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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 30 ottobre 1971

Cassazione n. 51539/2023

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 011UVL7) [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 30/10/1971 avverso la sentenza del 05/05/2023 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; 34-24595/2023 IN .FATTO E IN DIRITTO

1. Il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] deve essere dichiarato inammissibile, per la manifesta infondatezza dei motivi, tutti meramente reiterativi dei motivi di gravame disattesi con congrua e logica motivazione dalla Corte di merito, tesi -il primo ed il secondo- ad ottenere una rivalutazione di aspetti attinenti alla corretta interpretazione degli elementi di fatto (intervenuta sottrazione ed impossessamento della res e relazione di immediatezza tra sottrazione, impossessamento e violenza alla persona, finalizzata a conseguire l'impunità) che qualificano la fattispecie complessa, nella forma consumata, in ragione delle modalità della condotta apprezzate correttamente nel giudizio di merito.

La cronologia dell'occorso apprezzata dalla Corte territoriale rende epifania della certa consumazione del delitto di rapina, ricorrendone tutti gli estremi (sul punto, solo tra le più recenti e massimate: Sez. 2, n. 11135, del 22/2/2017, Rv. 269858: Ai fini della configurazione della rapina impropria consumata è sufficiente che l'agente, dopo aver compiuto la sottrazione della cosa mobile altrui, adoperi violenza o minaccia per assicurare a sé o ad altri il possesso della "res", mentre non è necessario che ne consegua l'impossessamento, non costituendo quest'ultimo l'evento del reato ma un elemento che appartiene al dolo specifico; conf.

Sez. 2, n. 46412, del 16/10/2014, Rv. 261021; Sez.

U. n. 34952, del 19/4/2012, Rv. 253153).

Mentre con il terzo motivo, neppure previamente dedotto innanzi alla Corte di merito ed inammissibile, dunque, ai sensi del comma 3 dell'art. 606 cod. proc. pen., si censura la qualificazione funzionale di arma della stampella usata come oggetto di offesa alla persona.

2. Segue alla inammissibilità del ricorso la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, la condanna al versamento di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende che stimasi equo determinare in euro tremila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 21 novembre 2023.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 011UVL7) [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 30/10/1971 avverso la sentenza del 05/05/2023 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; 34-24595/2023 IN .FATTO E IN DIRITTO 1. Il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] deve essere dichiarato inammissibile, per la manifesta infondatezza dei motivi, tutti meramente reiterativi dei motivi di gravame disattesi con congrua e logica motivazione dalla Corte di merito, tesi -il primo ed il secondo- ad ottenere una rivalutazione di aspetti attinenti alla corretta interpretazione degli elementi di fatto (intervenuta sottrazione ed impossessamento della res e relazione di immediatezza tra sottrazione, impossessamento e violenza alla persona, finalizzata a conseguire l'impunità) che qualificano la fattispecie complessa, nella forma consumata, in ragione delle modalità della condotta apprezzate correttamente nel giudizio di merito. La cronologia dell'occorso apprezzata dalla Corte territoriale rende epifania della certa consumazione del delitto di rapina, ricorrendone tutti gli estremi (sul punto, solo tra le più recenti e massimate: Sez. 2, n. 11135, del 22/2/2017, Rv. 269858: Ai fini della configurazione della rapina impropria consumata è sufficiente che l'agente, dopo aver compiuto la sottrazione della cosa mobile altrui, adoperi violenza o minaccia per assicurare a sé o ad altri il possesso della "res", mentre non è necessario che ne consegua l'impossessamento, non costituendo quest'ultimo l'evento del reato ma un elemento che appartiene al dolo specifico; conf. Sez. 2, n. 46412, del 16/10/2014, Rv. 261021; Sez. U. n. 34952, del 19/4/2012, Rv. 253153). Mentre con il terzo motivo, neppure previamente dedotto innanzi alla Corte di merito ed inammissibile, dunque, ai sensi del comma 3 dell'art. 606 cod. proc. pen., si censura la qualificazione funzionale di arma della stampella usata come oggetto di offesa alla persona. 2. Segue alla inammissibilità del ricorso la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, la condanna al versamento di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende che stimasi equo determinare in euro tremila. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 21 novembre 2023.
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