecutivi, senza interruzione dell'anzianità. Nel caso di
più malattie o ricadute nella stessa malattia l'operaio ha diritto alla conservazione del posto
per un periodo massimo complessivo di 9 mesi nell'arco di dodici mesi consecutivi.
In caso di infortunio sul lavoro l'operaio, non in prova, ha diritto alla conservazione del
posto fino a quando dura l'inabilità temporanea che impedisca totalmente e di fatto
all'operaio medesimo di attendere al lavoro e comunque non oltre la data indicat a nel
certificato definitivo di abilitazione alla ripresa del lavoro rilasciato dal competente Istituto.
Trascorso tale periodo, ove l'impresa licenzi l'operaio, o la infermità conseguente
all'infortunio o alla malattia professionale, debitamente accertata, non gli consenta la
ripresa del lavoro, l'operaio ha diritto all'indennità sostitutiva del preavviso ed al
trattamento economico.
L'operaio che si infortuni o sia colpito da malattia professionale in periodo di preavviso ha
diritto alla conservazione del posto fino ad un massimo di 6 mesi senza interruzione di
anzianità. A guarigione clinica avvenuta e comunque trascorso il periodo p revisto per la
conservazione del posto, il rapporto di lavoro si intenderà senz'altro risolto, fermo restando
il diritto dell'operaio di percepire il trattamento economico spettante.
Per il trattamento economico dovuto in caso d'infortunio o di malattia professionale dagli
Istituti assicuratori si fa riferimento alle norme generali riguardanti l'assistenza per
infortunio o malattia professionale agli operai dell'industria.
Durante l'assenza dal lavoro per infortunio o malattia professionale, l'impresa, entro i limiti
della conservazione del posto di cui al presente articolo, è tenuta ad erogare mensilmente
all'operaio non in prova un trattamento economico giornaliero pari al l'importo che risulta
moltiplicando le quote orarie sottoindicate della retribuzione costituita dal minimo di paga
base, dalla indennità territoriale di settore, dall'Elemento economico territoriale e
dall'indennità di contingenza, per il numero di ore cor rispondente alla divisione per sette
dell'orario contrattuale settimanale in vigore nella circoscrizione durante l'assenza per
infortunio o malattia professionale.
33
Le quote orarie di cui al comma precedente sono calcolate applicando alla retribuzione
oraria come sopra specificata i coefficienti seguenti:
• dal 1° giorno successivo al giorno di infortunio o alla data di inizio della malattia
professionale e fino al 90° giorno di assenza: 0,2538;
• dal 91° giorno in poi: 0,0574.
Per il giorno dell'infortunio, la percentuale del 4,95% per i riposi annui, viene erogata per
intero direttamente dall'impresa all'operaio. Per il 1°, il 2° ed il 3° giorno successivi al
giorno dell'infortunio o alla data di inizio della malattia professionale, tale percentuale è
erogata nella misura del 60% (2,97%).
Per gli operai addetti ai lavori discontinui o di semplice attesa o custodia per i quali valgono
i minimi di paga base oraria, le quote orarie di cui al 6° comma sono calcolate applicando,
alla retribuzione oraria, gli stessi coefficienti individuati nel 7° comma.
Il trattamento economico giornaliero come sopra determinato è corrisposto dall'impresa
all'operaio per tutte le giornate indennizzate dall'INAIL comprese le domeniche.
In caso di contratto di lavoro a tempo parziale, il trattamento economico giornaliero si
ottiene moltiplicando le quote orarie di cui al 7° comma per il numero delle ore di lavoro
giornaliere risultanti dalla
divisione per sette dell'orario settimanale convenuto.
In caso di assenza ingiustificata dell'operaio - soggetta ai provvedimenti disciplinari nel
mese di calendario precedente l'inizio dell'infortunio o della malattia professionale, il
trattamento dovuto dall'impresa all'operaio a norma della presente regola mentazione è
ridotto di 1/173 per ogni ora di assenza ingiustificata. Per gli operai di cui all'8° comma il
trattamento dovuto dall'impresa è ridotto di 1/208 per ogni ora di assenza ingiustificata.
Ove, invece, l'infortunio sul lavoro si verifichi o la malattia professionale insorga durante
il periodo di prova, l'operaio sarà ammesso a continuare il periodo di prova medesimo
qualora sia in grado di riprendere il lavoro entro 30 giorni. Durante la sos pensione del
periodo di prova è dovuto il trattamento di cui al precedente comma sempre che, superato
il periodo di prova medesimo, l'operaio sia confermato in servizio.
In conseguenza di quanto sopra, ai fini del rimborso o conguaglio da parte delle Casse edili
all'impresa la disciplina è la seguente:
• dal 1° giorno successivo al giorno dell'infortunio o dalla data di inizio della malattia
professionale e fino al 90° giorno di assenza: 0,234;
• dal 91° giorno in poi: 0,045.
Articolo 45 - Congedo matrimoniale
All'operaio non in prova, in occasione del matrimonio, è concesso un periodo di congedo
della durata di quindici giorni consecutivi di calendario.
Una volta adempiuti tutti gli obblighi del lavoratore nei confronti dell’INPS, l'impresa
anticipa la somma corrispondente alle giornate di congedo, e ha diritto di trattenere quanto
l'Istituto medesimo è tenuto a corrispondere all'operaio per lo stesso titolo.
34
Tramite accordi locali, la parte del trattamento economico che resta a carico dell'impresa
può essere posta a carico delle Casse edili.
Articolo 56 – Aspettativa
All'operaio non in prova che ne faccia richiesta, può essere concesso, compatibilmente con
le necessità tecnico -organizzative dell'impresa e per una sola volta l'anno, un periodo di
aspettativa della durata minima di 4 settimane consecutive, per ragioni di studio o per
motivi personali o familiari, senza retribuzione e senza decorrenza dell'anzianità ad alcun
effetto.
In caso di lavoratore straniero che abbia necessità di uscita e rientro dal territorio nazionale,
il periodo di aspettativa può essere concesso in misura frazionata con durata minima per
ciascun periodo di due settimane.
E' possibile cumulare, compatibilmente con le necessità tecnico-organizzative dell'azienda,
il periodo di aspettativa con le ferie ed i riposi annui.
L'aspettativa deve essere richiesta per iscritto, a pena di nullità, con la specificazione delle
motivazioni.
L'impresa è tenuta a portare per iscritto a conoscenza della Cassa edile artigiana il periodo
di aspettativa concesso e le relative motivazioni.
Le parti convengono che la concessione di tali aspettative è da considerarsi tra gli eventi
considerati validi ai fini dell'osservanza dell'orario di lavoro di cui all'art. 29 della legge 8
agosto 1995, n. 341.
Articolo 57 - Anzianità professionale edile
Sono istituiti a favore degli operai particolari benefici connessi all’anzianità professionale
edile.
Le aziende che applicheranno Il presente CCNL dovranno adottare le normative e gli
strumenti già previsti dalla Contrattualistica Collettiva Nazionale costituente Casse e Enti
Bilaterali dell’Edilizia.
Articolo 58 - Conservazione degli utensili
L'operaio è tenuto a conservare in buono stato macchine, arnesi, attrezzi e tutto quanto
viene messo a sua disposizione, senza apportarvi nessuna modificazione se non dopo
averne chiesta ed ottenuta l'autorizzazione dai superiori diretti.
Qualunque modificazione da lui fatta arbitrariamente agli arnesi di lavoro, alle macchine,
agli attrezzi e a quanto altro messo a sua disposizione darà diritto all'impresa di rivalersi
sulle sue competenze per il danno subito, previa contestazione dell'addebito.
Per provvedersi degli utensili e del materiale occorrente, ogni operaio deve farne richiesta
al suo superiore diretto. In caso di risoluzione del rapporto deve riconsegnare al magazzino,
al personale incaricato, tutto quello che ha ricevuto in consegna temporanea.
35
Articolo 59 - Preavviso
Il licenziamento o le dimissioni dell'operaio che abbia superato il periodo di prova possono
aver luogo in qualunque giorno con un preavviso che, in considerazione delle particolari
caratteristiche dell'edilizia, è stabilito in una settimana per gli operai con anzianità
ininterrotta fino a tre anni e 10 giorni di calendario per gli operai con anzianità ininterrotta
di oltre 3 anni.
Ai sensi dell'art. 2118 del codice civile, in mancanza di preavviso, il recedente è tenuto a
versare all'altra parte un'indennità equivalente all'importo della retribuzione che sarebbe
spettata per il periodo di preavviso.
Nei casi in cui il lavoratore receda dal rapporto di lavoro in modo informale e non sia
rintracciabile ovvero nel caso in cui venga appositamente convocato per iscritto dal datore
di lavoro e non si presenti sul posto di lavoro, decorsi 5 giorni di assenza , tale
comportamento potrà essere valutato dal datore di lavoro come volontà di dimettersi.
Da tale data decorrerà l'ulteriore termine di 5 giorni previsto per legge entro il quale il
datore di lavoro è tenuto ad effettuare la comunicazione obbligatoria di cessazione del
rapporto di lavoro alle competenti autorità amministrative.
Tanto il licenziamento che le dimissioni vanno comunicate per iscritto.
Articolo 60 - Indennità in caso di morte
In caso di morte dell'operaio, il trattamento di fine rapporto e l'indennità sostitutiva del
preavviso devono essere corrisposte a norma dell'art. 2122 del codice civile, al coniuge, ai
figli e, se vivevano a carico dell'operaio, ai parenti entro il terzo grado e agli affini entro il
secondo grado.
La ripartizione dell'indennità, se non vi è accordo fra gli aventi diritto, deve farsi secondo
il bisogno di ciascuno.
E' nullo ogni patto anteriore alla morte dell'operaio circa l'attribuzione e la ripartizione
dell'indennità.
Articolo 61 – Controversie
Le aziende che applicheranno il presente CCNL dovranno adottare le normative e gli
strumenti già previsti dalla Contrattualistica Collettiva Nazionale costituente Casse e Enti
Bilaterali dell’Edilizia.
Articolo 62 - Reclami
In considerazione delle particolari caratteristiche dell'edilizia e della possibilità che al
termine delle opere l'organizzazione del cantiere venga a smobilitarsi completamente,
qualsiasi reclamo sul salario e qualunque richiesta inerente al rapporto di l avoro debbono
essere presentati dall'operaio, sotto pena di decadenza, entro 6 mesi dalla cessazione del
rapporto di lavoro.
36
Resta fermo comunque il disposto dell'art. 2113 del codice civile, come modificato dalla
legge 11 agosto 1973, n. 533 e s.m.i.
In ogni caso le somme maturate a titolo di trattamento di fine rapporto non sono soggette
ai termini di decadenza previsti dal presente articolo.
Articolo 63 - Trattamento di fine rapporto
Il trattamento di fine rapporto è regolato dalla legge 29 maggio 1982, n. 297. Per la
rivalutazione del trattamento di fine rapporto valgono le norme di cui ai commi 4 e 5
dell'art. 2120 cod. civ. sub art. 1 della legge n. 297/1982.
Dal 1° luglio 1983, con riferimento al sopracitato comma dell'art. 2120 del codice civile la
retribuzione da prendere in considerazione agli effetti del trattamento di fine rapporto è
costituita esclusivamente dai seguenti elementi:
• minimo di paga base;
• indennità di contingenza, secondo quanto stabilito dalla legge n. 297/1982;
indennità territoriale di settore;
• Elemento economico territoriale;
• superminimi "ad personam" di merito o collettivi; trattamento economico di cui
• all'art. 21;
• utile di cottimo e concottimo; indennità sostitutiva di mensa; indennità di trasporto;
• indennità per lavori speciali disagiati di cui all'art. 23, lett. B), C), D) e F); indennità
• per lavori in alta montagna;
• indennità di cantiere ferroviario di cui all'art. 24, lett. B); percentuali per riposi
annui di cui all'art. 7.
Il trattamento di fine rapporto è commisurato per ciascun anno al 100% della retribuzione
divisa per 13,5.
Articolo 53 - Casse edili
Le aziende che applicheranno Il presente CCNL dovranno adottare le normative e gli
strumenti già previsti dalla Contrattualistica Collettiva Nazionale costituente Casse e Enti
Bilaterali dell’Edilizia.
TITOLO IV – DISCIPLINA DEL RAPPORTO DI LAVORO PER GLI
IMPIEGATI
Articolo 54 - Assunzione
37
Gli impiegati devono essere assunti secondo le norme di legge.
Il rapporto d'impiego si costituisce con la lettera di assunzione nella quale l'impresa deve
specificare:
• la data di assunzione;
• la categoria e il livello cui l'impiegato viene assegnato e, in modo sommario, le
mansioni cui deve attendere;
• la durata dell'eventuale periodo di prova;
• l'apposizione del termine in caso di assunzione a tempo determinato;
• il trattamento economico iniziale;
• il numero posizione nel libro matricola.
Articolo 55 - Documenti
All'atto dell'assunzione l'impiegato deve presentare:
• la carta d'identità o altro documento equipollente;
• la scheda professionale rilasciata dal Centro per l'impiego;
• i documenti atti a comprovare l'eventuale diritto agli assegni per il nucleo familiare;
• i documenti comprovanti il diritto all'assistenza malattia;
• i certificati comprovanti eventuali titoli di studio e precedenti occupazioni;
• numero del codice fiscale.
Nel corso del rapporto di lavoro l'impiegato deve documentare ogni eventuale variazione
agli effetti del suo diritto agli assegni familiari.
L’Azienda può richiedere il certificato penale di data non anteriore a 3 mesi.
Di ogni documento che trattiene, la stessa Azienda deve necessariamente rilasciare apposita
ricevuta.
L'impiegato deve dichiarare all'impresa la sua residenza ed il domicilio e gli eventuali
successivi cambiamenti.
Per i documenti per i quali la legge prevede determinati adempimenti da parte dell'impresa,
questa vi provvederà tempestivamente.
Cessato il rapporto di lavoro, l'impresa deve restituire all'impiegato, che ne rilascerà
ricevuta, tutti i documenti di sua spettanza.
Per quanto riguarda il libretto di lavoro si fa riferimento alle vigenti disposizioni di legge.
Articolo 56 - Periodo di prova
L'assunzione può avvenire con un periodo di prova indicato nella sottostante tabella:
38
Inquadramento periodo
7o livello (categoria super) 6 mesi
6o livello (categoria prima) 5 mesi
5o livello (seconda categoria) 4 mesi
4o, 3o, 2o, 1o, 2 mesi
Tale periodo di prova, a pena di nullità, deve risultare dalla lettera di assunzione. Non sono
ammesse né la protrazione né la rinnovazione del periodo di prova.
La malattia sospende il periodo di prova purché non abbia una durata superiore al periodo
di prova stesso; nel caso invece di infortunio sul lavoro o di malattia professionale, il
periodo di prova resta sospeso fino a guarigione clinica. Durante l'assenza per malattia o
infortunio non è dovuto alcun trattamento economico.
Salvo quanto espressamente disposto dal presente contratto, nel corso del periodo di prova
sussistono fra le parti i diritti e gli obblighi previsti dal contratto stesso. La risoluzione del
rapporto può essere richiesta da ciascuna delle parti in qualsiasi momento, senza che ciò
comporti alcun preavviso né indennità. In caso di risoluzione del rapporto per volontà
dell'impresa deve essere corrisposto all'impiegato il trattamento economico dovuto sino alla
metà o alla fine del mese in corso, a seconda che la risoluzione avvenga entro la prima o la
seconda quindicina del mese stesso.
L'impiegato, che in epoca precedente di non oltre un anno abbia prestato servizio nella
stessa impresa, con le stesse mansioni per le quali viene assunto, è esonerato dal periodo di
prova già prestato. Qualora alla scadenza del periodo di prova l'impresa n on proceda alla
disdetta del rapporto, l'impiegato si intenderà confermato in servizio con anzianità dalla
data di inizio del periodo di prova stesso.
Articolo 57 - Orario di lavoro
L'orario normale contrattuale di lavoro è di 40 ore settimanali di media annua con un
massimo, in ogni caso, di 10 ore giornaliere. Gli impiegati sia tecnici che amministrativi,
entro i limiti consentiti dalla legge, eseguiranno lavoro straordinario, nottu rno o festivo,
salvo giustificati motivi di impedimento.
Il prolungamento del lavoro, oltre gli orari stabiliti nel rispetto della media annuale, dà al
lavoratore il diritto a percepire le maggiorazioni retributive per lavoro straordinario di cui
all'art. 68 del presente contratto.
Ove l'impresa, per obiettive esigenze tecnico-produttive da portare a preventiva conoscenza
delle Rappresentanze sindacali unitarie ai fini di eventuali verifiche, ripartisca su sei giorni
l'orario normale contrattuale di lavoro, per le ore in tal modo pre state nella giornata di
sabato, è dovuta una maggiorazione dell'8%, calcolata sulla quota oraria.
Per il personale impiegatizio addetto ai lavori di cantiere, la regolamentazione dell'orario
di lavoro è quella dettata per gli operai di produzione dall'art. 6, e dagli accordi integrativi
dello stesso.
39
L'impiegato ha diritto ad usufruire in un anno di permessi individuali retribuiti pari a 88
ore. I permessi individuali maturano in misura di un'ora ogni 20 di lavoro effettivamente
prestato. Agli effetti di cui sopra si computano le ore di assenza per mal attia e infortunio,
debitamente certificate, nonché per congedo matrimoniale e per assenza obbligatoria per
gravidanza e puerperio.
Il permesso è concesso a richiesta dell'impiegato da effettuarsi con adeguato preavviso,
tenendo conto delle esigenze di lavoro.
I permessi maturati entro il 31 dicembre di ciascun anno solare non possono essere goduti
oltre il 30 giugno dell'anno successivo.
Nel caso di mancato godimento dei permessi, all'impiegato è dovuto il trattamento
economico sostitutivo.
La presente regolamentazione assorbe la disciplina relativa alle festività soppresse dall'art.
1, della legge 5 marzo 1977, n. 54, così come modificato dal D.P.R. 28 dicembre 1985, n.
792, salvo quanto previsto dal comma seguente.
In relazione alla festività nazionale del 4 novembre, soppressa dalla citata legge, agli
impiegati per il mese di novembre è dovuto, in aggiunta alla normale retribuzione mensile,
1/25 della retribuzione stessa.
Sono fatte salve le pattuizioni a livello territoriale per la fruizione in via collettiva di riposi
individuali.
Le riduzioni di orario di lavoro di cui alla presente disciplina saranno assorbite fino a
concorrenza in caso di provvedimenti assunti o accordi intervenuti sulla stessa materia sia
in sede europea che in sede nazionale.
Articolo 58 - Elementi del trattamento economico globale
Gli elementi che possono concorrere a formare il trattamento economico globale degli
impiegati sono seguenti:
• stipendio mensile: s'intende lo stipendio riportato nella tabella allegata al contratto;
• superminimi;
• indennità di contingenza;
• premio di produzione territoriale;
• Elemento economico territoriale;
• indennità speciale per il personale non soggetto a limitazioni di orario;
• aumenti periodici di anzianità;
• compensi e premi aventi carattere continuativo e determinato;
• provvigioni, interesse e partecipazione agli utili;
• indennità di cassa e di maneggio di denaro;
• indennità sostitutiva di mensa;
40
• indennità per lavori in alta montagna, in cassoni ad aria compressa ed in galleria;
• ogni altra indennità avente carattere specifico con esclusione di quanto corrisposto
a :
o titolo di rimborso spese anche se in misura forfettaria;
o rateo della tredicesima mensilità (v. art. 63);
o rateo del premio annuo (v. art. 64);
o rateo del premio di fedeltà (v. art. 65).
Per determinare la quota oraria dei singoli elementi del trattamento economico globale
assunti a base di calcolo per i vari istituti contrattuali, si divide l'importo mensile degli
elementi stessi per 173.
Articolo 59 - Stipendio minimo mensile
Agli impiegati è corrisposto lo stipendio minimo mensile di cui alla allegata tabella che
forma parte integrante del presente contratto.
Articolo 60 - Indennità speciale a favore del personale non soggetto a limitazioni di
orario
Le parti si danno atto che, nel richiamarsi alle vigenti norme di legge sull'orario di lavoro,
non hanno comunque inteso introdurre alcuna modifica a quanto disposto dall'art. 1 del
R.D.L. 15 marzo 1923, n. 692, il quale esclude dalla limitazione dell'orar io di lavoro gli
impiegati con funzioni direttive svolgenti determinate mansioni.
A tale effetto si conferma che è da considerare personale direttivo - escluso dalla
limitazione dell'orario di lavoro - quello preposto alla direzione tecnica od amministrativa
dell'impresa o di un reparto di essa con la diretta responsabilità dell'andamen to dei servizi
(art. 3, n. 2 del R.D. 10 settembre 1923, n. 1955).
Il personale di cui sopra ha diritto ad una indennità speciale nella misura del 25% dello
stipendio minimo mensile e dell'indennità di contingenza, del premio di produzione e
dell'Elemento economico territoriale.
