CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 31 marzo 2026
Cassazione n. 07783/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZA INTERLOCUTORIAsul ricorso iscritto al n. 26606/2024 R.G. proposto da:[OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] S. SISTO,rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]-controricorrente-avverso la SENTENZA di CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA di [OSCURATO:PERSONA] n. 3399/2024 depositata il 23/05/2024.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25/03/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Osserva:1. [OSCURATO:PERSONA] delle [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] proposto ricorso avverso l’avviso di accertamento IMU 2014 n. 15008con cui [OSCURATO:PERSONA] contestava l’insufficiente versamento dell’imposta el’infedele dichiarazione in relazione alle unità immobiliari ivi indicate.Numero registro generale 26606/2024Numero sezionale 2711/2026Numero di raccolta generale 7783/2026Data pubblicazione 31/03/2026Chiedeva l’applicazione dell’esenzione ex art. 7 comma 1 lett. i) del d.lgs.n. 504/1992, ritenendo sussistente sia il requisito soggettivo che quellooggettivo trattandosi di un ente non commerciale che, nelle unità accertate,svolgeva attività didattica paritaria. L’immobile sito invece in [OSCURATO:PERSONA], 2era parzialmente destinato allo svolgimento di attività di Casa per Ferie, percui l’imposta era stata pagata nella misura del 39% rispetto all’imponibilitàtotale. La retta annuale pagata da ogni studente della scuola paritaria eradi importo inferiore rispetto al parametro stabilito dal M.I.U.R., per ognunadelle tipologie di istituto.2. [OSCURATO:PERSONA] di Roma con sentenza n.13805/26/2021 depositata in data 13/12/2021, ha rigettato il ricorso ecompensato le spese di lite.3. L’istituto religioso ha interposto appello.4. La CTG di appello, con la sentenza in epigrafe indicata, lo haaccolto, riconoscendo il diritto all’esenzione per gli immobili destinati adannualità 2012 e 2013 e decisioni analoghe per altri istituti.5. La Corte ha ritenuto provato il requisito oggettivo dell’esenzionesulla base di documentazione, tra cui una perizia tecnica che attestava ladestinazione dell’immobile (via Druso 2) per circa il 22,50% alla comunitàreligiosa e per il 39,46% ad attività scolastiche, nonché l’elenco delle rettescolastiche, parametrate ai costi medi ministeriali. Inoltre, ha sottolineatol’incoerenza del Comune di Roma, che per l’IMU 2015 aveva annullato inautotutela l’accertamento riconoscendo la sussistenza dei requisiti, in nettocontrasto con la pretesa per il 2014.6. Avverso la suddetta sentenza di gravame l’amministrazionecapitolina ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi, cui haresistito con controricorso l’ente.^^^^^^^^^^^Numero registro generale 26606/2024Numero sezionale 2711/2026Numero di raccolta generale 7783/2026Data pubblicazione 31/03/20261. Con il primo motivo di ricorso, si deduce la violazione e falsaapplicazione dell’art. 7 comma 1, del decreto legislativo n. 504/1992 incombinato disposto con l’art. 2697 c.c. e delle norme connesse e/o correlatenell'accezione compatibile con la decisione adottata dalla commissioneeuropea il 19 dicembre 2012 e con la sentenza resa dalla Corte di Giustiziadell'Unione Europea il 6 novembre 2018 (cause riunite c-622/16 p - c-623/16 p, c-624/16), rilevante ai sensi dell’art. 360, co. 1, n. 3 c.p.c.1.1. In particolare, il Comune sostiene che la [OSCURATO:PERSONA] nonabbia fornito prove concrete e specifiche dello svolgimento dell’attività conmodalità non commerciali, e che la CGT-2 abbia basato il proprio giudiziosu documenti generali e astratti (relazioni tecniche, bilanci, importi dellerette) senza verificare la realtà fattuale. [OSCURATO:PERSONA] contesta anche laqualificazione della retta annua di circa 1.900 euro come “simbolica”,sostenendo che, per essere compatibile con il diritto UE sugli aiuti di Stato,l’attività deve essere gratuita o dietro pagamento irrisorio, mentre taleimporto costituisce comunque una forma di remunerazione.1.2. Inoltre, l’amministrazione evidenzia che il parametro MIUR (costomedio per studente) non crea un automatismo: il fatto che la retta