CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 21 dicembre 2021
Cassazione n. 09052/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/02/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Avverso la sentenza indicata in epigrafe [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] - tramite i loro difensori - hanno proposto ricorsi per cassazione, con cui hanno dedotto violazione di legge e vizi della motivazione in ordine alla ritenuta attendibilità della persona offesa; [OSCURATO:PERSONA] ha lamentato anche la mancata concessione delle attenuanti generiche. 2. I ricorsi sono inammissibili. 2.1 La Corte d'appello ha ritenuto che non vi era motivo di dubitare dell'attendibilità della persona offesa, che aveva fornito un racconto preciso e dettagliato, scevro da incongruenze e contraddizioni, rispetto al quale era possibile operare un riscontro esterno alla luce dei diversi elementi probatori raccolti in sede di istruttoria dibattimentale, specificamente indicati alle pagine 5, 6 e 7 della pronuncia resa. A fronte della motivazione della sentenza impugnata giova ricordare che, riguardo alla violazione dei canoni di valutazione probatoria con riferimento al giudizio di attendibilità delle dichiarazioni della persona offesa, questa Corte è ferma nel ritenere che le anzidette dichiarazioni possono essere legittimamente poste da sole a base dell'affermazione della penale responsabilità dell'imputato, previa verifica, corredata da idonea motivazione, della loro credibilità soggettiva e dell'attendibilità intrinseca del racconto (cfr. ex muitis Sez. 4, n. 44644 del 18/10/2011, F., Rv. 251661; Sez. 3, n. 28913 del 3/5/2011, C., Rv. 251075; Sez. 3, n.1818 del 3/12/2010, dep. 2011, L. C., Rv. 249136; Sez. 6, n. 27322 del 14/4/2008, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 240524). Nel caso di specie, i giudici del merito - tenendo doverosamente ed accuratamente conto di tutti gli elementi emersi nel corso del processo - hanno spiegato, con iter argomentativo esaustivo, logico, correttamente sviluppato e saldamente ancorato all'esame delle singole emergenze processuali, le ragioni per le quali erano da ritenere intrinsecamente e oggettivamente attendibili le dichiarazioni rese dalla persona offesa, che, per di più, avevano trovato significativi elementi di convergenza. Va, del resto, osservato che il giudizio sulla rilevanza e sull'attendibilità delle fonti di prova è devoluto insindacabilmente ai giudici di merito e la scelta che essi compiono, per giungere al proprio libero convincimento, con riguardo alla prevalenza accordata a taluni elementi probatori, piuttosto che ad altri, ovvero alla fondatezza o all'attendibilità degli assunti difensivi, quando non sia fatta con affermazioni apodittiche o illogiche, si sottrae al controllo di legittimità della Corte Suprema (Sez. 2, n. 20806 del 5/5/2011, Tosto, Rv. 25036201). 2.2 Quanto all'ulteriore doglianza, sollevata da [OSCURATO:PERSONA], deve rilevarsi che, nel ritenere che l'imputato non fosse meritevole delle attenuanti generiche, essendo il fatto commesso grave e difettando elementi positivamente valorizzabili a tal fine, la Corte d'appello ha fatto buon governo dei principi enunciati in sede di legittimità (Sez. 3, n. 44071 del 25.9.2014, Rv 260610), secondo cui il mancato riconoscimento delle circostanze anzidette può essere legittimamente giustificato con l'assenza di elementi o circostanze di segno positivo, a maggior ragione dopo la modifica dell'art. 62 bis c.p., disposta con il D.L. 23 maggio 2008, n. 92, convertito con modifiche nella legge 24 luglio 2008, n. 125, per effetto della quale, ai fini della concessione della diminuente non è più sufficiente lo stato di incensuratezza dell'imputato. 3. La declaratoria di inammissibilità totale dei ricorsi comporta, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché - valutati i profili di colpa nella proposizione del ricorso inammissibile (Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186) - della somma indicata in dispositivo in favore della Cassa delle ammende a titolo di sanzione pecuniaria. P.Q.M. dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, udienza camerale del 21 dicembre 2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] A. R. Pacilli Gi9vanna Verga £1_ il,EP