E' in facoltà dell'impresa di dedurre l'importo dell'indennità suddetta dall'eventuale
superminimo, sempreché questo sia stato fissato in considerazione della particolare natura
delle mansioni.
Articolo 61 - Indennità per uso di mezzi di trasporto di proprietà dell'impiegato
All'impiegato che, a richiesta dell'impresa, usi in via consecutiva mezzi di trasporto di sua
proprietà per l'espletamento delle mansioni affidategli (personale addetto al recapito, alla
sorveglianza di più cantieri, ecc.) deve essere corrisposto, a titolo di rimborso delle spese
di manutenzione e di indennizzo per usura del mezzo, un compenso da concordare tra le
parti.
41
Articolo 62 - Indennità per lavori in alta montagna, in cassoni ad aria compressa ed
in galleria
Agli impiegati destinati a prestare la loro opera, continuamente e nelle stesse condizioni di
lavoro degli operai, in alta montagna, nell'interno di cassoni ad aria compressa o in galleria,
spetta:
• per lavori in alta montagna e nei cassoni ad aria compressa: lo stesso trattamento
economico, in percentuale o in cifra, stabilito per gli operai dai contratti collettivi
e, nel caso di lavori in alta montagna, lo stesso trattamento per vitto e alloggio. L e
percentuali devono essere computate sugli elementi di cui ai numeri 1, 2, 3, 4, 5 e
7 dell'art. 58;
• per lavori in galleria: una indennità di € 7,75 mensili.
Le predette indennità vengono assorbite oltre che da quelle eventualmente corrisposte per
lo stesso titolo, anche da superminimi in atto ad eccezione di quelli che siano dati a titolo
di merito o per altri motivi specifici.
Articolo 63 - Indennità di cassa e maneggio denaro
All'impiegato che ha normalmente maneggio di denaro con onere per errori deve essere
corrisposta una maggiorazione dell'8% dello stipendio minimo mensile e dell'indennità di
contingenza della sua categoria. Gli interessi derivanti da eventuali cauzioni van no a
beneficio dell'impiegato.
Articolo 64 - Mense aziendali
Per le mense aziendali e per l'indennità sostitutiva si fa riferimento alle situazioni in atto in
ciascuna circoscrizione territoriale.
Articolo 65 - Aumenti periodici di anzianità
L'impiegato ha diritto, per ogni biennio di anzianità di servizio presso la stessa impresa o
gruppo aziendale (intendendosi per tale il complesso facente capo alla stessa società ovvero
consorzio o associazione temporanea di imprese o società di progetto), ad uno scatto
biennale, per un massimo di cinque scatti, secondo i valori mensili sotto indicati per
ciascuna categoria:
Qualifica Euro
impiegato 1ª super (7° livello) 16,73
impiegato 1ª (6° livello) 15,42
impiegato 2ª A (5° livello) 12,55
impiegato 2ª B (4° livello) 11,54
impiegato 3ª (3° livello) 10,78
impiegato 4ª (2° livello) 9,86
42
Gli aumenti periodici di anzianità decorrono dal primo giorno del mese immediatamente
successivo a quello in cui si compie il biennio di anzianità.
Gli aumenti periodici di cui al presente articolo assorbono gli aumenti già concessi per lo
stesso titolo e non possono essere assorbiti da precedenti o successivi aumenti di merito, né
gli aumenti di merito possono essere assorbiti dagli aumenti periodici maturati o da
maturare.
In caso di passaggio a categoria superiore sarà mantenuto all'impiegato l'importo in cifra
degli aumenti periodici maturati nelle categorie di provenienza.
La frazione di biennio in corso al momento del passaggio di categoria sarà considerata utile
agli effetti della maturazione del biennio della nuova categoria.
Articolo 66 - Lavoro straordinario, notturno e festivo
Sono considerate ore straordinarie quelle eseguite oltre l'orario normale di lavoro.
Nessun impiegato tecnico o amministrativo può rifiutarsi, entro i limiti consentiti dalla
legge, di compiere lavoro straordinario, notturno e festivo salvo giustificati motivi di
impedimento.
Il lavoro straordinario, notturno e festivo deve essere autorizzato preventivamente per
iscritto, salvo i casi d'urgenza, nei quali si deve provvedere appena possibile.
L'impresa, alla fine di ogni mese, deve richiedere agli interessati un prospetto riepilogativo
del lavoro straordinario eseguito.
Il conteggio delle ore straordinarie deve risultare da un prospetto da consegnare
all'impiegato e il pagamento va effettuato nella prima decade del mese successivo a quello
in cui la prestazione è stata eseguita. Resta salvo quanto stabilito negli artt. 2934 e seguenti
del codice civile in materia di prescrizione.
Le percentuali di aumento per lavoro straordinario, notturno e festivo sono le seguenti:
Tipologia Maggiorazione
lavoro straordinario diurno 35%
lavoro festivo 45%
lavoro straordinario 55%
lavoro notturno non compreso in
turni periodici
34%
lavoro diurno compreso in turni
periodici
10%
lavoro straordinario notturno 47%
lavoro festivo notturno (escluso
quello compreso in turni periodici)
50%
43
lavoro notturno festivo straordinario 70%
Per lavoro notturno si intende quello effettuato tra le ore 22 e le ore 6 del mattino e le
percentuali di cui sopra vanno calcolate sulla quota oraria. Qualora l'impiegato sia retribuito
in tutto o in parte con elementi variabili (provvigioni, interessenze, ecc.) si prenderà per
base la parte fissa.
Qualora venga richiesta all'impiegato occasionalmente ed improvvisamente una
prestazione straordinaria, dopo che questi abbia lasciato l'ufficio o il cantiere al termine del
proprio orario normale di servizio, è dovuto, in aggiunta a quanto spettante per l a
prestazione straordinaria stessa, un trattamento economico pari a due ore di lavoro a regime
normale se la prestazione viene effettuata in ore notturne.
Articolo 67 – Trasferta
All'impiegato che venga occasionalmente e temporaneamente inviato in missione per
esigenze di servizio, vanno rimborsate, entro i limiti della normalità, a piè di lista, le spese
che lo stesso ha incontrato per trasporto, vitto e alloggio.
Inoltre, all'impiegato deve essere corrisposto:
• nel caso di pernottamento fuori sede, una indennità giornaliera del 15%
sull'ammontare delle spese di soggiorno (spese di vitto e alloggio);
• nel caso che non sia costretto a pernottare fuori sede e la missione si protragga per
• l'intera giornata, una indennità del 15% sull'ammontare delle spese di vitto;
• nel caso in cui l'impresa provveda all'alloggio e/o al vitto, corrisponderà
all'impiegato in missione, in luogo dell'indennità del 15% di cui sopra, un compenso
forfettario preventivamente convenuto con l'impiegato stesso.
Qualora la permanenza fuori sede per ragioni di servizio dovesse protrarsi o comunque
riguardare lunghi periodi, l'impresa, in sostituzione delle spese di vitto e di alloggio, potrà
convenire con l'impiegato una diaria giornaliera a titolo forfetario.
Articolo 68 - Mutamento mansioni
All'impiegato destinato temporaneamente a compiere mansioni rientranti nella categoria
superiore alla sua, l’Azienda dovrà corrispondere un compenso di importo non inferiore
alla differenza tra il trattamento economico goduto e quello minimo contrattuale d ella
predetta categoria superiore.
Trascorso un periodo di tre mesi nel disimpegno di mansioni rientranti in una categoria
superiore, l’impiegato passerà, a tutti gli effetti, nella categoria superiore salvo che si tratti
di sostituzione di altro impiegato assente per malattia, gravidanza e puerperio, ferie,
servizio militare o per altre cause che comportino per l'impresa l'obbligo della
conservazione del posto. Qualora, a seguito del definitivo passaggio di categoria,
l'impiegato non venga a beneficiare di una nuova retribuzione superiore alla precedente di
44
almeno il 20% della differenza intercorrente fra lo stipendio minimo mensile della categoria
di provenienza e di quella di assegnazione, gli va riconosciuto l'importo corrispondente alla
differenza necessaria per fargli raggiungere la suddetta maggiorazione.
Agli effetti del passaggio di categoria previsto dal comma precedente, il disimpegno delle
mansioni nella categoria superiore e presso la medesima impresa può essere effettuato
anche non continuativamente.
In tal caso la somma dei singoli periodi, agli effetti del passaggio a categoria superiore,
deve raggiungere rispettivamente sette mesi nel disimpegno di mansioni di prima categoria
e quattro mesi nel disimpegno di mansioni di altra categoria.
Articolo 69 - Pagamento della retribuzione
Il pagamento della retribuzione ha luogo alla fine di ogni mese: all'impiegato deve essere
consegnato all'atto del pagamento una busta paga o prospetto equivalente con le indicazioni
previste dalla legge.
Nel caso che l'impresa ritardi di oltre dieci giorni il pagamento, matureranno di pieno diritto
a favore dell'impiegato, dalla scadenza di detto termine, gli interessi di mora nella misura
del 2% in più del tasso ufficiale di sconto.
L'impiegato in dipendenza del ritardo di cui sopra ha facoltà di risolvere il contratto col
diritto alla corresponsione della indennità di mancato preavviso e di anzianità come in caso
di licenziamento.
In caso di contestazioni sugli elementi costitutivi della retribuzione, l'impresa deve
comunque corrispondere la parte di retribuzione non contestata.
Eventuali reclami sulla corrispondenza della somma ricevuta con quella indicata sul
documento prescritto dalle disposizioni legislative, nonché sulla qualità della moneta,
devono essere fatti, a pena di decadenza, all'atto in cui viene effettuato il pagamento.
Qualsiasi ritenuta per risarcimento di danni non può superare il 10% dello stipendio minimo
mensile, salvo che non intervenga la risoluzione del rapporto di lavoro.
Articolo 70 - Giorni festivi e riposo settimanale
Agli effetti del presente contratto sono considerati festivi:
• le domeniche e i giorni di riposo settimanale compensativo;
• le festività nazionali del 25 aprile, 1° maggio e 2 giugno;
• le seguenti festività:
• Capodanno;
• 6 gennaio Epifania;
• lunedì successivo alla Pasqua;
• 15 agosto Assunzione;
• 1° novembre Ognissanti;
45
• 8 dicembre Immacolata Concezione;
• 25 dicembre Santo Natale;
• 26 dicembre S. Stefano;
• Santo Patrono della località ove ha sede il cantiere o dove lavora l'impiegato.
Qualora le festività del Santo Patrono coincida con una delle festività nazionali o
infrasettimanali di cui al presente elenco, sarà considerato dalle Associazioni territoriali un
giorno sostitutivo.
In caso di coincidenza con la domenica di una delle festività agli impiegati è dovuto, in
aggiunta alla normale retribuzione, l'importo di una quota giornaliera della retribuzione di
fatto. Detto importo sarà determinato dividendo la retribuzione mensile per venticinque.
Per gli impiegati il cui lavoro è connesso con quello di cantiere vale il calendario festivo
previsto per gli operai e potranno essere concordati i giorni sostitutivi per le festività sopra
stabilite di cui i predetti impiegati non venissero eventualmente ad usufruire.
Il riposo settimanale si effettua normalmente di domenica, salvo che questa cada in turni
regolari e periodici di lavoro nel qual caso la domenica viene considerata giorno lavorativo
mentre il giorno fissato per il riposo viene considerato giorno festivo.
Articolo 71 – Ferie
L'impiegato ha diritto per ogni anno di servizio ad un periodo di riposo feriale pari a quattro
settimane di calendario escludendo dal computo i giorni festivi. In caso di ferie frazionate,
cinque giorni lavorativi fruiti come ferie equivalgono a una setti mana, se l'orario normale
è distribuito su cinque giorni, ove la distribuzione sia effettuata su sei giorni, sei giorni
lavorativi fruiti come ferie equivalgono ad una settimana. Lo stesso criterio vale ai fini della
corresponsione dell'indennità sostitutiva delle ferie eventualmente non godute.
Per il periodo di ferie devono essere corrisposti gli elementi di cui all’art. 58 del presente
contratto n. 1 -12). In considerazione delle particolari caratteristiche dell'industria edilizia,
l'impiegato ha diritto, trascorso il periodo di prova, a tanti dodicesimi di ferie quanti sono i
mesi compiuti di servizio prestato. La frazione di mese superiore ai 15 giorni sarà
considerata come mese intero. Il riposo feriale ha normalmente carattere continuativo.
Nel fissare l'epoca del riposo feriale sarà tenuto conto da parte dell'impresa,
compatibilmente con le esigenze di servizio, degli eventuali desideri dell'impiegato, anche
per un eventuale frazionamento delle ferie medesime.
La risoluzione del rapporto per qualsiasi motivo non pregiudica il diritto alle ferie maturate
e l’assegnazione delle ferie non può aver luogo durante il periodo di preavviso.
Dato lo specifico scopo dell'istituto delle ferie, non è ammessa la rinuncia da parte
dell'impiegato al godimento delle ferie.
Qualora l’impiegato venga richiamato in servizio durante il periodo di ferie, egli avrà diritto
al rimborso per le spese effettivamente sostenute per il rientro in sede e per l’eventuale
ritorno alla località dove stava godendo delle ferie, e l’azienda è tenuta a corrispondere tale
rimborso.
46
L'eventuale periodo di tempo necessario per rientrare in servizio non va computato come
ferie. Qualora per esigenze di servizio l'impiegato non possa godere delle ferie nel periodo
già stabilito dall'impresa, egli ha diritto al rimborso dell'eventuale anticipo corrisposto per
l'alloggio prenotato per il periodo di ferie, sempreché dia la precisa documentazione del
versamento dell'anticipo stesso.
Anche al fine di favorire il rientro alle proprie residenze dei lavoratori migranti e
compatibilmente con le necessità tecnico -organizzative dell'azienda, gli stessi possono
chiedere al datore di lavoro di usufruire di due delle quattro settimane di ferie spettanti
nell'arco di 12 mesi successivi al termine dell'anno di maturazione, fermo restando l'obbligo
di concordare con l'azienda, entro il 30 aprile di ogni anno, il periodo di godimento delle
stesse.
Resta fermo quanto previsto dalla normativa vigente in materia di orario di lavoro sulla
fruizione di due settimane consecutive di ferie nell'anno di maturazione delle stesse.
Articolo 72 - Tredicesima mensilità
L'impresa deve corrispondere una tredicesima.
Il pagamento di tale mensilità va normalmente effettuato non oltre il 20 dicembre.
Nel caso d'inizio o di cessazione del rapporto di lavoro nel corso dell'anno devono essere
corrisposti tanti dodicesimi dell'ammontare della tredicesima mensilità per quanti sono i
mesi di servizio prestato presso l'impresa.
La frazione di mese non superiore ai 15 giorni non va considerata mentre deve essere
considerata come mese intero la frazione di mese superiore ai 15 giorni.
Articolo 73 - Premio annuo
Per l'anzianità di servizio maturata dal 1° luglio al 30 giugno dell'anno successivo è dovuto
all'impiegato non in prova un premio annuo nella misura di una mensilità.
Il premio annuo è erogato il 30 giugno di ogni anno. Nel caso d'inizio o di cessazione del
rapporto nel corso dell'anno di maturazione debbono essere corrisposti tanti dodicesimi
dell'ammontare della mensilità per quanti sono i mesi di servizio prestato presso l'impresa.
La frazione di mese non superiore ai 15 giorni non va considerata, mentre deve essere
considerata come mese intero la frazione di mese superiore ai 15 giorni.
Articolo 74 - Premio di fedeltà
All'impiegato in servizio quando abbia presso la stessa azienda una anzianità ininterrotta
ed effettiva di servizio di venti anni, va corrisposto annualmente un premio di fedeltà pari
ad una mensilità.
Non si computano nei venti anni di servizio ininterrotto ed effettivo le anzianità
convenzionali di carattere militare, combattentistiche e simili.
Il pagamento del premio deve essere effettuato nella ricorrenza della data di assunzione in
servizio dell'impiegato.
47
L'impiegato che avendo già maturato il diritto al premio venga licenziato non per motivi
disciplinari, ha diritto a tanti dodicesimi del premio stesso quanti sono i mesi interi di
servizio prestato all'epoca della maturazione del precedente premio.
Articolo 75 - Trattamento in caso di malattia
L'assenza per malattia deve essere comunicata nelle ventiquattr'ore salvo i casi di
giustificato impedimento; inoltre l'impiegato deve trasmettere entro tre giorni il relativo
certificato medico.
Per il controllo della malattia dell'impiegato valgono le norme di legge. Nel caso di
interruzione di servizio dovuto a malattia all'impiegato non in prova spetta, oltre alla
conservazione del posto per i periodi sotto indicati, il seguente trattamento economico:
• per anzianità di servizio fino a due anni compiuti: conservazione del posto e
corresponsione dell'intero trattamento economico per sei mesi;
• per anzianità di servizio fino a sei anni compiuti: conservazione del posto e
corresponsione dell'intero trattamento economico per sei mesi e del 50% per i
restanti mesi;
• per anzianità di servizio superiore a sei anni compiuti: conservazione del posto per
mesi dodici e corresponsione dell'intero trattamento economico per i primi sei mesi,
del 75% per i successivi tre mesi e del 50% per i restanti mesi.
Nel caso di più malattie o di ricadute nella stessa malattia non potranno essere superati i
seguenti periodi massimi complessivi di conservazione del posto:
a) mesi nove in un periodo di dodici mesi per gli aventi anzianità di cui al punto 1); b) mesi
dodici in un periodo di diciotto mesi per gli aventi anzianità di cui al punto 2); c) mesi
quindici in un periodo di ventiquattro mesi per gli aventi anzianità di cui al punto 3).
Per i tre mesi aggiuntivi di cui alle lett. a), b) e c) del comma precedente, l'impiegato ha
diritto alla corresponsione dell'intero trattamento economico per il primo mese e del 50%
per i mesi restanti.
Alla scadenza dei termini sopra indicati l'impresa, se procede al licenziamento
dell'impiegato, gli deve corrispondere l'indennità sostitutiva del preavviso.
Qualora la prosecuzione della malattia oltre i termini suddetti non consenta all'impiegato
di riprendere servizio, l'impiegato stesso potrà risolvere il contratto d'impiego.
Ove ciò non avvenga e l'impresa non proceda al licenziamento, il rapporto rimane sospeso,
salva la decorrenza dell'anzianità agli effetti del preavviso.
L'impiegato che cada ammalato in periodo di preavviso, ha diritto alla conservazione del
posto ed al trattamento economico sino alla scadenza del preavviso stesso.
All'impiegato in prova, colpito da malattia, non compete il trattamento del presente articolo.
La malattia durante il periodo di prova sospende il rapporto di lavoro per tutta la sua durata
ma comunque non oltre i limiti di tempo del periodo di prova stesso.
Per l'assistenza di malattia a favore dell'impiegato si provvede a termini delle vigenti
disposizioni di legge e di contratto collettivo.
48
Articolo 76 - Trattamento in caso di infortunio sul lavoro o di malattia professionale
In caso di infortunio sul lavoro o di malattia professionale, l'impiegato fruisce dello stesso
trattamento previsto in caso di malattia, salvo per quanto riguarda la conservazione del
posto che dovrà essere mantenuto con gli eventuali diritti derivanti dal l'anzianità fino alla
data di rilascio da parte di competenti istituti del certificato definitivo di abilitazione alla
ripresa di lavoro.
In considerazione della particolare natura dell'attività dell'edilizia nei casi di infortunio o di
malattia professionale verificatisi sul lavoro, che comportino l'assenza dal lavoro
dell'impiegato oltre i limiti, l'impresa è tenuta a corrispondere all'imp iegato il 50% del
trattamento economico stabilito nell'articolo stesso per l'ulteriore maggiore tempo di
degenza.
Nel caso che l'impiegato fruisca durante l'assenza di lavoro di un trattamento economico a
carico dell'INAIL o di altro istituto assicuratore per atto di previdenza disposto
dall'impresa, quest'ultima è tenuta a corrispondere all'impiegato la differenza tr a l'importo
di detto trattamento e l'eventuale maggiore importo dovuto ai sensi dei due commi
precedenti.
Nel caso in cui l'impiegato non sia più in grado, a causa di postumi invalidanti, di espletare
le sue normali mansioni, l'impresa esaminerà l'opportunità, tenuto anche conto della
posizione e delle attitudini dell'interessato, di mantenerlo in servizio adibendolo a mansioni
compatibili con le sue limitate capacità lavorative. In tal caso l'impiegato conserverà
l'anzianità maturata con diritto alla liquidazione immediata, limitatamente alla sola
differenza fra il precedente ed il nuovo trattamento economico, per il periodo antecedente
al passaggio di categoria.
Per l'assistenza a favore dell'impiegato si provvede a termini delle vigenti disposizioni di
legge e di contratto collettivo.
