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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 5 agosto 1964

Cassazione n. 18105/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 05/08/1964 avverso la sentenza del 09/04/2021 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di Taranto, confermava quella di primo grado, con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato alla pena di anni due, mesi otto di reclusione e di euro 2.300,00 di multa, in quanto ritenuto responsabile dei reati, unificati per continuazione, previsti dagli artt. 23 della legge n. 110 del 1975, 697 e 648 con. pen. 2.

Propone ricorso per cassazione l'imputato, tramite il proprio difensore, lamentando, con unico motivo, vizi della motivazione, tramite generici rilievi che, riferendosi alla determinazione della pena, risultano privi di ogni confronto con le appropriate spiegazioni a tal riguardo intervenute nella sentenza (pag. 6).

3. Ne discende l'inammissibilità del ricorso, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in considerazione dei profili di colpa, al versamento della sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende, congruamente determinata in euro tremila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 2 dicembre 2022.

Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] , 4 ERA cìggi, ____.(1.6__ l A e htn '

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 05/08/1964 avverso la sentenza del 09/04/2021 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di Taranto, confermava quella di primo grado, con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato alla pena di anni due, mesi otto di reclusione e di euro 2.300,00 di multa, in quanto ritenuto responsabile dei reati, unificati per continuazione, previsti dagli artt. 23 della legge n. 110 del 1975, 697 e 648 con. pen. 2. Propone ricorso per cassazione l'imputato, tramite il proprio difensore, lamentando, con unico motivo, vizi della motivazione, tramite generici rilievi che, riferendosi alla determinazione della pena, risultano privi di ogni confronto con le appropriate spiegazioni a tal riguardo intervenute nella sentenza (pag. 6). 3. Ne discende l'inammissibilità del ricorso, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in considerazione dei profili di colpa, al versamento della sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende, congruamente determinata in euro tremila. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 2 dicembre 2022. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] , 4 ERA cìggi, ____.(1.6__ l A e htn '
Sentenza Cassazione n. 18105/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris