CassazionedecretoSezione 2Decisione del 19 giugno 2026
Cassazione n. 20876/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
appresentata e difesadall'avvocato [OSCURATO:PERSONA];- ricorrente -contro[OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] I [OSCURATO:PERSONA] inpersona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesadagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], FRANCESCOZANLUCCHI, [OSCURATO:PERSONA];- controricorrente –Numero registro generale 6287/2022Numero sezionale 146/2026Numero di raccolta generale 20876/2026Data pubblicazione 19/06/2026e nei confronti diAGEA - [OSCURATO:PERSONA];- intimata -avverso la sentenza della CORTE D'[OSCURATO:PERSONA] n. 2253/2021depositata il 03/09/2021;udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del22/01/2026 dal [OSCURATO:PERSONA];udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] ProcuratoreGenerale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per rigetto del ricorso;uditi l’avvocato [OSCURATO:PERSONA] per parte ricorrente e l'avvocataRAFFAELLA CHIUMMIENTO per la controricorrente.1. L’[OSCURATO:PERSONA] (azienda agricola‘Scandola’) chiedeva ed otteneva dal Tribunale di Verona decretoingiuntivo per l’importo di €. 53.885,65 a titolo di contributi comunitariPAC già riconosciuti dall’Agenzia Veneta per il Pagamenti in Agricoltura(‘[OSCURATO:PERSONA]’), in qualità di organismo pagatore per la Regione Veneta, mailiquidati.Avverso il decreto ingiuntivo proponeva opposizione [OSCURATO:PERSONA] (chechiedeva di essere autorizzata a chiamare in causa AGEA, Agenzia perle Erogazioni in Agricoltura) innanzi al medesimo Tribunale eccependo,tra l’altro, l’estinzione integrale del debito per compensazione,monitoriamente azionato dalla controparte.L’opposta dava atto di avere ricevuto, a titolo di contributo PAC,parte delle somme richieste con decreto ingiuntivo limitatamente alleannate 2006 e 2008 e della riduzione della pretesa creditoria ad €.40.292,27.Numero registro generale 6287/2022Numero sezionale 146/2026Numero di raccolta generale 20876/2026Data pubblicazione 19/06/2026Il Tribunale adìto accoglieva l’opposizione e dichiarava estinto percompensazione il credito azionato dall’azienda agricola Scandola,compensando integralmente le spese di lite tra le parti.La pronuncia di prime cure veniva impugnata dall’azienda agricolaScandola innanzi alla Corte d’Appello di Venezia, che rigettava ilgravame sostenendo, per quanto ancora qui di interesse, alla luce delrecente mutamento di giurisprudenza della Corte di legittimità, che lacompensazione tra crediti comunitari (pagamenti diretti dei contributicomunitari PAC) e crediti statali (prelievi supplementari di quote latte)è conforme al diritto comunitario sotto forma di compensazioneimpropria, purché i debiti portati in compensazione siano accertati inconformità alla legislazione nazionale. Tanto perché dettacompensazione nasce nell’ambito di un medesimo rapporto unitario, aprescindere dal rapporto di corrispettività delle prestazioni reciproche,e consente altresì di garantire piena efficacia al diritto dell’UnioneEuropea.2. La pronuncia in epigrafe è impugnata dalla Azienda AgricolaScandola [OSCURATO:PERSONA] per la cassazione con ricorso affidato a tremotivi e illustrato da memoria.Resiste [OSCURATO:PERSONA] con controricorso.Resta intimata AGEA.Il Pubblico Ministero si è espresso nel senso del rigetto del ricorso.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo si deduce violazione di legge ex art. 360,comma 1, nn. 3) e 5) c.p.c. - violazione ed errata applicazione di normedi diritto, errata interpretazione della norma sostanziale di cui all'art.1243 ss. c.c. - carenza del presupposto indefettibile della omogeneitàe della certezza del presunto credito vantato da AGEA ed [OSCURATO:PERSONA] -insussistenza di un credito per prelievo supplementare che possaNumero registro generale 6287/2022Numero sezionale 146/2026Numero di raccolta generale 20876/2026Data pubblicazione 19/06/2026definirsi omogeneo e certo - nuovi orientamenti giurisprudenzialisopravvenuti e accertamenti giurisdizionali della non dovutezza delprelievo supplementare così come imputato nell'ordinamento giuridicostatuale italiano dall'inizio del sistema di contingentamento sino allacampagna produttiva 2007/2008 - omessa valutazione di un tema diindagine decisivo ex art. 360, comma 1, n. 5) c.p.c.Sostiene la ricorrente che il più recente orientamento di questaCorte (Cass. n. 118 del 2022; Cass. n. 41593 del 