Articolo 77 - Congedo matrimoniale
Agli impiegati che contraggono matrimonio è concesso un permesso di 15 giorni
consecutivi di calendario con diritto agli emolumenti percepiti nel normale periodo di
lavoro.
Articolo 78 - Aspettativa
All'impiegato che ne faccia richiesta può essere concessa una aspettativa senza retribuzione
e senza decorrenza dell'anzianità ad alcun effetto.
L'impiegato che, entro 15 giorni della scadenza del periodo di aspettativa, non si presenta
per riprendere servizio, è considerato dimissionario.
L'impresa, qualora accerti che durante l'aspettativa sono venuti meno i motivi che hanno
giustificato la concessione, può invitare l'impiegato a riprendere servizio nel termine di 15
giorni.
49
Articolo 79 - Trattamento di fine rapporto
Il trattamento di fine rapporto è regolato dalla legge 29 maggio 1982, n. 297. Per la
rivalutazione del trattamento di fine rapporto valgono le norme di cui ai commi 4 e 5
dell'art. 2120 cod. civ. sub art. 1 della legge n. 297/1982.
Le frazioni di anno verranno conteggiate per dodicesimi computandosi come mese intero
le frazioni di mese superiori ai 15 giorni.
L'indennità di anzianità deve calcolarsi computando anche le provvigioni, i premi di
produzione, le partecipazioni agli utili e ai prodotti e ogni altro compenso di carattere
continuativo, con esclusione di quanto è corrisposto a titolo di rimborso spese e della
indennità di contingenza. Se l'impiegato è retribuito in tutto o in parte con provvigioni, con
premi di produzione o con partecipazioni, l'indennità suddetta è determinata sulla media
degli emolumenti degli ultimi 3 anni di servizio o del minor tempo di servizio prestato.
E' in facoltà dell'impresa, salvo espresso patto contrario, di dedurre dall'indennità di cui al
presente articolo quanto l'impiegato percepisca in conseguenza della risoluzione del
rapporto di lavoro per eventuali atti di previdenza (Casse pensioni, previd enza,
assicurazioni varie) compiuti dall'impresa.
Articolo 80 - Doveri dell'impiegato e disciplina aziendale
Gli impiegati sono tenuti ad osservare le disposizioni per la esecuzione e per la disciplina
del lavoro impartite dall'imprenditore e dai collaboratori di questi dai quali gerarchicamente
dipendono.
Al fine di evitare equivoci o confusione circa le persone alle quali ciascun impiegato è
tenuto a rivolgersi per avere disposizioni riguardanti il lavoro e la produzione, l'impresa
avrà cura di mettere il personale impiegatizio a conoscenza della propria o rganizzazione
tecnica e disciplinare e di quella dei reparti dipendenti.
Gli impiegati devono rispettare l'orario di lavoro, adempiere alle formalità prescritte per il
controllo delle presenze ed avere cura degli oggetti, macchinari e strumenti loro affidati.
Essi devono conservare assoluta segretezza sugli interessi dell'impresa, non trarre profitto,
con danno della stessa, di quanto forma oggetto delle loro funzioni e non svolgere attività
contraria agli interessi dell'impresa.
Risolto il contratto di impiego, essi non dovranno abusare, in forma di concorrenza sleale,
delle notizie ottenute durante il servizio.
Articolo 81 - Preavviso di licenziamento e di dimissioni
Il contratto di impiego a tempo indeterminato non può essere risolto da alcuna delle parti
senza un preavviso i cui termini sono stabiliti come segue:
• per gli impiegati che, avendo compiuto il periodo di prova non hanno superato i
cinque anni di servizio:
a) mesi 2 per gli impiegati di prima categoria super e di prima categoria;
50
b) mesi uno e mezzo per gli impiegati di seconda categoria e gli assistenti
tecnici di 4° livello;
c) mesi uno per gli impiegati di terza, quarta e quinta categoria primo impiego;
• per gli impiegati che hanno superato i cinque anni di servizio e non dieci:
a) mesi tre per gli impiegati di prima categoria super e di prima categoria;
b) mesi due per gli impiegati di seconda categoria e gli assistenti tecnici di 4°
livello;
c) mesi uno e mezzo per gli impiegati di terza e quarta categoria;
• per gli impiegati che hanno superato i dieci anni di servizio:
a) mesi quattro per gli impiegati di prima categoria super e di prima categoria;
b) mesi tre per gli impiegati di seconda categoria e gli assistenti tecnici di 4°
livello;
c) mesi due per gli impiegati di terza e quarta categoria.
I termini di cui sopra decorrono dalla metà o dalla fine di ciascun mese considerandosi
come maggior termine di preavviso i giorni eventualmente intercorrenti tra la effettiva
comunicazione e la metà o la fine del mese.
In caso di dimissioni, i termini suddetti sono ridotti alla metà. In mancanza di preavviso, il
recedente è tenuto verso l'altra parte ad una indennità calcolata ai sensi dell'art. 2118 del
codice civile.
L'impresa ha diritto di ritenere su quanto dovuto all'impiegato l'importo dell'indennità
sostitutiva del preavviso in caso di mancato rispetto del relativo obbligo da parte del
lavoratore medesimo.
La parte che riceve il preavviso può interrompere il rapporto sia all'inizio che nel corso del
preavviso, senza che da ciò derivi alcun obbligo di indennizzo per il periodo di preavviso
non compiuto.
Durante il periodo di preavviso, l'impresa concederà all'impiegato dei permessi per la
ricerca di una nuova occupazione la cui distribuzione e durata saranno stabiliti dall'impresa
in rapporto alle proprie esigenze.
Tanto il licenziamento quanto le dimissioni devono essere comunicati per iscritto.
L'impiegato già in servizio alla data di entrata in vigore del presente contratto mantiene "ad
personam" l'eventuale maggiore termine di preavviso di licenziamento cui avesse diritto in
base a consuetudine o contratto individuale vigente a tale data.
Articolo 82 - Indennità in caso di morte
In caso di morte dell'impiegato le indennità devono essere corrisposte in favore del coniuge,
dei figli e, se vivono a carico dell'impiegato, dei parenti entro il terzo grado ed degli affini
entro il secondo grado; fatta deduzione di quanto essi percepissero per eventuali atti di
previdenza compiuti dall'impresa.
51
La ripartizione delle indennità, se non vi è accordo tra gli aventi diritto, deve farsi secondo
il bisogno di ciascuno, come previsto dall'art. 2122 del codice civile.
E' nullo ogni patto anteriore alla morte dell'impiegato circa l'attribuzione e la ripartizione
delle indennità.
In caso di licenziamento dell'impiegato in dipendenza di sopraggiunta invalidità
permanente oppure in caso di morte prima che l'impiegato abbia raggiunto il decimo anno
di servizio, si applicano le disposizioni stabilite nel R.D.L. 8 gennaio 1942, n. 5, e del
D.L.L. 1° agosto 1945, n. 708, relativi al "Fondo anzianità agli impiegati".
Articolo 83 - Certificato di lavoro
In caso di licenziamento o di dimissioni, per qualsiasi causa dell'impiegato, l'impresa ha
l'obbligo di mettere a disposizione dello stesso, all'atto della cessazione del rapporto di
lavoro e nonostante qualsiasi contestazione sulla liquidazione, un certif icato con
l'indicazione del tempo durante il quale l'impiegato è stato occupato alle sue dipendenze,
della categoria di assegnazione e delle mansioni disimpegnate.
TITOLO V - REGOLAMENTAZIONE COMUNE AGLI OPERAI E AGLI
IMPIEGATI
Articolo 85 - Classificazione dei lavoratori
La classificazione dei lavoratori è effettuata secondo i seguenti livelli:
Livelli Categorie Parametri
7° Impiegati di 1ª super 205
6° Impiegati di 1ª 180
5° Impiegati di 2ª - operai 5° livello 150
4° Assistenti tecnici già inquadrati in 3ª e operai di 4° livello 139
3° Impiegati di 3ª e operai specializzati 130
2° Impiegati di 4ª e operai qualificati 115
1° Impiegati di 4ª primo impiego e operai comuni 100
La predetta classificazione determina comuni livelli esclusivamente per i minimi di
retribuzione contrattuale e pertanto non intende modificare, tra l'altro, l'attribuzione ai
singoli lavoratori dei trattamenti di carattere normativo ed economico che sono previsti,
rispettivamente, per gli imp iegati e per gli operai, dalle disposizioni di legge, di accordi
interconfederali e di contratti ed accordi collettivi nazionali e territoriali.
52
7° livello
Appartengono a questo livello gli impiegati con funzioni direttive preposti dalla direzione,
con specifico mandato a ricoprire ruoli e funzioni per i quali siano previste responsabilità
e deleghe atte a coordinare e dirigere l'attuazione dei programmi con responsabilità dei
risultati con il preciso scopo dello sviluppo e realizzazione degli obiettivi dell'impresa.
6° livello
Appartengono a questo livello gli impiegati sia tecnici che amministrativi con funzioni
direttive che richiedano una specifica preparazione e capacità professionale con
discrezionalità di potere e con facoltà di decisioni ed autonomia di iniziativa nei limiti delle
direttive generali impartite dal titolare o dai superiori di livello per grado di responsabilità.
• Responsabile del cantiere di restauro: impiegato di concetto o tecnico che nei lavori
di restauro ha la responsabilità della corretta conduzione del cantiere e dell'esito
dell'intervento, relativamente alle direttive generali impartite dalla direzione
tecnica, che possiede competenze tecniche, diagnostiche esecutive e amministrative
che gli permettono di determinare la metodologia tecnica, scientifica e
amministrativa nelle diverse fasi dell'opera, cura la progettazione e il
coordinamento delle varie profes sionalità addette alla documentazione e studio
dell'opera, imposta e coordina i lavori e le professionalità anche specialistiche del
cantiere. Intrattiene inoltre i rapporti con le figure istituzionali del cantiere, con la
direzione lavori e le Sovraintendenze per quanto di competenza.
• Architetto, ingegnere, geometra, restauratore con esperienza di gestione del cantiere
edile e di lavoro di restauro e manutenzione dei beni mobili e delle superfici
decorate dei beni architettonici.
• Responsabile del recupero archeologico: impiegato di concetto o tecnico che nei
lavori di scavo archeologico ha la responsabilità della corretta conduzione del
cantiere e dell'esito dell'intervento e possiede competenze tecniche, progettuali,
diagnostiche, esecutive e amministrative che gli permettono di determinare la
metodologia tecnico scientifica. Cura il coordinamento dell'intervento e delle
diverse professionalità addette alla documentazione e allo studio dell'opera.
• Coordinatore di impianti: impiegato di concetto, con le funzioni ed i requisiti
stabiliti per gli impiegati di sesto livello che, nelle imprese produttrici e distributrici
di calcestruzzo, sovraintende e coordina l'attività di più centrali di betonaggio.
5° livello
Appartengono a questo livello operai, impiegati sia tecnici che amministrativi che
assolvono mansioni di concetto richiedenti iniziativa ed una determinata autonomia
funzionale nell'ambito delle direttive ricevute per la cui esecuzione sia necessaria una
specifica conoscenza tecnica o amministrativa, oppure comprovata pratica ed esperienza
supportata dalle necessarie nozioni tecniche. In particolare sono inquadrati in tale livello i
sotto indicati impiegati operai:
• Assistente tecnico: è colui che distribuisce il lavoro agli operai, cura la esecuzione
del lavoro in base a disegni e progetti, procede alla misurazione e liquidazione dei
53
lavori affidati a cottimo e subappalto. Ha eventualmente potestà di trattare con i
fornitori provvedendo all'approvvigionamento dei materiali. Inoltre ha facoltà
disciplinare sulle maestranze ed assume e licenzia operai, nell'ambito delle direttive
impartite dall'impresa.
• Tecnico che provvede allo sviluppo di massima e di dettaglio dei progetti ed allo
sviluppo dei calcoli statici e metrici relativi.
• Disegnatore di concetto con responsabilità di interpretazione dello sviluppo e del
controllo e dei disegni. Impiegati amministrativi di seconda categoria.
• Impiegato addetto agli approvvigionamenti ed acquisti ed alle liquidazioni dei conti
dei fornitori secondo le indicazioni di massima dei diretti superiori, e che svolge
tale lavoro con continuità e con diretta responsabilità nei limiti dei compiti
affidatigli.
• Impiegato che cura l'applicazione e l'integrazione delle disposizioni legislative e
contrattuali inerenti a stipendi e paghe e provvede alle pratiche relative presso
Istituti ed Enti di assicurazione, di previdenza e di assistenza dei lavoratori e cioè
con diretta responsabilità nei limiti delle indicazioni di massima dei superiori.
• Contabile che imposta il libro giornale e ne cura gli sviluppi.
• Lavoratori che, oltre alle caratteristiche di "tecnico consollista" traducono in
programmi le metodologie di lavoro tecnico, con utilizzo di elaboratore quale
elemento d'uso della professionalità, seguendo procedure secondo linguaggi
informatici.
Appartengono a tale categoria i lavoratori che svolgono un ruolo di coordinamento e di
gestione di cantieri con responsabilità dei risultati globali loro assegnati.
Procede alla misurazione e liquidazione dei lavori affidati a terzi su specifica delega
dell'azienda, provvede alla segnalazione dei materiali occorrenti per l'approvvigionamento.
• Restauratore di beni culturali: lavoratore altamente specializzato negli interventi di
restauro di manufatti e opere vincolate. E' in possesso di conoscenze storiche,
grafiche e normative in materia di recupero del patrimonio. Ha competenze sui
processi di diagnosi, sul processo di progettazione dell'intervento di restauro, sul
monitoraggio e controllo di gestione dello stesso. Ha capacità di coordinamento
esecutivo di più individui nella gestione del lavoro. Operatore in possesso dei
requisiti minimi per il titolo di "Restauratore di beni culturali".
• Operatore archeologico: impiegato che sia in possesso delle specifiche competenze
storiche, archeologiche, grafiche, stratigrafiche, richieste dal lavoro in un contesto
archeologico; opera in un singolo settore di scavo anche coordinando più individui.
• Capocantiere di edilizia storica: lavoratore altamente qualificato che ha la gestione
operativa del cantiere di restauro, organizza le risorse umane e i materiali, esegue
la contabilizzazione dei lavori, si interfaccia con tutte le figure del cantiere. Ha
conoscenze e competenze specialistiche nell'intervento sul patrimonio storico,
maturate con esperienza professionale pluriennale sui cantieri di recupero e con
formazione specialistica al ruolo.
• Assistente di cantiere del recupero: Impiegato tecnico e amministrativo che esegue
elaborati specialistici, cura l'esecuzione dei lavori in base a disegni e progetti,
54
procede alla misurazione e contabilizzazione tecnico amministrativa dei lavori
affidati; su delega specifica ha autonomia di trattativa con i fornitori per gli aspetti
tecnici, nell'ambito delle direttive impartite dalla direzione tecnica o dal titolare. Ha
esperienza pluriennale di gestione tecnico amministrativa del cantiere di edilizia
generale, è in possesso di formazione specifica per l'area recupero e conservazione.
• Progettista CAD, impiegato capace di sviluppare, sulla base di indicazioni tecniche
impartite dalla dirigenza aziendale, elaborati progettuali utilizzando le tecniche di
disegno e progettazione assistita del calcolatore (CAD) curandone i dettagli grafici.
• Coordinatore di impianti: impiegato di concetto, con le funzioni ed i requisiti
stabiliti per gli impiegati di sesto livello che, nelle imprese produttrici e distributrici
di calcestruzzo, sovraintende e coordina l'attività di più centrali di betonaggio.
• Capo specialista conduttore di macchine complesse: è colui che, oltre ad operare su
macchine complesse per lavori di fondazioni e consolidamenti, coordina altri
operatori in possesso di specifico patentino con autonomia e responsabilità
operativa.
4° livello
Appartengono al livello 4° i lavoratori dotati di specifica preparazione professionale o
esperienza di lavoro in grado di svolgere mansioni che richiedono conoscenze specifiche
ed elevata capacità esecutiva eventualmente con assegnazione di coordinamento di altri
lavoratori.
Sono inquadrati in tale livello i sotto indicati lavoratori:
• Programmatore EDP, impiegato che interpreta le specifiche di programma e
progetta la conseguente struttura logica della fase, trasforma la struttura logica della
fase nella appropriata sequenza di dichiarazioni ed istruzioni di linguaggio di
codifica: pred ispone e controlla le compilazioni e prove necessarie alla
certificazione del programma.
• Operai di quarto livello sono coloro che, essendo altamente specializzati, dirigono
e coordinano l'attività di altri lavoratori, sotto la direzione del tecnico di cantiere o
direttore tecnico e partecipano anche alla esecuzione del lavoro con competenza e
materia.
• Lavoratori altamente specializzati che prestano la propria opera con autonomia
esecutiva e con precisa conoscenza dei sistemi e delle tecnologie impiegate nelle
lavorazioni e direzioni cui sono addetti. Esempio: operatore di macchine di
particolare complessità in grado di intervenire sulle stesse per operazioni di normale
manutenzione e semplice riparazione ed in grado di curare la messa a punto di detti
macchinari.
• Lavoratori che eseguono a regola d'arte opere di particolare complessità non solo
nell'edilizia tradizionale ma anche nell'ambito delle nuove tecnologie di
industrializzazione.
• Operaio con conoscenza ed esperienze pluriennali sulla tecnica di muratura e di
carpenteria con capacità di interpretare il disegno e di ottimizzare le fasi di muratura
55
e della carpenteria, esegue con continuità ed ampia autonomia, lavorazioni di
elevata specializzazione sia di muratura che di carpenteria.
• Lavoratore che utilizza in modo autonomo sistemi di grafica interattiva per la
elaborazione di schemi e studi predeterminati.
• Addetto alla preparazione di elementi prefabbricati di opere speciali in cemento
armato che interpreta, su disegno, le tipologie di montaggio, dispone i necessari
componenti nelle diverse disposizioni, impartisce mandati ai lavoratori per il
montaggio.
• Addetto, con carattere di continuità, al coordinamento ed alla preparazione di muri
di sostegno con la tecnica della "terra armata" (cioè con la posta ad incastro di
pannelli prefabbricati in cemento armato e di rinforzi lineari in acciaio zincato
opportunamente posti in opera nel rilevato di riempimento procedendo per strati
successivi sub paralleli), il quale, interpretando i disegni, provvede
all'approvvigionamento dei materiali, alla corretta posa in opera degli elementi
individuando le priorità delle operazioni da eseguire sulla base delle sole indicazioni
operative generali fornite dal responsabile del cantiere
• Operatore per il recupero architettonico: lavoratore che, nell'ambito di lavori di
recupero del patrimonio architettonico imposta ed esegue, con comprovata specifica
esperienza, interventi di tipo specialistico comportanti la conoscenza delle
problematiche generali del restauro conservativo, della diagnostica e del disegno.
E' in grado di programmare il lavoro e coordinare piccole squadre operative, nel
quadro delle direttive generali impartite dalla direzione tecnica.
• Operaio edile con esperienza pluriennale nel recupero e/o in possesso di diplomi
specialistici di formazione professionale.
• Operatore per il restauro di beni culturali: lavoratore che esegue interventi
specialistici guidati su manufatti e opere vincolate. Possiede conoscenze dei
principi di restauro, conservazione, dei materiali costitutivi delle opere d'arte dei
materiali, ese gue autonomamente sulla base delle specifiche indicazioni
metodologiche fornite, interventi di restauro e conservazione su affreschi dipinti,
materiali lapidei e superfici decorate di beni architettonici.
• Operatore in possesso dei requisiti minimi ai sensi di legge.
• Operaio in cantiere archeologico: lavoratore che esegue in autonomia lavori di alta
specializzazione nelle aree archeologiche sulla base delle indicazioni
metodologiche fornite. Con esperienza nel settore e/o specifica formazione.
Lavoratore che possiede ampia e comprovata esperienza e professionalità che presta
la sua opera nella conduzione di macchine operatrici cosiddette greder
motolivellatore e vibrofinitrici, che è in grado di intervenire in riparazioni e
manutenzione di queste e, in autonomia, esegue compiti affidatigli dai superiori per
responsabilità.
• Manovratore di macchine complesse appositamente attrezzate per la perforazione
di gallerie in sotterraneo.Lavoratore che con ampia autonomia funzionale, conduce
e manovra macchine operatrici semoventi particolarmente complesse, adibite ai
lavori di rigenerazione "in situ" dei manti autostradali e/o aeroportuali, con buona
conoscenza della loro tecnologia e del loro funzionamento. Riparatore meccanico o
elettricista o elettrauto addetto alla grande e totale revisione di tutte le macchine
56
pesanti anche nei lavori di armamento ferroviario. Lavoratore che, possedendo
elevata professionalità ed adeguata esperienza operativo organizzativa, conduce gru
a torre di qualsiasi tipo, in base ad indicazioni operative generali, individuando le
priorità delle operazioni da eseguire e provvedendo alla manutenzione nonché al
montaggio e smontaggio.
