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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 2 agosto 2022

Cassazione n. 13471/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del 19-[OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Catanzaro; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dalla [OSCURATO:PERSONA]; sentita la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso; sentiti gli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], che hanno insistito per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con il provvedimento di cui in epigrafe il Tribunale di Catanzaro ha confermato l' ordinanza cautelare emessa in data 2 agosto 2022 dal Giudice per le indagini preliminari dello stesso Tribunale con la quale è stata applicata a [OSCURATO:PERSONA] la misura della custodia in carcere per la ritenuta gravità indiziaria concernente il capo 1), di cui all'art. 416-bis , commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6 cod. pen. in ordine alla sua qualità sia di partecipe dell'associazione di ndrangheta al cui vertice è [OSCURATO:PERSONA], sia di organizzatore e promotore di una sua articolazione, costituita dal gruppo denominato Presta, in Cosenza, Rende, [OSCURATO:PERSONA] dal 2012 con l'attualità della condotta.

Il provvedimento impugnato ha ritenuto il ricorrente, figlio di [OSCURATO:PERSONA] ed attuale reggente del gruppo a seguito della detenzione del fratello Francesco (detto Franco) suo capo storico, intraneo al contesto criminale in quanto: designato a sostituire il padre, in caso di arresto o impedimento; contabile dell'omonima articolazione; compartecipe delle principali decisioni del clan; rappresentante di questo in caso di summit con referenti criminali di altri territori calabresi.

2. Avverso detta ordinanza la difesa di [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso con i motivi di seguito indicati.

2.1. Il primo censura il provvedimento impugnato per violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 309, comma 9, e 292, comma 2 lett. c) e c-bis, cod. proc. pen. per l'uso di argomentazione apparente stante: la mancata trascrizione delle singole imputazioni e delle fonti di prova; l'assenza di esposizione e valutazione autonoma dei fatti sia da parte dell'ordinanza genetica, adagiatasi sulla richiesta cautelare, sia dello stesso Tribunale di Catanzaro.

Infatti, il provvedimento impugnato ha adottato argomenti generici e ripetitivi, omettendo la valutazione degli elementi difensivi, tra i quali il provvedimento di sostituzione della misura cautelare emesso nei confronti del ricorrente in sede dibattimentale per il reato di cui all'art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990.

2.2. Il secondo motivo censura la violazione degli artt. 649 e 297, comma 3, cod. proc. pen. e vizio di motivazione in quanto il provvedimento impugnato, con argomenti apparenti, ha ingiustificatamente disatteso la richiesta difensiva di declaratoria della nullità o dell'inefficacia della misura cautelare, previa applicazione dell'art. 297, comma 3, cod. proc. pen.

Infatti, a prescindere dalla qualificazione giuridica o dalla permanenza delle condotte, il nucleo della condotta contestata al ricorrente nel presente procedimento è del tutto sovrapponibile a quello contenuto nel diverso procedimento n. 1043/2019 (cd.

Valle dell'Esaro per il reato di cui agli artt. 74 d.P.R. n. 309 del 1990 e 416-bis, comma 1, cod. pen., associazione aggravata dall'uso delle armi e dall'avere agevolato la cosca facente capo alla famiglia Presta), per il quale [OSCURATO:PERSONA] è stato già sottoposto a misura cautelare detentiva, eseguita il 3 febbraio del 2020.

La sovrapponibilità delle condotte risulta dall'identità del luogo, del periodo (dal 2012 con attualità per il presente titolo custodiale, comunque interrottosi nel febbraio 2020 in virtù dell'esecuzione della prima ordinanza cautelare, e dal 2017 con condotta permanente per il precedente titolo custodiale), della condotta (in entrambi i casi il ricorrente è organizzatore dell'omonimo gruppo Presta, reggente in caso di impedimento del padre) e per le finalità analoghe delle associazioni (i reati fine della prima ordinanza riguardano condotte di cui all'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990 ed episodi di estorsione e nella seconda ordinanza lo scopo dell'associazione 'ndranghetista è quella del traffico di sostanze stupefacenti).

Peraltro, poiché il presente procedimento è più risalente rispetto a quello per il quale è stata applicata la precedente misura cautelare e vi è stato l'esercizio dell'azione penale, • in base ad analoghe fonti di prova, a partire dalle intercettazioni, è evidente la violazione della norma da parte del provvedimento impugnato.

2.3. Con il terzo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 192 e 273 cod. proc. pen., 110 e 416-bis cod. pen. in quanto l'ordinanza impugnata ha fondato la gravità indiziaria della partecipazione di [OSCURATO:PERSONA] alla cosca di ndrangheta del clan Lanzino/Ruà/Patitucci sulle dichiarazioni, non riscontrate, di [OSCURATO:PERSONA] senza tenere conto però che questi, presente ad una riunione risalente al 2009/2010, aveva escluso che il nipote, odierno ricorrente, avesse partecipato a commissioni o riunioni di ndrangheta e, comunque, fosse mero partecipe.

Inoltre, nessun altro collaboratore ha menzionato né [OSCURATO:PERSONA], né [OSCURATO:PERSONA], né l'odierno ricorrente e comunque non c'è alcun elemento da cui desumere che egli fosse organizzatore e promotore nonché reggente, e quanto altro indicato nell'imputazione provvisoria, con riferimento al clan Presta.

