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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 19902/2026

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ubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale ROBERTOPATSCOT, che ha concluso chiedendo dichiararsi l’inammissibilità del ricorso;udito il difensore, Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendol’accoglimento del ricorso;[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Milano ha confermato la sentenza delTribunale di Milano, emessa il 19 giugno 2024, che aveva condannato il ricorrente alla penadi giustizia in relazione al concorso nel reato di ricettazione di diamanti di provenienzaillecita in quanto oggetto di furto ai danni di una gioielleria.2.

Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], deducendo:1) violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 90 e 233 cod. proc. pen.con riferimento alla mancata declaratoria di nullità delle ordinanze emesse dal Tribunale il21 ottobre 2022, 4 settembre 2023, 24 gennaio e 22 febbraio 2024.Il ricorrente si duole del fatto che il giudice di primo grado, nel disporre l’esame di unconsulente, avrebbe dovuto indicarne l’assoluta necessità ai fini della decisione, indicazioneche, invece, non si ritrova nelle ordinanze del gennaio e febbraio 2024 se non attraversoil mero riferimento ad una generica “finalità chiarificatrice” della prova, con violazione delleregole del contraddittorio garantite dalla Costituzione e da norme sovranazionali.Quanto alle ordinanze del 2022 e 2023, la Corte avrebbe eluso l’eccezione difensiva giàoggetto dei motivi di appello, non spiegando la ragione per la quale alla persona offesa –che non si era costituita parte civile - fosse stato consentito di nominare un proprioconsulente tecnico al quale fare esaminare i gioielli trovati nella disponibilità dell’imputato,così alterando il convincimento del primo giudice;2) vizio della motivazione in ordine alla ritenuta responsabilità.Il ricorrente contesta gli elementi utilizzati dalla Corte territoriale per ritenere che egliavesse consapevolezza della provenienza illecita dei gioielli.Assume che, contrariamente a quanto ritenuto dalla sentenza impugnata, il prezzo dellavendita, pari a 18.000 euro era congruo rispetto al valore, come affermato dal consulentetecnico della difesa.Il pagamento in contanti non sarebbe significativo, posto che l’imputato non conosceva ilvenditore, né rilevante era il luogo, un bar, ove era avvenuta la trattativa e la consegna,scelto dal coimputato e l’assenza di informazioni richieste al venditore sulla provenienza esul fatto, non provato, che si trattasse di diamanti nuovi.3) violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla confisca.La confisca contro la quale ci si duole è quella di cui all’art. 240-bis cod.pen., inerente adiamanti diversi da quelli della persona offesa, ritrovati presso l’abitazione del ricorrenteall’atto della perquisizione e stimati per un valore di 500 mila euro.Non sarebbero sussistenti i presupposti della misura ablativa, della quale si ribadiscono inricorso i contenuti teorici.Non basterebbe una sola condanna per il reato di ricettazione ed il ricorrente avrebbeprovato che le pietre preziose detenute erano in conto vendita, come risultava dalladocumentazione difensiva inerente a due lettere d’incarico di due società israeliane chedimostravano l’assunto dell’imputato, il quale, comunque, non sarebbe stato a ciò oneratoa meno di non invertire l’onere della prova.Peraltro, il ricorrente era stato assolto dal reato di ricettazione inerente a tali gioielli (capoB della originaria imputazione), circostanza che escludeva l’origine illecita dei gioielli, alcunidei quali dotati di certificazioni dei maggiori enti mondiali.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTOIl ricorso, proposto con motivi complessivamente infondati, deve essere rigettato.1.

Quanto al primo motivo, alla luce del controllo degli atti, resosi necessario dalla naturaprocessuale delle questioni, si osserva quanto segue.1.1.

