CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 13 settembre 2021
Cassazione n. 40437/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/12/2019 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] Con la sentenza impugnata la Corte d'Appello di Roma ha confermato la pronunzia di primo grado di condanna alla pena di giustizia nei confronti dell'imputato per il delitto di lesioni gravi. Avverso il provvedimento l'imputato ha proposto ricorso tramite il difensore, lamentando vizio di manifesta illogicità della motivazione quanto all'apprezzamento delle prove testimoniali( persone offesa e testi), nonché violazione di legge in relazione agli artt 40 e 41 cp quanto al ritenuto nesso di causalità tra la condotta dell'imputato e le lesioni patite dalla persona offesa. Il ricorso è inammissibile. Le censure aspirano ad una rivalutazione del compendio probatorio preclusa in questa sede. Secondo il costante insegnamento di questa Corte, esula dai poteri del giudice di legittimità quello di una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (per tutte: Sez. Un., 30/4-2/7/1997, n. 6402, Dessimone, riv. 207944; tra le più recenti: Sez. 4, n. 4842 del 02/12/2003 - 06/02/2004, Elia, Rv. 229369). I motivi proposti tendono, appunto, ad ottenere una inammissibile diversa ricostruzione dei risultati di prova , come si ricava agevolmente dall'atto di ricorso quanto al tema della valutazione delle prove testimoniali, delle dichiarazioni della persona offesa costituita parte civile, della quale si censura la ritenuta attendibilità, e della presenza del nesso causale tra la condotta del giudicabile e l'evento del delitto di lesioni. Non sussistono le dedotte illogicità poiché la Corte territoriale ha plausibilmente e correttamente giustificato la propria decisione anche riguardo alla valutazione positiva delle dichiarazioni della persona offesa e del nesso causale. Per altro verso il ricorso è inammissibile in quanto a sostegno dei motivi ha inserito, con metodo scorretto, nel testo dell'atto di ricorso brevi brani delle dichiarazioni rese dai testi nel corso del giudizio, richiedendone un diretto esame al Collegio. Infatti: è inammissibile il ricorso per cassazione che, offrendo al giudice di legittimità frammenti probatori o indiziari, solleciti quest'ultimo ad una rivalutazione o ad una diretta interpretazione degli stessi, anziché al controllo sulle modalità con le quali tali elementi sono stati raccolti e sulla coerenza logica della interpretazione che ne è stata fornita. (Sez. 5 Sentenza n. 34149 del 11/06/2019 Ud. (dep. 26/07/2019 ) Rv. 276566 - 01 Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile ed il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro alla cassa delle ammende. PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di tremila euro alla cassa delle ammende. Deciso il 13.9.2021 DEP QS1 iAl•L‘ Il Consigliere estensore i [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] de Gregorio - 9 2021