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CassazionedecretoSezione 2Decisione del 18 maggio 2026

Cassazione n. 14733/2026

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icorrenti -contro[OSCURATO:PERSONA], con l’Avv. [OSCURATO:PERSONA] della VenturaREGIONE CAMPANIA, in persona del Presidente della Giuntaregionale e legale rapp.te pro tempore [OSCURATO:PERSONA], conl’Avv. [OSCURATO:PERSONA] controricorrenti-Numero registro generale 22130/2024Numero sezionale 1250/2026Numero di raccolta generale 14733/2026Data pubblicazione 18/05/2026avverso la sentenza della Corte d’appello di Salerno n. 812/2024,depositata il 20 settembre 2024;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12maggio 2026 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA].1.

La Corte d’Appello di Salerno, con sentenza n. 1628/2022,condannò la Regione Campania a dare attuazione al decreto con ilquale il Tribunale di Salerno aveva ordinato il subingresso di AnnaCapacchione in un terreno sito nel Comune di Battipaglia giàassegnato al padre [OSCURATO:PERSONA], ai sensi dell’art. 7 dellal. n. 379 del 1967.Avverso tale decisione propose opposizione ex art. 404 c.p.c.[OSCURATO:PERSONA], rilevando:- che il fondo era invece divenuto di proprietà di tutti e quattroi figli del defunto assegnatario, per effetto del pagamento delle ratedel prezzo di assegnazione, e dunque era venuto meno il rapportoconcessorio conseguente all’assegnazione;- che, infatti, l’Ente regionale per lo sviluppo agricolo(E.R.S.A.C.) aveva rilasciato quietanza per la cancellazione delpatto di riservato dominio di sua spettanza, proprio ad AnnaCapacchione in rappresentanza di tutti gli eredi;- che il successivo giudizio promosso da quest’ultima per ladeclaratoria di nullità di tale quietanza, conclusosi con la sentenzan. 1628/2022 della Corte salernitana, era nullo perché E.R.S.A.C.non vi aveva preso parte.2.

Dopo la costituzione in giudizio di [OSCURATO:PERSONA] e dellaRegione Campania, e l’intervento della coerede Sabatina o SabatellaCapacchione, la Corte respinse l’opposizione.A fondamento della decisione, rilevò:Numero registro generale 22130/2024Numero sezionale 1250/2026Numero di raccolta generale 14733/2026Data pubblicazione 18/05/2026- che [OSCURATO:PERSONA] aveva ottenuto dal Tribunale diSalerno, all’esito di un giudizio promosso nei confronti dei coeredi,un decreto che accertava il suo diritto di subentrarenell’assegnazione del fondo facente capo al de cujus e, diconseguenza, affermava la sua esclusiva proprietà del fondo;- che tale decreto era divenuto definitivo dopo il rigetto delricorso per cassazione proposto dalle coeredi Maria e Sabatina oSabatella [OSCURATO:PERSONA];- che, in conseguenza di ciò, la sentenza oggetto di opposizioneaveva contenuto vincolato, non potendo che dare attuazione algiudicato formatosi; e, d’altro canto, all’opponente era preclusa lapossibilità di contestare tale statuizione, sempre in forza delgiudicato formatosi nei suoi confronti.Secondo la Corte d’appello, pertanto, poiché il giudicatoformatosi copriva il dedotto e il deducibile in relazione al medesimooggetto, esso impediva il riesame di profili già vagliati e risoltinonché la valutazione di quelli che avrebbero potuto essereprospettati.3.