In ordine alle ordinanze del 24 gennaio e 22 febbraio 2024, emesse dal Tribunale, aisensi dell’art. 507 cod. proc. pen., deve ricordarsi il principio di diritto, invero pacifico,secondo cui, il giudice può esercitare il potere di integrazione probatoria ex art. 507 cod.proc. pen. anche con riferimento a prove la cui assunzione non sia stata richiesta oacconsentita dalle parti, in quanto tale potere è funzionale a garantire il controllo giudizialesull'esercizio dell'azione penale e sul suo sviluppo processuale, ovvero sulla completezzadel compendio probatorio su cui deve fondarsi la decisione. (In motivazione, la Corte hachiarito che l'assegnazione al giudice di tale potere non contrasta con le indicazioni dellaCostituzione e della Corte EDU, che si limitano a garantire il contraddittorio nellaformazione della prova, ma non inibiscono il controllo sulla completezza del compendioprobatorio, corollario necessario della indisponibilità dell'azione penale, conseguente alriconoscimento della natura ultraindividuale degli interessi tutelati). (Sez. 2, n. 34868 del04/07/2019, Lanza, Rv. 276430-01).La regola giuridica si attaglia al caso in esame, avendo il Tribunale ritenuto necessario aifini della decisione, attraverso la formula indicata in ricorso, esaminare il consulente dellapersona offesa che aveva visionato i gioielli in sequestro.Si deve sottolineare che l’audizione è avvenuta in contraddittorio, senza alcuna violazionedelle prerogative difensive ed, in particolare, del diritto alla controprova, del quale ilricorrente si è avvalso espletando l’esame del proprio consulente tecnico.1.2.

Quanto alle ordinanze con le quali si è consentito al consulente della persona offesa,non costituitasi parte civile, di esaminare i gioielli oggetto di sequestro a caricodell’imputato, la Corte di appello ha precisato che la ragione di questo controllo, invero diimmediata ed evidente logicità, risiedeva nella esigenza di verificare che tra i diamantiritrovati all’imputato vi fossero quelli oggetto di furto in danno della persona offesa.A ciò si aggiunga che, come lo stesso ricorrente attesta in ricorso, la ricognizione edidentificazione dei beni era avvenuta in contraddittorio con il consulente difensivo (fg. 5del ricorso e fgg. 3 e 4 della sentenza del Tribunale).Per di più, come aveva precisato il Tribunale a fg. 4 della sentenza di primo grado, tantoera avvenuto senza che vi fosse stata alcuna opposizione da parte della difesa, circostanzasulla quale il ricorso sorvola.In ogni caso, tale accertamento deve farsi rientrare nei più ampi poteri attribuiti allapersona offesa, siccome previsti dall’art. 90 cod. proc. pen., che stabilisce la possibilità,per la vittima, di “presentare memorie e indicare elementi di prova”, formula che, nellaprospettiva di una compiuta ricostruzione dei fatti a cui il processo penale è mirato, deveessere interpretata dal giudice in senso non formalistico e riduttivo.Non si rinviene, pertanto, alcuna violazione di legge nel senso auspicato dal ricorrente,rimanendo indifferente, attesa la natura della questione, che la Corte non abbia fornitoesauriente motivazione sul punto.2.

Anche il secondo motivo è infondato.La Corte di appello ha ampiamente motivato in ordine alla responsabilità del ricorrente, alquale erano stati ritrovati i diamanti sottratti furtivamente alla persona offesa insieme atanti altri, a dimostrazione di una attività (non registrata) nel settore non di tipooccasionale e, dunque, di una competenza specifica che non è stata negata dall’interessato.La sentenza impugnata, ai fgg. 10-12, ha scandito alcuni elementi dimostrativi, anche perla loro convergenza, della malafede del ricorrente in relazione alla provenienza illecita dellepietre preziose.Si tratta di risultanze inerenti:- al prezzo di acquisto dei diamanti, di molto inferiore al loro valore di mercato;- allo smontaggio di una collana oggetto di furto, giustificabile logicamente con laconsapevolezza della sua origine non lecita, avuto riguardo alla diminuzione di valore delbene che ne era conseguita;- alle modalità di pagamento, avendo il ricorrente acquistato i beni da un mediatore incontanti, senza emissione di fattura, al fine di non lasciare traccia della operazione;- alle caratteristiche delle pietre, che erano nuove e non beni di famiglia come l’imputatoha sostenuto essergli stato prospettato dal mediatore, il quale, però, non aveva confermatotale circostanza;- al luogo dove era avvenuto l’acquisto, all’interno di un bar nonostante la presenza dilocali commerciali nella disponibilità di tutti gli interessati;- alle incongruenze rilevate dai giudici nel racconto fornito dall’imputato, il quale, in unprimo momento aveva negato l’acquisto per poi ammetterlo (cfr. fgg. 2 e 3 della sentenzaimpugnata).La motivazione offerta dalla Corte territoriale è coerente in ogni sua parte e priva dimanifeste illogicità, sicché le diverse argomentazioni difensive rimangono relegate almerito del giudizio.3.

