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CassazionedecretoSezione 1Decisione del 17 luglio 2023

Cassazione n. 20641/2023

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![OSCURATO:PERSONA] La sentenza richiesta è in fase di oscuramento* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 21134/2022Numero sezionale 2855/2023Numero di raccolta generale 20641/2023Data pubblicazione 17/07/2023REPUBBLICA [OSCURATO:PERSONA] CIVILEComposta dagli * * Magistrati OggettoIMMIGRAZIONE* * Presidente* CC* L. C. * Consigliere* * Consigliere* * * Consigliere rel.* * Consigliereha pronunciato la seguenteORDINANZAsul ricorso iscritto al n. 21134/2022 * proposto da* MD * rappresentato e difeso dall avvocato* * PEC [OSCURATO:EMAIL] ricorrente[OSCURATO:PERSONA]MINISTERO DELL INTERNO in persona del Ministro pro tempore intimatoavverso il DECRETO del TRIBUNALE CAMPOBASSO n. 1828/2021depositato il 01/08/2022.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25/05/2023 dalConsigliere * E. A. *RILEVATO CHEIl ricorrente ha chiesto la protezione internazionale dichiarandodi avere lasciato il suo * di origine il * a causa dellepersecuzioni politiche che ha subito poiché era iscritto al partitopolitico * e ricopriva un ruolo attivo quello di segretarioorganizzativo.

La richiesta è stata respinta dalla competenteCommissione territoriale.

Il richiedente ha adito il Tribunale diCampobasso che ha respinto la domanda ritenendo non sussistenti* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 21134/2022Numero sezionale 2855/2023Numero di raccolta generale 20641/2023Data pubblicazione 17/07/2023i presupposti per riconoscere lo status di rifugiato e la protezionesussidiaria in ragione della non attendibilità del racconto perrilevanti contraddizioni interne ed escludendo la sussistenza di unconflitto armato nella zona di provenienza sulla base di informazioniassunte da fonti delle quali indica la data e provenienza. [OSCURATO:PERSONA] rilevato inoltre che non sussistono gli elementi per ilriconoscimento poiché il ricorrente “avrebbe esibito solo una bustapaga per pochi mesi del 2022 sicché nonostante l assunzione“troppo labile appare comunque il legame con l *Avverso il predetto decreto ha proposto ricorso per cassazionerichiedente affidandosi a tre motivi.

Il Ministero nontempestivamente costituito ha presentato istanza per lapartecipazione a eventuale discussione orale.

La causa è statatrattata all udienza camerale non partecipata dal 25 maggio 2023.RITENUTO CHE1.

Con il primo motivo del ricorso si lamenta ai sensi dell art.360 n. 4 c.p.c. la violazione e falsa applicazione dell art. 112 c.p.c.la nullità del decreto di rigetto il vizio di ultrapetizione oextrapetizione e la carenza assoluta di motivazione.Il ricorrente rileva che a pagina 2 del decreto impugnato ilTribunale ha affermato che la Commissione ha respinto la domandaperché si tratta di una domanda reiterata non supportata daelementi nuovi mentre non esiste alcuna domanda reiterata diprotezione internazionale. * che egli dinanzi al Tribunale diCampobasso ha impugnato il provvedimento di diniego della suaprima e unica domanda di protezione internazionale e deduce che ilgiudice a quo in sostanza ha posto a fondamento della suadecisione un fatto non allegato né dal ricorrente né dallaCommissione il giudice pertanto non rendendosi conto che sitrattava di una domanda nuova non ha correttamente valutato leprove che invece attestano la effettiva integrazione sul territorio.2 di 7* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 21134/2022Numero sezionale 2855/2023Numero di raccolta generale 20641/2023Data pubblicazione 17/07/2023Pertanto il decreto di rigetto impugnato sarebbe nullo per violazionedell art. 112 c.p.c. il Giudice di prime cure in base al convincimentoche il ricorrente avesse impugnato un provvedimento con il quale laCommissione territoriale avrebbe dichiarato inammissibile unadomanda reiterata di protezione internazionale non ha ritenutoidonea la documentazione allegata dall istante perché non probantela sussistenza di quei nuovi elementi utili e necessari ai fini di unanuova valutazione.2.

Il motivo è inammissibile poiché non coglie la effettivaragione decisoria del decreto.

È vero che nell esposizione dei fatti ilgiudice cade in un errore verosimilmente un refuso di stampaladdove afferma che la Commissione territoriale ha respinto ladomanda perché domanda reiterata in assenza di fatti nuovi manon ha fondato la sua decisione su questo assunto bensì haesaminato il caso seguendo la ordinaria procedura di valutazionedella prima domanda e cioè ha vagliato l attendibilità del raccontosecondo i parametri di cui all art. 3 del Dlgs 251/2008 ha verificatotramite la acquisizione di pertinenti informazioni la sussistenza omeno di un conflitto armato e ha vagliato sebbene come appressosi dirà in maniera incompleta le prove volte a dimostrare laintegrazione sociale del ricorrente.3.

Con il secondo motivo del ricorso si lamenta ai sensi dell art.art. 360 n. 3 c.p.c. la violazione e falsa applicazione dell art. 19commi 1 1.1 e 1.2 del D. * 286/1998 * .

Il ricorrente deduceche il Tribunale non ha applicato i principi di diritto affermati inmateria di protezione speciale dalle sezioni unite della Corte di* Le sezioni unite infatti hanno valorizzato il rilievoimprescindibile dell art. 8 CEDU come faro interpretativo dellacentralità dell integrazione ai fini della valutazione della vulnerabilitàil che impone ai giudici di merito di valorizzare i percorsi diinserimento lavorativo e sociale compiuti dal cittadino straniero sul3 di 7* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 21134/2022Numero sezionale 2855/2023Numero di raccolta generale 20641/2023Data pubblicazione 17/07/2023territorio nazionale da cui sia possibile desumere la creazione di unsistema di relazioni che siano significative al punto di dar luogo adun effettivo legame con il territorio medesimo. * che ilTribunale erroneamente ha ritenuto non rilevante il rapportolavorativo continuativo instaurato dal ricorrente provato anche coldeposito delle buste paga del 2021 e del 2022.4.