• Addetto al coordinamento ed alla preparazione del varo di travi precompresse
realizzate fuori opera o del varo di casseformi mobili per getto di travi in sito. Colui
che nelle imprese di installazione di linee elettriche e telefoniche, oltre a sapere
espletare le mansioni dell'operaio specializzato del settore, conosce il disegno ed
esegue rilievi; conosce ed applica e fa rispettare le norme antinfortunistiche, tiene i
contatti con l'ente appaltante ed esegue misurazioni e contabilità.
• Operatore Derrik o Blondin. Tubista che esegue su disegno la tracciatura, il taglio,
la assiematura, la curvatura di elementi di tubazione su impianti industriali o su
linee di oleodotti, gasdotti, acquedotti.
• Giuntista saldatore che esegue saldature elettriche in ascendente, discendente, e
CO2 di qualità di 10 e 20 passata, di riempimento e finitura su tubazione in acciaio
al carbonio.
• Operai che eseguono lavori di riparazione muraria e restauro di archi, piattabande,
volte a crociera, ecc. con l'uso di materiali tradizionali, speciali o sintetici con
l'adozione di tecniche specifiche (cuci e scuci).
• Decoratore restauratore che utilizzi tecniche artistiche.
• Posatore restauratore di rivestimento capace di eseguire con autonomia funzionale
e su disegno lavori che portano particolari difficoltà.
• Operatore di centrale: addetto, nelle imprese produttrici e distributrici di
calcestruzzo, al funzionamento della centrale di betonaggio, con l'incarico di
controllare il regolare afflusso dei materiali, di curare le operazioni di dosatura e
pesatura in co nformità alle istruzioni ricevute, di pianificare la manutenzione
preventiva e la normale revisione dell'impianto segnalando le eventuali anomalie
funzionali; è anche preposto a coordinare lo smistamento delle consegne, alla
compilazione dei documenti di t rasporto, al mantenimento di contatti con i clienti
per l'esecuzione delle consegne; addetto al controllo quantitativo e qualitativo in
entrata e in uscita delle materie prime ed al loro rifornimento. Addetto
all'occorrenza anche a mansioni di autobetonier ista, pompista, palista nonché alla
ordinaria manutenzione dell'impianto.
• Rocciatore: operaio che, avvalendosi di sistemi di accesso e posizionamento con
tecniche alpinistiche mediante funi, scale ed altri mezzi adeguati, esegue e
organizza lavori di sua specialità diversificati in piena autonomia e responsabilità
operativa e di procedure. Realizza le tipologie di lavorazioni indicate per l'operaio
di 3° livello e le ulteriori seguenti:
- ricognizioni con analisi tecniche, strutturali e di sicurezza su pareti rocciose,
ambienti di alta montagna, edifici e manufatti;
- elabora relazioni specialistiche con autonoma capacità di interpretazione del
progetto anche in fase esecutiva, adattando il progetto stesso alle condizioni
e agli imprevisti riscontrati in parete;
57
- legge disegni schematici di particolari esecutivi inerenti il lavoro;
- coordina i piani di lavoro sulla base degli elementi tecnicoprogettuali.
Appartengono a questo livello gli impiegati sia tecnici che amministrativi che assolvono
mansioni di concetto che comportano un'adeguata autonomia nell'ambito delle direttive
impartite, per le quali si richiede adeguata conoscenza o esperienza nel campo te cnico e
amministrativo.
• Impiegati tecnici: assistente tecnico è colui che pur svolgendo, in linea di massima,
compiti analoghi a quelli dell'assistente di categoria superiore, compie tuttavia la
propria opera in cantieri in cui lavori, per la loro caratteristica, richiedono solta nto
preparazione professionale, o si limita a dare esecuzione alle direttive generali o
particolari dei superiori, oppure presta la sua opera alle dipendenze di un assistente
di categoria superiore.
• Addetto ai calcoli e computi relativi alla contabilità tecnico amministrativa dei
lavori.
• Disegnatore particolarista.
• Impiegati amministrativi:
• Addetto all'ufficio amministrativo del personale.
• Addetto ai servizi contabili.
3° livello
Appartengono al 3° livello quei lavoratori aventi mansioni esecutive che richiedono una
generica preparazione professionale.
Profili
• Operatore EDP impiegato che provvede alla preparazione e all'avviamento
dell'elaboratore elettronico, ne cura la gestione operativa e ne segue e controlla a
consolle i vari cicli di lavoro assicurandone la regolarità con interventi di ordine e
di rettifica.
• Disegnatore esecutivista, colui che predispone, da un progetto articolato, elaborati
particolari su indicazioni o direttive del livello superiore.
• Impiegato d'ordine che svolge all'interno dell'impresa operazioni esecutive di tipo
amministrativo (esempio fatturazione, compilazione documenti accompagnatori,
semplice scrittura contabile, prima nota, registro delle presenze e/o segnatore).
• Lavoratori che in via continuativa e con funzioni esecutive nei limiti delle istruzioni
ricevute e senza diretta responsabilità curano calcoli e computi relativi alla
contabilità tecnicoamministrativa dei lavori, ovvero la compilazione delle paghe e
il versamento dei contributi assicurativi e previdenziali. Esempio: addetto a calcoli,
impiegato alle paghe e ai contributi, addetto alla contabilità fiscale o di cantiere.
Cura contratti e preventivi sempre sotto direzione
• Operai specializzati: per operai specializzati si intendono quegli operai superiori ai
qualificati che sono capaci di eseguire lavori particolari che necessitano di speciale
58
competenza pratica, conseguente da tirocinio o da preparazione tecnico pratica. A
titolo di esempio sono considerati operai specializzati:
- Carpentiere in legno o in ferro capace di eseguire su disegno, capriate o
cantine composte o casseformi per armature speciali in opere di cemento e
di natanti.
- Muratore capace di eseguire i seguenti lavori: costruzione di pilastri,
colonne, lesene, archi in rottura, arcate, muratura in mattoni a parametro,
messa in opera di pietre ornamentali lavorate, costruzione di cornici sia in
mattoni che in pietra, volte a crociere, a vela o a forma gotica; montaggio e
rivestimento di scule in pietra, m armo o finto marmo, posa in opera di
davanzali e stipiti.
- Camionista e operaio muratore per la costruzione di forni industriali.
- Pontatore capace di ordire qualsiasi tipo di ponteggio reale e castelli di
servizio in legno o in ferro.
- Ferraiolo capace di eseguire e porre in opera su disegno, qualunque tipo di
armatura di ferro per costruzioni in cemento armato.
- Addetto nelle opere realizzate con sistemi di prefabbricazione al montaggio,
smontaggio su disegni di stampi preformati o delle relative parti
componenti.
- Addetto al montaggio in opera in cantiere, di elementi prefabbricati, quali
travi principali e secondarie, capriate, cornicioni, ecc. nella costruzione di
fabbricati industriali, ponti, viadotti, ed altre opere di edilizia speciale.
- Addetto alla tesatura, con l'uso di apposite apparecchiature e secondo i dati
prescritti, di fili o cavi di acciaio per l'armatura di strutture in cemento
armato e precompresso.
- Addetto alla guida di mezzi di trasporto dell'azienda, destinato
all'approvvigionamento, smistamento mezzi, materiali, collocazione
maestranze sui cantieri, nonché alla manutenzione ordinaria e straordinaria
del mezzo; provvede anche alla sua riparazione con la eventuale sostituzione
di pezzi di ricambio.
- Imboscatore o armatore, capace di eseguire, su disegno, armature centinate
di galleria, effettuandone la posa in opera.
- Minatore: operaio che stabilisce la posizione dei fori di mina e predispone e
sorveglia l'armamento.
- Fochino: operaio che ha cognizione di qualsiasi esplosivo e che provvede
alla posa della mina ed al suo brillamento.
- Falegname: capace di eseguire, su disegno, qualsiasi tipo di serramenti e di
lavori di riquadratura, anche con l'impiego delle macchine.
- Cementista forzatore: capace di eseguire rilievi ornamentali o di qualsiasi
tipo, forme di gesso ed in cemento, su modello o disegno.
59
- Operaio ornatista o modellista: capace di eseguire ornati o modelli
richiedenti capacità adeguate ai lavori di stuccatore.
- Stuccatore e riquadratore: capace di eseguire su disegno, qualsiasi tipo di
lavori in gesso o altri agglomerati sia al banco che sul posto.
- Decoratore, verniciatore: capace di eseguire, su disegno, lavori di pittura,
ornato e riquadratura a chiaroscuro; macchiature ad imitazione legni e
marmi; dorature in fogli; scritture di insegne e filettature a mano libera.
- Tappezziere di parati speciali (industria, tekko, salubra, in plastica o
similari).
- Vetrocementista: capace di eseguire, su disegno, qualsiasi lavoro in
vetrocemento.
- Pavimentatore: capace di eseguire tipi di pavimentazione in gres, vetro,
ceramica: marmo, alla palladiana e alla veneziana, che presentino particolari
difficoltà di esecuzione.
- Posatore di rivestimenti: capace di eseguire tipi di rivestimento in gres,
vetro, ceramica, marmo, che presentino particolari capacità di esecuzione;
- Parquettista: che sa posare in opera ogni tipo di parquette.
- Linoleista che sa posare linoleum su qualsiasi superficie, anche a disegno.
- Mosaicista: capace di eseguire, su disegno, rivestimenti con materiali
pregiati quali vetro, klinker e ceramica mosaico.
- Scalpellino: che sa eseguire su disegno qualsiasi sagomatura con ornati
semplici, sia su marmo, che su pietra.
- Addetto a opere di impermeabilizzazione e isolamento: che esegue almeno
due delle seguenti lavorazioni inerenti alle opere di impermeabilizzazione o
coibentazione per costruzioni civili e industriali, di qualsiasi difficoltà:
a) manti impermeabili in asfalto colato o malta asfaltica per coperture;
b) manti impermeabili bituminosi a strati multipli a caldo o a freddo e
con solo mastice a cazzuola oppure in membrane bituminose
applicate a fiamma;
c) manti impermeabili in membrane sintetiche, incollate ad aria calda,
solventi, ecc., comprese le relative opere di fissaggio ed ancoraggio
meccanico;
d) esecuzione di cappe cementizie a protezione di manti impermeabili,
per formazione delle pendenze, per riparazione su strati isolanti;
e) posa in opera di strati termoisolanti e coibentazione di strutture o
celle frigorifere, nonché soffittature con pannelli isolanti. Deve
essere inoltre in grado di redigere documenti interni di cantiere,
prendere misure su superfici a base di rettangoli e t riangoli, leggere
disegni schematici di particolari esecutivi inerenti al suo lavoro alle
categorie di lavoratori con qualifica inferiore. E' pure addetto alla
esecuzione di giunti e sigillature con mastici, all'applicazione di
60
vernici (riflettenti e colorate) sui manti impermeabili, alla
granigliatura e sabbiature degli asfalti colati e dei manti
impermeabili in genere.
- Caposquadra nei lavori di armamento e lavori accessori delle linee
ferroviarie: che guida l'attività esecutiva di un gruppo di operai,
partecipando egli stesso alla esecuzione dei lavori. Date le particolari
mansioni che lo stesso deve svolgere nel caso sp ecifico dell'armamento, si
conviene di riconoscergli una maggiorazione del 10% (dieci per cento) sugli
elementi della retribuzione di cui al punto 3 dell'art. 25 spettante all'operaio
specializzato (compreso l'utile minimo contrattuale di cottimo qualora
lavori a cottimo). Quando la mansione di caposquadra si eserciti su più
gruppi di operai la maggiorazione è riconosciuta nella misura del 14%
(quattordici per cento).
- Addetto ai lavori di armamento ferroviario: colui che indica e controlla
l'esattezza del livello dei binari e dei deviatori. Colui che dà il tracciamento
per la posa dei deviatori.
- Motorista o meccanico o elettricista: capace di eseguire nel cantiere, anche
per i lavori per l'armamento ferroviario o in officina o su natanti, ordinarie
riparazioni e installazioni.
- Autista e motoscafista meccanico: addetto alla conduzione della macchina
e capace di provvedere alla riparazione del motore e della meccanica in
genere; anche con la sostituzione di pezzi di ricambio.
- Gruista, escavatorista, conduttore di macchine semoventi tipo bulldozer,
scraper, ruspa e simili, addetto al funzionamento di battipalo meccanico con
mazza battente superiore a dieci quintali, che provvede alla conduzione e
manutenzione di dette macchine a d uso di cantiere o di galleggiante e che
sia capace di montarle e smontarle.
- Macchinista di locomotiva a vapore per decauvill e macchinista di rulli
compressori stradali: capace di condurre la macchina e di eseguire lavori di
ordinaria manutenzione della stessa.
- Guardiafili: colui che con autonomia esecutiva ed organizzativa, lettura
critica del progetto e capacità di scelta alternativa dei tracciati e di
valutazione del franco, previo picchettamento della linea, effettua la
costruzione di linee telefoniche aeree che presentano un particolare grado di
complessità e con delibera funzionale.
- Installatore: Colui che installa impianti speciali telefonici elettrici e
segnalamenti in genere. MontatoreAddetto al montaggio di stazioni
elettriche primarie. Tesatore linee AT - MT;
- Amarragista linee AT - MT
- Addetto al tracciamento linee di livellamento delle basi dei tralicci
- Addetto di officina con specifiche conoscenze delle attrezzature del settore
elettrico.
61
- Conducente di copertura e di macchine di mezzi d'opera natanti, forniti di
motori, per l'esecuzione di lavori marittimi, fluviali, lacuali e lagunari; in
questa voce sono compresi: il capitano e cioè: il marinaio autorizzato o
padrone del comando, il capo puntone, il capo draga, il motorista di prima,
il macchinista ed il fuochista autorizzati.
- Nostromo di prima.
- Palombaro di prima: capace di eseguire rilievi, tracciamenti, murature e tagli
di opere subacquee.
- Cuoco: che possiede tutti i requisiti propri del mestiere e che sovraintende
al lavoro di almeno cinque addetti alla cucina.
- Operatore cartongessista, controsoffittatore: addetto alla realizzazione di
opere di finitura sia su pareti che su soffitti, nonché di tramezzature,
utilizzando sistemi a secco o prefabbricati in genere che esegue anche su
disegno.
- Decoratore, verniciatore, applicatore di parti speciali: suddividere e
distinguere, specificando le professionalità che prevedono l'utilizzo di
tecniche artistiche, da quelle non artistiche sono proprie dei pittori edili che
prevedono una ampia competenza su specifici materiali e tecnologie.
- Posatore di rivestimenti, mosaicista capace di eseguire e ripristinare e su
disegno, rivestimenti con materiali pregiati (gres, vetro, ceramica, mosaico,
clinker, marmo) che per essere eseguito richiedono particolare conoscenza
dei materiali e delle nuove tecnologie (conei autobloccanti, marmi alla
veneziana, piastrelle, ceramiche).
- Operaio specializzato area recupero: operaio che esegue lavori specializzati
nel recupero architettonico sulla base delle direttive dei suoi superiori, in
possesso di competenze tecnico-pratiche e conoscenze conseguite anche nel
sistema di formazione professionale.
- Operaio specializzato in cantiere archeologico: lavoratore che su specifiche
disposizioni esegue lavori specializzati nelle aree archeologiche
comportanti la conoscenza delle tecniche di scavo e del recupero dei reperti:
lavoratore che, nell'ambito di lavori di ristrutturazione e realizzazione, dopo
adeguata e certificata formazione teorico -pratica, esegue operazioni di
bonifica e smaltimento di materiali nocivi.
- Addetto al funzionamento della centrale di betonaggio o dosatore-pesatore:
operaio che, oltre a svolgere i compiti previsti per l'addetto al funzionamento
della centrale, al dosaggio e pesatura delle materie prime, inquadrato nel
secondo livello, provvede anche al coordinamento e al controllo delle
consegne e alla compilazione dei documenti di trasporto.
- Rocciatore: operaio che, avvalendosi di sistemi di accesso e posizionamento
con tecniche alpinistiche mediante funi, scale ed altri mezzi adeguati, esegue
e organizza i lavori di sua specialità in autonomia a partire da direttive
specifiche ed è responsabi le della loro buona esecuzione. Realizza le
tipologie di lavorazioni indicate per l'operaio di 2° livello e le ulteriori
seguenti:
62
i. disgaggio (abbattimento di massi in equilibrio precario) su pareti o
pendii naturali;
ii. ricognizione su pareti rocciose, ambienti di alta montagna;
iii. redige documenti interni di cantiere, legge elementari disegni
schematici di particolari
iv. esecutivi inerenti il lavoro;
v. rivestimento di pareti rocciose con reti protettive;
vi. disbosco su pendii e pareti rocciose;
vii. effettua misurazioni su superfici a base di triangoli e rettangoli.
2° livello
Appartengono al 2° livello i lavoratori in grado di eseguire operazioni esecutive o lavori
che richiedono normali capacità e qualificazioni professionali per la loro esecuzione.
Profili
• Lavoratori amministrativi in grado di eseguire operazioni esecutive.
Esempio:
- Centralinisti telefonici, addetti alla perforazione e verifica di schede
meccanografiche, stenodattilografi, addetti al controllo fatture, addetti al controllo
di documenti contabili con il movimento del materiale.
- Lavoratori che compiono lavori ed operazioni che richiedono il possesso di normali
capacità conseguite con normale tirocinio.
• Operai qualificati: Per operai qualificati si intendono quegli operai che sono capaci
di eseguire lavori che necessitano di specifica capacità per la loro esecuzione.
A titolo di esempio sono considerati operai qualificati:
- Carpentiere in legno o ferro che sappia eseguire lavori propri e specifici
della categoria.
- Intonacatore che sappia eseguire intonaci civili, a calce, a scagliola, ecc.
perfettamente a livello in angoli e rigature.
- Pontatore: capace di eseguire tipi di ponteggi in legno che non richiedono la
capacità dell'operaio specializzato o impalcature di servizi o con elementi
obbligati e predisposti, sia in ferro che in legno.
- Addetto a opere di impermeabilizzazione e isolamento in grado di
provvedere a dosatura, miscelatura a caldo di asfalti colati e a malte
asfaltiche, eseguire manti impermeabili, mettere in opera strati termoisolanti
in piano e verticale.
63
- Addetto alla rifinitura di pannelli prefabbricati di parete o di solaio, di
rampe, scale, ecc.
- Addetto al montaggio in opera in cantiere di pannelli prefabbricati di parete
o di solaio, di rampe, scale, ecc. con l'impiego di attrezzature di sostegno.
- Addetto alla sigillatura di giunti con l'uso di mastici o miscele leganti, di
elementi prefabbricati posti in opera, quali pareti, solai, cornicioni, ecc.
- Addetto alla preparazione e posa in opera di fili o cavi di acciaio per
l'armatura di struttura in cemento armato precompresso.
- Imboscatore o armatore: capace di eseguire lavori in armamento di galleria,
pozzi, di scavi, di fognature.
- Minatore capace di eseguire tutti i lavori inerenti all'impiego delle mine, per
scavi in roccia, esclusi quelli indicati per il minatore specializzato e per il
fochino.
- Cementista per getti in cemento armato: che sappia curare i piani di lavoro.
- Cementista per pietra artificiale.
- Scalpellino: capace di eseguire qualsiasi lavoro di riquadratura in pietra e
marmo.
- Lucidatore in pietra artificiale.
- Squadratore in tufo.
- Falegname: capace di eseguire lavori di riquadratura, di riparazionee lavori
normali di cantiere
- Stuccatore comune di soffitti e pareti.
- Stuccatore da banco comune.
- Decoratore, imbiancatore e colorista: capace di eseguire lavori di
tinteggiatura e coloritura con qualsiasi prodotto e su qualsiasi superficie; e
comunque lavori propri della categoria (non indicati nelle esemplificazioni
riportate per gli operai specializzati).
- Verniciatore: capace di eseguire verniciature e filettature.
- Tappezziere: capace di eseguire lavori propri della categoria con materiali
diversi da quelli indicati per gli specializzati.
- Vetrocementista: capace di eseguire lavori di tipo comune in vetrocemento.
- Pavimentatore: capace di eseguire lavori con i materiali indicati per gli
specializzati della categoria, non a disegno e che non presentino particolari
difficoltà.
- Parquettista: capace di eseguire pavimenti in legno di tipo comune.
- Linoleista: che non abbia la capacità specifica dell'operaio specializzato.
- Mosaicista: capace di eseguire pavimenti e rivestimenti a mosaico, non a
disegno.
64
- Asfaltista stradale: capace di eseguire getti di conglomerato per
pavimentazione.
- Calderaio: addetto alla dosatura e alla cottura degli asfalti anche negli
impianti fissi.
- Selciatore: capace di eseguire selciati con bolognini, pietre squadrate,
ciottoli e porfido, curando le opportune pendenze.
- Lastricatore: capace di eseguire lastricati con pietre squadrate, curando le
opportune pendenze.