siainferiore al CMS non dimostra automaticamente la non commercialitàdell’attività, ma serve solo a escludere l’esenzione se superato. Infine,[OSCURATO:PERSONA] ribadisce che spetta al contribuente dimostrarerigorosamente la natura non commerciale dell’attività, e che il pagamentodi una retta, anche modesta, è indice di commercialità, potendo contribuirealmeno tendenzialmente al pareggio di bilancio.2. Con il secondo motivo di ricorso, parte ricorrente contesta laviolazione e falsa applicazione dell’art. 2967 c.c. e degli artt. 115 e 116c.p.c., rilevante ai sensi dell’art. 360 n. 3 c.p.c. L’ente religioso non avrebbefornito prove specifiche e rigorose della reale destinazione degli immobilialle attività esenti; la Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado avrebbedunque gestito male l’onere della prova, non applicando correttamente ilNumero registro generale 26606/2024Numero sezionale 2711/2026Numero di raccolta generale 7783/2026Data pubblicazione 31/03/2026principio per cui spetta al contribuente dimostrare la sussistenza di tutte lecondizioni richieste per l’agevolazione. Il Comune sostiene inoltre chel’esenzione richiede un accertamento “in concreto” del requisito oggettivo,e che la CGT si sarebbe limitata a documenti “a priori” (come gli Statuti)senza verificare le modalità effettive di svolgimento dell’attività. Infine,[OSCURATO:PERSONA] richiama l’obbligo del contribuente di dimostrare finalitàsolidaristiche e l’assenza di orientamento al profitto, e contesta l’uso diargomentazioni astratte anziché di un accertamento concreto. Inconclusione, l’amministrazione ritiene illegittima la sentenza perchél’esenzione è stata riconosciuta nonostante il mancato assolvimentodell’onere probatorio.3. Con il terzo motivo di ricorso, si lamenta la violazione falsaapplicazione dell’articolo 91 bis del dl 24 gennaio 2012, numero 1,convertito in legge 24 marzo 2012 numero 27 in relazione all’art. 360,comma 1 n. 3 cpc. L’esenzione IMU per gli enti non commerciali èsubordinata alla presentazione della specifica dichiarazione IMU checostituisce un requisito essenziale, il cui omesso adempimento comporta ladecadenza dall’esenzione. [OSCURATO:PERSONA] contesta inoltre l’interpretazionedella Corte di merito che aveva esteso l’efficacia della dichiarazionepresentata nel 2014 per l’anno 2013 anche all’anno 2014, ritenendo inveceche per l’annualità in esame fosse necessaria una dichiarazione specifica.Ciò anche in ragione del principio di stretta interpretazione delle norme diesenzione, che non ammettono applicazioni analogiche, e dell’orientamentodella Cassazione (ordinanza n. 37385/2022) secondo cui l’esenzione siapplica in proporzione all’utilizzo non commerciale dell’immobile “qualerisulta da apposita dichiarazione”. In assenza di tale dichiarazione per l’anno2014, l’Amministrazione sostiene che il beneficio non poteva esserericonosciuto.4. Ritiene il collegio di dover rinviare per la trattazione in udienzapubblica, la presente controversia, stante la questione nomofilattica che siNumero registro generale 26606/2024Numero sezionale 2711/2026Numero di raccolta generale 7783/2026Data pubblicazione 31/03/2026pone a seguito dell’intervento del la c.d. legge di bilancio del 2026 n. 199/25- il cui art. 1 c. 856 dispone: 856. L'articolo 1, comma 759, lettera g),della legge 27 dicembre 2019, n. 160, si interpreta, per gli effetti di cuiall'articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, nel senso che lecui all'articolo 73, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte suiredditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,n. 917, si intendono svolte con modalità non commerciali quando il lorocorrispettivo medio percepito è inferiore al costo medio per studente (CMS)pubblicato annualmente dal Ministero dell'istruzione e del merito nonché dalMinistero dell'università e della ricerca. In ogni caso non si dà luogo alrimborso delle somme già versate - e i cui effetti e termini di applicazionedevono quindi essere verificati anche con riguardo alla presente fattispecie. P.Q.MLa Corte dispone il rinvio per trattazione in udienza pubblica.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 25/03/2026 .Il PresidenteGIACOMO [OSCURATO:PERSONA]