CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 33584/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/11/2024 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; • [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Letto il ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]; considerato che l'unico motivo di ricorso, con cui si è censurato il vizio di motivazione in ordine all'omessa applicazione delle circostanze attenuanti ex art. 62-bis cod. pen., risulta manifestamente infondato, poiché i giudici di appello, in piena conformità ai principi affermati nella giurisprudenza di legittimità (Sez. 3, n. 34947 del 03/11/2020, S., Rv. 280444; Sez. 6, n. 57565 del 15/11/2018, Giallombardo, Rv. 274783; Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269), hanno adeguatamente assolto l'onere argomentativo sul punto, attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti con una motivazione esente da evidenti illogicità (si veda pag. 3 della sentenza impugnata, ove si è fatto un puntuale riferimento ai numerosi precedenti a carico dell'imputato, tra i quali undici condanne per truffa nel corso del solo anno 2018); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 12 settembre 202