- Scalpellino stradale.
- Addetto ai lavori di armamento ferroviario.
- Colui che regolarizza lo scartamento del binario e dei deviatori.
- Colui che esegue la rincalzatura delle traverse e dei legnami sia a mano che
con mezzi meccanici.
- Colui che esegue la rincalzatura delle traverse e dei legnami del binario con
martelli meccanici (sia a percussione che a vibrazione).
- Colui che esegue la foratura delle rotaie con trapano a mano o meccanico.
- Colui che esegue il taglio delle rotaie con mezzi meccanici.
- Colui che con mezzi meccanici a motore, esegue l'allentamento o
stringimento, lo smontaggio o montaggio degli organi di attacco del binario
o deviatori.
- Colui che è addetto al servizio di protezione e di vigilanza del cantiere
durante lo svolgimento del lavoro e dei passaggi a livello, abilitato
dall'azienda ferroviaria. Non può essere adibito a tali mansioni chi non è
munito di abilitazione.
- Addetto al funzionamento della centrale di betonaggio o dosatore pesatore:
operaio che controlla il regolare afflusso dei materiali, cura le operazioni di
dosatura e pesatura, compila i documenti di trasporto e provvede alla
manutenzione ordinaria dell'impianto.
- Rocciatore: operaio che, avvalendosi di sistemi di accesso e posizionamento
con tecniche alpinistiche mediante funi, scale ed altri mezzi adeguati, esegue
e organizza lavori ordinari della sua specialità, sotto la guida di operai con
qualifica superiore a partire da direttive generali. Realizza le seguenti
tipologie di lavorazioni:
i. pulitura di pareti rocciose con reti protettive;
ii. montaggio di barriere e/o paramassi, prevalanghe e/o reti di
protezione;
iii. opere di manutenzione di manufatti ed edifici sprovvisti di ponteggi
di servizio o di piattaforme mobili;
65
iv. perforazioni su pareti naturali con perforatrici portali o montate su
slitte o piattaforme per la realizzazione di chiodature, tiranti e
ancoraggi;
v. provvede all'ordinaria manutenzione dell'attrezzatura individuale e
di cantiere.
- Saldatore: capace di eseguire lavori normali con apparecchiature elettriche
o ossiacetileniche.
- Motorista o meccanico elettricista di seconda: addetto al funzionamento ed
alla manutenzione dei motori, macchine ed impianti; anche per i lavori
dell'armamento ferroviario.
- Guardiafili: colui che effettua la tesature delle linee dei conduttori elettrici
e/o inseriti in cicli di lavorazione, esegue giunzioni o collegamenti di cavi o
reti telefoniche di normale difficoltà.
- Installatore: colui che installa impianti speciali telefonici elettrici e
segnalamenti in genere.
- Montatori di tralicci in ferro e sostegni in genere.
- Addetto, nel settore di linee elettriche (installazione), alla manutenzione di
officina.
- Addetto alla posa di cavi sotterranei ed aerei.
- Aiuto tesatore linee AT -MT.
- Aiuto amarragisca linee AT - MT.
- Installatore: addetto alla installazione di impianti speciali telefonici, elettrici
di segnalamento in genere.
- Montatore di tralicci in ferro e sostegni in genere.
- Autista o motoscafista: addetto alla conduzione della macchina capace di
provvedere alla manutenzione ordinaria dello stesso.
- Conduttore di locomotori decauville con motore elettrico o a scoppio:
capace di condurre la macchina e di eseguire lavori di ordinaria
manutenzione della stessa.
- Meccanico ed elettricista comune.
- Fuochista e conduttore di generatori a vapore, motorista di seconda su
natanti per cui è richiesta la patente di 3° grado generale e particolare; anche
conduttore di locomobili a vapore con patente di 4° grado.
- Conduttore di coperta, di mezzi d'opera natanti sforniti di motore a
produzione, per la esecuzione di lavori marittimi, fluviali, lacuali e lagunari;
- Fabbro di cantiere.
- Lattoniere e tubista comune.
- Nostromo di seconda.
66
- Guida palombaro.
- Campanaropipista per lavori in cassoni ad aria compressa: addetto alle
manovre nella camera di equilibrio.
- Cuoco di seconda: che possiede tutti i requisiti propri del mestiere.
- Addetto alla potatura di piante di giardini e parchi con conoscenza dei
sistemi di innesto e simili.
- Operatore cartogessista, controsoffittatore: addetto alla realizzazione di
opere di finitura sia su pareti che su soffitti, nonché di tramezzature,
utilizzando sistemi a secco o prefabbricati in genere.
- Addetto alla preparazione e posa in opera di fili o cavi o tubazione per
telecomunicazioni, fornitura di energia elettrica, gas e/o altro materiale
necessario al finanziamento di sistemi a rete.
1° livello
Appartengono alla categoria gli impiegati qui di seguito specificati:
• Dattilografi.
• Centralinisti telefonici.
• Addetti a mansioni di scritturazione e copia.
• Addetti alla perforazione di schede meccanografiche ed all'inserimento dati
• nell'elaboratore.
Agli effetti di cui al comma precedente, si considera personale di primo impiego quello che
non abbia compiuto, anche presso diverse aziende, un biennio di servizio nella specifica
mansione.
Resta inteso che l'anzianità utile per la maturazione degli aumenti periodici di anzianità
decorre dalla data di assunzione.
• Operai comuni
• Lavoratori addetti al compimento di semplici lavorazioni come aiuto operai di
livelli
Superiori.
• Lavoratori capaci di compiere lavori nei quali, pur prevalendo lo sforzo fisico,
quest'ultimo è associato al compimento di determinate semplici attribuzioni inerenti
al lavoro; oppure sono adibiti a lavori e servizi per i quali occorra qualche attitudine
o conoscenza, conseguibile in pochi giorni.
• Addetto al servizio diretto di operai specializzati o qualificati (sempreché non sia
egli stesso operaio specializzato o qualificato) per compiere, come aiutante o sotto
la guida degli operai cui è addetto nell'esecuzione dei lavori propri a questi ultimi,
le lavorazioni complementari di cantiere, quali: la correzione di malte al piano di
lavoro, il reimpasto degli eventuali residui delle stesse dopo il periodo di sosta, il
67
servizio di approvvigionamento al piano, previa scelta, dei mattoni idonei per
l'esecuzione delle lavorazioni a faccia vista o del pietrame specificatamente idoneo
per l'esecuzione delle murature nel corso della lavorazione; la scelta, la
preparazione e il servizio di approvvigionamento al piano degli elementi costituenti
solai di particolare conformazione; l'esecuzione di lavori murari semplici
(sgrossatura preparatoria alla sigillatura dei pavimenti, dei rivestimenti, dei
serramenti interni ed esterni e dei controtelai, la scelta dei pezzi di marmo di misura
per pavimenti a scala, la preparazione di sottofondi grezzi).
• Addetto nelle opere realizzate con sistemi di prefabbricazione, quali ringhiere,
parapetti, ecc. propria dei cantieri di prefabbricazione:
- al montaggio o smontaggio di stampi preformati e delle relative parti
competenti già predisposte;
- al montaggio in opera, in cantiere, di pannelli prefabbricati di parete o di
solaio, con l'impiego di attrezzature di sostegno;
- alla posa in opera, entro stampi preformati, di gabbie, ferri e ancoraggi per
elementi prefabbricati in cemento armato, di elementi di laterizi, di
materiale isolante, di elementi per rivestimento (fogli di tasserine, piastrelle
in cottogres, klinker, ecc. ), di tubazioni, serramenti, davanzali e altri
manufatti in genere;
- al getto di calcestruzzo negli stampi;
- alla rifinitura di pannelli prefabbricati di parete o di solaio, di rampe, scale,
ecc.;
- alla tesatura con l'uso di apparecchiature apposite di fili o cavi di acciaio per
l'armatura di strutture in cemento armato precompresso;
- all'iniezione di miscele leganti nei cavi di acciaio testati per l'armatura di
strutture in cemento armato precompresso; al montaggio in opera, in
cantiere, di elementi prefabbricati, quali travi principali e secondarie,
capriate, cornicioni, ecc., nelle c ostruzioni di fabbricati industriali, ponti,
viadotti ed altre opere di edilizia speciale;
- alla sigillatura di giunti con l'uso di mastici o miscele leganti, di elementi
prefabbricati posti in opera, quali pareti, solai, cornicioni, ecc.
• Addetto ad operazioni complementari della confezione di pannelli quali lavaggi,
asportazione di carte o sbavature, spazzolature, ecc.
• Terrazziere: l'operaio che sa eseguire lavori di scavo a sezione obbligatoria, nonché
la profilatura di scarpate, di cunette stradali di sbadacchiature (non armamento)
degli scavi ed il livellamento del terreno secondo la picchiettatura.
• Calcinato o calcinaiolo.
• Piegaferro o posatore di armature di ferro in stampi preformati.
• Massicciatore stradale.
• Spalatore di neve senza impiego di mezzi meccanici.
• Addetto alla pulizia ed innalzamento dei giardini.
68
• Battitore o aiutante posatore stradale.
• Spezzatore o spaccapietre o pietriscante.
• Aiuto decoratore, aiuto verniciatore che esegue come aiutante e sotto la guida di
operai specializzati o qualificati, lavori di pertinenza della categoria.
• Gettatore o tubista in cemento.
• Addetto all'uso di vibratori per strutture cementizie.
• Addetto all'uso di martelli pneumatici.
• Addetto all'uso di vibratori, sifoni, pipe e lance di acqua nei lavori in cassoni ad aria
compressa.
• Aiutante posatore di pavimenti o rivestimenti o posatore degli stessi in stampi
preformati.
• Molatore o arrotatore o levigatore o lucidatore o lisciatore di pavimenti o di
superfici di getti.
• Aiutante posatore di coperture impermeabili. Bitumatore o catramista stradale.
• Canneggiatore.
• Addetto ai lavori di armamento ferroviario.
• Colui che esegue la rincalzatura a mano delle traverse e dei legnami.
• Colui che senza impiego di mezzi meccanici a motore esegue l'allentamento o lo
stringimento, lo smontaggio o montaggio degli argani di attacco del binario o
deviatoi.
• Colui che colloca in sede le rotaie e gli argani di attacco per le successive operazioni
di montaggio del binario o dei deviatori, o che dopo lo smontaggio del binario o dei
deviatori esegue le operazioni inverse.
• Colui che esegue il cambio delle traverse o dei legnami.
• Colui che nei lavori di scarico compie operazioni analoghe a quelle del terrazziere.
• Colui che è addetto alla vigilanza dei passaggi a livello nelle linee ferroviarie
secondarie.
• Addetto al funzionamento del macchinario (come betoniere, benne raschianti,
montacarichi, biocchiere, molazze, carrelli trasportatori, dumpers, ecc.).
• Frenatore: addetto a cave di sabbia od a cantiere con movimento di terra, adibito
esclusivamente alla frenatura.
• Aiuto pontatore.
• Aiutante fuochista.
• Addetto a trasporti con decauville.
• Addetto a lavori di copertura e scopertura e a lavori di diserbamento nell'armamento
• ferroviario.
69
• Magazziniere: l'operaio che ha in consegna i materiali, gli arnesi e le attrezzature e
ne cura la selezione, conservazione e distribuzione, anche se addetto ai magazzini
di cantiere dei lavori dell'armamento ferroviario o ai magazzini di stabilimenti o di
cantiere di prefabbricazione.
• Carrettiere, barcaiolo, battellante.
• Marinaio.
• Cuciniere o aiutante di cucina.
Resta fermo che l'assegnazione dei lavoratori alle diverse categorie deve essere effettuata
in base alle mansioni dagli stessi in concreto esercitate, indipendentemente dalle
denominazioni usate dalle parti.
Laureati e diplomati
I laureati in specialità tecniche inerenti all'industria edilizia (ingegneri, architetti e simili),
in specialità amministrative (dottori in economia e commercio, in giurisprudenza e simili),
e i diplomati di scuole medie superiori in specialità tecniche i nerenti all'industria edilizia
(geometri, periti edili e simili) o in specialità amministrative (ragionieri, periti commerciali)
non possono essere assegnati a categoria inferiore alla seconda per i laureati ed alla terza
per i diplomati, sempre che siano adibiti a mansioni inerenti al loro titolo di studio.
Terminato il periodo di prova:
• agli impiegati laureati, se mantenuti in seconda categoria, è dovuta una
maggiorazione del cinque per cento sullo stipendio minimo mensile;
• agli impiegati diplomati, se mantenuti in terza categoria, è dovuta una
maggiorazione dell'otto per cento sullo stipendio minimo mensile.
Il titolo di studio deve essere denunciato per iscritto alla impresa all'atto dell'assunzione o
del conseguimento di esso.
Caposquadra
Al lavoratore (comunque denominato: caposquadra, capo operaio, capo sciolta, caporale,
ecc.) che, a qualunque categoria e qualifica appartenga, sia espressamente preposto
dall'impresa a sorvegliare ed a guidare l'attività esecutiva di un gruppo di cinque o più
operai di qualsiasi categoria o qualifica, e partecipi egli stesso direttamente all'esecuzione
dei lavori, è riconosciuta per tale particolare incarico e limitatamente alla durata dello
stesso, una maggiorazione del dieci per cento da computarsi sugli elementi della
retribuzione di cui al punto 3 dell'art. 26 (compreso l'utile minimo contrattuale di cottimo
qualora lavori a cottimo).
Al predetto lavoratore deve essere riconosciuta in ogni caso una retribuzione non inferiore
a quella dell'operaio qualificato, oltre alla maggiorazione del dieci per cento di cui sopra
sugli elementi, della retribuzione di cui al punto 3 dell'art. 25 (comp reso l'utile minimo
contrattuale di cottimo qualora lavori a cottimo).
Commissione paritetica
70
Le aziende che applicheranno il presente CCNL dovranno adottare le normative e gli
strumenti già previsti dalla Contrattualistica Collettiva Nazionale costituente Casse e Enti
Bilaterali dell’Edilizia.
Patentino per operatori macchine complesse
I lavoratori che operano utilizzando macchine complesse nel settore delle fondazioni e dei
consolidamenti, devono essere in possesso di un patentino.
Ai lavoratori che operano utilizzando macchine complesse nel settore delle fondazioni e
dei consolidamenti, si applicano le disposizioni contenute nell'accordo Stato¬Regioni del
22 febbraio 2013 in attuazione dell'art. 73 del D.Lgs. n. 81/2008 (Testo Unico per la
sicurezza).
Le parti demandano a OP E.S.B.I.I., a Unilavoro PMI e a Confsal Fisals la progettazione e
la realizzazione dei percorsi formativi specifici e delle procedure per il rilascio di attestati
di abilitazione o patentino.
Le parti concordano di aggiornare l'attuale sistema di classificazione dei lavoratori anche
in relazione alle nuove figure professionali e/o ai nuovi profili introdotti nel settore.
Articolo 86 - Quadri
Ai sensi della legge 13 maggio 1985, n. 190, ha la qualifica di quadro il personale con
funzioni direttive che, pur non appartenendo alla categoria dei dirigenti, per l'alto livello di
responsabilità gestionale ed organizzativa attribuito e per l'elevata p reparazione
specialistica conseguita, è chiamato a fornire contributi qualificati per la definizione degli
obiettivi dell'impresa e svolge, con carattere di continuità, funzioni di rilevante importanza
ai fini dello sviluppo e dell'attuazione di tali obiettivi.
Assicurazione
Ai sensi dell'art. 5 della legge 13 maggio 1985, n. 190, il datore di lavoro è tenuto ad
assicurare il quadro contro il rischio di responsabilità civile verso terzi conseguente a colpa
nello svolgimento delle proprie mansioni, con l'esclusione del caso di colpa grave o dolo.
Ai quadri si riconosce la copertura delle spese e l'assistenza legale in caso di procedimenti
civili o penali per cause non dipendenti da colpa grave o dolo e relative a fatti direttamente
connessi con l'esercizio delle funzioni svolte.
Indennità di funzione
Al personale con qualifica di quadro verrà corrisposta una indennità di funzione di importo
pari a 140 euro mensili con assorbimento dell'eventuale superminimo individuale fino a
concorrenza del 50% dell'importo predetto.
Cambiamento di mansioni
Il lavoratore che svolga mansioni proprie della qualifica di quadro, qualora ciò non sia
dovuto alla sostituzione di un altro lavoratore assente con diritto alla conservazione del
posto, avrà diritto alla relativa qualifica trascorso un periodo di 6 mesi.
71
Per quanto non previsto dalla presente regolamentazione valgono per i quadri le
disposizioni contrattuali previste per gli impiegati.
Le parti si danno atto reciprocamente di aver dato, con la presente regolamentazione, piena
attuazione al disposto della legge 13 maggio 1985, n. 190.
Articolo 87 - Lavoro delle donne e dei fanciulli
L'ammissione al lavoro delle donne e dei minori è regolata dalle disposizioni di legge.
Articolo 88 - Chiamata e richiamo alle armi
Il lavoratore non in prova, chiamato alle armi per adempiere agli obblighi di leva, ha diritto
alla conservazione del posto, con decorrenza dell'anzianità di servizio, sempreché si sia
messo a disposizione dell'impresa nel termine di 30 giorni di cui all'art. 3 del D.L.C.P.S.
13 settembre 1946, n. 303.
Articolo 89 - Diritti
Tutela della maternità e paternità
Per la tutela fisica ed economica delle lavoratrici madri nonché per la tutela dei lavoratori
padri si fa riferimento alle norme di legge.
La misura dell'indennità per il periodo di congedo di maternità di cui all'art. 22, 1° comma,
del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, è pari al 100% della retribuzione.
Occupazione femminile
Le parti concordano, anche ai fini dell'attuazione dei principi di parità e pari opportunità di
cui alla legislazione vigente, di verificare l'andamento dell'occupazione femminile
nell'ambito degli Osservatori nazionale e regionali previsti dal Sistema di informazione,
formulando programmi di formazione professionale.
Videoterminali
In relazione alle problematiche relative all'uso dei videoterminali da parte delle lavoratrici
in stato di gravidanza ed allattamento, le parti concordano sull'attivazione di progetti pilota
da parte del Comitato tecnico, che permettano l'approfondimento delle problematiche delle
sue relazioni con l'igiene e la sicurezza nel lavoro d'ufficio.
Lavoratori invalidi
Per i lavoratori riconosciuti invalidi a causa di infortunio sul lavoro, le imprese, in ragione
delle opportunità professionali che potranno aziendalmente prodursi, si impegnano a
verificare percorsi lavorativi atti a favorire il loro corretto reinserimento nel mondo del
lavoro.
Portatori di handicap
72
Le imprese edili favoriranno, in ragione delle opportunità lavorative che potranno
aziendalmente determinarsi, l'inserimento nelle loro strutture di lavoratori portatori di
handicap.
Per le finalità di cui al comma precedente, le singole imprese ricercheranno:
• compatibilmente con le esigenze aziendali, gestioni orarie flessibili e/o
riconoscimento di permessi non retribuiti, per consentire al lavoratore interessato di
sottoporsi a progetti terapeutico -riabilitativi. Quanto sopra si riferisce
esclusivamente a lavoratori nei confronti dei quali sia stata attestata da una struttura
sanitaria pubblica la condizione di portatore di handicap e debbano, inoltre,
sottoporsi ad un progetto terapeutico di riabilitazione predisposto dalle medesime
strutture sanitarie pubbliche;
• il possibile superamento di barriere architettoniche che siano di ostacolo al normale
svolgimento dell'attività dei lavoratori stessi in azienda.
Lavoratori extracomunitari
Al fine di favorire l'inserimento nel settore di lavoratori extracomunitari, le parti
concordano sulla realizzazione di corsi di formazione professionale attraverso gli Enti
scuola in collegamento anche con le iniziative dei Ministeri interessati e degli Enti locali.
A tal fine le imprese segnaleranno agli Enti scuola, per il tramite delle Associazioni
territoriali artigiane, la presenza di lavoratori extracomunitari.
Tossicodipendenti
Ai lavoratori di cui è stato accertato dalle competenti strutture sanitarie pubbliche lo stato
di tossicodipendenza, i quali intendono accedere ai programmi terapeutici e di riabilitazione
presso i servizi sanitari delle Unità sanitarie locali o di altre strutture terapeuticoriabilitative
e socioassistenziali, le aziende riconosceranno un periodo di aspettativa non retribuita.
Quanto previsto al comma precedente dovrà avvenire nel rispetto di quanto stabilito dalla
legge n. 162 del 26 giugno 1990.
I lavoratori in aspettativa dovranno, inoltre, presentare all'azienda, con periodicità
trimestrale, la documentazione idonea ad attestare la prosecuzione del programma
terapeuticoriabilitativo al quale partecipano o concorrono. In caso di mancata attestazione
o di interruzione anticipata del programma terapeutico l'aspettativa s i intende
contestualmente terminata ed il lavoratore è tenuto a riprendere immediatamente l'attività
lavorativa.