E’ infondato anche il terzo motivo sulla confisca.Il ricorrente omette di prendere in considerazione la decisiva circostanza che egli fosseprivo di reddito e, nonostante ciò, era stato trovato in possesso di diamanti, diversi daquelli riferibili alla persona offesa, per un valore di circa 500 mila euro.Ciò posto, la Corte di appello ha correttamente motivato in ordine alla confisca disposta aisensi dell’art. 240-bis cod.pen., della quale sono sussistenti tutti i presupposti.Il ricorrente, infatti, è stato ritenuto responsabile del reato di ricettazione, che rientra trai cosiddetti “reati spia” indicati dalla norma.La conformazione dell’istituto della cosiddetta “confisca allargata” di cui si discute, anchedetta, non a caso, “confisca per sproporzione”, impedisce che si possa dar rilievo al fattoche le pietre preziose delle quali il ricorrente aveva il possesso non fossero riconducibili aduno specifico reato, poiché si trattava di beni dei quali l’imputato non aveva saputoadeguatamente giustificare la provenienza e che possedevano un valore sproporzionato alsuo inesistente reddito ed alla sua attività economica, rimasta, quest’ultima, senzariscontro formale.In questa prospettiva, la Corte di appello, con motivazione priva di vizi logici, ha ritenutoche le giustificazioni addotte dal ricorrente sulla provenienza dei diamanti non fosserocredibili, tenuto conto delle specifiche caratteristiche dei due documenti esibiti a sua difesa,che facevano dubitare della loro autenticità.Si trattava di due lettere di incarico alla rivendita dei diamanti provenienti da due societàisraeliane, tuttavia vergate in carta libera, risalenti nel tempo, con firma illeggibile, senzaalcuna prova collaterale di consegna all’imputato, senza garanzie nonostante l’assenza diredditi di quest’ultimo, che avrebbe detenuto le pietre in conto vendita, senza prova alcunache egli avesse effettivamente svolto tale attività ed avesse dato conto a chi l’aveva a ciòincaricato e che sarebbe rimasto silente per dieci anni.Anche in questo caso, le diverse argomentazioni difensive ineriscono al merito del giudizio.Non si è verificata, in proposito, nessuna inversione dell’onere della prova.Va richiamato, infatti, l’oramai pacifico principio di diritto secondo il quale, ai fini di disporrela confisca conseguente a condanna per uno dei reati indicati nell'art. 12-sexies, commi 1e 2, d.l. 8 giugno 1992 n. 306, convertito con modificazioni nella legge 7 agosto 1992 n.356 (modifiche urgenti al nuovo codice di procedura penale e provvedimenti di contrastoalla criminalità mafiosa) – oggi art. 240-bis cod.pen. - allorché sia provata l'esistenza diuna sproporzione tra il reddito dichiarato dal condannato o i proventi della sua attivitàeconomica e il valore economico dei beni da confiscare e non risulti una giustificazionecredibile circa la provenienza di essi, è necessario, da un lato, che, ai fini della"sproporzione", i termini di raffronto dello squilibrio, oggetto di rigoroso accertamento nellastima dei valori economici in gioco, siano fissati nel reddito dichiarato o nelle attivitàeconomiche non al momento della misura rispetto a tutti i beni presenti, ma nel momentodei singoli acquisti rispetto al valore dei beni di volta in volta acquisiti, e, dall'altro, che la"giustificazione" credibile consista nella prova della positiva liceità della loro provenienza enon in quella negativa della loro non provenienza dal reato per cui è stata inflitta condanna(Sez.

U, Sentenza n. 920 del 17/12/2003, dep.2004, Montella, Rv. 226491-01).Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle speseprocessuali.