Con il terzo motivo del ricorso si lamenta ai sensi dell art.360 n. 5 c.p.c. l omesso esame di un fatto decisivo per il giudiziooggetto di contraddittorio tra le parti e l omessa valutazione delledichiarazioni rese dal ricorrente in sede di audizione personaledinanzi al * Il ricorrente deduce che il Tribunale avrebbeomesso la valutazione delle dichiarazioni rese all udienza del22.07.2022 l evidenza di detta omissione emergerebbe a pagina 6del decreto di rigetto impugnato laddove il giudicante motivaargomentando che il ricorrente “ha depositato buste paga per pochimesi del 2022” mentre invece egli ha prodotto documentazionelavorativa anche per il 2021 come risulta dal verbale di udienza del22.7.2022.5.

Il motivo è fondato.Al presente procedimento si applica la disciplina dell art 19 *come introdotta dal decreto legge 132/2020 convertito con l. n.173 del 2020 posto che il * 10 marzo 2023 n. 20 con modfic.nella l. 5 maggio 2023 n. 50 all art 7 comma 2 dispone che perle istanze presentate fino alla data di entrata in vigore del presentedecreto ovvero nei casi in cui lo straniero abbia già ricevuto l invitoalla presentazione dell istanza da parte della * competentecontinua ad applicarsi la disciplina previgente.La norma qui applicabile attribuisce diretto rilievo all integrazionesociale e familiare del richiedente protezione in Italia da valutaretenendo conto della natura e dell effettività dei suoi vincoli familiaridel suo inserimento sociale in Italia della durata del suo soggiorno4 di 7* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 21134/2022Numero sezionale 2855/2023Numero di raccolta generale 20641/2023Data pubblicazione 17/07/2023e dell esistenza di legami familiari culturali o sociali con il suo paesed origine * 36789/2022 * 18455/2022 .La valutazione sulla sussistenza dei presupposti per una misuradisposto dell art 10 * è legata ai parametri della tutela dei dirittifondamentali della persona dovendosi tener conto di comel allontanamento dal territorio incida nel caso concreto ed in base avalutazione individuale su questi diritti e segnatamente sulla vitaprivata e familiare protetta sia dagli artt. 2 29 e 30 dellaCostituzione che dall art 8 CEDU e la cui tutela costituisce quindiuno di quegli obblighi costituzionali e internazionali cui si riferiscel art. 5 comma 6 del * ratione temporis vigente * 8495 del2023 .Il Tribunale di Campobasso non ha fatto buon governo di questiprincipi poiché ha condotto un accertamento sommario eincompleto esaminando soltanto parzialmente la condizioneindividuale del ricorrente il quale deduce di avere illustrato nelcorso della sua audizione personale ben altra situazione che quelladi una ridotta attività lavorativa svolta solo nell anno 2022 egliadempie all onere di autosufficienza della censura scansionando inricorso quella parte di verbale dell udienza di merito ove hadichiarato di avere svolto attività lavorativa anche nel 2021 per unaditta di abbigliamento e di depositare contestualmente ladocumentazione relativa a tale impegno lavorativo fatti e documentidi cui non vi è menzione nel provvedimento impugnato.Si tratta di fatti potenzialmente decisivi perché il Tribunalepur dando atto che il cittadino straniero è in Italia dal 2021 haescluso la protezione speciale sul rilievo che avrebbe esibito bustapaga solo per pochi mesi del 2022 lasciando così intendere acontrario che ove il rapporto di lavoro fosse stato continuativo ilgiudizio avrebbe potuto essere diverso.

Il Tribunale inoltre tace del5 di 7* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 21134/2022Numero sezionale 2855/2023Numero di raccolta generale 20641/2023Data pubblicazione 17/07/2023tutto in ordine ai rapporti familiari e sociali del richiedente senzatener conto che la integrazione sociale è qualcosa di più ampio edanche parzialmente diverso dalla integrazione lavorativatrattandosi di un paramento che deve essere letto alla luce dellespecificazioni rese dalla Corte di * * la Corte *infatti è autorizzata a riempire di contenuti le norme della* e alle sue indicazioni le autorità nazionali si devonoCorte * nella sentenza 14 febbraio 2019 Ricorso n. 57433/15Causa * contro Italia la quale osserva che l articolo 8 tutelaanche il diritto di allacciare e intrattenere legami con i propri simili econ il mondo esterno e comprende a volte alcuni aspetti dell identitàsociale di un individuo e si deve accettare che tutti i rapporti socialitra gli immigrati stabilmente insediati e la comunità nella qualevivono faccia parte integrante della nozione di «vita privata» ai sensidell articolo 8 cit.Del resto già le sezioni unite di questa Corte pronunciandosiin un caso cui era applicabile la disciplina ancora previgente dell art.5 comma 6 del * la c.d. protezione umanitaria hannoaffermato che un livello elevato d integrazione effettiva nel nostro* è desumibile da indici socialmente rilevanti quali la titolaritàdi un rapporto di lavoro pur se a tempo determinato costituendotale forma di rapporto di lavoro quella più diffusa in questo momentostorico di accesso al mercato del lavoro la titolarità di un rapportolocatizio la presenza di figli che frequentino asili o scuole lapartecipazione ad attività associative radicate nel territorio diinsediamento * sez un. n.24413 del 2021 queste valutazionisono ancora attuali poiché si tratta di tutelare pur nelle diversemodalità attuative previste dalle modifiche legislative succedutesinel corso del tempo sempre lo stesso diritto fondamentale dellapersona non soltanto in ragione di un obbligo internazionale quale6 di 7* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 21134/2022Numero sezionale 2855/2023Numero di raccolta generale 20641/2023Data pubblicazione 17/07/2023il rispetto del trattato CEDU ma anche in conformità all art 2 dellaCostituzione catalogo aperto dei diritti fondamentali propri dellapersona in quanto tale e che pertanto non possono essere accordati o negati a discrezione del legislatore il quale è tenuto – comedispone l art 2 Cost a riconoscerli e garantirli.Ne consegue in accoglimento del secondo e terzo motivo delricorso inammissibile il primo la cassazione del provvedimentoimpugnato e il rinvio del processo per un nuovo esame in conformitàai principi sopra enunciati al Tribunale di Campobasso in diversacomposizione il quale provvederà anche alla liquidazione dellespese in esse comprese quelle del giudizio di legittimità.[OSCURATO:PERSONA] La sentenza richiesta è in fase di oscuramento* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 21134/2022Numero sezionale 2855/2023Numero di raccolta generale 20641/2023Data pubblicazione 17/07/2023REPUBBLICA [OSCURATO:PERSONA] CIVILEComposta dagli * * Magistrati OggettoIMMIGRAZIONE* * Presidente* CC* L. C. * Consigliere* * Consigliere* * * Consigliere rel.* * Consigliereha pronunciato la seguenteORDINANZAsul ricorso iscritto al n. 21134/2022 * proposto da* MD * rappresentato e difeso dall avvocato* * PEC [OSCURATO:EMAIL] ricorrente[OSCURATO:PERSONA]MINISTERO DELL INTERNO in persona del Ministro pro tempore intimatoavverso il DECRETO del TRIBUNALE CAMPOBASSO n. 1828/2021depositato il 01/08/2022.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25/05/2023 dalConsigliere * E. A. *RILEVATO CHEIl ricorrente ha chiesto la protezione internazionale dichiarandodi avere lasciato il suo * di origine il * a causa dellepersecuzioni politiche che ha subito poiché era iscritto al partitopolitico * e ricopriva un ruolo attivo quello di segretarioorganizzativo.