2021) avrebbesuperato il “contrasto” ingenerato dalla pronuncia n. 24325 del 2020,nella parte in cui le suddette sentenze affermano che la certezza delcredito opposto in compensazione, anche atecnica o impropria, deveconsiderarsi presupposto e requisito indefettibile per l’opponibilità delcontrocredito, ai sensi dell’art. 1243, comma 2, c.c.La ricorrente sottolinea, altresì, l'illegittimità dichiarata dallepronunce della Corte di Giustizia Europea di tutti i prelievisupplementari, per essere state redistribuite illegittimamente lecosiddette «quote inutilizzate» tra i produttori, secondo criteri prioritarie privilegiati non lineari e paritari. Su tale questione la ricorrente è,inoltre, parte interessata e lesa in un procedimento penale pendenteinnanzi al gip del Tribunale penale di Roma.Infine, si afferma che innanzi al T.A.R. Veneto pendono azioni daquesta promosse avverso le intimazioni di pagamento notificategli daAGEA ed Agenzia Riscossione nei confronti delle imputazioni di prelievoche costituirebbero le matrici generiche del controcredito contestatodal ricorrente.2. Con il secondo motivo si deduce violazione di legge (ex art. 360,comma 1, n. 3) c.p.c.), violazione ed errata applicazione di diritto -errata interpretazione dell'art. 8-ter, comma 2, legge n. 33/2009 -concetto di litigiosità del credito; irrilevanza - pendenza di giudiziNumero registro generale 6287/2022Numero sezionale 146/2026Numero di raccolta generale 20876/2026Data pubblicazione 19/06/2026amministrativi dell'azienda ricorrente. Non definitività del controcreditoposto in compensazione. Ordinanze T.A.R. Veneto n. 81/22 e 161/21emesse in favore della ricorrente di sospensione di esecutorietà diprelievi supplementari -assenza dei requisiti di certezza e definitivitàdei crediti invocati da [OSCURATO:PERSONA].Premesso che il sistema informativo agricolo nazionale (SIAN) havalore di mera notizia e che, quindi, i prelievi supplementari sonoimpugnabili innanzi al T.A.R. territorialmente competente, la ricorrenteevidenzia come nel caso di specie non sussista il requisito della certezzadel controcredito opposto in compensazione da [OSCURATO:PERSONA], oltre che dellasua omogeneità, in quanto i presunti debiti sono ancora sub iudice.Tanto perché l’iscrizione dei suddetti debiti nel SIAN ha reso comunquepossibile la loro contestazione in sede di giurisdizione amministrativainnanzi al T.A.R. Veneto. Sì che, conclude il ricorrente, le ordinanze delT.A.R. (nn. 81/22 e 161/21) con le quali sono state sospese in viacautelare i solleciti di pagamento fanno venire meno il requisito dellacertezza del controcredito opposto in compensazione da [OSCURATO:PERSONA].3. I primi due motivi possono essere esaminati congiuntamente, inquanto entrambi censurano la pronuncia impugnata nella parte in cuiha affermato la certezza, liquidità ed esigibilità del controcredito diAVEPA per prelievo supplementare posto in compensazione. Entrambipresentano profili di inammissibilità e infondatezza, per le ragioni diseguito esposte.3.1. Preliminarmente rileva il Collegio l’inammissibilità della primadoglianza con riferimento al n. 5 dell’art. 360, comma 1, c.p.c.,ricorrendo l’ipotesi della c.d. «doppia conforme» prevista dall’art. 348-ter, comma 5, c.p.c. (applicabile ratione temporis): la ricorrente, al finedi evitare l’inammissibilità del motivo avrebbe dovuto indicare leragioni di fatto poste a base, rispettivamente, della decisione di primoNumero registro generale 6287/2022Numero sezionale 146/2026Numero di raccolta generale 20876/2026Data pubblicazione 19/06/2026grado e della sentenza di rigetto dell’appello, dimostrando che essesono tra loro diverse (ex plurimis: Cass. Sez. 6-2, n. 8320 del 2022;Cass. Sez. 3, 14.07.2022 n. 22244; Cass. Sez. L, 20.07.2022 n.22782; Cass. Sez. 6-2, 15.03.2022 n. 8320; Cass. Sez. L, 06.08.2019n. 20994).Nella specie, con particolare riferimento alla censura principaleemergente da entrambi i motivi, la Corte territoriale ha confermato lamotivazione resa dal primo giudice nella parte in cui quest’ultimo avevariscontrato i caratteri della certezza, liquidità ed esigibilità delcontrocredito dello Stato «[…] per la mancanza di contenziosogiudiziale ovvero a seguito della sua definizione con sentenze non piùsoggette a gravame» (v. sentenza impugnata pag. 6, righi 9-10).3.2. Esaminando la doglianza sotto il profilo della violazione dilegge, si osserva quanto segue.E’ vero che la Corte di Giustizia dell’Unione Europea (‘CGUE’) hacensurato il meccanismo delle