Le aziende, compatibilmente con le esigenze tecnicoproduttive, concorderanno un periodo
di aspettativa non retribuita ai lavoratori familiari di un tossicodipendente per concorrere
al programma terapeutico e socioriabilitativo del tossicodipendente, qualora il servizio per
le tossicodipendenze ne attesti la necessità. In questo caso, l'aspettativa o i periodi di
aspettativa nel periodo di vigenza del rapporto non potranno avere una durata superiore ai
4 mesi.
Articolo 90 - Tutela della dignità personale dei lavoratori
Sul luogo di lavoro dovrà essere assicurato il rispetto della dignità della persona in ogni
suo aspetto compreso quanto attiene alla sfera sessuale e dovrà essere prevenuto ogni
73
comportamento improprio, compiuto attraverso atti, parole, gesti, scritti che arrechino
offesa alla personalità e all'integrità psico-fisica del lavoratore.
In particolare dovranno evitarsi comportamenti discriminatori che determinino una
situazione di disagio della persona cui sono rivolti, anche con riferimento alle conseguenze
sulle condizioni di lavoro. In caso di molestie sessuali sul luogo di lavoro, la R.S.U. o le
Organizzazioni sindacali e la Direzione aziendale opereranno per ripristinare le normali
condizioni lavorative garantendo la massima riservatezza alle persone coinvolte.
Art. 90 bis – Mobbing
Le parti, concordando sull’importanza di un ambiente di lavoro improntato alla tutela della
dignità della persona, si impegnano affinché venga evitata ogni forma di violenza
psicologica o morale. Il datore di lavoro si impegna quindi a fare quanto in suo p otere per
prevenire, scoraggiare e neutralizzare qualsiasi comportamento di tal genere, posto in
essere sia dai superiori nei confronti dei sottoposti, sia da lavoratori/lavoratrici nei confronti
di altri, sul luogo del lavoro.
In assenza di un provvedimento legislativo in materia di "mobbing", le parti convengono di affidare
all'Osservatorio nazionale la facoltà di analizzare la problematica, con particolare riferimento alla
individuazione delle condizioni di lavoro o dei fattor i organizzativi che possano determinare
l'insorgenza di situazioni persecutorie o di violenza morale, e di formulare proposte alle parti
firmatarie il presente c.c.n.l. per prevenire e reprimere tali situazioni.
Art. 90 ter - Molestie sessuali
Al fine di favorire un clima di lavoro improntato al rispetto e alla reciproca correttezza, le
parti concordano sulla necessità di ritenere del tutto inaccettabile qualsiasi comportamento
indesiderato basato sul sesso e, comunque, lesivo della dignità personale, anche ai sensi del
decreto legislativo n. 145/2005.
A tal fine, debbono essere considerate molestie sessuali tutti quei comportamenti
indesiderati a connotazione sessuale, espressi in forma fisica, verbale e non verbale, aventi
lo scopo o l'effetto di violare la dignità di una lavoratrice o di un lavoratore e di creare un
clima intimidatorio, ostile, degradante, umiliante o offensivo.
Il datore di lavoro dovrà predisporre tutte le misure per prevenire il verificarsi di tali
comportamenti e sarà tenuto alla promozione e diffusione della cultura del rispetto della
persona, nel quadro della salvaguardia e tutela della personalità psicofisica del lavoratore a
norma dell’art. 2087 c.c.
Articolo 91 - Sicurezza del lavoro
A) Igiene, ambiente di lavoro e prevenzione infortuni
Nell'intento di migliorare le condizioni ambientali e di igiene nei luoghi di lavoro, le
imprese artigiane, ove risulti necessario e ne sussistano le condizioni in relazione alla
localizzazione ed alla durata dei cantieri, parteciperanno all'attuazione dei servizi comuni
a più imprese, ove svolgano la propria attività nell'ambito di un unico cantiere, e
proporzionalmente al numero dei rispettivi addetti.
In caso di cantieri autonomi, ferme restando le disposizioni di cui al D.Lgs. 81/2008 e le
altre norme di legge in materia, le Organizzazioni territoriali dovranno stabilire il numero
74
minimo dei dipendenti oltre il quale l'impresa artigiana provvederà a mettere a disposizione
degli operai occupati idonee attrezzature da adibire ad uso spogliatoio, munito di scalda -
vivande e riscaldato nei mesi invernali e per uso servizi igienico-sanitari.
Data la particolare natura dell'attività edilizia, le misure suddette potranno essere attuate
anche con strutture metalliche o in legno, fisse o mobili, ovvero con altri elementi
provvisionali che potranno avere sede in unico locale purché diviso.
Secondo quanto previsto dalle disposizioni di legge vigenti, gli alloggiamenti ed i servizi
devono essere differenziati nel caso in cui ci sia la presenza nel cantiere di lavoratori di
entrambi i sessi.
Tutte le misure di cui sopra dovranno essere apprestate entro e non oltre i 15 giorni
lavorativi dall'avvio del cantiere, purché questo abbia una precisa localizzazione e non
ostino condizioni obiettive alla durata dei cantieri.
È istituito il libretto sanitario e dei dati biostatistici nel quale saranno registrati i dati
analitici concernenti:
• eventuali visite di assunzione;
• visite periodiche effettuate dall'azienda per obbligo di legge;
• controlli effettuati dai servizi ispettivi degli Istituti previdenziali a norma del 2°
comma dell'art. 5 della legge n. 300/1970;
• infortuni sul lavoro;
• malattie professionali;
• assenze per malattie e infortunio.
Le modalità per le registrazioni sul libretto, per la tenuta, riconsegna e la sostituzione in
caso di smarrimento del libretto stesso, saranno disciplinate dalle Organizzazioni territoriali
aderenti alle Associazioni nazionali contraenti.
Il registro dei dati ambientali e biostatistici, la cui adozione è demandata alle Associazioni
territoriali, è' istituito secondo un fac-simile predisposto a livello nazionale.
Le disposizioni contrattuali di cui al presente articolo saranno coordinate con eventuali
norme di legge che disciplinino in tutto o in parte le stesse materie, con particolare riguardo
all'istituto Servizio sanitario nazionale.
B) Prevenzione e sicurezza del lavoro
Le parti affermano la necessità di promuovere e sviluppare una cultura sistemica della
prevenzione e, pertanto, di porre maggiore attenzione ai contenuti metodologici,
organizzativi e di gestione del cambiamento. In modo specifico, si dovrà approfondire
l'analisi costi -benefici dell'intervento preventivo per far sì che il modo di lavorare in
sicurezza sia socialmente responsabile, economicamente conveniente e strategicamente
vantaggioso.
Le parti ritengono fondamentale la cooperazione finalizzata allo sviluppo di strategie di
prevenzione tramite l'individuazione e l'applicazione di programmi e progetti comuni.
Le parti concordano, infine, che le direttive della Unione Europea, attuali e future,
riguardanti gli aspetti generali e specifici del settore delle costruzioni, costituiscono il punto
75
di riferimento per l'attività di ricerca, sperimentazione ed elaborazione che si andrà ad
individuare. Tali direttive dovranno essere prese come riferimento per una nuova
regolamentazione legislativa e normativa che tenga conto delle modifiche intervenute
nell'organizzazione del lavoro e nell'assetto tecnologico del settore delle costruzioni con
particolare riguardo alle piccole imprese ed all'artigianato.
Le parti si impegnano a costituire strumenti a livello nazionale e regionale atti ad
elaborare una informazione ed una cultura della sicurezza attraverso la promozione di
idonee iniziative.
Formazione professionale per la sicurezza
La formazione professionale costituisce un campo di grande importanza nel quale va
esercitato il massimo impegno e sinergia per un'azione generalizzata di informazione e
formazione per la sicurezza.
La formazione professionale deve essere sviluppata ed estesa a tutto il territorio nazionale
negli aspetti della formazione specifica per la sicurezza e in quella integrata nella
formazione per l'attività produttiva.
Le parti individuano, quali interventi prioritari per la formazione alla sicurezza, quelli
rivolti a:
• lavoratori che accedono per la prima volta al settore;
• lavoratori assunti con contratto di formazione-lavoro o di apprendistato;
• tecnici, capisquadra, capi cantiere e preposti;
• lavoratori occupati.
Organizzazione della prevenzione - Piani di sicurezza
Le parti concordano sulla funzionalità del "Piano di Sicurezza" nell'ambito dei diversi
approcci utilizzabili nell'organizzazione della prevenzione antinfortunistica. Le parti
convengono che il piano di sicurezza sia tenuto a disposizione della rappresentanza
sindacale.
In caso di presenza contemporanea di più imprese nel cantiere, l'impresa mandataria o
destinata quale capogruppo, mette a disposizione della rappresentanza sindacale di cui
sopra il piano della sicurezza generale e dei relativi collegamenti con i piani pre disposti
delle imprese esecutrici.
In riferimento alle disposizioni contenute nell' art. 8 L. 55/90 e dell'art. 9 DPCM 55/91, il
piano delle misure per la sicurezza fisica dei lavoratori è il documento redatto dall'impresa
prima dell'inizio dei lavori ed adeguato nel corso dei lavori stessi in relazione alle modifiche
produttive, nel quale, in relazione alle varie fasi di esecuzione, alle tecnologie prescelte,
alle macchine utilizzate, sono riportate le misure che debbono essere osservate al fine di
dare concreta applicazione alle disposizio ni di legge per la prevenzione infortuni, l'igiene
e l'ambiente di lavoro. Nel caso di lavori complessi e articolati, il piano può essere redatto
in fasi successive.
76
Assicurazione contro gli infortuni sul lavoro
Le Parti rilevano che sull'artigianato delle costruzioni gravano pesanti oneri impropri anche
connessi alla struttura della tariffa dei premi dovuti all'INAIL e concordano di assumere
nelle sedi competenti le iniziative necessarie per il superamento di tale situazione.
Art. 91 bis – Rappresentante per la Sicurezza
Le aziende che applicheranno il presente CCNL dovranno adottare le normative e gli
strumenti già previsti dalla Contrattualistica Collettiva Nazionale costituente Casse e Enti
Bilaterali dell’Edilizia.
Articolo 93 – Aspettative
Ai lavoratori che ne facciano richiesta per giustificati motivi, possono essere accordati brevi
permessi ed aspettative, con facoltà per l'impresa di non corrispondere la retribuzione per
il tempo di assenza dal lavoro. Esclusivamente in prosecuzione del p eriodo di ferie, per
motivi di carattere eccezionale, ai lavoratori stranieri possono essere concesse aspettative
non retribuite nella misura massima di una settimana l'anno. Tali aspettative debbono essere
richieste per iscritto dal lavoratore ed essere portate a conoscenza della Cassa edile da parte
dell'impresa artigiana. Le parti convengono che la concessione di tali aspettative è da
considerarsi tra gli eventi considerati validi ai fini dell'osservanza dell'orario di lavoro di
cui alla normativa vigente.
Articolo 94 - Diritto allo studio
Al fine di contribuire al miglioramento culturale e professionale dei lavoratori edili, le
imprese concederanno, nei casi e alle condizioni di cui ai commi successivi, permessi
retribuiti ai lavoratori non in prova che intendono frequentare corsi di studio compresi
nell'ordinamento scolastico e universitario, con riguardo alle facoltà di architettura,
economia e commercio, giurisprudenza ed ingegneria o altre facoltà che prevedano corsi di
studio attinenti attività ricomprese nell'ambito di applicazione del presente contratto
collettivo nazionale di lavoro e che siano svolti presso istituti o università pubblici o
legalmente riconosciuti. I corsi di cui al comma precedente non potranno avere una durata
inferiore a 150 ore di insegnamento effettivo.
Articolo 94 bis – Welfare Aziendale
Le parti concordano nell’introduzione di un sistema di welfare aziendale, utilizzabile
mediante piattaforma digitale on-line debitamente approntata che le aziende metteranno a
disposizione dei propri lavoratori secondo le modalità previste dal presente articolo e da un
apposito Regolamento che ne esplichi la puntuale operatività.
Il ricorso al sistema di welfare aziendale, potrà avvenire anche in assenza di
piattaforma online, secondo uno specifico regolamento che ne esplichi le modalità
operative
Entro il 1° giugno di ciascun anno, le aziende potranno mettere a disposizione dei
lavoratori strumenti di welfare elencati in via esemplificativa in calce, del valore di €
250,00 da utilizzare entro il 31 maggio dell’anno successivo.
77
I suddetti valori sono onnicomprensivi ed espressamente esclusi dalla base di
calcolo del trattamento di fine rapporto.
Hanno diritto a quanto sopra indicato, i lavoratori che, superato il periodo di prova,
risultino in forza all’azienda dal 1° gennaio di ciascun anno o successivamente assunti entro
il 31 Dicembre di ciascun anno.
- con contratto a tempo indeterminato;
- con contratto a tempo determinato che abbiano maturato almeno tre mesi, anche non
consecutivi, di anzianità di servizio nel corso di ciascun anno (01.01-31.12).
Sono esclusi dai beneficiari delle misure di welfare aziendale i lavoratori in
aspettativa non retribuita né indennizzata nel periodo 1° giugno – 31 dicembre di ciascun
anno.
I suddetti valori non sono riproporzionabili per i lavoratori part -time e sono
comprensivi esclusivamente di eventuali costi fiscali o contributivi a carico dell’azienda.
Quanto sopra previsto si aggiunge alle eventuali offerte di beni e servizi presenti in
azienda previsti sia per effetto di un regolamento unilaterale, lettera di assunzione o altre
modalità di formalizzazione, sia derivanti da contrattazione collettiva.
In caso di accordi collettivi, le Parti firmatarie dei medesimi, potranno armonizzare
i criteri e le modalità di riconoscimento previsti dal presente articolo.
Ai fini dell’applicazione di quanto previsto dal presente articolo, le aziende
potranno confrontarsi con la RSA o RSU per individuare, tenuto conto delle esigenze dei
lavoratori, della propria organizzazione e del rapporto con il territorio, una gamma di beni
e4 servizi coerenti con le caratteristiche specifiche dei dipendenti, finalizzata a migliorare
la qualità della loro vita personale e familiare privilegiando quelli con finalità di
educazione, istruzione, ricreazione e assistenza sociale e sanitaria o culto.
Le strutture territoriali delle OO.SS. Stipulanti, forniranno adeguate informazioni,
rispettivamente a imprese e lavoratori, sui contenuti della presente disciplina, e, altresì, ne
monitoreranno l’applicazione nel territorio di riferimento.
In sede nazionale, le Parti stipulanti valuteranno l’andamento dell’attuazione della
disciplina, tenendo conto dell’evoluzione normativa, anche al fine di definire
congiuntamente indicazioni e/o soluzioni rivolte in particolare alle PMI.
Le parti concordano sin d’ora sul recepimento di quanto stabilito in tema di welfare
aziendale dalla normativa italiana e comunitaria.
1) Spese sostenute dall’Azienda nell’interesse del lavoratore o dei propri
familiari
Rientrano in tale categoria, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le spese
sostenute con le seguenti finalità:
• Istruzione ed educazione
- Corsi di lingua straniera;
- Corsi di formazione di qualsivoglia natura;
- Scuole private;
- Università e testi universitari;
- Altri servizi di educazione e istruzione;
• Culto
78
• Assistenza sociale e sanitaria
- Strutture odontoiatriche;
- Strutture Ospedaliere;
• Ricreazione
- Viaggi di qualsivoglia natura;
- Palestre;
- Circoli ed eventi sportivi;
- Cinema;
- Centri benessere;
- Concerti;
- Teatro;
- Biblioteche;
- Altri servizi ricreativi.
• Beni e servizi in natura
- Buoni Carburante;
- Buoni spesa alimentare;
- Buoni e servizi acquistati tramite Amazon;
• Servizi di trasporto collettivo
- Servizi di abbonamento a TPL, regionale o interregionale;
2) Spese sostenute dal lavoratore nell’interesse dei propri familiari, richieste a
rimborso
Rientrano in tali spese, tutti i beni e i servizi che il lavoratore acquista in favore die
propri familiari purché vengano effettuati con le seguenti finalità:
• Educazione;
• Istruzione;
• Assistenza a familiari anziani (oltre i 75 anni compiuti) o non autosufficienti
A titolo esemplificativo e non esaustivo:
• Asili nido;
• Scuole materne;
• Servizi di Babysitting;
• Visite di istruzione scolastiche;
79
• Scuole di istruzione di ogni ordine e grado, pubbliche o private in Italia e
all’estero;
• Trasporto scolastico;
• Servizi di mensa;
• Testi scolastici e universitari;
• Gite didattiche e visite di istruzione scolastiche;
• Ludoteche e centri estivi e invernali;
• Badanti;
• Strutture ospedaliere;
• Residenze Sanitarie Assistite e Case di Riposo;
• Altri servizi di assistenza;
Nei limiti stabiliti dalla normativa vigente è possibile effettuare il rimborso delle
spese sostenute da parte del lavoratore per il pagamento degli interessi di prestiti e mutui
stipulati dal lavoratore.
Articolo 95 - Assenze e permessi
Tutte le assenze debbono essere giustificate entro il giorno successivo a quello dell'inizio
dell'assenza stessa, salvo caso di impedimento giustificato.
L'assenza ingiustificata può essere punita con una multa variabile dal 5 al 20 per cento della
retribuzione corrispondente alle ore non lavorate.
L'importo della multa, tuttavia, non potrà mai superare 3 ore della retribuzione base.
Prolungandosi l'assenza ingiustificata per tre giorni consecutivi o ripetendosi per tre volte
in un anno nel giorno seguente la festività, il lavoratore può essere licenziato.
In ogni caso, l'assenza ancorché giustificata o autorizzata, non consente la decorrenza della
retribuzione.
Durante le ore di lavoro l'operaio non può lasciare l'impresa senza regolare autorizzazione.
In caso di assenza per malattia, l'impresa ha facoltà di far controllare l'infermità del
lavoratore da parte degli Istituti previdenziali competenti.
Fermo restando quanto disposto dall'art. 5, della legge 20 maggio 1970, n. 300, il controllo
delle assenze per malattia è disciplinato come segue: il lavoratore assente per malattia è
tenuto a trovarsi nel proprio domicilio per le visite di controllo dalle ore 10 alle ore 12 e
dalle ore 17 alle ore 19 o in quelle diverse fasce orarie stabilite da disposizioni legislative
o amministrative.
Ogni mutamento di domicilio del lavoratore dovrà essere dallo stesso comunicato
tempestivamente all'impresa.
Sono fatte salve le eventuali comprovate necessità di assentarsi dal domicilio per visite,
prestazioni ed accertamenti specialistici e per le visite di controllo, delle quali il lavoratore
darà preventiva informazione all'impresa, nonché comprovate cause di forza maggiore.
80
Qualora il lavoratore risulti assente alla visita di controllo senza giustificato motivo, decade
dal diritto al trattamento economico dovuto dall'impresa e dalla Cassa edile per l'intero per
i primi 10 giorni e nella misura della metà per l'ulteriore periodo, esclusi quelli di ricovero
ospedaliero o già accertati da precedente visita di controllo, e sarà considerato assente
ingiustificato.
Articolo 96 - Provvedimenti disciplinari
A) Le infrazioni al presente contratto e alle relative norme saranno punite:
con richiamo verbale;
• con ammonizione scritta;
• con una multa fino al massimo di 3 ore di retribuzione;
• con la sospensione fino ad un massimo di 3 giorni;
• con il licenziamento.
B) Le ammonizioni, le multe, le sospensioni saranno inflitte al lavoratore che:
• abbandoni il posto di lavoro senza giustificato motivo;
• non si presenti al lavoro o si presenti in ritardo senza giustificato motivo;
• ritardi l'inizio del lavoro o lo sospenda o ne anticipi la sospensione;
• non esegua il lavoro secondo le istruzioni avute oppure lo esegua con negligenza;
• arrechi danno per disattenzione al materiale di officina o al materiale di lavorazione
occulti scarti di lavorazione;
• sia trovato addormentato;
• introduca nei locali dell'impresa bevande alcoliche senza regolare permesso;
• si presenti o si trovi in stato di ubriachezza;
• in qualsiasi altro modo trasgredisca alle disposizioni del presente contratto di lavoro
ed alle direttive dell'impresa o rechi pregiudizio alla disciplina, alla morale,
all'igiene ed alla sicurezza del lavoro.
C) Nei casi di maggiore gravità o recidiva, verrà inflitta la sospensione.
