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CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 10 febbraio 1969

Cassazione n. 00401/2022

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 10/02/1969 avverso la sentenza del 18/02/2020 della CORTE APPELLO di FIRENZEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto pronunciarsi l'inammissibilità del ricorso.

L [OSCURATO:PERSONA] 1.La Corte di Appello di Firenze, in parziale riforma della decisione del Tribunale di Grosseto, rideterminava la pena nei confronti di MOROTTI Stefano, in relazione al delitto di omicidio colposo plurimo aggravato dalla inosservanza di disposizioni del codice della strada, in anni uno mesi quattro di reclusione, tenuto conto del concorso di colpa del conducente antagonista, [OSCURATO:PERSONA]. 2.AI ricorrente era contestata la violazione dell'art.141 commi 1-2-3 e 142 commi 1 C.d.S. per avere tenuto, nell'approssimarsi ad una intersezione, una velocità eccessiva e comunque inadeguata alle caratteristiche della sede stradale, così da concorrere a determinare la collisione con autoveicolo condotto dal GIGLI che si era immesso sull'area di incrocio provenendo da sinistra rispetto alla direttrice di marcia dell'imputato, omettendo di concedere a questo la precedenza.

Il giudice di appello, nel confermare gli argomenti indicati dal giudice di primo grado a sostegno della responsabilità del MOROTTI, rilevava da questi tenuta in prossimità dell'incrocio, come rilevata dai calcoli del perito, doveva ritenersi superiore ai limiti regolamentari ed inoltre inadeguata per la presenza dell'intersezione e che una condotta di guida più prudente ed accorta avrebbe consentito al ricorrente di evitare il sinistro o di attenuarne le conseguenze pregiudizievoli, atteso che il veicolo condotto dal GIGLI, che procedeva lentamente, aveva quasi completato la manovra di impegno dell'incrocio.

3. Avverso la suddetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione la difesa dell'imputato che ha dedotto un unico motivo con il quale deduce difetto e manifesta illogicità della motivazione in relazione alla affermazione di responsabilità dell'imputato nella causazione del sinistro.

Rileva la difesa del MOROTTI che il percorso argomentativo della sentenza impugnata risultava apodittico in quanto sganciato dall'esame dei tempi di percorrenza e di avvistamento, che non potevano prescindere dall'esame combinato della velocità tenuta dai mezzi prima di pervenire alla collisione.

Orbene la velocità tenuta dai mezzi antagonisti, tenuto conto delle diverse indicazioni del perito di parte e comunque alla stregua delle conclusioni del perito di ufficio, fornivano tempi di reazione del tutto mininnali e comunque insufficienti per consentire al MOROTTI di predisporre una adeguata manovra salvifica.

Invero il giudice di appello aveva inopinatamente ancorato la questione logico giuridico della verifica delle rispettive responsabilità all'istante della collisione fornendo rilievo alla posizione dei mezzi, alla rilevanza dei danni determinati dall'impatto e alle porzioni dei veicoli attinte dall'urto, senza svolgere alcuna verifica sulla concreta possibilità per il MOROTTI di evitare la collisione, in considerazione dei tempi di avvistamento e di percorrenza e della turbativa rappresentata dalla condotta del conducente onerato dall'obbligo di concedere la precedenza. [OSCURATO:PERSONA] 1.Va premesso che la Corte di appello di Firenze ha confermato la sentenza di primo grado che ha dichiarato l'imputato MOROTTI Stefano colpevole del reato ascritto di omicidio colposo aggravato dall'inosservanza di di regole concernenti la circolazione stradale configurandosi quindi, nel caso che occupa, una c.d.

"doppia conforme" di condanna, avendo entrambi i giudici di merito affermato la responsabilità dell'imputato in ordine al reato oggetto di contestazione.

2. Tanto chiarito, nel caso di specie, la Corte di Appello ha ricostruito la vicenda fattuale in modo logico e coerente.

In termini altrettanto esaustivi e non contraddittori ha evidenziato le ragioni per cui la condotta della persona offesa GIGLI non rappresentò un presupposto condizionante esclusivo, dotato di assorbente rilevanza eziologica, tale da interrompere la serie causale azionata dall'imprudente condotta di guida del conducente MOROTTI.

Invero quanto agli aspetti causali il giudice territoriale ha coerentemente richiamato, sebbene implicitamente, il principio della equivalenza delle cause di cui all'art.41 I comma cod.pen..

Le condotte dei due conducenti vanno invero esaminate, come evidenziato dal giudice di appello, congiuntamente e sotto il profilo dinamico, e pertanto nella loro evoluzione tenendo conto della provenienza dei due veicoli e del pericolo di interferenza tra di essi nell'area di intersezione.