compensazioni applicato dallo Statoitaliano, affermando che i criteri per la riassegnazione dei quantitatividi riferimento inutilizzati non avrebbero dovuto essere stabiliti dallanormativa italiana, che ha applicato la compensazione sulla base dicategorie prioritarie, ma avrebbero dovuto essere necessariamente ditipo proporzionale ai quantitativi di riferimento a disposizione di ciascunproduttore da ripartirsi poi tra tutti gli allevatori, nel rispetto dell’art.2, par. 1, secondo comma, del Reg. (CEE) n. 3950/92 (CGUE27/06/2019, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] contro Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA), causaC-348/18; CGUE 11/09/2019, [OSCURATO:PERSONA] e a., causaC-46/18; CGUE 13/01/2022, [OSCURATO:PERSONA] e a. controAgenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA), causa C-377/19).Numero registro generale 6287/2022Numero sezionale 146/2026Numero di raccolta generale 20876/2026Data pubblicazione 19/06/2026Nelle pronunce sopra citate, la CGUE ha altresì sostenuto che l'art.2 del Reg. (CEE) n. 3950/92 (che aveva prorogato e riordinato ilsistema delle c.d. «quote latte» introdotto nel 1984 dal Regolamento(CEE) n. 856/84; sistema definitivamente abrogato dal Regolamento(UE) n. 1308/2013, con sopravvivenza transitoria al 31 marzo 2015)deve essere interpretato nel senso che l'accertamentodell'incompatibilità con tale disposizione della normativa nazionale,disciplinante le modalità di riscossione del prelievo supplementare daparte dell'acquirente presso i produttori, non implica che i produttorisoggetti a detta normativa non siano più debitori di tale prelievo (v. inparticolare CGUE causa C-48/18, punti 20-32; v. anche quintoconsiderando del Reg. CE n. 1788/2003).In sostanza, la giurisprudenza della Corte di Giustizia ha precisatoche l’illegittimità dei criteri nazionali di riassegnazione dei quantitativiinutilizzati incide sul modo di determinazione del contributo dovuto dalsingolo produttore, imponendo, per le annate disciplinate dal Reg.(CEE) n. 3950/92, l’applicazione del solo criterio proporzionale, ma nonimplica che i produttori non siano più debitori del prelievo, semmaidetermina la necessità di procedere alla sua corretta rideterminazionesecondo i parametri imposti dal diritto dell’Unione (CGUE causa C-348/18, punti 39, 42; CGUE causa C-49/18, punti 25, 30, 32).La disciplina italiana sopravvenuta di cui all’art. 10-bis del d.l. 13giugno 2023, n. 69 - promulgata in materia di «Regime delle quotelatte» a valle della procedura di infrazione 2013/2092 avviata dallaCommissione Europea per contestare all'Italia il mancato recupero deiprelievi arretrati (le c.d. «multe latte») dovuti dagli allevatori per aversuperato i limiti produttivi nazionali – ha dato attuazione alle sentenzedella CGUE rese in tema di errato meccanismo delle compensazioniNumero registro generale 6287/2022Numero sezionale 146/2026Numero di raccolta generale 20876/2026Data pubblicazione 19/06/2026applicato dallo Stato italiano, prevedendo un’articolata procedura diricalcolo del prelievo supplementare.Con tale intervento, il legislatore non ha previsto l’azzeramentogeneralizzato del debito, ma - nei confronti dei produttori destinataridi una sentenza definitiva che aveva annullato l'imputazione di prelievosupplementare (art. 10-bis, comma 1) – ha disposto l’esecuzione delleoperazioni di compensazione e la rideterminazione del prelievosupplementare e degli interessi dovuti (secondo le modalità e il criteriodi cui ai commi 2 e 3), con conseguente inefficacia e sostituzione dellecomunicazioni di ricalcolo già notificate dall’AGEA prima della data dientrata in vigore della legge di conversione del citato decreto (commaPer i produttori che, al più tardi entro la data di pubblicazione dellalegge di conversione del presente decreto (29.11.2023), hannopromosso ricorso esclusivamente contro i provvedimenti diimputazione di prelievo, ad eccezione di coloro i quali hanno promossoulteriori ricorsi avverso i successivi provvedimenti amministrativi e diriscossione, deducendo motivi inerenti alla corretta interpretazione deimetodi di calcolo per l'applicazione del prelievo latte alla stregua diquanto statuito dalle sentenze della CGUE di cui al comma 1, l’accessoal ricalcolo degli importi è consentito previa presentazione all’AGEA diistanza di ricalcolo del prelievo, entro sessanta giorni dalla data dientrata in vigore della legge di conversione del decreto in esame a penadi decadenza, e a condizione che aderiscano