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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 01722/2022

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la seguente ORDINANZA sul ricorso 19607-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], nella qualità di titolare della ditta "[OSCURATO:PERSONA]", domiciliato presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, [OSCURATO:PERSONA], ROMA, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]'; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] L'[OSCURATO:PERSONA] 01165400589, in persona del Dirigente pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 144, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]'; - controricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] 11210661002; - intimati - avverso la sentenza n. 1078/2019 della CORTE D'APPELLO di LECCE, depositata l' [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 09/11/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

Ric. 2020 n. 19607 sez.

ML - ud. 09-11-2021 -2- RG 19607/2020 [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte di appello di Lecce, con la sentenza n. 1078/2019, ha confermato la pronuncia n. 3097 del 30.6.2016 emessa dal Tribunale della stessa sede con cui erano state respinte le opposizioni, proposte da [OSCURATO:PERSONA], nella qualità di titolare della ditta individuale "[OSCURATO:PERSONA]", nei confronti dell'INPS, dell'[OSCURATO:PERSONA] e della [OSCURATO:PERSONA] spa (già [OSCURATO:SOCIETA]), avverso la cartella di pagamento n. 059 2007 0031251201 per crediti INPS relativi alle assicurazioni sociali dei lavoratori dipendenti per un totale di euro 99.122,46 e avverso la cartella esattoriale n. 059 20080034243756000 per crediti [OSCURATO:PERSONA], pari ad euro 1.409,27.

2. I giudici di secondo grado hanno ritenuto che: a) il procedimento relativo alle violazioni di cui alla legge n. 388/2000 non prevedeva alcun obbligo di audizione; b) dalla istruttoria in atti si desumeva la sussistenza di rapporti di lavoro subordinato invece di quelli formalmente qualificati come di collaborazione coordinata e continuativa.

3. Avverso la sentenza di secondo grado ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], nella qualità di titolare della ditta "[OSCURATO:PERSONA]" affidato a tre motivi, cui ha resistito con controricorso il solo [OSCURATO:PERSONA].

4. L'INPS, anche quale mandatario della [OSCURATO:SOCIETA], e la Equitalia SUD non hanno svolto attività difensiva.

5. La proposta del relatore è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell'udienza, ai sensi dell'art. 380 bis cpc. [OSCURATO:PERSONA]

1. I motivi possono essere così sintetizzati.

2. Con il primo motivo parte ricorrente denuncia la violazione e falsa interpretazione degli artt. 2094 e 2697 cc, in relazione all'art. 360 co. 1 n. 3 cpc, per avere erroneamente ritenuto la Corte territoriale che l'INPS avesse fornito la prova della sussistenza di rapporti di lavoro di natura subordinata, anche attraverso le dichiarazioni rese in sede ispettiva, quando invece i lavoratori erano stati tutti assunti con contratti di collaborazione coordinata e continuativa.RG 19607/2020

3. Con il secondo motivo si censura la violazione e falsa interpretazione dell'art. 2083 cc e degli artt. 1 e 2 legge n. 1047/57, come integrati e modificati dalla legge n. 9/63 nonché la violazione e falsa interpretazione delle prove e dell'attività istruttoria in ordine alla legittimità dei contratti di collaborazione coordinata e continuativa.

4. Con il terzo motivo parte ricorrente si duole della violazione e falsa interpretazione dell'art. 111 e 24 Cost., 132 e 161 cpc, 118 disp att.

Cpc, eccependo la lesione del diritto di difesa in ordine alla sua omessa audizione nella fase amministrativa di contestazione delle violazioni.

5. Il primo ed il secondo motivo, da trattarsi congiuntamente perché interferenti, sono inammissibili.

6. Invero, le censure ivi formulate, al di là delle denunziate violazioni di legge, si limitano, in sostanza, in una richiesta di riesame del merito della causa attraverso una nuova valutazione delle risultanze processuali in quanto sono appunto finalizzate ad ottenere una revisione degli accertamenti di fatto compiuti dalla Corte territoriale (Cass. n. 6519/2019) che, con motivazione giuridicamente corretta e congrua, è giunta alla individuazione degli elementi della subordinazione (denunciata violazione, da parte del ricorrente, dell'art. 2094 cc, dell'art. 2083 e degli artt. 1 e 2 legge n. 104/57), che sono stati, in pratica, correttamente riscontrati nella natura delle prestazioni rese quotidianamente in modo continuativo e con le stesse modalità per tutta la durata del rapporto, nell'orario prestabilito in conformità con l'esigenza di raccordo con quello di apertura e chiusura degli uffici, nella corresponsione del compenso fisso con cadenza mensile in relazione alle ore lavorate e non in base al risultato raggiunto, nella mancanza di una organizzazione imprenditoriale in capo ai lavoratori: requisiti che consentono di distinguere il rapporto di lavoro di cui all'art.2094 cod. civ. da altre forme di lavoro autonomo (in ordine ai principi di diritto, cfr. Cass. n. 13858/2009; Cass. n. 5645/2009).