La richiesta è stata respinta dalla competenteCommissione territoriale.

Il richiedente ha adito il Tribunale diCampobasso che ha respinto la domanda ritenendo non sussistenti* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 21134/2022Numero sezionale 2855/2023Numero di raccolta generale 20641/2023Data pubblicazione 17/07/2023i presupposti per riconoscere lo status di rifugiato e la protezionesussidiaria in ragione della non attendibilità del racconto perrilevanti contraddizioni interne ed escludendo la sussistenza di unconflitto armato nella zona di provenienza sulla base di informazioniassunte da fonti delle quali indica la data e provenienza. [OSCURATO:PERSONA] rilevato inoltre che non sussistono gli elementi per ilriconoscimento poiché il ricorrente “avrebbe esibito solo una bustapaga per pochi mesi del 2022 sicché nonostante l assunzione“troppo labile appare comunque il legame con l *Avverso il predetto decreto ha proposto ricorso per cassazionerichiedente affidandosi a tre motivi.

Il Ministero nontempestivamente costituito ha presentato istanza per lapartecipazione a eventuale discussione orale.

La causa è statatrattata all udienza camerale non partecipata dal 25 maggio 2023.RITENUTO CHE1.

Con il primo motivo del ricorso si lamenta ai sensi dell art.360 n. 4 c.p.c. la violazione e falsa applicazione dell art. 112 c.p.c.la nullità del decreto di rigetto il vizio di ultrapetizione oextrapetizione e la carenza assoluta di motivazione.Il ricorrente rileva che a pagina 2 del decreto impugnato ilTribunale ha affermato che la Commissione ha respinto la domandaperché si tratta di una domanda reiterata non supportata daelementi nuovi mentre non esiste alcuna domanda reiterata diprotezione internazionale. * che egli dinanzi al Tribunale diCampobasso ha impugnato il provvedimento di diniego della suaprima e unica domanda di protezione internazionale e deduce che ilgiudice a quo in sostanza ha posto a fondamento della suadecisione un fatto non allegato né dal ricorrente né dallaCommissione il giudice pertanto non rendendosi conto che sitrattava di una domanda nuova non ha correttamente valutato leprove che invece attestano la effettiva integrazione sul territorio.2 di 7* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 21134/2022Numero sezionale 2855/2023Numero di raccolta generale 20641/2023Data pubblicazione 17/07/2023Pertanto il decreto di rigetto impugnato sarebbe nullo per violazionedell art. 112 c.p.c. il Giudice di prime cure in base al convincimentoche il ricorrente avesse impugnato un provvedimento con il quale laCommissione territoriale avrebbe dichiarato inammissibile unadomanda reiterata di protezione internazionale non ha ritenutoidonea la documentazione allegata dall istante perché non probantela sussistenza di quei nuovi elementi utili e necessari ai fini di unanuova valutazione.2.

Il motivo è inammissibile poiché non coglie la effettivaragione decisoria del decreto.

È vero che nell esposizione dei fatti ilgiudice cade in un errore verosimilmente un refuso di stampaladdove afferma che la Commissione territoriale ha respinto ladomanda perché domanda reiterata in assenza di fatti nuovi manon ha fondato la sua decisione su questo assunto bensì haesaminato il caso seguendo la ordinaria procedura di valutazionedella prima domanda e cioè ha vagliato l attendibilità del raccontosecondo i parametri di cui all art. 3 del Dlgs 251/2008 ha verificatotramite la acquisizione di pertinenti informazioni la sussistenza omeno di un conflitto armato e ha vagliato sebbene come appressosi dirà in maniera incompleta le prove volte a dimostrare laintegrazione sociale del ricorrente.3.

Con il secondo motivo del ricorso si lamenta ai sensi dell art.art. 360 n. 3 c.p.c. la violazione e falsa applicazione dell art. 19commi 1 1.1 e 1.2 del D. * 286/1998 * .

Il ricorrente deduceche il Tribunale non ha applicato i principi di diritto affermati inmateria di protezione speciale dalle sezioni unite della Corte di* Le sezioni unite infatti hanno valorizzato il rilievoimprescindibile dell art. 8 CEDU come faro interpretativo dellacentralità dell integrazione ai fini della valutazione della vulnerabilitàil che impone ai giudici di merito di valorizzare i percorsi diinserimento lavorativo e sociale compiuti dal cittadino straniero sul3 di 7* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 21134/2022Numero sezionale 2855/2023Numero di raccolta generale 20641/2023Data pubblicazione 17/07/2023territorio nazionale da cui sia possibile desumere la creazione di unsistema di relazioni che siano significative al punto di dar luogo adun effettivo legame con il territorio medesimo. * che ilTribunale erroneamente ha ritenuto non rilevante il rapportolavorativo continuativo instaurato dal ricorrente provato anche coldeposito delle buste paga del 2021 e del 2022.4.

Con il terzo motivo del ricorso si lamenta ai sensi dell art.360 n. 5 c.p.c. l omesso esame di un fatto decisivo per il giudiziooggetto di contraddittorio tra le parti e l omessa valutazione delledichiarazioni rese dal ricorrente in sede di audizione personaledinanzi al * Il ricorrente deduce che il Tribunale avrebbeomesso la valutazione delle dichiarazioni rese all udienza del22.07.2022 l evidenza di detta omissione emergerebbe a pagina 6del decreto di rigetto impugnato laddove il giudicante motivaargomentando che il ricorrente “ha depositato buste paga per pochimesi del 2022” mentre invece egli ha prodotto documentazionelavorativa anche per il 2021 come risulta dal verbale di udienza del22.7.2022.5.