P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Così deciso, il 16/04/2026Il consigliere estensore Il PresidenteGiuseppe [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale ROBERTOPATSCOT, che ha concluso chiedendo dichiararsi l’inammissibilità del ricorso;udito il difensore, Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendol’accoglimento del ricorso;[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Milano ha confermato la sentenza delTribunale di Milano, emessa il 19 giugno 2024, che aveva condannato il ricorrente alla penadi giustizia in relazione al concorso nel reato di ricettazione di diamanti di provenienzaillecita in quanto oggetto di furto ai danni di una gioielleria.2. Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], deducendo:1) violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 90 e 233 cod. proc. pen.con riferimento alla mancata declaratoria di nullità delle ordinanze emesse dal Tribunale il21 ottobre 2022, 4 settembre 2023, 24 gennaio e 22 febbraio 2024.Il ricorrente si duole del fatto che il giudice di primo grado, nel disporre l’esame di unconsulente, avrebbe dovuto indicarne l’assoluta necessità ai fini della decisione, indicazioneche, invece, non si ritrova nelle ordinanze del gennaio e febbraio 2024 se non attraversoil mero riferimento ad una generica “finalità chiarificatrice” della prova, con violazione delleregole del contraddittorio garantite dalla Costituzione e da norme sovranazionali.Quanto alle ordinanze del 2022 e 2023, la Corte avrebbe eluso l’eccezione difensiva giàoggetto dei motivi di appello, non spiegando la ragione per la quale alla persona offesa –che non si era costituita parte civile - fosse stato consentito di nominare un proprioconsulente tecnico al quale fare esaminare i gioielli trovati nella disponibilità dell’imputato,così alterando il convincimento del primo giudice;2) vizio della motivazione in ordine alla ritenuta responsabilità.Il ricorrente contesta gli elementi utilizzati dalla Corte territoriale per ritenere che egliavesse consapevolezza della provenienza illecita dei gioielli.Assume che, contrariamente a quanto ritenuto dalla sentenza impugnata, il prezzo dellavendita, pari a 18.000 euro era congruo rispetto al valore, come affermato dal consulentetecnico della difesa.Il pagamento in contanti non sarebbe significativo, posto che l’imputato non conosceva ilvenditore, né rilevante era il luogo, un bar, ove era avvenuta la trattativa e la consegna,scelto dal coimputato e l’assenza di informazioni richieste al venditore sulla provenienza esul fatto, non provato, che si trattasse di diamanti nuovi.3) violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla confisca.La confisca contro la quale ci si duole è quella di cui all’art. 240-bis cod.pen., inerente adiamanti diversi da quelli della persona offesa, ritrovati presso l’abitazione del ricorrenteall’atto della perquisizione e stimati per un valore di 500 mila euro.Non sarebbero sussistenti i presupposti della misura ablativa, della quale si ribadiscono inricorso i contenuti teorici.Non basterebbe una sola condanna per il reato di ricettazione ed il ricorrente avrebbeprovato che le pietre preziose detenute erano in conto vendita, come risultava dalladocumentazione difensiva inerente a due lettere d’incarico di due società israeliane chedimostravano l’assunto dell’imputato, il quale, comunque, non sarebbe stato a ciò oneratoa meno di non invertire l’onere della prova.Peraltro, il ricorrente era stato assolto dal reato di ricettazione inerente a tali gioielli (capoB della originaria imputazione), circostanza che escludeva l’origine illecita dei gioielli, alcunidei quali dotati di certificazioni dei maggiori enti mondiali.