Ne consegue che non è possibile esaminare in maniera parcellizzata, come propone il ricorrente, il contributo fornito da ciascuno dei conducenti ai fini della verificazione del sinistro, degradando la condotta dell'altro a mero anello eziologicamente inerte e occasionale.

3. Il giudice del gravame invero ha invero adeguatamente rappresentato come il MOROTTI sia pervenuto all'urto tenendo una velocità del tutto nte inadeguata in un tratto stradale rettilineo che conduceva ad una intersezione stradale, laddove proprio in ragione del rischio di interferenza in prossimità degli incroci l'art.141 comma 3 C.d.S. richiama il conducente a moderare la velocità che nella specie era stata riconosciuta, per stessa ammissione del passeggero, superiore al limite massimo che vigeva per il tratto stradale percorso.

Del tutto coerentemente poi il giudicante ha desunto argomenti per supportare la rilevanza causale di una tale inosservanza di regole cautelari, pure a fronte della concomitante violazione della precedenza da parte del conducente antagonista, attingendo alle stesse dichiarazioni del MOROTTI, il quale aveva ammesso di avere avuto la percezione del pericolo di interferenza con il veicolo che proveniva da sinistra, ma aveva riconosciuto di avere fatto affidamento sull'arresto del veicolo antagonista, in quanto il conducente aveva ridotto la propria andatura; per tale ragione il MOROTTI non aveva attuato alcuna manovra frenante o ridotto la velocità in maniera sensibile. 3.1 Conseguentemente il giudice territoriale, facendo corretta interpretazione delle risultanze oggettive sopra rappresentate e degli elementi tecnici acquisiti, inferiva che la velocità tenuta dal MOROTTI non era stata affatto ridotta così da non consentirgli di arrestare il mezzo per evitare l'impatto.

4. Costituisce principio acquisito alla giurisprudenza del S.C. che il mancato rispetto dell'obbligo di rallentare da parte dei conducenti che vengono da direttrice privilegiata assume rilievo causale indipendente e concorrente, giacché l'eccessiva velocità di questi ultimi, se non costituisce un fatto sopravvenuto, può rappresentare ... una causa concorrente dell'incidente eventualmente occorso ( Sez.4, 8 Luglio 2008, [OSCURATO:PERSONA].240899).

Invero tale principio costituisce temperamento al principio dell'affidamento incolpevole, e impone a ciascun utente della strada di tenere in debita considerazione l'eventuale altrui imprudenza, quando la stessa rientri nei limiti della prevedibilità e, soprattutto, come nel caso in specie, a tale onere si aggiungano specifici obblighi di prudenza, circospezione e cautela collegati all'impegno di sede stradale dalle caratteristiche di quella in cui si realizzò il sinistro.

Ha affermato inoltre il S.C. che l'obbligo di moderare adeguatamente la velocità, in relazione alle caratteristiche del veicolo ed alle condizioni ambientali, va inteso nel senso che il conducente deve essere in grado di padroneggiare il veicolo in ogni situazione, tenendo altresì conto di eventuali imprudenze altrui, purché ragionevolmente prevedibili (sez.4, 27 Aprile 2017, Luciano, Rv.270176 e più in generale sul principio di auto responsabilità quale limite a quello dell'affidamento sez.4, 9 Gennaio 2015, Moccia, Rv.263010; 2 Febbraio 2016, Tettamanti, Rv.265981; 10 Maggio 2017, Mulas, Rv.269997).5.

Parimenti logica e adeguata è la motivazione del giudice di appello anche in punto di elemento soggettivo in relazione alla prevedibilità dell'evento dannoso, che ricorre anche in presenza di conducente che si appropinqui all'incrocio non gravato dell'obbligo di riconoscere la precedenza, dovendosi ritenere assolutamente prevedibile in concreto che possa verificarsi una interferenza nella circolazione di veicoli in prossimità di un crocevia tanto chè si verte in ipotesi espressamente tipizzata che impone in tale evenienza una speciale attenzione e la necessità di moderare la velocità ben al di sotto dei limiti massimi di velocità prescritti, soprattutto quando il veicolo privilegiato possieda forza cinetica e velocità tali da annullare in poche decine di metri l'anticipo posseduto dal veicolo contrapposto, in violazione della disciplina sulla velocità (141 III comma C.d.S.) e sui comportamenti da tenere in prossimità di un incrocio (145 I comma C.d.S.).