Il motivo è fondato.Al presente procedimento si applica la disciplina dell art 19 *come introdotta dal decreto legge 132/2020 convertito con l. n.173 del 2020 posto che il * 10 marzo 2023 n. 20 con modfic.nella l. 5 maggio 2023 n. 50 all art 7 comma 2 dispone che perle istanze presentate fino alla data di entrata in vigore del presentedecreto ovvero nei casi in cui lo straniero abbia già ricevuto l invitoalla presentazione dell istanza da parte della * competentecontinua ad applicarsi la disciplina previgente.La norma qui applicabile attribuisce diretto rilievo all integrazionesociale e familiare del richiedente protezione in Italia da valutaretenendo conto della natura e dell effettività dei suoi vincoli familiaridel suo inserimento sociale in Italia della durata del suo soggiorno4 di 7* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 21134/2022Numero sezionale 2855/2023Numero di raccolta generale 20641/2023Data pubblicazione 17/07/2023e dell esistenza di legami familiari culturali o sociali con il suo paesed origine * 36789/2022 * 18455/2022 .La valutazione sulla sussistenza dei presupposti per una misuradisposto dell art 10 * è legata ai parametri della tutela dei dirittifondamentali della persona dovendosi tener conto di comel allontanamento dal territorio incida nel caso concreto ed in base avalutazione individuale su questi diritti e segnatamente sulla vitaprivata e familiare protetta sia dagli artt. 2 29 e 30 dellaCostituzione che dall art 8 CEDU e la cui tutela costituisce quindiuno di quegli obblighi costituzionali e internazionali cui si riferiscel art. 5 comma 6 del * ratione temporis vigente * 8495 del2023 .Il Tribunale di Campobasso non ha fatto buon governo di questiprincipi poiché ha condotto un accertamento sommario eincompleto esaminando soltanto parzialmente la condizioneindividuale del ricorrente il quale deduce di avere illustrato nelcorso della sua audizione personale ben altra situazione che quelladi una ridotta attività lavorativa svolta solo nell anno 2022 egliadempie all onere di autosufficienza della censura scansionando inricorso quella parte di verbale dell udienza di merito ove hadichiarato di avere svolto attività lavorativa anche nel 2021 per unaditta di abbigliamento e di depositare contestualmente ladocumentazione relativa a tale impegno lavorativo fatti e documentidi cui non vi è menzione nel provvedimento impugnato.Si tratta di fatti potenzialmente decisivi perché il Tribunalepur dando atto che il cittadino straniero è in Italia dal 2021 haescluso la protezione speciale sul rilievo che avrebbe esibito bustapaga solo per pochi mesi del 2022 lasciando così intendere acontrario che ove il rapporto di lavoro fosse stato continuativo ilgiudizio avrebbe potuto essere diverso.

Il Tribunale inoltre tace del5 di 7* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 21134/2022Numero sezionale 2855/2023Numero di raccolta generale 20641/2023Data pubblicazione 17/07/2023tutto in ordine ai rapporti familiari e sociali del richiedente senzatener conto che la integrazione sociale è qualcosa di più ampio edanche parzialmente diverso dalla integrazione lavorativatrattandosi di un paramento che deve essere letto alla luce dellespecificazioni rese dalla Corte di * * la Corte *infatti è autorizzata a riempire di contenuti le norme della* e alle sue indicazioni le autorità nazionali si devonoCorte * nella sentenza 14 febbraio 2019 Ricorso n. 57433/15Causa * contro Italia la quale osserva che l articolo 8 tutelaanche il diritto di allacciare e intrattenere legami con i propri simili econ il mondo esterno e comprende a volte alcuni aspetti dell identitàsociale di un individuo e si deve accettare che tutti i rapporti socialitra gli immigrati stabilmente insediati e la comunità nella qualevivono faccia parte integrante della nozione di «vita privata» ai sensidell articolo 8 cit.Del resto già le sezioni unite di questa Corte pronunciandosiin un caso cui era applicabile la disciplina ancora previgente dell art.5 comma 6 del * la c.d. protezione umanitaria hannoaffermato che un livello elevato d integrazione effettiva nel nostro* è desumibile da indici socialmente rilevanti quali la titolaritàdi un rapporto di lavoro pur se a tempo determinato costituendotale forma di rapporto di lavoro quella più diffusa in questo momentostorico di accesso al mercato del lavoro la titolarità di un rapportolocatizio la presenza di figli che frequentino asili o scuole lapartecipazione ad attività associative radicate nel territorio diinsediamento * sez un. n.24413 del 2021 queste valutazionisono ancora attuali poiché si tratta di tutelare pur nelle diversemodalità attuative previste dalle modifiche legislative succedutesinel corso del tempo sempre lo stesso diritto fondamentale dellapersona non soltanto in ragione di un obbligo internazionale quale6 di 7* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 21134/2022Numero sezionale 2855/2023Numero di raccolta generale 20641/2023Data pubblicazione 17/07/2023il rispetto del trattato CEDU ma anche in conformità all art 2 dellaCostituzione catalogo aperto dei diritti fondamentali propri dellapersona in quanto tale e che pertanto non possono essere accordati o negati a discrezione del legislatore il quale è tenuto – comedispone l art 2 Cost a riconoscerli e garantirli.Ne consegue in accoglimento del secondo e terzo motivo delricorso inammissibile il primo la cassazione del provvedimentoimpugnato e il rinvio del processo per un nuovo esame in conformitàai principi sopra enunciati al Tribunale di Campobasso in diversacomposizione il quale provvederà anche alla liquidazione dellespese in esse comprese quelle del giudizio di legittimità. *accoglie il secondo e terzo motivo del ricorso inammissibile il primocassa il provvedimento impugnato e rinvia il processo per un nuovoesame al Tribunale di Campobasso in diversa composizione cuidemanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.Dispone che in caso di utilizzazione della presente ordinanza inqualsiasi forma per finalità di informazione scientifica su rivistegiuridiche supporti elettronici o mediante reti di comunicazioneelettronica sia omessa l indicazione delle generalità e degli altri datiidentificativi della parte privata riportati nella ordinanza.Così deciso in Roma il 25/05/2023.Il Presidente* *7 di 7* **accoglie il secondo e terzo motivo del ricorso inammissibile il primocassa il provvedimento impugnato e rinvia il processo per un nuovoesame al Tribunale di Campobasso in diversa composizione cuidemanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.Dispone che in caso di utilizzazione della presente ordinanza inqualsiasi forma per finalità di informazione scientifica su rivistegiuridiche supporti elettronici o mediante reti di comunicazioneelettronica sia omessa l indicazione delle generalità e degli altri datiidentificativi della parte privata riportati nella ordinanza.Così deciso in Roma il 25/05/2023.Il Presidente* *7 di 7* *