alla possibilità dirateizzazione (art. 10-bis, commi 6 e 7).Va sottolineato che il comma 6 dell’art. 10-bis in esame configuraun’ipotesi eccezionale e delimitata di accesso al ricalcolo del prelievosupplementare, riservata ai soli produttori che abbiano promosso,entro il termine normativamente previsto, un ricorso pendenteNumero registro generale 6287/2022Numero sezionale 146/2026Numero di raccolta generale 20876/2026Data pubblicazione 19/06/2026esclusivamente avverso i provvedimenti di imputazione del prelievo,fondato su questioni inerenti alla corretta interpretazione dei metodi dicalcolo alla luce delle sentenze della Corte di giustizia richiamate dalladisposizione, con contestuale adesione alla rateizzazione.In tale assetto, l’inciso «ad eccezione di coloro i quali hannopromosso ulteriori ricorsi avverso i successivi provvedimentiamministrativi e di riscossione» ha inequivoca valenza escludente,poiché sottrae dall’ambito applicativo della norma i soggetti cheabbiano esteso il contenzioso ad atti ulteriori rispetto all’originarioprovvedimento di imputazione. Una diversa lettura, oltre a porsi incontrasto con il tenore letterale della clausola eccettuativa, priverebbedi significato l’avverbio «esclusivamente» e frustrerebbe la ratioselettiva e deflattiva del meccanismo delineato dai commi successivi,correlato all’istanza di ricalcolo, all’accettazione del nuovo conteggio eall’estinzione del giudizio pendente.3.2.1. Tornando al caso in esame, il primo mezzo di gravamerichiama i principi della CGUE come sopra sintetizzati, senza tuttaviachiarire – alla luce della normativa nazionale sopra riportata – qualisiano le sentenze definitive riferite all’odierna ricorrente che avevanoannullato l'imputazione di prelievo supplementare (ex art. 10-bis,comma 1, d.l. n. 69 del 2003; sul punto, cfr. sentenza impugnata pag.6, punto 2); ovvero i giudizi ancora pendenti promossi con ricorso (neitermini e alle condizioni previste dal medesimo decreto-legge)esclusivamente contro i provvedimenti di imputazione di prelievo (exart. 10-bis, commi 6 e 7, d.l. n. 69 del 2003).Sì che la doglianza si rivela inammissibile per difetto di specificitàed autosufficienza.Quanto alle ordinanze del T.A.R. Veneto menzionate nel secondomezzo di grave, con le quali sono state sospese in via cautelare leNumero registro generale 6287/2022Numero sezionale 146/2026Numero di raccolta generale 20876/2026Data pubblicazione 19/06/2026intimazioni di pagamento per il recupero di presunti debiti per prelievisupplementari riferite alle campagne 2000-2007, si tratta diprocedimenti promossi avverso successivi provvedimentiamministrativi e di riscossione espressamente esclusi – come sopraevidenziato – dal ricalcolo dei prelievi (ex art. 10-bis, comma 6, d.l. n.69 del 2003).Sotto tale ultimo profilo, dunque, il motivo si rivela infondato.4. Con il terzo motivo si deduce violazione di legge (ex art. 360,comma 1, n. 3) c.p.c.) – Violazione e falsa applicazione dei requisitilegali di compensazione previsti dalla legislazione nazionale, ex art.1243 c.c. - errata e fuorviante interpretazione del concetto dicompensazione impropria finanziaria e atecnica e di unicità delrapporto come motivo legittimante l'operazione di compensazione -violazione ed errata interpretazione del Reg. CE n. 1034/18 e art. 8-ter, comma 2, legge n. 33/2009.Osserva la ricorrente che la Corte di legittimità ha stabilito che lenorme sulla compensazione impropria o atecnica, in base alla quale viè un semplice accertamento contabile di dare avere con elisioneautomatica dei rispettivi crediti fino alla reciproca concorrenza, siverificano e si applicano soltanto in presenza di corrispettività delleprestazioni: ipotesi che non ricorrono nel caso di specie, in cuil'unitarietà del rapporto non esclude in ogni caso l'autonomia delleobbligazioni da cui derivano i singoli reciproci debiti. Pertanto, concludela ricorrente che l'applicazione della disposizione di cui all'art. 1246, n.3, c.c. comporta che il medesimo credito per il contributo PACdell'allevatore non sia affatto estinguibile per compensazione, nonricorrendo il requisito della corrispettività.Il ricorso ritorna, poi, sulla questione attinente alla certezza deidebiti compensati per aggiungere che l'iscrizione nel Registro, purNumero registro generale 6287/2022Numero sezionale 146/2026Numero di raccolta generale 20876/2026Data pubblicazione 19/06/2026essendo espressamente equiparata all'iscrizione al ruolo, cosìlegittimando la riscossione coattiva