7. Inammissibile è pure la asserita violazione dell'art 2697 cod. civ. che si ha, tecnicamente, solo nell'ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l'onere della prova ad una parte diversa da quella che ne era gravata in applicazione di detta norma, non anche quando, a seguito di una incongrua RG 19607/2020 valutazione delle acquisizioni istruttorie, abbia ritenuto erroneamente che la parte onerata avesse assolto tale onere, poiché in questo caso vi è un erroneo apprezzamento sull'esito della prova, sindacabile in sede di legittimità solo per il vizio di cui all'art. 360, n. 5, cpc (Cass. n. 17313/2020).

8. Inammissibile è anche il terzo motivo sia perché non si confronta con la ratio decidendi della impugnata pronuncia, che in tema di audizione ha fatto riferimento, impropriamente o non, alla legge n. 388/2000, questione nello specifico non adeguatamente censurata con la doglianza, sia perché la mancata audizione dell'interessato che ne abbia fatto richiesta in sede amministrativa non comporta la nullità del provvedimento, in quanto, riguardando il giudizio di opposizione il rapporto e non l'atto, gli argomenti a proprio favore che l'interessato avrebbe potuto sostenere in sede di audizione dinanzi all'autorità amministrativa ben potevano essere prospettati in sede giurisdizionale (Cass. n. 21146/2019; Cass. n. 1786/2010).

9. Alla stregua di quanto esposto il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

10. Alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità che si liquidano come da dispositivo nei confronti dell'[OSCURATO:PERSONA], avendo riguardo al valore del relativo credito; nulla va, invece, disposto per gli intimati che non hanno svolto attività difensiva.

11. E' opportuno precisare che non è applicabile, nella fattispecie in esame, l'esenzione di cui all'art. 152 disp att. cpc non essendo il presente giudizio diretto ad ottenere prestazioni previdenziali.

12. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del DPR n. 115/02, nel testo risultante dalla legge 24.12.2012 n. 228, deve provvedersi, ricorrendone i presupposti processuali, sempre come da dispositivo.

PQM La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Condanna il ricorrente al pagamento, in favore dell'[OSCURATO:PERSONA], delle spese del presente giudizio di legittimità che liquida in euro 1.500,00 per compensi, oltre alle spese RG 19607/2020 forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge; nulla per gli altri intimati.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del DPR n. 115/02 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del com