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
![OSCURATO:PERSONA] La sentenza richiesta è in fase di oscuramento* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 21134/2022Numero sezionale 2855/2023Numero di raccolta generale 20641/2023Data pubblicazione 17/07/2023REPUBBLICA [OSCURATO:PERSONA] CIVILEComposta dagli * * Magistrati OggettoIMMIGRAZIONE* * Presidente* CC* L. C. * Consigliere* * Consigliere* * * Consigliere rel.* * Consigliereha pronunciato la seguenteORDINANZAsul ricorso iscritto al n. 21134/2022 * proposto da* MD * rappresentato e difeso dall avvocato* * PEC [OSCURATO:EMAIL] ricorrente[OSCURATO:PERSONA]MINISTERO DELL INTERNO in persona del Ministro pro tempore intimatoavverso il DECRETO del TRIBUNALE CAMPOBASSO n. 1828/2021depositato il 01/08/2022.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25/05/2023 dalConsigliere * E. A. *RILEVATO CHEIl ricorrente ha chiesto la protezione internazionale dichiarandodi avere lasciato il suo * di origine il * a causa dellepersecuzioni politiche che ha subito poiché era iscritto al partitopolitico * e ricopriva un ruolo attivo quello di segretarioorganizzativo. La richiesta è stata respinta dalla competenteCommissione territoriale. Il richiedente ha adito il Tribunale diCampobasso che ha respinto la domanda ritenendo non sussistenti* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 21134/2022Numero sezionale 2855/2023Numero di raccolta generale 20641/2023Data pubblicazione 17/07/2023i presupposti per riconoscere lo status di rifugiato e la protezionesussidiaria in ragione della non attendibilità del racconto perrilevanti contraddizioni interne ed escludendo la sussistenza di unconflitto armato nella zona di provenienza sulla base di informazioniassunte da fonti delle quali indica la data e provenienza. [OSCURATO:PERSONA] rilevato inoltre che non sussistono gli elementi per ilriconoscimento poiché il ricorrente “avrebbe esibito solo una bustapaga per pochi mesi del 2022 sicché nonostante l assunzione“troppo labile appare comunque il legame con l *Avverso il predetto decreto ha proposto ricorso per cassazionerichiedente affidandosi a tre motivi. Il Ministero nontempestivamente costituito ha presentato istanza per lapartecipazione a eventuale discussione orale. La causa è statatrattata all udienza camerale non partecipata dal 25 maggio 2023.RITENUTO CHE1. Con il primo motivo del ricorso si lamenta ai sensi dell art.360 n. 4 c.p.c. la violazione e falsa applicazione dell art. 112 c.p.c.la nullità del decreto di rigetto il vizio di ultrapetizione oextrapetizione e la carenza assoluta di motivazione.Il ricorrente rileva che a pagina 2 del decreto impugnato ilTribunale ha affermato che la Commissione ha respinto la domandaperché si tratta di una domanda reiterata non supportata daelementi nuovi mentre non esiste alcuna domanda reiterata diprotezione internazionale. * che egli dinanzi al Tribunale diCampobasso ha impugnato il provvedimento di diniego della suaprima e unica domanda di protezione internazionale e deduce che ilgiudice a quo in sostanza ha posto a fondamento della suadecisione un fatto non allegato né dal ricorrente né dallaCommissione il giudice pertanto non rendendosi conto che sitrattava di una domanda nuova non ha correttamente valutato leprove che invece attestano la effettiva integrazione sul territorio.2 di 7* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 21134/2022Numero sezionale 2855/2023Numero di raccolta generale 20641/2023Data pubblicazione 17/07/2023Pertanto il decreto di rigetto impugnato sarebbe nullo per violazionedell art. 112 c.p.c. il Giudice di prime cure in base al convincimentoche il ricorrente avesse impugnato un provvedimento con il quale laCommissione territoriale avrebbe dichiarato inammissibile unadomanda reiterata di protezione internazionale non ha ritenutoidonea la documentazione allegata dall istante perché non probantela sussistenza di quei nuovi elementi utili e necessari ai fini di unanuova valutazione.2. Il motivo è inammissibile poiché non coglie la effettivaragione decisoria del decreto. È vero che nell esposizione dei fatti ilgiudice cade in un errore verosimilmente un refuso di stampaladdove afferma che la Commissione territoriale ha respinto ladomanda perché domanda reiterata in assenza di fatti nuovi manon ha fondato la sua decisione su questo assunto bensì haesaminato il caso seguendo la ordinaria procedura di valutazionedella prima domanda e cioè ha vagliato l attendibilità del raccontosecondo i parametri di cui all art. 3 del Dlgs 251/2008 ha verificatotramite la acquisizione di pertinenti informazioni la sussistenza omeno di un conflitto armato e ha vagliato sebbene come appressosi dirà in maniera incompleta le prove volte a dimostrare laintegrazione sociale del ricorrente.3. Con il secondo motivo del ricorso si lamenta ai sensi dell art.art. 360 n. 3 c.p.c. la violazione e falsa applicazione dell art. 19commi 1 1.1 e 1.2 del D. * 286/1998 * . Il ricorrente deduceche il Tribunale non ha applicato i principi di diritto affermati inmateria di protezione speciale dalle sezioni unite della Corte di* Le sezioni unite infatti hanno valorizzato il rilievoimprescindibile dell art. 8 CEDU come faro interpretativo dellacentralità dell integrazione ai fini della valutazione della vulnerabilitàil che impone ai giudici di merito di valorizzare i percorsi diinserimento lavorativo e sociale compiuti dal cittadino straniero sul3 di 7* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 21134/2022Numero sezionale 2855/2023Numero di raccolta generale 20641/2023Data pubblicazione 17/07/2023territorio nazionale da cui sia possibile desumere la creazione di unsistema di relazioni che siano significative al punto di dar luogo adun effettivo legame con il territorio medesimo. * che ilTribunale erroneamente ha ritenuto non rilevante il rapportolavorativo continuativo instaurato dal ricorrente provato anche coldeposito delle buste paga del 2021 e del 2022.4. Con il terzo motivo del ricorso si lamenta ai sensi dell art.360 n. 5 c.p.c. l omesso esame di un fatto decisivo per il giudiziooggetto di contraddittorio tra le parti e l omessa valutazione delledichiarazioni rese dal ricorrente in sede di audizione personaledinanzi al * Il ricorrente deduce che il Tribunale avrebbeomesso la valutazione delle dichiarazioni rese all udienza del22.07.2022 l evidenza di detta omissione emergerebbe a pagina 6del decreto di rigetto impugnato laddove il giudicante motivaargomentando che il ricorrente “ha depositato buste paga per pochimesi del 2022” mentre invece egli ha prodotto documentazionelavorativa anche per il 2021 come risulta dal verbale di udienza del22.7.2022.5. Il motivo è fondato.Al presente procedimento si applica la disciplina dell art 19 *come introdotta dal decreto legge 132/2020 convertito con l. n.173 del 2020 posto che il * 10 marzo 2023 n. 20 con modfic.nella l. 5 maggio 2023 n. 50 all art 7 comma 2 dispone che perle istanze presentate fino alla data di entrata in vigore del presentedecreto ovvero nei casi in cui lo straniero abbia già ricevuto l invitoalla presentazione dell istanza da parte della * competentecontinua ad applicarsi la disciplina previgente.La norma qui applicabile attribuisce diretto rilievo all integrazionesociale e familiare del richiedente protezione in Italia da valutaretenendo conto della natura e dell effettività dei suoi vincoli familiaridel suo inserimento sociale in Italia della durata del suo soggiorno4 di 7* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 21134/2022Numero sezionale 2855/2023Numero di raccolta generale 20641/2023Data pubblicazione 17/07/2023e dell esistenza di legami familiari culturali o sociali con il suo paesed origine * 36789/2022 * 18455/2022 .La valutazione sulla sussistenza dei presupposti per una misuradisposto dell art 10 * è legata ai parametri della tutela dei dirittifondamentali della persona dovendosi tener conto di comel allontanamento dal territorio incida nel caso concreto ed in base avalutazione individuale su questi diritti e segnatamente sulla vitaprivata e familiare protetta sia dagli artt. 2 29 e 30 dellaCostituzione che dall art 8 CEDU e la cui tutela costituisce quindiuno di quegli obblighi costituzionali e internazionali cui si riferiscel art. 5 comma 6 del * ratione temporis vigente * 8495 del2023 .Il Tribunale di Campobasso non ha fatto buon governo di questiprincipi poiché ha condotto un accertamento sommario eincompleto esaminando soltanto parzialmente la condizioneindividuale del ricorrente il quale deduce di avere illustrato nelcorso della sua audizione personale ben altra situazione che quelladi una ridotta attività lavorativa svolta solo nell anno 2022 egliadempie all onere di autosufficienza della censura scansionando inricorso quella parte di verbale dell udienza di merito ove hadichiarato di avere svolto attività lavorativa anche nel 2021 per unaditta di abbigliamento e di depositare contestualmente ladocumentazione relativa a tale impegno lavorativo fatti e documentidi cui non vi è menzione nel provvedimento impugnato.Si tratta di fatti potenzialmente decisivi perché il Tribunalepur dando atto che il cittadino straniero è in Italia dal 2021 haescluso la protezione speciale sul rilievo che avrebbe esibito bustapaga solo per pochi mesi del 2022 lasciando così intendere acontrario che ove il rapporto di lavoro fosse stato continuativo ilgiudizio avrebbe potuto essere diverso. Il Tribunale inoltre tace del5 di 7* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 21134/2022Numero sezionale 2855/2023Numero di raccolta generale 20641/2023Data pubblicazione 17/07/2023tutto in ordine ai rapporti familiari e sociali del richiedente senzatener conto che la integrazione sociale è qualcosa di più ampio edanche parzialmente diverso dalla integrazione lavorativatrattandosi di un paramento che deve essere letto alla luce dellespecificazioni rese dalla Corte di * * la Corte *infatti è autorizzata a riempire di contenuti le norme della* e alle sue indicazioni le autorità nazionali si devonoCorte * nella sentenza 14 febbraio 2019 Ricorso n. 57433/15Causa * contro Italia la quale osserva che l articolo 8 tutelaanche il diritto di allacciare e intrattenere legami con i propri simili econ il mondo esterno e comprende a volte alcuni aspetti dell identitàsociale di un individuo e si deve accettare che tutti i rapporti socialitra gli immigrati stabilmente insediati e la comunità nella qualevivono faccia parte integrante della nozione di «vita privata» ai sensidell articolo 8 cit.Del resto già le sezioni unite di questa Corte pronunciandosiin un caso cui era applicabile la disciplina ancora previgente dell art.5 comma 6 del * la c.d. protezione umanitaria hannoaffermato che un livello elevato d integrazione effettiva nel nostro* è desumibile da indici socialmente rilevanti quali la titolaritàdi un rapporto di lavoro pur se a tempo determinato costituendotale forma di rapporto di lavoro quella più diffusa in questo momentostorico di accesso al mercato del lavoro la titolarità di un rapportolocatizio la presenza di figli che frequentino asili o scuole lapartecipazione ad attività associative radicate nel territorio diinsediamento * sez un. n.24413 del 2021 queste valutazionisono ancora attuali poiché si tratta di tutelare pur nelle diversemodalità attuative previste dalle modifiche legislative succedutesinel corso del tempo sempre lo stesso diritto fondamentale dellapersona non soltanto in ragione di un obbligo internazionale quale6 di 7* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 21134/2022Numero sezionale 2855/2023Numero di raccolta generale 20641/2023Data pubblicazione 17/07/2023il rispetto del trattato CEDU ma anche in conformità all art 2 dellaCostituzione catalogo aperto dei diritti fondamentali propri dellapersona in quanto tale e che pertanto non possono essere accordati o negati a discrezione del legislatore il quale è tenuto – comedispone l art 2 Cost a riconoscerli e garantirli.Ne consegue in accoglimento del secondo e terzo motivo delricorso inammissibile il primo la cassazione del provvedimentoimpugnato e il rinvio del processo per un nuovo esame in conformitàai principi sopra enunciati al Tribunale di Campobasso in diversacomposizione il quale provvederà anche alla liquidazione dellespese in esse comprese quelle del giudizio di legittimità.[OSCURATO:PERSONA] La sentenza richiesta è in fase di oscuramento* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 21134/2022Numero sezionale 2855/2023Numero di raccolta generale 20641/2023Data pubblicazione 17/07/2023REPUBBLICA [OSCURATO:PERSONA] CIVILEComposta dagli * * Magistrati OggettoIMMIGRAZIONE* * Presidente* CC* L. C. * Consigliere* * Consigliere* * * Consigliere rel.* * Consigliereha pronunciato la seguenteORDINANZAsul ricorso iscritto al n. 21134/2022 * proposto da* MD * rappresentato e difeso dall avvocato* * PEC [OSCURATO:EMAIL] ricorrente[OSCURATO:PERSONA]MINISTERO DELL INTERNO in persona del Ministro pro tempore intimatoavverso il DECRETO del TRIBUNALE CAMPOBASSO n. 1828/2021depositato il 01/08/2022.