La sentenza d’appello è stata impugnata da Maria e [OSCURATO:PERSONA] con ricorso per cassazione affidato acinque motivi, illustrati da successiva memoria.Le parti intimate hanno resistito con controricorso.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Il primo motivo è rubricato «violazione e falsa applicazionedell’art. 2909 c.c. per erronea interpretazione della sentenzaritenuta giudicato esterno e conseguente erronea sussunzione dellafattispecie concreta nell’ambito di applicazione della norma».Numero registro generale 22130/2024Numero sezionale 1250/2026Numero di raccolta generale 14733/2026Data pubblicazione 18/05/2026La censura è illustrata congiuntamente alla seconda, con laquale le ricorrenti denunziano la violazione dell’art. 115, commaprimo, c.p.c.La decisione impugnata è sottoposta a critica per aver rigettatole opposizioni, nonostante queste non fossero «finalizzate acontestare il giudicato ma a dimostrare che i richiamati giudicatisono stati “inutiliter dati” perché resi in carenza assoluta deipresupposti di fatto e di diritto prevista dall’art. 7 della legge n.379/67».Le ricorrenti, in proposito, osservano che l’originarioprovvedimento del Tribunale di Salerno, sul quale poi si è formatoil giudicato, sarebbe intervenuto «nonostante l’esaurimento dellariforma fondiaria in Italia», ad opera della l. n. 386 del 1976; inparticolare, l’art. 10 di tale legge prevedeva l’acquisto automaticodel fondo assegnato quando, come nella specie, l’assegnatario hapagato la quindicesima annualità del prezzo di assegnazione e glieredi, congiuntamente, le successive rate fino alla trentesima.In questo senso, era necessario svolgere «una nuova indaginesui limiti oggettivi del giudicato esterno inter partes […] ondepervenire ad una ricostruzione del suo contenuto sostanzialelimitato alla fase propedeutica all’assegnazione».Da tanto le ricorrenti fanno discendere l’errore del giudice a quonel ritenere loro precluso l’accertamento della comproprietà delfondo, che deriverebbe da fatti diversi da quelli scrutinati nelgiudizio definito: in questa sede, infatti, era stato dedotta ex novoproprio l’intervenuta cessazione del rapporto concessorio per effettodell’entrata in vigore dell’art. 10 della l. n. 386 de 1976.In ciò si configurerebbe una violazione dell’art. 115 c.p.c.,integrata dall’aver la Corte d’appello reso «una decisione assuntaNumero registro generale 22130/2024Numero sezionale 1250/2026Numero di raccolta generale 14733/2026Data pubblicazione 18/05/2026su presupposti inesistenti o quantomeno privi di fondamento»;nonché un’interpretazione del giudicato «in modo distorto, in odioalla disposizione di cui all’art. 2909 c.c.», poiché alla decisionedefinitiva sarebbe stata attribuita «una valenza inibitoria tale darendere vani tutti i diritti di proprietà conseguiti per legge dallericorrenti sul podere in esame».2.

Il terzo e il quarto motivo, anch’essi congiuntamente illustratidalle ricorrenti, denunziano violazione dell’art. 2909 c.c. e omessoesame di un fatto controverso e decisivo per il giudizio.Con la prima censura vengono, di fatto, ribadite leargomentazioni di supporto al primo motivo; le ricorrentiassumono, infatti, che la sentenza impugnata sarebbe errata«perché non spiega come sia possibile realizzare il diritto attribuitoa [OSCURATO:PERSONA], atteso che oggettivamente il rapporto diconcessione in assegnazione del predio era cessato ope legis fin dal1976, con l’avvento della L. 386/76, ed in particolare dell’art. 10,che ha provocato anche il venir meno dei poteri discrezionali edautoritativi riservati alla P.A. - in funzionale connessione con ilprovvedimento concessorio».L’accertamento del tribunale, infatti, si sarebbe limitato allasussistenza del presupposto soggettivo perché [OSCURATO:PERSONA] nell’assegnazione del terreno – ovvero la sua qualificadi lavoratore manuale della terra ai sensi dell’art. 16 della l. n. 230del 1950 – senza nulla accertare in punto «all’esercizio dei poteridiscrezionali e autoritativi della PA», peraltro soggetti allacognizione del giudice amministrativo.La mancata considerazione di tale circostanza, infine,integrerebbe anche il vizio di cui all’art. 360, comma primo, num.5), c.p.c.Numero registro generale 22130/2024Numero sezionale 1250/2026Numero di raccolta generale 14733/2026Data pubblicazione 18/05/20263.