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 19607-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], nella qualità di titolare della ditta "[OSCURATO:PERSONA]", domiciliato presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, [OSCURATO:PERSONA], ROMA, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]'; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] L'[OSCURATO:PERSONA] 01165400589, in persona del Dirigente pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 144, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]'; - controricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] 11210661002; - intimati - avverso la sentenza n. 1078/2019 della CORTE D'APPELLO di LECCE, depositata l' [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 09/11/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Ric. 2020 n. 19607 sez. ML - ud. 09-11-2021 -2- RG 19607/2020 [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Lecce, con la sentenza n. 1078/2019, ha confermato la pronuncia n. 3097 del 30.6.2016 emessa dal Tribunale della stessa sede con cui erano state respinte le opposizioni, proposte da [OSCURATO:PERSONA], nella qualità di titolare della ditta individuale "[OSCURATO:PERSONA]", nei confronti dell'INPS, dell'[OSCURATO:PERSONA] e della [OSCURATO:PERSONA] spa (già [OSCURATO:SOCIETA]), avverso la cartella di pagamento n. 059 2007 0031251201 per crediti INPS relativi alle assicurazioni sociali dei lavoratori dipendenti per un totale di euro 99.122,46 e avverso la cartella esattoriale n. 059 20080034243756000 per crediti [OSCURATO:PERSONA], pari ad euro 1.409,27. 2. I giudici di secondo grado hanno ritenuto che: a) il procedimento relativo alle violazioni di cui alla legge n. 388/2000 non prevedeva alcun obbligo di audizione; b) dalla istruttoria in atti si desumeva la sussistenza di rapporti di lavoro subordinato invece di quelli formalmente qualificati come di collaborazione coordinata e continuativa. 3. Avverso la sentenza di secondo grado ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], nella qualità di titolare della ditta "[OSCURATO:PERSONA]" affidato a tre motivi, cui ha resistito con controricorso il solo [OSCURATO:PERSONA]. 4. L'INPS, anche quale mandatario della [OSCURATO:SOCIETA], e la Equitalia SUD non hanno svolto attività difensiva. 5. La proposta del relatore è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell'udienza, ai sensi dell'art. 380 bis cpc. [OSCURATO:PERSONA] 1. I motivi possono essere così sintetizzati. 2. Con il primo motivo parte ricorrente denuncia la violazione e falsa interpretazione degli artt. 2094 e 2697 cc, in relazione all'art. 360 co. 1 n. 3 cpc, per avere erroneamente ritenuto la Corte territoriale che l'INPS avesse fornito la prova della sussistenza di rapporti di lavoro di natura subordinata, anche attraverso le dichiarazioni rese in sede ispettiva, quando invece i lavoratori erano stati tutti assunti con contratti di collaborazione coordinata e continuativa.RG 19607/2020 3. Con il secondo motivo si censura la violazione e falsa interpretazione dell'art. 2083 cc e degli artt. 1 e 2 legge n. 1047/57, come integrati e modificati dalla legge n. 9/63 nonché la violazione e falsa interpretazione delle prove e dell'attività istruttoria in ordine alla legittimità dei contratti di collaborazione coordinata e continuativa. 4. Con il terzo motivo parte ricorrente si duole della violazione e falsa interpretazione dell'art. 111 e 24 Cost., 132 e 161 cpc, 118 disp att. Cpc, eccependo la lesione del diritto di difesa in ordine alla sua omessa audizione nella fase amministrativa di contestazione delle violazioni. 5. Il primo ed il secondo motivo, da trattarsi congiuntamente perché interferenti, sono inammissibili. 6. Invero, le censure ivi formulate, al di là delle denunziate violazioni di legge, si limitano, in sostanza, in una richiesta di riesame del merito della causa attraverso una nuova valutazione delle risultanze processuali in quanto sono appunto finalizzate ad ottenere una revisione degli accertamenti di fatto compiuti dalla Corte territoriale (Cass. n. 6519/2019) che, con motivazione giuridicamente corretta e congrua, è giunta alla individuazione degli elementi della subordinazione (denunciata violazione, da parte del ricorrente, dell'art. 2094 cc, dell'art. 2083 e degli artt. 1 e 2 legge n. 104/57), che sono stati, in pratica, correttamente riscontrati nella natura delle prestazioni rese quotidianamente in modo continuativo e con le stesse modalità per tutta la durata del rapporto, nell'orario prestabilito in conformità con l'esigenza di raccordo con quello di apertura e chiusura degli uffici, nella corresponsione del compenso fisso con cadenza mensile in relazione alle ore lavorate e non in base al risultato raggiunto, nella mancanza di una organizzazione imprenditoriale in capo ai lavoratori: requisiti che consentono di distinguere il rapporto di lavoro di cui all'art.2094 cod. civ. da altre forme di lavoro autonomo (in ordine ai principi di diritto, cfr. Cass. n. 13858/2009; Cass. n. 5645/2009). 7. Inammissibile è pure la asserita violazione dell'art 2697 cod. civ. che si ha, tecnicamente, solo nell'ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l'onere della prova ad una parte diversa da quella che ne era gravata in applicazione di detta norma, non anche quando, a seguito di una incongrua RG 19607/2020 valutazione delle acquisizioni istruttorie, abbia ritenuto erroneamente che la parte onerata avesse assolto tale onere, poiché in questo caso vi è un erroneo apprezzamento sull'esito della prova, sindacabile in sede di legittimità solo per il vizio di cui all'art. 360, n. 5, cpc (Cass. n. 17313/2020). 8. Inammissibile è anche il terzo motivo sia perché non si confronta con la ratio decidendi della impugnata pronuncia, che in tema di audizione ha fatto riferimento, impropriamente o non, alla legge n. 388/2000, questione nello specifico non adeguatamente censurata con la doglianza, sia perché la mancata audizione dell'interessato che ne abbia fatto richiesta in sede amministrativa non comporta la nullità del provvedimento, in quanto, riguardando il giudizio di opposizione il rapporto e non l'atto, gli argomenti a proprio favore che l'interessato avrebbe potuto sostenere in sede di audizione dinanzi all'autorità amministrativa ben potevano essere prospettati in sede giurisdizionale (Cass. n. 21146/2019; Cass. n. 1786/2010). 9. Alla stregua di quanto esposto il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. 10. Alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità che si liquidano come da dispositivo nei confronti dell'[OSCURATO:PERSONA], avendo riguardo al valore del relativo credito; nulla va, invece, disposto per gli intimati che non hanno svolto attività difensiva. 11. E' opportuno precisare che non è applicabile, nella fattispecie in esame, l'esenzione di cui all'art. 152 disp att. cpc non essendo il presente giudizio diretto ad ottenere prestazioni previdenziali. 12. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del DPR n. 115/02, nel testo risultante dalla legge 24.12.2012 n. 228, deve provvedersi, ricorrendone i presupposti processuali, sempre come da dispositivo. PQM La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento, in favore dell'[OSCURATO:PERSONA], delle spese del presente giudizio di legittimità che liquida in euro 1.500,00 per compensi, oltre alle spese RG 19607/2020 forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge; nulla per gli altri intimati. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del DPR n. 115/02 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del com
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