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25/05/2023 dalConsigliere * E. A. *RILEVATO CHEIl ricorrente ha chiesto la protezione internazionale dichiarandodi avere lasciato il suo * di origine il * a causa dellepersecuzioni politiche che ha subito poiché era iscritto al partitopolitico * e ricopriva un ruolo attivo quello di segretarioorganizzativo. La richiesta è stata respinta dalla competenteCommissione territoriale. Il richiedente ha adito il Tribunale diCampobasso che ha respinto la domanda ritenendo non sussistenti* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 21134/2022Numero sezionale 2855/2023Numero di raccolta generale 20641/2023Data pubblicazione 17/07/2023i presupposti per riconoscere lo status di rifugiato e la protezionesussidiaria in ragione della non attendibilità del racconto perrilevanti contraddizioni interne ed escludendo la sussistenza di unconflitto armato nella zona di provenienza sulla base di informazioniassunte da fonti delle quali indica la data e provenienza. [OSCURATO:PERSONA] rilevato inoltre che non sussistono gli elementi per ilriconoscimento poiché il ricorrente “avrebbe esibito solo una bustapaga per pochi mesi del 2022 sicché nonostante l assunzione“troppo labile appare comunque il legame con l *Avverso il predetto decreto ha proposto ricorso per cassazionerichiedente affidandosi a tre motivi. Il Ministero nontempestivamente costituito ha presentato istanza per lapartecipazione a eventuale discussione orale. La causa è statatrattata all udienza camerale non partecipata dal 25 maggio 2023.RITENUTO CHE1. Con il primo motivo del ricorso si lamenta ai sensi dell art.360 n. 4 c.p.c. la violazione e falsa applicazione dell art. 112 c.p.c.la nullità del decreto di rigetto il vizio di ultrapetizione oextrapetizione e la carenza assoluta di motivazione.Il ricorrente rileva che a pagina 2 del decreto impugnato ilTribunale ha affermato che la Commissione ha respinto la domandaperché si tratta di una domanda reiterata non supportata daelementi nuovi mentre non esiste alcuna domanda reiterata diprotezione internazionale. * che egli dinanzi al Tribunale diCampobasso ha impugnato il provvedimento di diniego della suaprima e unica domanda di protezione internazionale e deduce che ilgiudice a quo in sostanza ha posto a fondamento della suadecisione un fatto non allegato né dal ricorrente né dallaCommissione il giudice pertanto non rendendosi conto che sitrattava di una domanda nuova non ha correttamente valutato leprove che invece attestano la effettiva integrazione sul territorio.2 di 7* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 21134/2022Numero sezionale 2855/2023Numero di raccolta generale 20641/2023Data pubblicazione 17/07/2023Pertanto il decreto di rigetto impugnato sarebbe nullo per violazionedell art. 112 c.p.c. il Giudice di prime cure in base al convincimentoche il ricorrente avesse impugnato un provvedimento con il quale laCommissione territoriale avrebbe dichiarato inammissibile unadomanda reiterata di protezione internazionale non ha ritenutoidonea la documentazione allegata dall istante perché non probantela sussistenza di quei nuovi elementi utili e necessari ai fini di unanuova valutazione.2. Il motivo è inammissibile poiché non coglie la effettivaragione decisoria del decreto. È vero che nell esposizione dei fatti ilgiudice cade in un errore verosimilmente un refuso di stampaladdove afferma che la Commissione territoriale ha respinto ladomanda perché domanda reiterata in assenza di fatti nuovi manon ha fondato la sua decisione su questo assunto bensì haesaminato il caso seguendo la ordinaria procedura di valutazionedella prima domanda e cioè ha vagliato l attendibilità del raccontosecondo i parametri di cui all art. 3 del Dlgs 251/2008 ha verificatotramite la acquisizione di pertinenti informazioni la sussistenza omeno di un conflitto armato e ha vagliato sebbene come appressosi dirà in maniera incompleta le prove volte a dimostrare laintegrazione sociale del ricorrente.3. Con il secondo motivo del ricorso si lamenta ai sensi dell art.art. 360 n. 3 c.p.c. la violazione e falsa applicazione dell art. 19commi 1 1.1 e 1.2 del D. * 286/1998 * . Il ricorrente deduceche il Tribunale non ha applicato i principi di diritto affermati inmateria di protezione speciale dalle sezioni unite della Corte di* Le sezioni unite infatti hanno valorizzato il rilievoimprescindibile dell art. 8 CEDU come faro interpretativo dellacentralità dell integrazione ai fini della valutazione della vulnerabilitàil che impone ai giudici di merito di valorizzare i percorsi diinserimento lavorativo e sociale compiuti dal cittadino straniero sul3 di 7* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 21134/2022Numero sezionale 2855/2023Numero di raccolta generale 20641/2023Data pubblicazione 17/07/2023territorio nazionale da cui sia possibile desumere la creazione di unsistema di relazioni che siano significative al punto di dar luogo adun effettivo legame con il territorio medesimo. * che ilTribunale erroneamente ha ritenuto non rilevante il rapportolavorativo continuativo instaurato dal ricorrente provato anche coldeposito delle buste paga del 2021 e del 2022.4. Con il terzo motivo del ricorso si lamenta ai sensi dell art.360 n. 5 c.p.c. l omesso esame di un fatto decisivo per il giudiziooggetto di contraddittorio tra le parti e l omessa valutazione delledichiarazioni rese dal ricorrente in sede di audizione personaledinanzi al * Il ricorrente deduce che il Tribunale avrebbeomesso la valutazione delle dichiarazioni rese all udienza del22.07.2022 l evidenza di detta omissione emergerebbe a pagina 6del decreto di rigetto impugnato laddove il giudicante motivaargomentando che il ricorrente “ha depositato buste paga per pochimesi del 2022” mentre invece egli ha prodotto documentazionelavorativa anche per il 2021 come risulta dal verbale di udienza del22.7.2022.5. Il motivo è fondato.Al presente procedimento si applica la disciplina dell art 19 *come introdotta dal decreto legge 132/2020 convertito con l. n.173 del 2020 posto che il * 10 marzo 2023 n. 20 con modfic.nella l. 5 maggio 2023 n. 50 all art 7 comma 2 dispone che perle istanze presentate fino alla data di entrata in vigore del presentedecreto ovvero nei casi in cui lo straniero abbia già ricevuto l invitoalla presentazione dell istanza da parte della * competentecontinua ad applicarsi la disciplina previgente.La