Infine, con il quinto motivo, deducendo «violazione e falsaapplicazione dell’art. 7 l. 379/67 e dell’art. 10 l. 386/76», lericorrenti assumono che la sentenza impugnata non si sarebbe«uniformata all’indirizzo giurisprudenziale reso in tema didefinizione dei rapporti concessori dei poderi rinvenienti da Riformanella fattispecie, dell’art.10 l. 386/76».4.

Il ricorso è complessivamente infondato.Tutti i motivi, infatti, sono volti ad affermare, sotto diversoangolo prospettico, l’inoperatività, in questo processo, del giudicatoformatosi sul decreto del Tribunale di Salerno che ha assegnato ilfondo ad [OSCURATO:PERSONA].Si tratta di una tesi che non può essere condivisa.Questa Corte, con orientamento costante dal quale non vi èragione di discostarsi, ha affermato che il decreto conclusivo dellacontroversia diretta alla designazione dell’erede subentrantenell’assegnazione di terreno di riforma fondiaria, a seguito di mortedell’assegnatario, e alla tacitazione degli eredi esclusi, in quantostatuisce (nel contraddittorio degli interessati) su posizioni di dirittosoggettivo inerenti alla successione nella posizione del defunto, hanatura sostanziale di sentenza e, una volta divenuto definitivo,rende coperta dal giudicato ogni questione di merito risolta (così,Cass. 11/5/2005, n. 9849; si vedano, inoltre, Cass. 13/3/1998, n.2747, circa l’opponibilità del giudicato nella controversia per larestituzione dei frutti del fondo affermati come indebitamentepercetti dal singolo coerede, nonché Cass. 28/11/1994, n. 10149).Del resto, e per completezza, dalla lettura della sentenza diquesta Corte n. 19498/2011, che ha respinto il ricorso sul decretodel tribunale che aveva assegnato il fondo ad [OSCURATO:PERSONA],Numero registro generale 22130/2024Numero sezionale 1250/2026Numero di raccolta generale 14733/2026Data pubblicazione 18/05/2026emerge con chiarezza che il tema della disciplina del subingresso,con particolare riferimento all’applicabilità dell’art. 10 della l. n. 386del 1976, era stato specificamente affrontato, in quanto veicolatoda un motivo di impugnazione ritenuto infondato.È quindi erronea l’affermazione delle ricorrenti secondo cui laCorte territoriale avrebbe omesso di considerare che l’accertamentodel tribunale si era «limitato […] a verificare la sussistenza o meno- in capo a [OSCURATO:PERSONA] - dei requisiti previsti dall’art. 16 dellalegge 230/50», senza verificare «se il podere fosse o meno ancoranella disponibilità giuridica dell’Ente concedente».Come, del resto, è erronea l’affermazione secondo cui il decretodel tribunale aveva accertato unicamente la sussistenza dei requisitisoggettivi per il subingresso da parte di [OSCURATO:PERSONA],risultando invece dalla sentenza di questa Corte che era stato svoltoanche un accertamento sul presupposto oggettivo, costituito dalfatto che il fondo non era ancora stato riscattato.5.

Alla declaratoria di infondatezza di tutte le censure consegueil rigetto del ricorso.Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano indispositivo.In forza di quanto disposto dall’art. 13, comma 1-quater, deld.P.R. n. 115 del 2002, va dato atto della sussistenza deipresupposti processuali per il versamento, da parte delle ricorrenti,dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quelloprevisto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art.13, se dovuto.

