CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 29596/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/04/2023 della CORTE APPELLO di CATANZAROvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo [OSCURATO:PERSONA]. Gen. conclude per il rigetto udito il difensore [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] insiste nell'accoglimento del ricorso; [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] insiste nell'accoglímento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte di appello di Catanzaro ha rigettato l'istanza di revisione proposta da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza della Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] emessa in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], divenuta irrevocabile il 3.07.2018, con la quale il Principato era stato condannato alla pena di anni dieci e mesi sei di reclusione per i reati di cui agli artt. 416 bis cod. pen. — per avere fatto parte del sodalizio mafioso "[OSCURATO:PERSONA]" -, 614, 582 e 479 cod. pen. 2. Avverso la predetta sentenza ricorre per cassazione l'imputato, tramite i propri difensori di fiducia, affidando le proprie censure ad un unico ed articolato motivo, con cui deduce violazione di legge in relazione agli artt. 630, n.1 lett. c), 636 e 507 comma 1 ed 1 bis cod. proc„ pen., nonché la contraddittorietà e l'omessa motivazione in ordine alla sussistenza di prove nuove che, unitamente a quelle già valutate, dimostrano che il ricorrente avrebbe dovuto essere assolto per non aver commesso il fatto. In premessa, si ricorda che il provvedimento oggetto di revisione aveva valorizzato anzitutto il tentativo del Principato, titolare della "[OSCURATO:PERSONA]", spalleggiato da [OSCURATO:PERSONA], di accaparrarsi con modalità mafiose un appalto di servizi di trasporto per il quale la ditta appaltante, ossia la [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., era già in trattative avanzate con l'azienda facente capo a [OSCURATO:PERSONA], appoggiata da [OSCURATO:PERSONA], questi ultimi fratelli di [OSCURATO:PERSONA]. Inoltre, la Corte territoriale valorizzava, ai fini della pronuncia di condanna per il reato associativo, la partecipazione dell'imputato ad una spedizione punitiva in danno di [OSCURATO:PERSONA], organizzata dal Riggio, nonché la vicinanza ad alcuni appartenenti alla Polizia di stato ed apparati burocratici dai quali lo stesso avrebbe ottenuto vantaggi per la cosca. In secondo luogo, la difesa evidenzia gli elementi posti a fondamento della istanza di revisione, segnatamente: - le dichiarazioni rese dal neo collaboratore di giustizia [OSCURATO:PERSONA], in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], le quali smentirebbero la circostanza secondo cui l'imputato avrebbe svolto qualsivoglia ruolo nella c.d. "vicenda [OSCURATO:PERSONA]" che sì era comunque dipanata in maniera lecita; - le dichiarazioni rese da [OSCURATO:PERSONA], titolare della [OSCURATO:PERSONA], il quale aveva escluso di aver subito pressioni correlate all'affidamento dell'appalto di servizi di trasporto da parte dell'imputato; - le dichiarazioni rese dal coimputato [OSCURATO:PERSONA], rese ìn sede di investigazioni difensive, il quale escludeva che l'imputato fosse uno dei soggetti interloquenti con il Quero;la produzione della documentazione comprovante la stipula del contratto di appalto in data 21.05.2008 da parte della [OSCURATO:PERSONA] con la ditta General tran sport della moglie di [OSCURATO:PERSONA]. Tale stipula, infatti, è avvenuta in data precedente all'incontro - valorizzato in chiave accusatoria nella sentenza oggetto di revisione - ripreso dalle telecamere installate nei pressi del distributore del Riggio in data 28.05.2008. Pertanto, deve escludersi che in tale occasione si fosse tenuta una riunione tra [OSCURATO:PERSONA], il Riggio ed il rappresentante della [OSCURATO:PERSONA] riguardante la vicenda dell'appalto. Venendo all'analisi dei vizi di legittimità della sentenza impugnata, il ricorrente anzitutto lamenta come la Corte territoriale avrebbe dovuto disporre, ai sensi dell'art. 507 comma 1-bis cod. proc. pen., l'audizione del collaboratore di giustizia [OSCURATO:PERSONA] - il quale, nelle dichiarazioni