dell'importo risultante addebito,non ha luogo sulla base di un titolo definitivo, bensì di un accertamentounilaterale compiuto dall'Amministrazione, contestabile dall'interessatoin sede giurisdizionale.Del resto, soggiunge la ricorrente, anche la normativa addotta dallaCorte territoriale a sostegno della sua decisione (art. 5-ter Reg. CE21.06.2006, modif. dal Reg. UE n. 1034/2008) - peraltro neancheapplicabile al caso di specie poiché si riferisce al recupero di importierroneamente corrisposti o versati ad allevatori agricoltori in base avizi o errori materiali di procedure di liquidazione - si riferisce ad unamera facoltà, non già ad un obbligo dello Stato membro dell'UE dieffettuare la trattenuta del contributo dovuto per la PAC.Quanto alla normativa italiana, la legge n. 231 del 2005 sancisce lanon sequestrabilità/pignorabilità dei contributi comunitari e, diconseguenza, la loro non compensabilità; né ammette forme dicompensazione atipiche, atecniche, innominate al di fuori dellatipologia tassativamente disciplinata del nostro codice civile.4.1. Il motivo, articolato in diverse censure, non meritaaccoglimento.4.2. Con riferimento all’assenza della corrispettività tra prestazioniquale requisito essenziale per procede alla compensazione impropria,preme innanzitutto precisare che l’orientamento espresso da questaCorte in tema di compensazione atecnica dei crediti e debitidell’agricoltore nel sistema PAC non è affatto superato, come invecesostenuto più volte in ricorso (pag. 5, ultimo capoverso; pag. 19,ultimo capoverso).Numero registro generale 6287/2022Numero sezionale 146/2026Numero di raccolta generale 20876/2026Data pubblicazione 19/06/2026Già con l’ordinanza della Sez. 1 dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] n. 10222 questaCorte aveva ritenuto la legittimità della compensazione «atecnica» oimpropria.Successivamente - superando un precedente indirizzo (per tutte,Cass. Sez. 3, Sentenza n. 4313 del 14/02/2019) - questa Corte si èpronunciata affrontando funditus la questione con la sentenza dellaSez. 1, n. 24325 del 03/11/2020, concludendo nel senso che in temadi rapporti tra il credito dell'agricoltore a titolo di contributi dell'UnioneEuropea conseguenti alla [OSCURATO:PERSONA] (PAC), ed i debitidello stesso per prelievo supplementare relativo alle quote latte, èammissibile la cosiddetta compensazione impropria o «atecnica», acondizione che il controcredito sia certo e liquido secondo la valutazionedei giudici di merito, incensurabile in sede di legittimità; a tal fine èstata valorizzata l'unitarietà del rapporto, in base al quale il regimedelle quote latte è parte integrante del sistema PAC, il cui correttofunzionamento complessivo postula l'effettività del recupero dellesomme dovute dai produttori di latte che abbiano superato i limitinazionali, mediante la previa verifica del Registro nazionale previstodalla legge, nel quale sono inseriti i debiti e crediti dell'agricoltore, lacui compensazione è connaturata al sistema della PAC, comeconfigurato dal diritto dell'Unione, la cui primazia all'interno degli Statimembri postula l'interpretazione conforme delle norme nazionali.Nella menzionata pronuncia n. 24325 del 2020 questa Corte haosservato che i Regolamenti CE n. 1034 del 2008, terzo“considerando”, e n. 885 del 2006, art. 5-ter, rimettono agli Statimembri l’accertamento del debito «in conformità alla legislazionenazionale»; che a questo accertamento consegue necessariamente ladeduzione degli «importi da recuperare dai futuri pagamenti a favoredel medesimo beneficiario»; che lo stesso Regolamento n. 1034 delNumero registro generale 6287/2022Numero sezionale 146/2026Numero di raccolta generale 20876/2026Data pubblicazione 19/06/20262008 ha imposto agli Stati membri di «rendere obbligatorial'applicazione di tale modalità (compensatoria) da parte degli Statimembri»; che la legislazione nazionale conferisce all'amministrazioneil potere di accertare unilateralmente il debito per quote latte,stabilendo che «l'iscrizione del debito nel Registro di cui al comma 2,degli importi accertati come dovuti dai produttori agricoli equivaleall'iscrizione al ruolo ai fini della procedura di recupero» (legge n. 33del 2009, art. 8-ter, comma 4; sul punto Sez. U, n. 25261 del01/12/2009); che la compensazione cosiddetta atecnica o impropria èprevista anche nell'ordinamento nazionale; che la unicità del rapporto(anche complesso) o l'esistenza di un nesso di accessorietà tra irapporti, dai quali i contrapposti crediti e debiti delle parti hannoorigine, è una caratteristica della compensazione impropria, nella qualela valutazione delle reciproche pretese comporta l'accertamentocontabile del dare e avere, senza bisogno di apposita domandariconvenzionale od eccezione di compensazione, diversamente dallacompensazione propria che postula, invece, l'autonomia dei rapporti aiquali i crediti si riferiscono.Con particolare riferimento, poi, all’asserita assenza dicorrispettività, tale da rendere inapplicabile la compensazioneimpropria, la medesima pronuncia (n. 24352 del 2020) ha precisatoche la necessità che i contrapposti debiti e crediti scaturiscano dalmedesimo titolo postulerebbe implicitamente l'esigenza che leobbligazioni, per essere compensabili, si trovino in relazione dicorrispettività, ma tale evenienza è disarmonica con la previsione chela compensazione (in qualunque forma) si verifica qualunque sia il titolodell'uno o dell'altro debito (art. 1246 c.c., comma 1); che la questionedella impignorabilità del credito degli operatori agricoli ai contributi PAC(ai sensi del d.l. n. 182 del 2005, art. 3, comma 5 duodecies, comeNumero registro generale 6287/2022Numero sezionale 146/2026Numero di raccolta generale 20876/2026Data pubblicazione 19/06/2026convertito in legge n. 231 del 2005) e, quindi, della sua noncompensabilità, va risolta osservando che l'art. 1246 c.c. non puòoperare, alla luce della consolidata giurisprudenza di legittimità (Cass.Sez. L, n. 21646 del 26/10/2016; Cass. Sez. L, n. 5024 del02/03/2009; Cass. Sez. 3, n. 18498 del 25/08/2006), con riferimentoal fenomeno della compensazione impropria, alla quale il meccanismodi cui qui si discute, per la sua specifica connotazione, è piùesattamente riconducibile.In altri termini, la compensazione impropria, per sua natura,costituisce un mero accertamento contabile del dare e dell'averenell'ambito del medesimo rapporto giuridico e proprio per questo,introducendo una forma di compensazione in deroga all'art. 1246 c.c.,è connaturata alla configurazione del rapporto unitario nel quale siiscrive, sicché la sua operatività non richiede un’espressa e specificaprevisione legislativa, sull'erroneo presupposto che integri una formalegislazione nazionale, mentre garantisce l'effettività del dirittoeuropeo (come meglio si dirà infra, punto 4.2.) e il recupero dellesomme dovute a titolo di prelievo supplementare.Quanto, ancora, alla mera facoltà della compensazione deducibiledalla normativa comunitaria, sempre la medesima pronuncia a SezioniUnite ha chiarito - peraltro in linea con la giurisprudenza del Consigliodi Stato (a partire dalla sentenza della Terza Sezione n. 487 del 2015,conf.: sentenze n. 186, 188, 202 del 2015 e, della Seconda Sezione,la n. 5692 del 2019) - che il regime dei contributi previsto per la PACcostituisce un sistema complesso che prevede l'attribuzione, a favoredegli agricoltori, di diverse forme di aiuto e che, al contempo, ponerestrizioni in capo agli stessi e agli Stati membri, affinché sianorispettati i vincoli posti a livello europeo per un corretto sviluppoNumero registro generale 6287/2022Numero sezionale 146/2026Numero di raccolta generale 20876/2026Data pubblicazione 19/06/2026dell'agricoltura; che il sistema è pensato come un unicum con più attoriche agiscono a livelli differenti per perseguire gli obiettivi previsti dalTrattato, in primo luogo, l'Unione Europea e lo Stato membro in qualitàdi «finanziatori» e, al contempo, di controllori del processo dierogazione dei contributi, in secondo luogo, gli organismi dicoordinamento e gli organismi pagatori a livello nazionale e locale e,infine, i beneficiari, ovvero gli agricoltori individuali o riuniti inassociazioni/cooperative, le imprese agricole, di produzione,trasformazione o commercializzazione; che i vari soggetti e, inparticolare, l'insieme degli organismi nazionali con funzioni di raccordotra l'Unione Europea e i beneficiari dei pagamenti devono agire pergarantire l'effettività del sistema nel suo complesso e preservare lastruttura unica, uniforme e bilanciata della PAC su tutto il territorioeuropeo; che a tal fine è fondamentale che gli Stati membri diano unacorretta applicazione della disciplina europea in materia di agricolturaed evitino di frapporre ostacoli alla corretta applicazione delle misurepreviste da Bruxelles; che il regime delle quote latte è parte della PACe costituisce uno dei maggiori titoli di debito che maturano in capo aiproduttori agricoli, sicché assume particolare rilievo