P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso.Numero registro generale 22130/2024Numero sezionale 1250/2026Numero di raccolta generale 14733/2026Data pubblicazione 18/05/2026Condanna le ricorrenti al pagamento delle spese del giudizio,che liquida in € 4.500,00 per compenso ed € 200,00 per esborsi,oltre al rimborso forfetario al 15% e agli oneri accessori.Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per ilversamento, da parte delle ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolodi contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, ovedovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della SupremaCorte di cassazione, il 12 maggio 2026.Il PresidenteAntonio Scarpa

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
icorrenti -contro[OSCURATO:PERSONA], con l’Avv. [OSCURATO:PERSONA] della VenturaREGIONE CAMPANIA, in persona del Presidente della Giuntaregionale e legale rapp.te pro tempore [OSCURATO:PERSONA], conl’Avv. [OSCURATO:PERSONA] controricorrenti-Numero registro generale 22130/2024Numero sezionale 1250/2026Numero di raccolta generale 14733/2026Data pubblicazione 18/05/2026avverso la sentenza della Corte d’appello di Salerno n. 812/2024,depositata il 20 settembre 2024;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12maggio 2026 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA].1. La Corte d’Appello di Salerno, con sentenza n. 1628/2022,condannò la Regione Campania a dare attuazione al decreto con ilquale il Tribunale di Salerno aveva ordinato il subingresso di AnnaCapacchione in un terreno sito nel Comune di Battipaglia giàassegnato al padre [OSCURATO:PERSONA], ai sensi dell’art. 7 dellal. n. 379 del 1967.Avverso tale decisione propose opposizione ex art. 404 c.p.c.[OSCURATO:PERSONA], rilevando:- che il fondo era invece divenuto di proprietà di tutti e quattroi figli del defunto assegnatario, per effetto del pagamento delle ratedel prezzo di assegnazione, e dunque era venuto meno il rapportoconcessorio conseguente all’assegnazione;- che, infatti, l’Ente regionale per lo sviluppo agricolo(E.R.S.A.C.) aveva rilasciato quietanza per la cancellazione delpatto di riservato dominio di sua spettanza, proprio ad AnnaCapacchione in rappresentanza di tutti gli eredi;- che il successivo giudizio promosso da quest’ultima per ladeclaratoria di nullità di tale quietanza, conclusosi con la sentenzan. 1628/2022 della Corte salernitana, era nullo perché E.R.S.A.C.non vi aveva preso parte.2. Dopo la costituzione in giudizio di [OSCURATO:PERSONA] e dellaRegione Campania, e l’intervento della coerede Sabatina o SabatellaCapacchione, la Corte respinse l’opposizione.A fondamento della decisione, rilevò:Numero registro generale 22130/2024Numero sezionale 1250/2026Numero di raccolta generale 14733/2026Data pubblicazione 18/05/2026- che [OSCURATO:PERSONA] aveva ottenuto dal Tribunale diSalerno, all’esito di un giudizio promosso nei confronti dei coeredi,un decreto che accertava il suo diritto di subentrarenell’assegnazione del fondo facente capo al de cujus e, diconseguenza, affermava la sua esclusiva proprietà del fondo;- che tale decreto era divenuto definitivo dopo il rigetto delricorso per cassazione proposto dalle coeredi Maria e Sabatina oSabatella [OSCURATO:PERSONA];- che, in conseguenza di ciò, la sentenza oggetto di opposizioneaveva contenuto vincolato, non potendo che dare attuazione algiudicato formatosi; e, d’altro canto, all’opponente era preclusa lapossibilità di contestare tale statuizione, sempre in forza delgiudicato formatosi nei suoi confronti.Secondo la Corte d’appello, pertanto, poiché il giudicatoformatosi copriva il dedotto e il deducibile in relazione al medesimooggetto, esso impediva il riesame di profili già vagliati e risoltinonché la valutazione di quelli che avrebbero potuto essereprospettati.3. La sentenza d’appello è stata impugnata da Maria e [OSCURATO:PERSONA] con ricorso per cassazione affidato acinque motivi, illustrati da successiva memoria.Le parti intimate hanno resistito con controricorso.