rese, non ha menzionato Principato quale persona che sarebbe stata interessata all'appalto di servizi della [OSCURATO:PERSONA] - anziché ritenere sufficiente la produzione del verbale di interrogatorio da parte della difesa e la relativa acquisizione con il consenso del Procuratore generale. Invero, l'assunzione di tale mezzo di prova, nel caso di specie, si sarebbe reso necessario per approfondire il tema del coinvolgimento del ricorrente nella vicenda [OSCURATO:PERSONA], anche alla luce della valorizzazione, da parte della Corte territoriale, del dato emerso dal compendio intercettativo che non ha mostrato il coinvolgimento dello stesso nella vicenda in questione. Sul punto, infatti, la stessa Corte territoriale ha concordato con questa difesa nel ritenere che il soggetto individuato dalla conversazione intercettata specificamente indicata, non sia da identificarsi nel ricorrente, bensì in [OSCURATO:PERSONA]. In sostanza, la Corte territoriale, nel caso di specie, ha violato il disposto di cui all'art.507 cod. proc. pen., in ragione del fatto che la stessa ha ritenuto infondata la pretesa avanzata dalla difesa, ritenendo che la prova adottata non fosse sufficientemente specifica, senza tuttavia attivare i poteri ufficiosi al fine di colmare quel deficit descrittivo poi affermato. Sul punto, la difesa riporta una serie di pronunce della giurisprudenza di legittimità e della Corte costituzionale, in tema dì officiosità del potere/dovere del giudice di assumere una nuova prova al fine di colmare vuoti conoscitivi che siano emersi a seguito dell'iniziativa di parte. Proseguendo nella disamina dei vizi di legittimità in cui sarebbe incorsa la Corte territoriale, il ricorrente censura la contraddittorietà della motivazione della sentenza impugnata in punto di disamina degli elementi probatori posti a fondamenta dell'istanza di revisione. In particolare, si lamenta come i giudici di merito, nel rigettare l'istanza dì revisione, abbiano eluso la portata dimostrativa degli elementi probatori offerti attraverso argomentazioni che sì rivelano congetturali ed illogiche. Anzitutto, appare apodittica l'affermazione della Corte territoriale, secondo cui il Riggio "non poteva non aver agito in cointeressenza con Principato, titolare di una ditta di autotrasporti", nella misura in cuì essa appare frutto di una mera generalizzazione che non si confronta con gli elementi dì prova nuovi introdotti con l'istanza di revisione. Trattasi dunque dì un'affermazione meramente congetturale che riconduce, in capo al ricorrente, una responsabilità che non trova alcun concreto riscontro. Inoltre, assume una valenza congetturale, che non si confronta con il novum offerto nell'istanza di revisione, anche l'affermazione secondo cui l'incontro avvenuto in data 28.05.2008 "risulta compatibile con un ulteriore chiarimento tra Riggio e [OSCURATO:PERSONA]". Sul punto, si lamenta anzitutto come la sentenza impugnata non sia in grado di riconnettere in termini di certezza tale incontro ad una qualsivoglia situazione fattuale e non abbia nemmeno indicato le ragioni per le quali tale vicenda dovrebbe riferirsi al Principato. Da ultimo, dunque, si contesta come le dichiarazioni rese da [OSCURATO:PERSONA], quale nuovo elemento probatorio indicato nell'istanza di revisione, avrebbero ribaltato l'esito decisorio in ordine al coinvolgimento dell'imputato nella menzionata vicenda [OSCURATO:PERSONA]. Di contro, la Corte territoriale si è limitata ad un'astratta valutazione del novum addotto a sostegno della richiesta di revisione, procedendo ad apprezzamento di merito sulla rilevanza probatoria delle dichiarazioni. Le parti hanno concluso in pubblica udienza come riportato in epigrafe. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è inammissibile. La ricostruzione effettuata dalla Corte di appello nel provvedimento impugnato alla luce delle sopravvenienze indicate dalla difesa è coerente e congrua, supportata da argomenti sia di tipo logico che di tipo strettamente probatorio. Ed invero, la Corte di appello ha in buona sostanza evidenziato come, a fronte dei nuovi contenuti delle dichiarazioni confluite nel contesto probatorio preesistente, che nell'ottica difensiva avrebbero incrinato la prova valutata nella sentenza definitiva di condanna, vi siano dei punti fermi che non risultano affatto superati alla stregua delle nuove emergenze, alcune delle quali da ritenere proprio non attendibili. Si evidenzia che vi sono, in particolare, i contenuti dei colloqui intercettati che consentono di inquadrare esattamente anche la portata ed il rilievo delle nuove dichiarazioni allegate dalla difesa. Si argomenta nel provvedimento impugnato che non si può prescindere innanzitutto dal tenore del colloquio telefonico intervenuto nell'aprile del 2008 tra i fratelli Ficara, segnatamente tra Giovanni e Claudio, in cui il primo aveva letteralmente aggredito il secondo per l'intromissione nell'appalto del trasporto di bibite da parte della [OSCURATO:SOCIETA], rappresentata da [OSCURATO:PERSONA], a cui era interessato il fratello Domenico, ma [OSCURATO:PERSONA] aveva negato il proprio interesse alla vicenda mostrando anche di non conoscere chi si sarebbe presentato al cospetto del Quero per intimargli di interrompere le trattative per l'appalto in argomento. Vi è poi il colloquio intervenuto tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] dal quale emerge, secondo quanto espone il provvedimento impugnato, chiaramente come l'intervento di [OSCURATO:PERSONA] — indicato quale partecipe del medesimo sodalizio del Principato facente capo a [OSCURATO:PERSONA], contrapposto a quello diretto da [OSCURATO:PERSONA] - avesse spaventato Quero al punto da indurlo a comunicare al predetto [OSCURATO:PERSONA] di volere recedere dalle trattative e ridimensionare la portata dei servizi di trasporto da affidargli (peraltro [OSCURATO:PERSONA], discutendo con il fratello Domenico, prospettava addirittura l'opportunità che il soggetto minacciato, ossia Quero, denunciasse i fatti); trattasi di conversazione che, secondo la compiuta ricostruzione svolta dalla Corte di appello, dimostra come non sia quindi rilevante quanto affermato da [OSCURATO:PERSONA], divenuto collaboratore di giustizia, che riguardo alla vicenda di cui trattasi dava una sua lettura che escludeva le pressioni riconducendo il tutto ad una legittima aspettativa di Riggio (asserendo che verosimilmente Riggio mirava ad ottenere l'appalto di servizi ulteriori dal momento che quello ottenuto da [OSCURATO:PERSONA] non esauriva tutta la portata delle aree di interesse); osserva, tuttavia, al riguardo la Corte di appello che tale lettura personale di [OSCURATO:PERSONA] contrasta, oltre che col tenore della conversazione testè indicata, anche con lo stesso contenuto del contratto poi stipulato con [OSCURATO:PERSONA] non limitato affatto a zone determinate. E, quanto al contratto di appalto che veniva stipulato dalla [OSCURATO:PERSONA] con la ditta della moglie di [OSCURATO:PERSONA], nonostante il minaccioso tentativo di accaparramento da parte di Riggio, in data 21 maggio 2008 - ovvero in data antecedente all'incontro registrato dalle telecamere presenti presso il distributore di carburante del Riggio - parimenti la Corte di appello offre una congrua spiegazione, evidenziando come si fosse in realtà trattato di un incontro chiarificatore intervenuto, appunto, in data 28 maggio 2008, successivamente alla conclusione del contratto; evidenziando, per altro verso, come la circostanza che il contratto era stato comunque stipulato con [OSCURATO:PERSONA] - nonostante l'intervento del Riggio — dovesse trovare giustificazione nel fatto che [OSCURATO:PERSONA], rientrato a [OSCURATO:PERSONA], aveva messo in buona sostanza a tacere il Riggio come desumibile da un'altra conversazione intercettata tra [OSCURATO:PERSONA] e tale Siclari (in cui il primo riferiva di aver fatto passare << un brutto quarto d'ora» a Riggio). La Corte di appello indi conclude che non residuano dubbi sulla natura illecita dell'intervento del Riggio, essendo chiare le modalità del tentativo di Riggio di infiltrarsi nell'appalto in danno di [OSCURATO:PERSONA] con cui Quem era in trattativa in fase avanzata, così come chiaro è l'effetto dell'intervento di [OSCURATO:PERSONA] su Riggio e su Quero, prontamente rassicurato (come emergente da altra conversazione intercettata). Ha, in definitiva, ritenuto la Corte di appello che l'intervento di [OSCURATO:PERSONA] su Riggio e su Quero avesse sortito l'effetto di ristabilire gli originari accordi tra quest'ultimo e [OSCURATO:PERSONA] che erano stati infatti successivamente formalizzati col contratto stipulato in data 21 maggio 2008.D'altra parte, il coinvolgimento del Principato nella vicenda - si osserva nel provvedimento impugnato emerge dalle stesse dichiarazioni di Quero che ha soltanto escluso di avere subito pressioni da Riggio - circostanza superata dalle altre emergenze come sopra esposto - che gli avrebbe solamente chiesto di affidare i servizi di trasporto a Principato, ribadendo tuttavia in tal modo che il soggetto interessato all'appalto era Principato e non Riggio. Sicché la Corte di appello ha, coerentemente alle valutazioni espresse, concluso che le dichiarazioni di Quero allegate dalla difesa non potessero assumere quella valenza dirimente che ha inteso attribuirvi la difesa, convalidando piuttosto esse la ipotesi accusatoria secondo cui il beneficiario della pretesa era proprio il Principato. Sicché una volta dimostrata la inattendibilità della lettura di [OSCURATO:PERSONA] e delle dichiarazioni di Quero nella parte in cui asseriva di non avere ricevuto pressioni da Riggio, nella compiuta ricostruzione svolta nella sentenza impugnata rimane la conclusione dell'assoluta inconferenza delle nuove prove addotte dalla difesa, alla stregua della quale si deve quindi valutare anche la doglianza difensiva sulla mancata attivazione dei poteri di cui all'art. 507 del codice di rito che a fronte del quadro delineato dalla Corte di appello non avrebbe potuto trovare spazio alcuno. Ciò senza considerare la specificità del caso di specie in cui gli elementi valorizzati dalla difesa hanno trovato ingresso nel giudizio di revisione attraverso le indagini difensive o le dichiarazioni rese dal collaboratore di giustizia al P.M., acquisite col consenso della stessa parte che ora lamenta la mancata escussione del soggetto, ossia della medesima parte che aveva evidentemente ritenuto sufficiente ed esaustiva l'acquisizione documentale; con la conseguenza che la valutazione di quelle prove da parte della Corte di appello è stata - com'era prevedibile - il frutto della complessiva (ri)considerazione del compendio probatorio in cui esse sono refluite, che dava come esito la ritenuta, sostanziale, inconferenza di quegli elementi nuovi; e tale valutazione, lungi dal lasciare scoperte delle aree che necessitassero quindi di integrazione probatoria, è stata piuttosto il risultato dell'ordinario procedimento valutativo che necessariamente si innesta nel giudizio di revisione che si fonda su prove nuove, dovendo queste essere sempre considerate alla luce del coacervo probatorio pregresso in cui vanno ad inserirsi. Se è vero che il potere - dovere del giudice di disporre attività istruttoria integrativa ai sensi dell'art. 507 cod. proc. pen. è esercitabile anche in funzione di supplenza dell'inerzia delle parti, allorché le lacune e la contraddittorietà del quadro probatorio non consentano la decidibilità del giudizio (Sez. 6, Sentenza n. 25770 del 29/05/2019, Rv. 276217 - 01), è altrettanto vero che nel caso di specie la Corte territoriale non ha ritenuto che vi fossero spazi di incompletezza dei dati cognitivi funzionali ad un migliore accertamento della verità, risultando questa già in atti acclarata; nel caso di specie, in altri termini, il provvedimento impugnato non lascia trapelare lacune o contraddittorietà che non siano state già superate attraverso i congrui argomenti esposti dalla Corte di appello, che non si è quindi venuta a trovare in quella situazione di stallo che rende indispensabile il ricorso all'integrazione probatoria officlosa. 2. Dalle ragioni sin qui esposte deriva la declaratoria di inammissibilità del ricorso, cui consegue, per legge, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese di procedimento, nonché, trattandosi di causa di inammissibilità determinata da profili di colpa emergenti dal medesimo atto impugnatorio, al versamento, in favore della cassa delle ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo determinare in Euro 3.000,00 in relazione alla entità delle questioni trattate. P.Q.M. Dichiara inammissi