il tema delrecupero delle somme dovute dai produttori di latte a tale titolo; che iproduttori, i quali abbiano contribuito al superamento dei limitinazionali «sono debitori verso lo Stato membro del pagamento del lorocontributo al prelievo dovuto soltanto per il superamento dei rispettiviquantitativi di riferimento disponibili» (quinto considerando del Reg. CEn. 1788/2003); che l’art. 17 del Reg. CE n. 595 del 2004 pone a caricodegli Stati membri il dovere di adottare «tutte le misure necessarieaffinché l'imposizione del prelievo venga effettuata correttamente e siripercuota sui produttori che hanno contribuito al superamento»; cheil meccanismo della PAC è invero da lungo tempo consolidato nellaNumero registro generale 6287/2022Numero sezionale 146/2026Numero di raccolta generale 20876/2026Data pubblicazione 19/06/2026legislazione europea ed è previsto da disposizioni ormai risalenti, comei Regolamenti CE n. 1258 e n. 1259 del 1999, n. 1782 e n. 1788 del2003, n. 796 del 2004 e n. 1290 del 2005; che per la sua peculiarestrutturazione, che si fonda su un rapporto unico e prevede un regimeunico di pagamenti diretti degli aiuti PAC (domanda unica con cuil'agricoltore può chiedere il pagamento di premi afferenti a più settoridi intervento, fascicolo unico aziendale dell'agricoltore che raccogliel'insieme della documentazione comprovante le informazioni comuni aidiversi procedimenti e relative alla consistenza aziendale di ogniagricoltore, registro nazionale dei debiti per prelievi, cauzioni,pagamenti rimborsati ecc. che l'organismo pagatore è tenuto ariscuotere), il meccanismo consente che tali aiuti possano, ad esempio,essere ridotti o esclusi in caso di inosservanza dei doveri o degli oneriimposti a colui che li richiede (artt. 5, 6 e 7 del Reg. CE n. 1782 del2003).4.3. Alla luce di quanto sopra, emerge che nel sistema delfinanziamento della Politica agricola comune il recupero delle sommeindebitamente percepite o comunque dovute al bilancio unionalecostituisce un obbligo inderogabile degli Stati membri, i quali sonoresponsabili tanto dell’erogazione quanto della restituzione dei fondi esono tenuti ad adottare strumenti effettivi, equivalenti e dissuasivi,senza poter opporre limiti derivanti dal diritto interno o margini didiscrezionalità circa l’an del recupero.Tale meccanismo integra una forma di compensazione pubblicisticao atecnica, sottratta alla disciplina civilistica degli artt. 1241 ss. c.c. eoperante in via necessaria, con conseguente irrilevanza di eventualilimiti interni alla compensabilità o alla pignorabilità dei crediti, inquanto incompatibili con il principio di primazia e con le esigenze dieffettività del diritto unionale.Numero registro generale 6287/2022Numero sezionale 146/2026Numero di raccolta generale 20876/2026Data pubblicazione 19/06/2026Non è ravvisabile, dunque, alcuna violazione dei principi in tema dicompensazione, di cui agli artt. 1241 c.c. ss., giacché la compensazioneimpropria tra aiuti e prelievi, nell'ambito del medesimo rapportounitario, è un effetto diretto e naturale conseguenza della normativaeuropea, insito nel modo stesso con il quale è strutturata e opera laPAC, implicando un mero accertamento contabile del dare e dell'avereche efficacemente attua e soddisfa il sistema del prelievosupplementare e la ratio che presiede al meccanismo delle c.d. «quotelatte», come individuata dalla Corte di giustizia (sentenza del 25 marzo2004, C-231/00, C-303/00 e C-451/00), consistente nel «ristabilirel'equilibrio tra la domanda e l'offerta sul mercato lattiero, caratterizzatoda eccedenze strutturali, limitando la produzione lattiera».In sintesi, la tesi a favore della compensazione impropria (tra ilcredito dell'agricoltore a titolo di contributi PAC e i debiti dello stessoper prelievo supplementare relativo alle quote latte) è effetto di unacorretta applicazione del diritto dell'Unione, che vieta alle norme (o aun combinato disposto di norme) nazionali di impedire o ostacolare lacorretta attuazione della PAC (di cui l'imposizione del prelievosupplementare costituisce una parte essenziale) o il funzionamento deimeccanismi previsti per conseguire gli scopi della normativacomunitaria. La compensazione degli importi dovuti per il prelievosupplementare con i contributi PAC rappresenta, infatti, uno dei piùefficaci metodi per effettuare il recupero e la sua esclusionecomprometterebbe l'effettività del sistema; l'Unione Europea sarebbetenuta a corrispondere gli aiuti ascrivibili alla PAC anche ad