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Il primo motivo è rubricato «violazione e falsa applicazionedell’art. 2909 c.c. per erronea interpretazione della sentenzaritenuta giudicato esterno e conseguente erronea sussunzione dellafattispecie concreta nell’ambito di applicazione della norma».Numero registro generale 22130/2024Numero sezionale 1250/2026Numero di raccolta generale 14733/2026Data pubblicazione 18/05/2026La censura è illustrata congiuntamente alla seconda, con laquale le ricorrenti denunziano la violazione dell’art. 115, commaprimo, c.p.c.La decisione impugnata è sottoposta a critica per aver rigettatole opposizioni, nonostante queste non fossero «finalizzate acontestare il giudicato ma a dimostrare che i richiamati giudicatisono stati “inutiliter dati” perché resi in carenza assoluta deipresupposti di fatto e di diritto prevista dall’art. 7 della legge n.379/67».Le ricorrenti, in proposito, osservano che l’originarioprovvedimento del Tribunale di Salerno, sul quale poi si è formatoil giudicato, sarebbe intervenuto «nonostante l’esaurimento dellariforma fondiaria in Italia», ad opera della l. n. 386 del 1976; inparticolare, l’art. 10 di tale legge prevedeva l’acquisto automaticodel fondo assegnato quando, come nella specie, l’assegnatario hapagato la quindicesima annualità del prezzo di assegnazione e glieredi, congiuntamente, le successive rate fino alla trentesima.In questo senso, era necessario svolgere «una nuova indaginesui limiti oggettivi del giudicato esterno inter partes […] ondepervenire ad una ricostruzione del suo contenuto sostanzialelimitato alla fase propedeutica all’assegnazione».Da tanto le ricorrenti fanno discendere l’errore del giudice a quonel ritenere loro precluso l’accertamento della comproprietà delfondo, che deriverebbe da fatti diversi da quelli scrutinati nelgiudizio definito: in questa sede, infatti, era stato dedotta ex novoproprio l’intervenuta cessazione del rapporto concessorio per effettodell’entrata in vigore dell’art. 10 della l. n. 386 de 1976.In ciò si configurerebbe una violazione dell’art. 115 c.p.c.,integrata dall’aver la Corte d’appello reso «una decisione assuntaNumero registro generale 22130/2024Numero sezionale 1250/2026Numero di raccolta generale 14733/2026Data pubblicazione 18/05/2026su presupposti inesistenti o quantomeno privi di fondamento»;nonché un’interpretazione del giudicato «in modo distorto, in odioalla disposizione di cui all’art. 2909 c.c.», poiché alla decisionedefinitiva sarebbe stata attribuita «una valenza inibitoria tale darendere vani tutti i diritti di proprietà conseguiti per legge dallericorrenti sul podere in esame».2. Il terzo e il quarto motivo, anch’essi congiuntamente illustratidalle ricorrenti, denunziano violazione dell’art. 2909 c.c. e omessoesame di un fatto controverso e decisivo per il giudizio.Con la prima censura vengono, di fatto, ribadite leargomentazioni di supporto al primo motivo; le ricorrentiassumono, infatti, che la sentenza impugnata sarebbe errata«perché non spiega come sia possibile realizzare il diritto attribuitoa [OSCURATO:PERSONA], atteso che oggettivamente il rapporto diconcessione in assegnazione del predio era cessato ope legis fin dal1976, con l’avvento della L. 386/76, ed in particolare dell’art. 10,che ha provocato anche il venir meno dei poteri discrezionali edautoritativi riservati alla P.A. - in funzionale connessione con ilprovvedimento concessorio».L’accertamento del tribunale, infatti, si sarebbe limitato allasussistenza del presupposto soggettivo perché [OSCURATO:PERSONA] nell’assegnazione del terreno – ovvero la sua qualificadi lavoratore manuale della terra ai sensi dell’art. 16 della l. n. 230del 1950 – senza nulla accertare in punto «all’esercizio dei poteridiscrezionali e autoritativi della PA», peraltro soggetti allacognizione del giudice amministrativo.La mancata considerazione di tale circostanza, infine,integrerebbe anche il vizio di cui all’art. 360, comma primo, num.5), c.p.c.Numero registro generale 22130/2024Numero sezionale 1250/2026Numero di raccolta generale 14733/2026Data pubblicazione 18/05/20263. Infine, con il quinto