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTOIl ricorso, proposto con motivi complessivamente infondati, deve essere rigettato.1. Quanto al primo motivo, alla luce del controllo degli atti, resosi necessario dalla naturaprocessuale delle questioni, si osserva quanto segue.1.1. In ordine alle ordinanze del 24 gennaio e 22 febbraio 2024, emesse dal Tribunale, aisensi dell’art. 507 cod. proc. pen., deve ricordarsi il principio di diritto, invero pacifico,secondo cui, il giudice può esercitare il potere di integrazione probatoria ex art. 507 cod.proc. pen. anche con riferimento a prove la cui assunzione non sia stata richiesta oacconsentita dalle parti, in quanto tale potere è funzionale a garantire il controllo giudizialesull'esercizio dell'azione penale e sul suo sviluppo processuale, ovvero sulla completezzadel compendio probatorio su cui deve fondarsi la decisione. (In motivazione, la Corte hachiarito che l'assegnazione al giudice di tale potere non contrasta con le indicazioni dellaCostituzione e della Corte EDU, che si limitano a garantire il contraddittorio nellaformazione della prova, ma non inibiscono il controllo sulla completezza del compendioprobatorio, corollario necessario della indisponibilità dell'azione penale, conseguente alriconoscimento della natura ultraindividuale degli interessi tutelati). (Sez. 2, n. 34868 del04/07/2019, Lanza, Rv. 276430-01).La regola giuridica si attaglia al caso in esame, avendo il Tribunale ritenuto necessario aifini della decisione, attraverso la formula indicata in ricorso, esaminare il consulente dellapersona offesa che aveva visionato i gioielli in sequestro.Si deve sottolineare che l’audizione è avvenuta in contraddittorio, senza alcuna violazionedelle prerogative difensive ed, in particolare, del diritto alla controprova, del quale ilricorrente si è avvalso espletando l’esame del proprio consulente tecnico.1.2. Quanto alle ordinanze con le quali si è consentito al consulente della persona offesa,non costituitasi parte civile, di esaminare i gioielli oggetto di sequestro a caricodell’imputato, la Corte di appello ha precisato che la ragione di questo controllo, invero diimmediata ed evidente logicità, risiedeva nella esigenza di verificare che tra i diamantiritrovati all’imputato vi fossero quelli oggetto di furto in danno della persona offesa.A ciò si aggiunga che, come lo stesso ricorrente attesta in ricorso, la ricognizione edidentificazione dei beni era avvenuta in contraddittorio con il consulente difensivo (fg. 5del ricorso e fgg. 3 e 4 della sentenza del Tribunale).Per di più, come aveva precisato il Tribunale a fg. 4 della sentenza di primo grado, tantoera avvenuto senza che vi fosse stata alcuna opposizione da parte della difesa, circostanzasulla quale il ricorso sorvola.In ogni caso, tale accertamento deve farsi rientrare nei più ampi poteri attribuiti allapersona offesa, siccome previsti dall’art. 90 cod. proc. pen., che stabilisce la possibilità,per la vittima, di “presentare memorie e indicare elementi di prova”, formula che, nellaprospettiva di una compiuta ricostruzione dei fatti a cui il processo penale è mirato, deveessere interpretata dal giudice in senso non formalistico e riduttivo.Non si rinviene, pertanto, alcuna violazione di legge nel senso auspicato dal ricorrente,rimanendo indifferente, attesa la natura della questione, che la Corte non abbia fornitoesauriente motivazione sul punto.2. Anche il secondo motivo è infondato.La Corte di appello ha ampiamente motivato in ordine alla responsabilità del ricorrente, alquale erano stati ritrovati i diamanti sottratti furtivamente alla persona offesa insieme atanti altri, a dimostrazione di una attività (non registrata) nel settore non di tipooccasionale e, dunque, di una competenza specifica che non è stata negata dall’interessato.La sentenza impugnata, ai fgg. 10-12, ha scandito alcuni elementi dimostrativi, anche perla loro convergenza, della malafede del ricorrente in relazione alla provenienza illecita dellepietre preziose.Si tratta di risultanze inerenti:- al prezzo di acquisto dei diamanti, di molto inferiore al loro valore di mercato;- allo smontaggio di una collana oggetto di furto, giustificabile logicamente con laconsapevolezza della sua origine non lecita, avuto riguardo alla diminuzione di valore delbene che ne era conseguita;- alle modalità di pagamento, avendo il ricorrente acquistato i beni da un mediatore incontanti, senza emissione di fattura, al fine di non lasciare traccia della operazione;- alle caratteristiche delle pietre, che erano nuove e non beni di famiglia come l’imputatoha sostenuto essergli stato prospettato dal mediatore, il quale, però, non aveva confermatotale circostanza;- al luogo dove era avvenuto l’acquisto, all’interno di un bar nonostante la presenza