D) L'azienda potrà procedere al licenziamento del lavoratore senza preavviso nei
seguenti casi:
• insubordinazione non lieve verso i superiori;
• reati per i quali siano intervenute condanne penali passate in giudicato o comunque,
data la loro natura, si renda per essi impossibile la prosecuzione del rapporto di
lavoro;
• rissa nell'interno dell'impresa, furto, frode o danneggiamenti volontari o con colpa
di materiali dell'impresa o di materiali di lavorazione;
81
• trafugamento di disegni, di utensili o di altri oggetti di proprietà dell'impresa;
• lavori fuori dell'impresa in concorrenza con la stessa;
• lavorazione e costruzione nell'interno dell'impresa senza autorizzazione di oggetti
per proprio uso o per conto terzi;
• assenza ingiustificata per tre giorni di seguito o per tre volte in uno dei giorni
successivi al festivo nel periodo di un anno, ovvero ripetendosi per cinque volte nel
periodo di un anno;
• recidiva in una qualunque delle mancanze che abbia dato luogo a due sospensioni
nei dodici mesi precedenti.
• Violazione della normativa anti -mobbing e contro le molestie sessuali, contenuta
negli artt. 90 bis e 90 ter del presente CCNL.
E) Indipendentemente dai provvedimenti di cui sopra in caso di danneggiamenti
volontari o per colpa grave o di furto, il lavoratore sarà tenuto al risarcimento dei
danni.
Articolo 97 - Passaggio da operaio ad impiegato
Il passaggio dell'operaio alla categoria impiegatizia nella stessa impresa non costituisce di
per sé motivo per la risoluzione del rapporto di lavoro.
L'anzianità di servizio maturata nella categoria operaia è utile ai soli effetti del preavviso e
del trattamento economico.
Articolo 98 - Cessione, trapasso e trasformazione di azienda
La cessione, il trapasso e la trasformazione in qualsiasi modo dell'azienda non risolvono di
per sé il rapporto di lavoro ed il personale ad essa addetto conserva ogni diritto, nei
confronti del nuovo titolare. In caso di fallimento o di cessazione dell'azienda, seguiti dal
licenziamento del lavoratore, questi avrà diritto all'indennità di anzianità ed a quant'altro
gli compete in base al presente contratto.
Articolo 99 - Contratto a termine
Al contratto di lavoro potrà essere apposto un termine che viene individuato in base al D.L.
43/2023 (c.d. Decreto Lavoro) e relativa Legge di conversione n. 85/2023.
Le proroghe ed i rinnovi sono ammessi nei limiti ed alle condizioni previste dalla normativa
vigente.
Al contratto a tempo determinato potrà inoltre essere apposta una durata superiore a 12
mesi, ma comunque non eccedente i 24 mesi, dalle imprese edili che siano in possesso dei
requisiti per accedere ai benefici previsti dall’ art. 29 L n. 341/1995 , anche per le seguenti
specifiche condizioni:
82
- avvio di un nuovo cantiere;
- proroga dei termini di un appalto;
- avvio di specifiche attività edile o fase lavorativa non precedentemente programmata;
- assunzione di giovani fino a 29 anni e lavoratori con età superiore a 45 anni;
- assunzione di disoccupati e inoccupati da almeno sei mesi.
- assunzione di cassaintegrati
Il lavoratore assunto con contratto a tempo determinato per almeno 6 mesi può far valere il
diritto di precedenza nelle assunzioni a tempo indeterminato eseguite dal datore di lavoro,
entro i successivi 12 mesi, con riferimento alle mansioni svolte
Per le ragioni di carattere tecnico, produttivo organizzativo e sostitutivo anche se riferibili
all’ordinaria attività del datore di lavoro, nonché per la possibilità di ricorrere a contratto a
tempo determinato senza causale, si rimanda integralmente alla L. 43/2023 e ai limiti e alle
condizioni ivi imposte.
Il ricorso al contratto a tempo determinato è vietato nelle seguenti ipotesi:
• per la sostituzione di lavoratori che esercitano il diritto di sciopero;
• presso unità produttive nelle quali si sia proceduto, entro i sei mesi precedenti, a
licenziamenti collettivi ai sensi degli artt. 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223
e s.m.i., che abbiano riguardato lavoratori adibiti alle stesse mansioni cui si riferisce
il contratto di lavoro a tempo determinato, salvo che tale contratto sia concluso per
provvedere a sostituzione di lavoratori assenti, ovvero sia concluso ai sensi dell'art.
8, comma 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223, ovvero abbia una durata iniziale non
superiore a 3 mesi;
• presso unità produttive nelle quali sia operante una sospensione dei rapporti o una
riduzione dell'orario, con diritto al trattamento di integrazione salariale, che
interessino lavoratori adibiti alle stesse mansioni cui si riferisce il contratto di lavoro
a tempo determinato;
• da parte delle imprese che non abbiano effettuato la valutazione dei rischi ai sensi
dell'art. 28 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modifiche.
Fermo restando quanto previsto dall'art. 10, comma 7 del citato decreto legislativo n.
368/2001, così come modificato dal D.L. n. 76 del 28 giugno 2013, il ricorso ai contratti a
termine per le ulteriori causali non può superare, mediamente nell'anno, cumu lativamente
con i contratti di somministrazione a tempo determinato di cui all'art. 94, il 30% dei rapporti
di lavoro con contratto a tempo indeterminato dell'impresa.
Resta ferma in ogni caso la possibilità di utilizzare almeno sette rapporti di lavoro con
contratto a termine e/o di somministrazione a tempo determinato, comunque non eccedenti
la misura di un terzo del numero di lavoratori a tempo indeterminato dell'impresa.
Le frazioni eventualmente risultanti da tali conteggi verranno arrotondate all'unità
superiore.
La media è computata con riferimento alla media annua dei lavoratori in forza nell'anno
solare precedente. Fermo restando quanto previsto al secondo comma del presente articolo,
83
per le imprese senza personale dipendente e per quelle che occupano fin a 3 (tre) dipendenti,
è consentito attivare, comunque, un rapporto di lavoro a tempo determinato.
Visto l'avviso comune del 10 aprile 2008 sottoscritto in attuazione dell'art. 5, comma 4bis,
del citato decreto legislativo n. 368/2001 e s.m.i., le parti concordano che l'ulteriore
successivo contratto a termine in deroga al limite dei 36 mesi comprensivi di proroghe e
rinnovi, di cui al medesimo comma, potrà avere durata massima pari a 8 mesi, a condizione
che venga rispettata la procedura ivi prescritta.
In occasione della sessione semestrale di concertazione e informazione, l'Organizzazione
regionale e/o territoriale aderente alle Organizzazioni artigiane e della piccola industria
stipulanti fornirà alle Organizzazioni sindacali dei lavoratori territorial i, o alle R.S.U.
laddove esistenti, informazioni in merito all'utilizzo sul territorio dei contratti di lavoro a
termine.
La stessa informazione alle Organizzazioni nazionali o territoriali dei lavoratori sarà fornita
dalle imprese in occasione degli incontri previsti dall'ultimo comma, lett. A) del sistema di
concertazione e informazione del vigente c.c.n.
Articolo 100 - Distacco temporaneo
Nell'ambito di quanto consentito dal sistema legislativo e dalla prassi giuridica, il lavoratore
edile può essere temporaneamente distaccato, con mansioni equivalenti, da un'impresa
edile ad un'altra, qualora esista l'interesse economico - produttivo dell'impresa distaccante,
anche con riguardo alla salvaguardia delle proprie professionalità, a che il lavoratore svolga
la propria attività a favore dell'impresa distaccataria.
Durante il periodo di distacco il lavoratore adempie all'obbligazione di prestare la propria
opera nei confronti dell'impresa distaccataria, conservando il rapporto contrattuale con
l'impresa distaccante.
Al termine del periodo di distacco, il lavoratore rientra presso l'impresa distaccante ove
continuerà a svolgere la propria attività lavorativa.
L'impresa distaccante evidenzierà nelle denunce alla Cassa edile la posizione di lavoratori
distaccati.
In ogni caso, continua a trovare applicazione quanto previsto dall'art. 8, comma 3, della
legge n. 236/1993.
Articolo 101 - Somministrazione di lavoro
La somministrazione a tempo determinato è consentita per gli operai nelle seguenti ipotesi:
• punte di attività connesse ad esigenze di mercato derivanti dall'acquisizione di
nuovi lavori;
• esecuzione di un'opera e di lavorazioni definite e predeterminate nel tempo che non
possano essere attuate ricorrendo al normale livello occupazionale;
• impiego di professionalità diverse o che rivestano carattere di eccezionalità rispetto
a quelle normalmente occupate, in relazione alla specializzazione dell'impresa;
84
• impiego di professionalità carenti sul mercato del lavoro locale;
• sostituzione di lavoratori assenti, comprese le ipotesi di assenza per periodi di ferie
non programmati, per lavoratori in aspettativa, congedo o temporaneamente
inidonei a svolgere le mansioni assegnate o che partecipino a corsi di formazione;
• per fronteggiare punte di più intensa attività riguardanti servizi o uffici, indotte da
eventi specifici e definiti.
• Per gli impiegati dell'edilizia la somministrazione a tempo determinato è ammessa
a fronte di ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo.
Il ricorso alla somministrazione è vietato:
a) per la sostituzione di lavoratori che esercitano il diritto di sciopero;
b) presso unità produttive nelle quali si sia proceduto, entro i sei mesi precedenti,
a licenziamenti collettivi ai sensi degli artt. 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n.
223, che abbiano riguardato lavoratori adibiti alle stesse mansioni cui si riferisce
il contratto di somministrazione ovvero presso unità produttive nelle quali sia
operante una sospensione dei rapporti o una riduzione dell'orario, con diritto al
trattamento di integrazione salariale, che interessino lavoratori adibiti alle stesse
mansioni cui si riferisce in contratto di somministrazione;
c) da parte delle imprese che non abbiano effettuato la valutazione dei rischi ai
sensi dell'art. 28 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive
modifiche;
d) per l'esecuzione di lavori che espongono ad agenti cancerogeni di cui al Titolo
IX del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modifiche;
e) per lavori con radiazioni ionizzanti che esigono la designazione di zone
controllate o sorvegliate, quali definite dalla vigente normativa in materia di
protezione dei lavoratori dalle radiazioni ionizzanti;
f) per costruzioni di pozzi a profondità superiori a 10 metri;
g) per lavori subacquei con respiratori;
h) per lavori in cassoni ad aria compressa;
i) per lavori comportanti l'impiego di esplosivi.
Nei casi di cui alle lettere da d) a i), la somministrazione di lavoro sarà consentita soltanto
nei confronti delle agenzie che siano state specificamente abilitate, a norma di legge, allo
svolgimento delle attività sopra indicate.
Il ricorso alla somministrazione a tempo determinato, nelle ipotesi di cui ai punti 1), 2), 3)
e 4), per gli operai non può superare, mediamente nell'anno, cumulativamente con i
contratti a termine, la soglia del 30% dei rapporti di lavoro con contratto a tempo
indeterminato dell'impresa.
Fermo restando quanto previsto dall'art. 10, commi 7 e 8 del decreto legislativo n. 368 del
6 settembre 2001, tale percentuale è comprensiva anche dei contratti di somministrazione
a tempo determinato per gli impiegati.
85
Resta ferma in ogni caso la possibilità di utilizzare almeno sette rapporti di
somministrazione a tempo determinato e/o di contratti a termine, comunque non eccedenti
la misura di un terzo del numero di lavoratori a tempo indeterminato dell'impresa.
Le frazioni eventualmente risultanti da tali conteggi verranno arrotondate all'unità
superiore.
La media è computata con riferimento alla media annua dei lavoratori in forza nell'anno
solare precedente. Per le imprese senza personale dipendente e per quelle che occupano fin
a 3 (tre) dipendenti, è consentito attivare, comunque, un rapporto di sommini strazione a
tempo determinato.
Le parti confermano che agli operai occupati con lo strumento della somministrazione nelle
imprese edili sia applicata la contrattazione collettiva in vigore per le imprese medesime,
compresi gli obblighi di contribuzione ed accantonamento nei confronti della Cassa edile e
degli altri Organismi paritetici di settore.
Articolo 102 - Contratti di inserimento
Il contratto di inserimento è un contratto di lavoro diretto a realizzare, mediante un progetto
individuale di adattamento delle competenze professionali del lavoratore ad un determinato
contesto lavorativo, l'inserimento ovvero il reinserimento nel mercato nel lavoro.
La durata del contratto di inserimento non può essere inferiore a 9 mesi e non può essere
superiore a 18 mesi.
Nel caso di lavoratori riconosciuti affetti, ai sensi della normativa vigente, da grave
handicap fisico, mentale o psichico, la durata massima può essere estesa fino a trentasei
mesi.
Possono essere assunti con contratto di inserimento i lavoratori di cui al comma 1, del
D.Lgs. n. 276/2003.
Il contratto di inserimento è stipulato in forma scritta e in esso deve essere specificatamente
indicato il progetto individuale di inserimento.
In mancanza di forma scritta, il contratto è nullo e il lavoratore si intende assunto a tempo
indeterminato.
Nel contratto verranno indicati:
• la durata;
• il periodo di prova, così come previsto per il livello di inquadramento attribuito;
• l'orario di lavoro, determinato in funzione dell'ipotesi che si tratti di un contratto a
tempo pieno o a tempo parziale.
L'inquadramento del lavoratore è quello dell'operaio comune per i contratti di inserimento
il cui progetto individuale è preordinato per gli operai qualificati e specializzati e
dell'operaio qualificato per i contratti di inserimento il cui progetto indivi duale è
preordinato per gli operai di quarto livello.
86
Per i contratti di inserimento finalizzati al reinserimento di soggetti con professionalità
coerenti con il contesto organizzativo aziendale, l'inquadramento sarà di un livello
inferiore.
Anche per i contratti di inserimento rivolti alla categoria degli impiegati l'inquadramento
economico e il trattamento economico è quello di due livelli inferiori a quello della
categoria il cui progetto individuale è preordinato.
Nel caso di contratti di inserimento finalizzati al reinserimento di soggetti con
professionalità coerenti con il contesto organizzativo aziendale, l'inquadramento sarà di un
livello inferiore.
Il progetto individuale di inserimento è definito con il consenso del lavoratore e deve essere
finalizzato a garantire l'adeguamento delle competenze professionali del lavoratore al
contesto lavorativo, valorizzandone le professionalità già acquisite.
Nel progetto verranno indicati:
• la qualificazione al conseguimento della quale è preordinato il progetto di
inserimento/reinserimento oggetto del contratto;
• la durata e le modalità della formazione.
Nell'ipotesi di reinserimento di soggetti con professionalità coerenti con il contesto
organizzativo aziendale, potrà essere prevista una durata massima di 12 mesi.
Il progetto deve prevedere una formazione teorica non inferiore a 16 ore, ripartita tra
l'apprendimento di nozioni di prevenzione antinfortunistica e di disciplina del rapporto di
lavoro ed organizzazione aziendale ed accompagnata da congrue fasi di addest ramento
specifico, impartite anche con modalità di e -learning, in funzione dell'adeguamento delle
capacità professionali del lavoratore.
La formazione teorica sarà effettuata presso Enti di formazione operanti sul territorio, sulla
base di programmi concordati nell'ambito del Comitato nazionale di coordinamento delle
iniziative formative in edilizia.
La formazione antinfortunistica dovrà essere necessariamente impartita nella fase iniziale
del rapporto e avrà la durata di 8 ore.
La registrazione delle competenze acquisite sarà opportunamente effettuata a cura del
datore di lavoro o di un suo delegato sul libretto individuale di formazione, predisposto
secondo quanto disposto dal presente CCNL.
Le parti si riservano di adeguare l'attuale sistema di certificazione delle competenze
acquisite a quello predisposto in base alla vigente normativa sulla materia.
Per l'assunzione in prova e per la relativa regolamentazione, così come per l’orario di lavoro
valgono le norme di cui al vigente c.c.n.l.
Nel caso di malattia o infortunio non sul lavoro, il lavoratore in contratto di
inserimento/reinserimento ha diritto ad un periodo di conservazione del posto di settanta
giorni.
Nell'ambito di tale periodo l'azienda applicherà il c.c.n.l. e il contratto di secondo livello.
Nei casi in cui il contratto di inserimento/reinserimento venga trasformato in rapporto di
lavoro a tempo indeterminato, il periodo di inserimento/reinserimento verrà computato
87
nell'anzianità di servizio ai fini degli istituti previsti dalla legge e dal contratto, con
l'esclusione dell'istituto degli aumenti periodici di anzianità e della progressione automatica
di carriera.
Articolo 104 - Lavoro a tempo parziale
Il lavoro a tempo parziale è disciplinato dalle norme di legge e dalle disposizioni del
presente articolo; l'organizzazione del lavoro in cantiere implica il ricorso del lavoro a part-
time degli operai di produzione quale prestazione eccezionale rispetto al contratto a tempo
pieno.
Il rapporto di lavoro a tempo parziale, ossia il rapporto di lavoro con prestazione ad orario
ridotto rispetto a quello stabilito dal presente c.c.n.l., potrà essere attuato con riferimento a
tutti i giorni lavorativi della settimana (part -time orizzontale ), nonché a periodi
predeterminati nel corso della settimana, del mese, dell'anno (part -time verticale)
conformemente ai principi di seguito elencati:
• volontarietà di entrambe le parti del rapporto, salvo diverse previsioni della legge;
• compatibilità con le esigenze funzionali ed organizzative dell'ufficio, unità
produttiva e dell'azienda nel suo complesso, nonché con i contenuti professionali
della mansione svolta;
• reversibilità della prestazione da tempo parziale a tempo pieno in relazione alle
esigenze aziendali e quando sia compatibile con le mansioni svolte e/o da svolgere;
• applicabilità delle norme del presente contratto in quanto coerenti con la natura del
part-time, secondo la regola della proporzionalità.
Su intesa delle parti, il lavoro a tempo parziale, verticale e orizzontale, potrà combinarsi
nell'ambito del singolo rapporto di lavoro (part-time misto).
L'instaurazione del rapporto di lavoro part -time deve avvenire con atto scritto nel quale
devono essere precisati l'orario di lavoro - con riferimento al giorno, alla settimana, al mese,
all'anno - l'eventuale durata predeterminata e gli altri elementi pre visti dal presente
contratto per il rapporto di lavoro a tempo pieno.
La retribuzione diretta ed indiretta, nonché tutti gli istituti contrattuali, saranno
proporzionati all'orario di lavoro concordato, con riferimento al trattamento contrattuale
dei lavoratori a tempo pieno.
La trasformazione del rapporto da tempo pieno a tempo parziale e viceversa deve avvenire
con il consenso delle parti, le quali possono stabilire le condizioni per il ripristino del
rapporto originario. Il lavoratore può avvalersi dell'assistenza delle R.S. U. o delle
Organizzazioni sindacali territoriali.
Fermo restando quanto previsto dalla legge, le parti stabiliscono che un'impresa edile non
può assumere operai a tempo parziale per una percentuale superiore al 3% del totale dei
lavoratori occupati a tempo indeterminato.
Resta ferma la possibilità di impiegare almeno un operaio a tempo parziale, laddove non
ecceda il 30% degli operai a tempo pieno dipendenti dell'impresa.
88
Le parti convengono che le imprese da 0 a 3 dipendenti possono assumere dipendenti operai
a tempo parziale, per un periodo massimo temporale del 30% del monte ore annuale degli
addetti occupati nell'impresa.
Fermi restando gli obblighi di legge di comunicazione all'INPS del ricorso all'istituto del
part-time e dell'orario di lavoro stabilito, il datore di lavoro, con cadenza annuale, informerà
le R.S.U. o, in loro assenza, le OO.SS. territoriali, sull'andamento delle assunzioni a tempo
parziale, la relativa tipologia ed il ricorso al lavoro supplementare.
Sono in ogni caso esenti dai limiti quantitativi sopra indicati i contratti a part-time stipulati
con personale impiegatizio, con personale operaio non adibito alla produzione ad
esclusione degli autisti, con personale operaio di 4° livello, con personale operaio occupato
in lavori di restauro ed archeologici, con personale operaio che usufruisca di trattamento
pensionistico, nonché le trasformazioni del rapporto di lavoro da tempo pieno a part -time
motivate da gravi e comprovati problemi di salute del rich iedente, ovvero da necessità di
assistenza del coniuge o dei parenti di 1° grado per malattia o condizioni di disabilità che
richiedano assistenza continua, adeguatamente comprovate.
Per specifiche esigenze tecnico-organizzative, produttive e amministrative, è consentito il
ricorso a prestazioni di lavoro supplementare, nel part -time orizzontale, anche a tempo
determinato, fino al raggiungimento di 40 ore settimanali, e a prestazioni d i lavoro
straordinario nel part-time verticale o misto, anche a tempo determinato.
Per il personale operaio, le eventuali ore di lavoro supplementare prestate nel rispetto del
limite settimanale di cui sopra saranno compensate con la quota oraria di retribuzione
diretta, maggiorata di una percentuale del 20%, che avrà incidenza su tutti gli istituti
retributivi legali e contrattuali, indiretti e differiti, compresi le contribuzioni e gli
accantonamenti in Cassa edile.