6. In conclusione il ricorso deve essere rigettato ed il ricorrente va condannato al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento de

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 10/02/1969 avverso la sentenza del 18/02/2020 della CORTE APPELLO di FIRENZEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto pronunciarsi l'inammissibilità del ricorso. L [OSCURATO:PERSONA] 1.La Corte di Appello di Firenze, in parziale riforma della decisione del Tribunale di Grosseto, rideterminava la pena nei confronti di MOROTTI Stefano, in relazione al delitto di omicidio colposo plurimo aggravato dalla inosservanza di disposizioni del codice della strada, in anni uno mesi quattro di reclusione, tenuto conto del concorso di colpa del conducente antagonista, [OSCURATO:PERSONA]. 2.AI ricorrente era contestata la violazione dell'art.141 commi 1-2-3 e 142 commi 1 C.d.S. per avere tenuto, nell'approssimarsi ad una intersezione, una velocità eccessiva e comunque inadeguata alle caratteristiche della sede stradale, così da concorrere a determinare la collisione con autoveicolo condotto dal GIGLI che si era immesso sull'area di incrocio provenendo da sinistra rispetto alla direttrice di marcia dell'imputato, omettendo di concedere a questo la precedenza. Il giudice di appello, nel confermare gli argomenti indicati dal giudice di primo grado a sostegno della responsabilità del MOROTTI, rilevava da questi tenuta in prossimità dell'incrocio, come rilevata dai calcoli del perito, doveva ritenersi superiore ai limiti regolamentari ed inoltre inadeguata per la presenza dell'intersezione e che una condotta di guida più prudente ed accorta avrebbe consentito al ricorrente di evitare il sinistro o di attenuarne le conseguenze pregiudizievoli, atteso che il veicolo condotto dal GIGLI, che procedeva lentamente, aveva quasi completato la manovra di impegno dell'incrocio. 3. Avverso la suddetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione la difesa dell'imputato che ha dedotto un unico motivo con il quale deduce difetto e manifesta illogicità della motivazione in relazione alla affermazione di responsabilità dell'imputato nella causazione del sinistro. Rileva la difesa del MOROTTI che il percorso argomentativo della sentenza impugnata risultava apodittico in quanto sganciato dall'esame dei tempi di percorrenza e di avvistamento, che non potevano prescindere dall'esame combinato della velocità tenuta dai mezzi prima di pervenire alla collisione. Orbene la velocità tenuta dai mezzi antagonisti, tenuto conto delle diverse indicazioni del perito di parte e comunque alla stregua delle conclusioni del perito di ufficio, fornivano tempi di reazione del tutto mininnali e comunque insufficienti per consentire al MOROTTI di predisporre una adeguata manovra salvifica. Invero il giudice di appello aveva inopinatamente ancorato la questione logico giuridico della verifica delle rispettive responsabilità all'istante della collisione fornendo rilievo alla posizione dei mezzi, alla rilevanza dei danni determinati dall'impatto e alle porzioni dei veicoli attinte dall'urto, senza svolgere alcuna verifica sulla concreta possibilità per il MOROTTI di evitare la collisione, in considerazione dei tempi di avvistamento e di percorrenza e della turbativa rappresentata dalla condotta del conducente onerato dall'obbligo di concedere la precedenza. [OSCURATO:PERSONA] 1.Va premesso che la Corte di appello di Firenze ha confermato la sentenza di primo grado che ha dichiarato l'imputato MOROTTI Stefano colpevole del reato ascritto di omicidio colposo aggravato dall'inosservanza di di regole concernenti la circolazione stradale configurandosi quindi, nel caso che occupa, una c.d. "doppia conforme" di condanna, avendo entrambi i giudici di merito affermato la responsabilità dell'imputato in ordine al reato oggetto di contestazione. 2. Tanto chiarito, nel caso di specie, la Corte di Appello ha ricostruito la vicenda fattuale in modo logico e coerente. In termini altrettanto esaustivi e non contraddittori ha evidenziato le ragioni per cui la condotta della persona offesa GIGLI non rappresentò un presupposto condizionante esclusivo, dotato di assorbente rilevanza eziologica, tale da interrompere la serie causale azionata dall'imprudente condotta di guida del conducente MOROTTI. Invero quanto agli aspetti causali il giudice territoriale ha coerentemente richiamato, sebbene implicitamente, il principio della equivalenza delle cause di cui all'art.41 I comma cod.pen.. Le condotte dei due conducenti vanno invero esaminate, come evidenziato dal giudice di appello, congiuntamente e sotto il profilo dinamico, e pertanto nella loro evoluzione tenendo conto della provenienza dei due veicoli e del pericolo di interferenza tra di essi nell'area di intersezione. Ne consegue che non è possibile esaminare in maniera parcellizzata, come propone il ricorrente, il contributo fornito da ciascuno dei conducenti ai fini della verificazione del sinistro, degradando la condotta dell'altro a mero anello eziologicamente inerte e occasionale. 