norma qui applicabile attribuisce diretto rilievo all integrazionesociale e familiare del richiedente protezione in Italia da valutaretenendo conto della natura e dell effettività dei suoi vincoli familiaridel suo inserimento sociale in Italia della durata del suo soggiorno4 di 7* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 21134/2022Numero sezionale 2855/2023Numero di raccolta generale 20641/2023Data pubblicazione 17/07/2023e dell esistenza di legami familiari culturali o sociali con il suo paesed origine * 36789/2022 * 18455/2022 .La valutazione sulla sussistenza dei presupposti per una misuradisposto dell art 10 * è legata ai parametri della tutela dei dirittifondamentali della persona dovendosi tener conto di comel allontanamento dal territorio incida nel caso concreto ed in base avalutazione individuale su questi diritti e segnatamente sulla vitaprivata e familiare protetta sia dagli artt. 2 29 e 30 dellaCostituzione che dall art 8 CEDU e la cui tutela costituisce quindiuno di quegli obblighi costituzionali e internazionali cui si riferiscel art. 5 comma 6 del * ratione temporis vigente * 8495 del2023 .Il Tribunale di Campobasso non ha fatto buon governo di questiprincipi poiché ha condotto un accertamento sommario eincompleto esaminando soltanto parzialmente la condizioneindividuale del ricorrente il quale deduce di avere illustrato nelcorso della sua audizione personale ben altra situazione che quelladi una ridotta attività lavorativa svolta solo nell anno 2022 egliadempie all onere di autosufficienza della censura scansionando inricorso quella parte di verbale dell udienza di merito ove hadichiarato di avere svolto attività lavorativa anche nel 2021 per unaditta di abbigliamento e di depositare contestualmente ladocumentazione relativa a tale impegno lavorativo fatti e documentidi cui non vi è menzione nel provvedimento impugnato.Si tratta di fatti potenzialmente decisivi perché il Tribunalepur dando atto che il cittadino straniero è in Italia dal 2021 haescluso la protezione speciale sul rilievo che avrebbe esibito bustapaga solo per pochi mesi del 2022 lasciando così intendere acontrario che ove il rapporto di lavoro fosse stato continuativo ilgiudizio avrebbe potuto essere diverso. Il Tribunale inoltre tace del5 di 7* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 21134/2022Numero sezionale 2855/2023Numero di raccolta generale 20641/2023Data pubblicazione 17/07/2023tutto in ordine ai rapporti familiari e sociali del richiedente senzatener conto che la integrazione sociale è qualcosa di più ampio edanche parzialmente diverso dalla integrazione lavorativatrattandosi di un paramento che deve essere letto alla luce dellespecificazioni rese dalla Corte di * * la Corte *infatti è autorizzata a riempire di contenuti le norme della* e alle sue indicazioni le autorità nazionali si devonoCorte * nella sentenza 14 febbraio 2019 Ricorso n. 57433/15Causa * contro Italia la quale osserva che l articolo 8 tutelaanche il diritto di allacciare e intrattenere legami con i propri simili econ il mondo esterno e comprende a volte alcuni aspetti dell identitàsociale di un individuo e si deve accettare che tutti i rapporti socialitra gli immigrati stabilmente insediati e la comunità nella qualevivono faccia parte integrante della nozione di «vita privata» ai sensidell articolo 8 cit.Del resto già le sezioni unite di questa Corte pronunciandosiin un caso cui era applicabile la disciplina ancora previgente dell art.5 comma 6 del * la c.d. protezione umanitaria hannoaffermato che un livello elevato d integrazione effettiva nel nostro* è desumibile da indici socialmente rilevanti quali la titolaritàdi un rapporto di lavoro pur se a tempo determinato costituendotale forma di rapporto di lavoro quella più diffusa in questo momentostorico di accesso al mercato del lavoro la titolarità di un rapportolocatizio la presenza di figli che frequentino asili o scuole lapartecipazione ad attività associative radicate nel territorio diinsediamento * sez un. n.24413 del 2021 queste valutazionisono ancora attuali poiché si tratta di tutelare pur nelle diversemodalità attuative previste dalle modifiche legislative succedutesinel corso del tempo sempre lo stesso diritto fondamentale dellapersona non soltanto in ragione di un obbligo internazionale quale6 di 7* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 21134/2022Numero sezionale 2855/2023Numero di raccolta generale 20641/2023Data pubblicazione 17/07/2023il rispetto del trattato CEDU ma anche in conformità all art 2 dellaCostituzione catalogo aperto dei diritti fondamentali propri dellapersona in quanto tale e che pertanto non possono essere accordati o negati a discrezione del legislatore il quale è tenuto – comedispone l art 2 Cost a riconoscerli e garantirli.Ne consegue in accoglimento del secondo e terzo motivo delricorso inammissibile il primo la cassazione del provvedimentoimpugnato e il rinvio del processo per un nuovo esame in conformitàai principi sopra enunciati al Tribunale di Campobasso in diversacomposizione il quale provvederà anche alla liquidazione dellespese in esse comprese quelle del giudizio di legittimità. *accoglie il secondo e terzo motivo del ricorso inammissibile il primocassa il provvedimento impugnato e rinvia il processo per un nuovoesame al Tribunale di Campobasso in diversa composizione cuidemanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.Dispone che in caso di utilizzazione della presente ordinanza inqualsiasi forma per finalità di informazione scientifica su rivistegiuridiche supporti elettronici o mediante reti di comunicazioneelettronica sia omessa l indicazione delle generalità e degli altri datiidentificativi della parte privata riportati nella ordinanza.Così deciso in Roma il 25/05/2023.Il Presidente* *7 di 7* **accoglie il secondo e terzo motivo del ricorso inammissibile il primocassa il provvedimento impugnato e rinvia il processo per un nuovoesame al Tribunale di Campobasso in diversa composizione cuidemanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.Dispone che in caso di utilizzazione della presente ordinanza inqualsiasi forma per finalità di informazione scientifica su rivistegiuridiche supporti elettronici o mediante reti di comunicazioneelettronica sia omessa l indicazione delle generalità e degli altri datiidentificativi della parte privata riportati nella ordinanza.Così deciso in Roma il 25/05/2023.Il Presidente* *7 di 7* *
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