Si applicherà una maggiorazione del 20% per il lavoro supplementare svolto dagli
impiegati, calcolata forfettariamente sugli elementi della retribuzione ed il relativo
compenso deve intendersi onnicomprensivo dell'incidenza sugli istituti retributivi
contrattuali e legali, indiretti e differiti, e non avrà incidenza sul t.f.r.
La facoltà di procedere alla variazione della prestazione lavorativa ai sensi del presente
comma deve essere esercitata dal datore di lavoro con preavviso comunque non inferiore a
5 giorni lavorativi.
In caso di applicazione di clausole elastiche, per le ore di lavoro prestate in aumento
ricorrerà una maggiorazione del 20% calcolata per gli operai e gli impiegati sugli elementi
della retribuzione. La variazione in aumento della prestazione è comunque co nsentita per
una quantità annua di ore non superiore al 30% della normale prestazione a tempo parziale.
In caso di variazione della collocazione temporale della prestazione per effetto di clausole
flessibili, per le ore relative sarà riconosciuta una maggiorazione del 10% con gli stessi
criteri di computo previsti per la quantificazione del compenso per lavoro supplementare.
Tenendo conto della particolare articolazione produttiva del settore, in caso di assunzioni
di personale a tempo parziale l'impresa fornirà tempestiva comunicazione alle R.S.U. o in
mancanza alle Organizzazioni territoriali sindacali.
Articolo 105 - Disposizioni generali
89
Per quanto non previsto dal presente contratto, valgono le disposizioni di legge vigenti.
I lavoratori debbono, inoltre, osservare le eventuali disposizioni stabilite dall'impresa
sempre che queste non modifichino e non siano in contrasto con quelle di legge e del
presente contratto.
Articolo 106 - Inscindibilità delle disposizioni contrattuali - Condizioni di miglior
favore
Le disposizioni del presente contratto sono correlative ed inscindibili tra loro e non sono
cumulabili con altro trattamento.
La previdenza ed il trattamento economico di fine rapporto, anche quando siano disgiunti,
si considerano costituenti un unico istituto.
Ferma restando la inscindibilità di cui ai commi precedenti, restano immutate le condizioni
più favorevoli eventualmente praticate ai lavoratori in servizio presso le singole imprese
alla data di entrata in vigore del presente contratto.
Articolo 107 - Aumenti retributivi e minimi di paga base e stipendio
In coerenza con le prassi in atto e con le specificità del settore delle costruzioni, le parti
concordano un incremento retributivo complessivo di euro 92,00 a parametro 100 (operaio
comune), come specificato nella seguente tabella:
Livelli Para-
metri
7° 205 1.993,46
6° 180 1.777,08
5° 150 1.481,04
4° 139 1.380,98
3° 130 1.283,72
2° 115 1.153,65
1° 100 987,30
Art. 108 – Decorrenza e durata
Salvo le diverse decorrenze espressamente indicate, il presente contratto si
applica dal 22/12/2023 al 21/12/2028.
Qualora non sia disdetto da una delle parti, con lettera raccomandata AR almeno
sei mesi prima della scadenza, si intenderà rinnovato per 3 anni e così di seguito.
Articolo 109 - Lavori usuranti - Lavori pesanti
90
Le aziende che applicheranno Il presente CCNL dovranno adottare le normative e gli
strumenti già previsti dalla Contrattualistica Collettiva Nazionale costituente Casse e Enti
Bilaterali dell’Edilizia.
Articolo 111 – Clausola di miglior favore
In caso di condizioni di miglior favore, anche aziendali, esse si intendono automaticamente
assorbite nel presente contratto collettivo.
91
ALLEGATI
ALLEGATO A – TABELLA DEI MINIMI DI PAGA BASE MENSILI PER
GLI OPERAI E DI STIPENDIO MENSILE PER GLI IMPIEGATI
Livello Importo Parametro
7° 69,38 205
6° 60,92 180
5° 50,77 150
4° 47,05 139
3° 44 130
2° 38,92 115
1° 33,82 100
Le parti si danno atto che, con la sottoscrizione del rinnovo contrattuale, si è data continuità
al processo di armonizzazione dei minimi tabellari previsti dagli altri CCNL sottoscritti nel
settore.
Nel caso in cui atti legislativi e/o accordi tra parti sociali prevedano soluzioni diverse da
quelle previste dal presente CCNL, le parti firmatarie armonizzeranno, sulla base del
principio di salvaguardare condizioni economiche omogenee tra le imprese, quanto
previsto dal presente contratto con le soluzioni generali \ maturate per il lavoro dipendente.
92
ALLEGATO B – REGOLAMENTO NAZIONALE PER LA DISCIPLINA
DELL’APPRENDISTATO
Il contratto di apprendistato è un contratto di lavoro di natura subordinata a tempo
indeterminato.
Le parti concordano la seguente regolamentazione dell'apprendistato professionalizzante o
contratto di mestiere (d'ora in avanti apprendistato professionalizzante), finalizzato
all'acquisizione di una qualifica professionale ai fini contrattuali, al fine di consentire il
tempestivo utilizzo dell'istituto da parte delle imprese edili che applicano il presente
contratto.
L'apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale e quello per alta formazione
e ricerca, saranno oggetto di ulteriori accordi.
In relazione ai limiti previsti per l'assunzione di nuovi apprendisti in ragione del
consolidamento o meno dei rapporti di lavoro degli apprendisti assunti in precedenza nella
stessa impresa, si rinvia alle disposizioni di legge vigenti alla data di stipul a del presente
accordo.
Art. 1 Norme generali
La disciplina dell'apprendistato professionalizzante nell'artigianato e nelle piccole e medie
imprese del settore edile ed affini è regolata dalle vigenti norme legislative, dalle
disposizioni del presente regolamento e da eventuali ulteriori disposizioni stabilite dalla
contrattazione territoriale in conformità con il presente CCNL.
Per il trattamento economico degli apprendisti nei casi di assenza per malattia, infortunio e
malattia professionale, si fa rinvio alle relative norme contenute nel presente CCNL.
L'orario di lavoro degli apprendisti è disciplinato dal vigente CCNL.
Agli apprendisti operai e impiegati si applica la normativa sui riposi annui contenuta nel
presente contratto collettivo.
Art. 2 Età dell'apprendista
Il contratto di apprendistato professionalizzante può essere stipulato con soggetti di età
compresa tra i diciotto anni ed i ventinove anni.
Il contratto di apprendistato professionalizzante può essere stipulato a partire dal
diciassettesimo anno di età, a norma dell’art. 4 comma 1 D.Lgs. 167/2011, per i soggetti in
possesso di una qualifica professionale conseguita ai sensi della normativa vigente.
Art. 3 Periodo di prova
Il periodo di prova avrà la durata massima di 6 settimane.
Per l'assunzione in prova dell'apprendista è richiesto l'atto scritto.
93
Durante tale periodo ciascuna delle parti contraenti potrà risolvere il rapporto di lavoro
senza obbligo di preavviso o di indennità, con il solo pagamento all'apprendista delle ore
di lavoro effettivamente prestate.
Superato il periodo di prova, l'assunzione in qualità di apprendista sarà comunicata
direttamente all'interessato.
Art. 4 Forma e contenuto del contratto
Per instaurare un rapporto di apprendistato professionalizzante è necessario un contratto in
forma scritta tra azienda e lavoratore nel quale devono essere indicati, a pena di nullità:
- la qualifica che sarà acquisita al termine del periodo di formazione,
- la durata del periodo di apprendistato,
- la retribuzione,
- la durata del periodo di prova;
- il rinvio al piano formativo individuale (PFI) ai fini della definizione del percorso
formativo ed ogni altra indicazione contrattuale utile.
Il piano formativo individuale (PFI) dovrà essere allegato al contratto come parte integrante
dello stesso.
È prevista la possibilità di finanziare i percorsi formativi aziendali degli apprendisti per il
tramite dei fondi paritetici interprofessionali anche attraverso specifici accordi con le
regioni.
Art. 5 Apprendistato presso aziende diverse
I periodi di servizio effettivamente prestati in qualità di apprendista presso altre imprese si
cumulano ai fini della durata prevista dalla presente regolamentazione, purché detti periodi
non siano separati da interruzioni superiori a un anno e sempre che si riferiscano alle stesse
qualifiche.
Per ottenere il riconoscimento del cumulo di periodi di apprendistato precedentemente
prestati presso altre imprese, l'apprendista deve documentare, all'atto dell'assunzione, i
periodi già compiuti tramite i dati registrati sul "libretto di formazione professionale edile"
o altra documentazione, oltre all'eventuale frequenza di corsi di formazione esterna.
Nel caso di cumulabilità di più rapporti, le ore di formazione saranno riproporzionate in
relazione al restante periodo di apprendistato da svolgere
A quest'ultimo fine l'apprendista deve documentare l'avvenuta partecipazione all'attività
formativa con l'attestazione del tutore o referente aziendale nel libretto di formazione o/e
con l'attestato di frequenza rilasciato dalla Scuola edile o dall'Ente riconosciuto presso cui
si è svolta la formazione; il computo dei periodi accumulati sarà evidenziato nel PFI.
Al termine del periodo di apprendistato, le imprese rilasceranno all'apprendista, oltre alle
normali registrazioni nella scheda professionale, un documento che attesti i periodi di
apprendistato già compiuti e le mansioni per le quali sono stati effettuati i periodi medesimi.
94
La retribuzione iniziale dell'apprendista che abbia già prestato periodi di apprendistato
presso altre imprese per le medesime qualifiche, è quella relativa al semestre nel quale il
precedente periodo è stato interrotto.
Art. 6 Durata del contratto
La durata del contratto di apprendistato professionalizzante è determinata nelle seguenti
misure massime, in relazione alla qualifica da conseguire ed ai gruppi di lavorazioni, come
di seguito indicati:
1° GRUPPO
Rientrano in questo gruppo i lavoratori riconducibili ai profili professionali caratterizzanti
la figura dell'artigiano ed aventi le competenze in materia di salute e sicurezza sul lavoro,
tecniche e legislative relative all'impresa artigiana, che le parti si impegnano ad individuare
nel dettaglio entro 90 giorni dalla sottoscrizione del presente accordo.
Durata: 60 mesi.
2° GRUPPO
Lavorazioni polivalenti che richiedono l'acquisizione di conoscenze specifiche sulle
tecniche di muratura e di carpenteria con capacità di interpretare il disegno e di eseguire,
con continuità ed autonomia, lavorazioni di elevata specializzazione sia di muratura che di
carpenteria non rientranti nel primo gruppo.
Lavorazioni artistiche e ad elevato contenuto tecnico e professionale, quali ad esempio
ferraiolo, cementista -formatore, scalpellino -ornatore, decoratore -pittore (stuccatore,
ornatista, tappezziere, mosaicista, colorista e modellista).
Durata: 51 mesi.
3° GRUPPO
Lavorazioni di carattere tradizionale ed a medio contenuto professionale, quali ad esempio
muratore, verniciatore, imbianchino, pavimentatore, palchettista, piastrellista, linoleista,
moquettista, selciatore, lastricatore.
Durata: 48 mesi.
4° GRUPPO
Lavorazioni di carattere tradizionale ed a basso contenuto professionale, quali ad esempio
asfaltista, stuccatore (scaliolista), montatore di prefabbricati.
95
Durata: 36 mesi.
IMPIEGATI
Per gli impiegati con qualifiche finali del secondo e terzo livello, l'apprendistato ha la stessa
durata del 3° Gruppo.
Per gli impiegati con qualifiche finali del quarto e quinto livello, l'apprendistato ha la stessa
durata e progressione retributiva del 2° Gruppo.
Per gli impiegati con qualifiche finali del sesto e settimo livello, l'apprendistato ha la stessa
durata e progressione retributiva del 1° Gruppo.
Art. 7 Retribuzione
La retribuzione dell'apprendista è determinata mediante l'applicazione delle percentuali
sotto indicate sul minimo di paga, indennità di contingenza, indennità territoriale di settore,
EVR e percentuale per i riposi annui spettante al lavoratore inquadrato al 2° livello.
Per i gruppi 1° e 2° l'applicazione delle percentuali sotto indicate è effettuata sul lavoratore
inquadrato nel 3° livello.
Grup
pi
I
sem.
II
sem.
III
sem.
IV
sem.
V
sem.
VI
sem.
VII
sem.
VIII
sem.
IX
sem.
X
sem.
1° 74 76 79 79 86 86 91 91 96 96
2° 70 74 76 79 81 86 86 91 96
3° 74 76 79 79 86 86 91 96
4° 74 76 79 84 91 96
Art. 8 Inquadramento
Al termine del periodo di apprendistato professionalizzante, il livello di inquadramento
degli apprendisti è il seguente:
- gli apprendisti operai del 1° gruppo saranno inquadrati nel 4° o 5° livello,
- gli apprendisti operai del 2° gruppo saranno inquadrati nel 3° livello,
- gli apprendisti operai del 3° e 4° gruppo saranno inquadrati nel 2° livello.
Gli apprendisti impiegati, al conseguimento della qualifica, saranno inquadrati nel livello
proprio della qualifica finale.
Art. 9 Piano formativo individuale
96
Il piano formativo individuale (PFI) sarà redatto in un documento distinto dal contratto
individuale di lavoro ed allegato a questo.
Il piano formativo individuale definisce il percorso formativo dell'apprendista in coerenza
con la qualifica da raggiungere e con le conoscenze e competenze già possedute dallo
stesso.
Esso inoltre indica i contenuti e le modalità di erogazione della formazione aziendale,
nonché il nome del tutore o referente aziendale che potrà essere individuato anche nel
titolare dell'impresa, in un socio o in un familiare coadiuvante.
Il piano formativo individuale, di norma redatto sulla base di moduli e profili formativi
standard nazionali, dovrà essere definito entro 30 giorni di calendario dalla stipula del
contratto di lavoro e potrà essere modificato a seguito di concordi valutazi oni
dell'apprendista e dell'impresa anche su istanza del tutore o referente aziendale.
Per la compilazione del piano formativo individuale, compresa l'analisi delle competenze
generali e professionali dell'apprendista, l'impresa potrà avvalersi delle scuole edili o degli
enti formativi accreditati di emanazione o partecipati dalle Organizzazioni imprenditoriali
e sindacali firmatarie il presente accordo.
Il PFI dovrà contenere: la descrizione del percorso formativo, le competenze da acquisire
intese come di base e tecnico professionali, le eventuali competenze possedute al momento
della stipula del contratto, l'indicazione del tutor.
Nel caso di non utilizzo della suddetta procedura l'impresa dovrà dare evidenza dei piani
formativi individuali sottoscritti, alle Organizzazioni Sindacali tramite una delle
Associazioni datoriali firmatarie, secondo le modalità che verranno concordate a l ivello
territoriale.
Nel caso di utilizzo da parte dell'impresa del sistema bilaterale formativo, alla Scuola Edile
e/o all'Ente di formazione, possono essere affidati i seguenti compiti:
- Supporto e consulenza all'impresa nella definizione del piano formativo individuale;
- Raccolta e monitoraggio delle informazioni relative all'avvio dei rapporti di apprendistato;
- Individuazione delle modalità di erogazione dell'attività formativa e supporto alla
formazione professionalizzante interna con tutor propri;
- Consulenza ed accompagnamento per l'impresa e per l'apprendista nel percorso di
inserimento di quest'ultimo;
- Verifica ed attestazione dell'avvenuta realizzazione formativa e registrazione della stessa
nel libretto individuale formativo del lavoratore valevole ai fini della formazione continua.
Art. 10 Formazione dell'apprendista
La durata della formazione di tipo professionalizzante, che il datore di lavoro deve
impartire all'apprendista, è finalizzata all'acquisizione di competenze di base e tecnico -
professionali in conformità ai profili professionali definiti nel sistema di classificazione e
inquadramento del presente CCNL.
Per garantire un'idonea formazione tecnico -professionale all'apprendista, le parti
concordano che l'impresa dovrà erogare, durante il periodo di apprendistato, non meno di
97
80 ore medie annue di formazione (ivi compresa la formazione dei lavoratori in materia di
sicurezza prevista dal D.Lgs. 81/08e dall'Accordo Stato Regioni del 21.12.2011.
L'impresa potrà avvalersi anche di una struttura formativa esterna, accreditata dalla
Regione, per l'assistenza e/o l'erogazione e/o l'attestazione della formazione di tipo
professionalizzante e di mestiere.
Le ore di formazione eventualmente svolte all'esterno dell'azienda saranno effettuate, di
norma, presso le Scuole edili cui partecipino le organizzazioni firmatarie del presente
accordo o presso altri enti accreditati, di emanazione o partecipati dalle Org anizzazioni
imprenditoriali e sindacali firmatarie il presente accordo e potranno essere effettuate in ore
diverse da quelle destinate alla normale attività; in tal caso l'apprendista non dovrà superare
gli orari contrattuali e di legge.
Detta formazione potrà essere erogata utilizzando modalità quali: affiancamento sul lavoro
(on the job), aula, formazione a distanza (e -learning), seminari, esercitazioni di gruppo,
testimonianze, apprendimento d'azione (action learning), visite aziendali.
La formazione potrà essere svolta all'interno dell'azienda in presenza dei requisiti previsti
dalla legge in ordine al tutore o referente aziendale.
La formazione di tipo professionalizzante e di mestiere, svolta sotto la responsabilità
dell'impresa, è integrata, laddove prevista, dall'offerta formativa pubblica, così come
regolamentata dalla legislazione regionale, per un monte ore complessivo non sup eriore a
120, per la durata del triennio.
Le ore di formazione previste al comma 2 del presente articolo, sono ridotte del 50% in
caso di età dell'apprendista, all'atto dell'assunzione, pari o superiore ai 26 anni compiuti.
Art. 11 Tutore o Referente aziendale
L'attuazione del programma formativo, nel rispetto dei parametri e delle previsioni
contenute nella presente regolamentazione, è seguita dal Tutore o referente aziendale per
l'apprendistato, che dovrà essere individuato nel PFI.
Il tutor o referente aziendale interno per l'apprendistato, può essere svolto dal titolare
dell'impresa stessa, dal socio ovvero da un familiare coadiuvante; nel caso in cui la persona
designata sia diversa dai soggetti sopra indicati, la stessa dovrà:
- possedere un livello di inquadramento pari o preferibilmente superiore a quello che
l'apprendista conseguirà alla fine del periodo di apprendistato;
- svolgere attività lavorative coerenti con quelle dell'apprendista;
- possedere almeno tre anni di esperienza lavorativa nel settore.
In caso l'impresa intenda avvalersi, per l'erogazione della formazione, della Scuola Edile o
dell'Ente formativo di emanazione o partecipato dalle Organizzazioni imprenditoriali e
sindacali firmatarie il presente accordo, questi dovrà mettere a disposizion e un referente
per l'apprendistato provvisto di adeguate competenze.
Art. 12 Attribuzione della qualifica
98
Al termine del rapporto di apprendistato il datore di lavoro attribuirà all'apprendista la
qualifica professionale acquisita a fini contrattuali.
Art. 13 Registrazione della formazione e della qualifica
La formazione effettuata dall'apprendista e la qualifica professionale acquisita a fini
contrattuali, saranno registrate nel Libretto personale di formazione professionale edile o
documento equipollente.
Art. 14 Disciplina del recesso
Durante il periodo di apprendistato nessuna delle parti può recedere dal rapporto in assenza
di una giusta causa o di un giustificato motivo.
Al termine del periodo di apprendistato ciascuna delle parti può recedere dal contratto, ai
sensi di quanto disposto dall'art. 2118 c.c., con preavviso decorrente dal termine del
suddetto periodo.
Durante il periodo di preavviso continua a trovare applicazione la disciplina del contratto
di apprendistato.
Se nessuna delle parti esercita la facoltà di recesso al termine del periodo di apprendistato,
il rapporto prosegue come ordinario rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.
Art. 15 Computo dei periodi di sospensione nell'ambito del rapporto di
apprendistato
In tutti i casi di sospensione del rapporto di lavoro per il verificarsi di eventi per i quali il
lavoratore ha diritto alla conservazione del posto ai sensi della normativa vigente (es.
malattia, infortunio, ecc.), ovvero nei casi di sospensione involontaria del rapporto, è
possibile prolungare la durata del periodo di apprendistato per una durata par i al periodo
dell'evento, a condizione che questo abbia avuto una durata pari ad almeno 60 giorni di
calendario.
Ai fini del calcolo di tale periodo saranno presi in considerazione cumulativamente più
periodi di sospensione, indipendentemente dalla causa, di durata superiore ai 15 giorni di
calendario.
Prima della scadenza rapporto contrattualmente stabilita, il datore di lavoro deve
comunicare all'apprendista la nuova scadenza del contratto di apprendistato e le ragioni
della proroga.
I periodi di sospensione sono ritenuti utili ai fini della determinazione della progressione
retributiva dell'apprendista.
99
Organizzazione firme
UNILAVORO PMI
Legale Rappresentante – Vito Frijia
CONFSAL FISALS
Legale Rappresentante – Filippo Palmeri