agricoltoriche risultino essere debitori nei suoi confronti per somme ingenti,altrettanto riconducibili alla politica agricola comune, con difficoltà direcupero successivo.Numero registro generale 6287/2022Numero sezionale 146/2026Numero di raccolta generale 20876/2026Data pubblicazione 19/06/2026Pertanto, per rendere concretamente operante la prevalenza deldiritto dell'Unione Europea, gli organi giudiziari, amministrativi elegislativi sono chiamati a valutare se sia possibile fornire unainterpretazione delle norme nazionali sopra citate conforme al dirittodell'Unione (ex multis, Cass., Sez. Un., n. 9479 del 06/04/2023; Cass.Sez. 1, n. 12721 del 10/5/2023; Cass. Sez.1, 19/07/2023 n. 19942;Cass. Sez. 1, n. 16530 del 23/05/2022).4.4. La giurisprudenza successiva di questa Corte (ex multis: Cass.Sez. 2, n. 7196 del 18/03/2025; Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 23046dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA]; Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 22827 del 13/08/2024;Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 34262 del 07/12/2023; Cass. Sez.1,19/07/2023 n. 19942; Cass. Sez. 1, n. 16530 del 23/5/2022; Cass.Sez. 2, n.8230 del 14/03/2022; Cass. Sez. 1, n. 16530 del 23/5/2022;Cass. Sez. 1, n. 41593 del 27/12/2021) ha ribadito che in tema dirapporti tra il credito dell'agricoltore a titolo di contributi dell'Unioneeuropea conseguenti alla [OSCURATO:PERSONA] (PAC), ed i debitidello stesso per prelievo supplementare relativo alle quote latte, èammissibile la c.d. compensazione impropria o «atecnica», acondizione che il controcredito sia certo e liquido secondo la valutazionedei giudici di merito, incensurabile in sede di legittimità.4.4.1. Tra le suddette pronunce confermative dell’orientamentoimpresso da Cass. n. 24325 del 2020 possono essere incluse anchequelle citate in ricorso, tutte sollecitate da ricorsi di AGEA: in esse,infatti, ricordati i principi sopra evocati (Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 118del 04/01/2022; Cass. Sez. 1, Sentenza n. 41593 del 27/12/2021; v.anche Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 18852 del 12.07.2019), questa Cortesi è limitata ad applicarli al caso concreto. Come evidenziato anche dalPM, ribadito che la compensazione impropria o atecnica presupponepur sempre che il credito opposto sia certo, analogamente allaNumero registro generale 6287/2022Numero sezionale 146/2026Numero di raccolta generale 20876/2026Data pubblicazione 19/06/2026compensazione propria, rispetto alla quale la certezza è presuppostodella liquidità, a sua volta requisito (unitamente all’esigibilità)dell’opponibilità del controcredito in sede giudiziaria ai sensi dell’art.1243, comma 2, c.c., nelle fattispecie in esame le Corti di meritoavevano registrato che l’accertamento del controcredito era ancora subiudice, evidenziando così implicitamente come lo stesso fosse privo delrequisito della certezza.Ipotesi quest’ultima che, come argomentato supra (punti 3.1.-3.2.1.), non ricorre nel caso di specie.5. In definitiva, il Collegio rigetta il ricorso.Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza come dadispositivo.Poiché il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio2013, stante il tenore della pronuncia, va dato atto, ai sensi dell'art.13, comma 1-quater d.P.R. n. 115 del 2002, della sussistenza deipresupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, diun ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previstoper il ricorso, a norma dell’art. 13, comma 1-bis, del d.P.R. n. 115 del2002, se dovuto. P.Q.MLa Corte Suprema di Cassazione rigetta i primi due motivi delricorso e dichiara inammissibile il terzo;condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese del giudiziodi legittimità, in favore della controricorrente, che liquida in €. 4.300,00per compensi, oltre ad €. 200,00 per esborsi e agli accessori di leggenella misura del 15%, IVA e CPAAi sensi dell'art. 13, comma 1-quater d.P.R. n. 115 del 2002,sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte dellaricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari aNumero registro generale 6287/2022Numero sezionale 146/2026Numero di raccolta generale 20876/2026Data pubblicazione 19/06/2026quello previsto per il ricorso, a norma dell’art. 13, comma 1-bis, deld.P.R. n. 115 del 2002, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della SecondaSezione Civile, il 22 gennaio 2026.[OSCURATO:PERSONA] PresidenteCRISTINA [OSCURATO:PERSONA]