motivo, deducendo «violazione e falsaapplicazione dell’art. 7 l. 379/67 e dell’art. 10 l. 386/76», lericorrenti assumono che la sentenza impugnata non si sarebbe«uniformata all’indirizzo giurisprudenziale reso in tema didefinizione dei rapporti concessori dei poderi rinvenienti da Riformanella fattispecie, dell’art.10 l. 386/76».4. Il ricorso è complessivamente infondato.Tutti i motivi, infatti, sono volti ad affermare, sotto diversoangolo prospettico, l’inoperatività, in questo processo, del giudicatoformatosi sul decreto del Tribunale di Salerno che ha assegnato ilfondo ad [OSCURATO:PERSONA].Si tratta di una tesi che non può essere condivisa.Questa Corte, con orientamento costante dal quale non vi èragione di discostarsi, ha affermato che il decreto conclusivo dellacontroversia diretta alla designazione dell’erede subentrantenell’assegnazione di terreno di riforma fondiaria, a seguito di mortedell’assegnatario, e alla tacitazione degli eredi esclusi, in quantostatuisce (nel contraddittorio degli interessati) su posizioni di dirittosoggettivo inerenti alla successione nella posizione del defunto, hanatura sostanziale di sentenza e, una volta divenuto definitivo,rende coperta dal giudicato ogni questione di merito risolta (così,Cass. 11/5/2005, n. 9849; si vedano, inoltre, Cass. 13/3/1998, n.2747, circa l’opponibilità del giudicato nella controversia per larestituzione dei frutti del fondo affermati come indebitamentepercetti dal singolo coerede, nonché Cass. 28/11/1994, n. 10149).Del resto, e per completezza, dalla lettura della sentenza diquesta Corte n. 19498/2011, che ha respinto il ricorso sul decretodel tribunale che aveva assegnato il fondo ad [OSCURATO:PERSONA],Numero registro generale 22130/2024Numero sezionale 1250/2026Numero di raccolta generale 14733/2026Data pubblicazione 18/05/2026emerge con chiarezza che il tema della disciplina del subingresso,con particolare riferimento all’applicabilità dell’art. 10 della l. n. 386del 1976, era stato specificamente affrontato, in quanto veicolatoda un motivo di impugnazione ritenuto infondato.È quindi erronea l’affermazione delle ricorrenti secondo cui laCorte territoriale avrebbe omesso di considerare che l’accertamentodel tribunale si era «limitato […] a verificare la sussistenza o meno- in capo a [OSCURATO:PERSONA] - dei requisiti previsti dall’art. 16 dellalegge 230/50», senza verificare «se il podere fosse o meno ancoranella disponibilità giuridica dell’Ente concedente».Come, del resto, è erronea l’affermazione secondo cui il decretodel tribunale aveva accertato unicamente la sussistenza dei requisitisoggettivi per il subingresso da parte di [OSCURATO:PERSONA],risultando invece dalla sentenza di questa Corte che era stato svoltoanche un accertamento sul presupposto oggettivo, costituito dalfatto che il fondo non era ancora stato riscattato.5. Alla declaratoria di infondatezza di tutte le censure consegueil rigetto del ricorso.Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano indispositivo.In forza di quanto disposto dall’art. 13, comma 1-quater, deld.P.R. n. 115 del 2002, va dato atto della sussistenza deipresupposti processuali per il versamento, da parte delle ricorrenti,dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quelloprevisto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art.13, se dovuto. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso.Numero registro generale 22130/2024Numero sezionale 1250/2026Numero di raccolta generale 14733/2026Data pubblicazione 18/05/2026Condanna le ricorrenti al pagamento delle spese del giudizio,che liquida in € 4.500,00 per compenso ed € 200,00 per esborsi,oltre al rimborso forfetario al 15% e agli oneri accessori.Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per ilversamento, da parte delle ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolodi contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, ovedovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della SupremaCorte di cassazione, il 12 maggio 2026.Il PresidenteAntonio Scarpa
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