3. Il giudice del gravame invero ha invero adeguatamente rappresentato come il MOROTTI sia pervenuto all'urto tenendo una velocità del tutto nte inadeguata in un tratto stradale rettilineo che conduceva ad una intersezione stradale, laddove proprio in ragione del rischio di interferenza in prossimità degli incroci l'art.141 comma 3 C.d.S. richiama il conducente a moderare la velocità che nella specie era stata riconosciuta, per stessa ammissione del passeggero, superiore al limite massimo che vigeva per il tratto stradale percorso. Del tutto coerentemente poi il giudicante ha desunto argomenti per supportare la rilevanza causale di una tale inosservanza di regole cautelari, pure a fronte della concomitante violazione della precedenza da parte del conducente antagonista, attingendo alle stesse dichiarazioni del MOROTTI, il quale aveva ammesso di avere avuto la percezione del pericolo di interferenza con il veicolo che proveniva da sinistra, ma aveva riconosciuto di avere fatto affidamento sull'arresto del veicolo antagonista, in quanto il conducente aveva ridotto la propria andatura; per tale ragione il MOROTTI non aveva attuato alcuna manovra frenante o ridotto la velocità in maniera sensibile. 3.1 Conseguentemente il giudice territoriale, facendo corretta interpretazione delle risultanze oggettive sopra rappresentate e degli elementi tecnici acquisiti, inferiva che la velocità tenuta dal MOROTTI non era stata affatto ridotta così da non consentirgli di arrestare il mezzo per evitare l'impatto. 4. Costituisce principio acquisito alla giurisprudenza del S.C. che il mancato rispetto dell'obbligo di rallentare da parte dei conducenti che vengono da direttrice privilegiata assume rilievo causale indipendente e concorrente, giacché l'eccessiva velocità di questi ultimi, se non costituisce un fatto sopravvenuto, può rappresentare ... una causa concorrente dell'incidente eventualmente occorso ( Sez.4, 8 Luglio 2008, [OSCURATO:PERSONA].240899). Invero tale principio costituisce temperamento al principio dell'affidamento incolpevole, e impone a ciascun utente della strada di tenere in debita considerazione l'eventuale altrui imprudenza, quando la stessa rientri nei limiti della prevedibilità e, soprattutto, come nel caso in specie, a tale onere si aggiungano specifici obblighi di prudenza, circospezione e cautela collegati all'impegno di sede stradale dalle caratteristiche di quella in cui si realizzò il sinistro. Ha affermato inoltre il S.C. che l'obbligo di moderare adeguatamente la velocità, in relazione alle caratteristiche del veicolo ed alle condizioni ambientali, va inteso nel senso che il conducente deve essere in grado di padroneggiare il veicolo in ogni situazione, tenendo altresì conto di eventuali imprudenze altrui, purché ragionevolmente prevedibili (sez.4, 27 Aprile 2017, Luciano, Rv.270176 e più in generale sul principio di auto responsabilità quale limite a quello dell'affidamento sez.4, 9 Gennaio 2015, Moccia, Rv.263010; 2 Febbraio 2016, Tettamanti, Rv.265981; 10 Maggio 2017, Mulas, Rv.269997).5. Parimenti logica e adeguata è la motivazione del giudice di appello anche in punto di elemento soggettivo in relazione alla prevedibilità dell'evento dannoso, che ricorre anche in presenza di conducente che si appropinqui all'incrocio non gravato dell'obbligo di riconoscere la precedenza, dovendosi ritenere assolutamente prevedibile in concreto che possa verificarsi una interferenza nella circolazione di veicoli in prossimità di un crocevia tanto chè si verte in ipotesi espressamente tipizzata che impone in tale evenienza una speciale attenzione e la necessità di moderare la velocità ben al di sotto dei limiti massimi di velocità prescritti, soprattutto quando il veicolo privilegiato possieda forza cinetica e velocità tali da annullare in poche decine di metri l'anticipo posseduto dal veicolo contrapposto, in violazione della disciplina sulla velocità (141 III comma C.d.S.) e sui comportamenti da tenere in prossimità di un incrocio (145 I comma C.d.S.). 6. In conclusione il ricorso deve essere rigettato ed il ricorrente va condannato al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento de
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