dilocali commerciali nella disponibilità di tutti gli interessati;- alle incongruenze rilevate dai giudici nel racconto fornito dall’imputato, il quale, in unprimo momento aveva negato l’acquisto per poi ammetterlo (cfr. fgg. 2 e 3 della sentenzaimpugnata).La motivazione offerta dalla Corte territoriale è coerente in ogni sua parte e priva dimanifeste illogicità, sicché le diverse argomentazioni difensive rimangono relegate almerito del giudizio.3. E’ infondato anche il terzo motivo sulla confisca.Il ricorrente omette di prendere in considerazione la decisiva circostanza che egli fosseprivo di reddito e, nonostante ciò, era stato trovato in possesso di diamanti, diversi daquelli riferibili alla persona offesa, per un valore di circa 500 mila euro.Ciò posto, la Corte di appello ha correttamente motivato in ordine alla confisca disposta aisensi dell’art. 240-bis cod.pen., della quale sono sussistenti tutti i presupposti.Il ricorrente, infatti, è stato ritenuto responsabile del reato di ricettazione, che rientra trai cosiddetti “reati spia” indicati dalla norma.La conformazione dell’istituto della cosiddetta “confisca allargata” di cui si discute, anchedetta, non a caso, “confisca per sproporzione”, impedisce che si possa dar rilievo al fattoche le pietre preziose delle quali il ricorrente aveva il possesso non fossero riconducibili aduno specifico reato, poiché si trattava di beni dei quali l’imputato non aveva saputoadeguatamente giustificare la provenienza e che possedevano un valore sproporzionato alsuo inesistente reddito ed alla sua attività economica, rimasta, quest’ultima, senzariscontro formale.In questa prospettiva, la Corte di appello, con motivazione priva di vizi logici, ha ritenutoche le giustificazioni addotte dal ricorrente sulla provenienza dei diamanti non fosserocredibili, tenuto conto delle specifiche caratteristiche dei due documenti esibiti a sua difesa,che facevano dubitare della loro autenticità.Si trattava di due lettere di incarico alla rivendita dei diamanti provenienti da due societàisraeliane, tuttavia vergate in carta libera, risalenti nel tempo, con firma illeggibile, senzaalcuna prova collaterale di consegna all’imputato, senza garanzie nonostante l’assenza diredditi di quest’ultimo, che avrebbe detenuto le pietre in conto vendita, senza prova alcunache egli avesse effettivamente svolto tale attività ed avesse dato conto a chi l’aveva a ciòincaricato e che sarebbe rimasto silente per dieci anni.Anche in questo caso, le diverse argomentazioni difensive ineriscono al merito del giudizio.Non si è verificata, in proposito, nessuna inversione dell’onere della prova.Va richiamato, infatti, l’oramai pacifico principio di diritto secondo il quale, ai fini di disporrela confisca conseguente a condanna per uno dei reati indicati nell'art. 12-sexies, commi 1e 2, d.l. 8 giugno 1992 n. 306, convertito con modificazioni nella legge 7 agosto 1992 n.356 (modifiche urgenti al nuovo codice di procedura penale e provvedimenti di contrastoalla criminalità mafiosa) – oggi art. 240-bis cod.pen. - allorché sia provata l'esistenza diuna sproporzione tra il reddito dichiarato dal condannato o i proventi della sua attivitàeconomica e il valore economico dei beni da confiscare e non risulti una giustificazionecredibile circa la provenienza di essi, è necessario, da un lato, che, ai fini della"sproporzione", i termini di raffronto dello squilibrio, oggetto di rigoroso accertamento nellastima dei valori economici in gioco, siano fissati nel reddito dichiarato o nelle attivitàeconomiche non al momento della misura rispetto a tutti i beni presenti, ma nel momentodei singoli acquisti rispetto al valore dei beni di volta in volta acquisiti, e, dall'altro, che la"giustificazione" credibile consista nella prova della positiva liceità della loro provenienza enon in quella negativa della loro non provenienza dal reato per cui è stata inflitta condanna(Sez. U, Sentenza n. 920 del 17/12/2003, dep.2004, Montella, Rv. 226491-01).Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle speseprocessuali. P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Così deciso, il 16/04/2026Il consigliere estensore Il PresidenteGiuseppe [OSCURATO:PERSONA]
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