Il ricorso censura anche la valorizzazione del compendio captativo da parte dell'ordinanza impugnata sulla base dei seguenti elementi: 1) le intercettazioni erano avvenute su auto non in uso al ricorrente e comunque non su sue utenze; 2) il nome di battesimo citato nella conversazione del 10 febbraio 2017, tra Tonino e [OSCURATO:PERSONA], era stato attribuito al ricorrente senza elementi; 3) l'episodio del 17 marzo 2016, così come le conversazioni del 16 agosto 2016 e del 22 agosto 2017 (Rit. 742-17), erano prive di autonoma valenza per dimostrare la partecipazione e l'adesione di [OSCURATO:PERSONA] alla ndrangheta; 4) la conversazione dell'8 giugno 2017 (Rit. 742-17) in ordine ad una trattativa per l'acquisto di armi non era significativa anche alla luce del precedente provvedimento coercitivo; 5) le dichiarazioni auto ed etero accusatorie di [OSCURATO:PERSONA] non potevano essere lette unitamente alle intercettazioni visto che la sua collaborazione era successiva alla loro conoscenza; 6) le condotte attribuite al ricorrente erano tutte collocabili nel breve lasso di tempo febbraio-agosto 2017, sempre collegate all'associazione finalizzata allo spaccio, per quanto dichiarato dallo stesso collaboratore di giustizia; 7) le propalazioni di [OSCURATO:PERSONA] acquisite de relato non erano utili anche perché questi si trovava agli arresti domiciliari.Infine, le condotte attribuite al ricorrente per la sola presenza di vincoli di parentele e riconnesse al narcotraffico, possono al più essere qualificate nei termini di concorso di persone nel reato e non dimostrano una sua duratura e fattiva messa disposizione dell'associazione mafiosa, anche in assenza di reati fine, e della contestazione di carica intinnidatrice.

2.4. Con il quarto motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 309, comma 9, e 292, comma 2, lett. c)-bis, cod. proc. pen., in quanto l'ordinanza impugnata, con riguardo al profilo della pericolosità concreta ed attuale del ricorrente, non ha tenuto conto del fatto che il Tribunale collegiale con riferimento alla prima ordinanza cautelare avesse disposto il 21 luglio 2021 la sostituzione della custodia in carcere con gli arresti donniciliari.

Appare, infine, violato il principio di adeguatezza e proporzionalità della misura.

Infatti, l'unico precedente di [OSCURATO:PERSONA] risale al 2007 e il preteso messaggio minatorio, ricevuto dal collaboratore di giustizia nel corso della video conferenza durante l'udienza, era frutto di mera suggestione. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è manifestamente infondato.

2. Il primo motivo di ricorso è inammissibile per genericità e aspecificità.

La censura per mancanza di autonoma valutazione, da un lato non si confronta con la motivazione del Tribunale che ha riportato, e specificamente valutato, ampi stralci della richiesta cautelare e dell'ordinanza genetica che indica con precisione le incolpazioni provvisorie; dall'altro non ha esposto le ragioni in base alle quali il preteso deficit di valutazione, su un piano di autonomia rispetto alla parte pubblica, avrebbe avuto incidenza sulle valutazioni cautelari tanto da determinare un risultato concretamente diverso.

La sanzione che la legge pone a presidio del corretto adempimento del dovere giudiziale di accertamento critico degli atti di indagine non ha una dimensione formalistica e non si misura in termini quantitativi, come chiesto dal ricorso, nè può fare leva solo sul rilievo di particolari tecniche di redazione del provvedimento (Sez. 1, n. 333 del 28/11/2018, Esposito, Rv. 274760).

Ricorre, infatti, autonoma valutazione anche quando, come nella specie, venga richiamato, in maniera più o meno estesa, l'atto di riferimento con condivisione delle considerazioni in esso svolte, purché emerga una conoscenza degli atti che non solo il ricorso non ha efficacemente contestato, ma che, al contrario, risulta approfondita proprio dall'ampio, pertinente e personalizzato richiamo all'attività di indagine (costituita dalle intercettazioni, dei servizi di osservazione, dalle videoriprese e dalle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia) svolta proprio con riferimento al ricorrente.

3. Il secondo motivo è inammissibile per aspecifìcità e manifesta infondatezza.

3.1. Va premesso che, in tema di contestazione a catena (art. 297, comma 3, cod. proc. pen.), la questione relativa alla retrodatazione della decorrenza del termine di custodia cautelare costituisce una questione di fatto la cui soluzione è rimessa all'apprezzamento del giudice di merito perché richiede l'esame e la valutazione degli atti ed una ricostruzione dei fatti, attività precluse al giudice di legittimità, il quale deve solo verificare che il convincimento espresso in sede di merito sia correttamente e logicamente motivato (sez. 5, n. 14713 del 06/03/2019, Petrone, Rv.275098).

Detta questione può essere eccezionalmente dedotta nel procedimento di riesame solo se ricorrono congiuntamente le seguenti condizioni: a) che il termine sia interamente scaduto, per effetto della retrodatazione, al momento del secondo provvedimento cautelare; b) che siano incontrovertibilmente desumibili dalla prima ordinanza applicativa della misura coercitiva tutti gli elementi idonei a giustificare l'ordinanza successiva.

Le Sezioni unite (Cass., Sez.

U, n. 45246 del 19/07/2012) hanno affermato, infatti, che, sulla base delle caratteristiche proprie del procedimento incidentale e delle peculiari modalità di verifica di sussistenza dei presupposti della retrodatazione dei termini di custodia cautelare, il Tribunale del riesame, intanto può pronunciarsi in materia, in quanto elementi incontrovertibili, emergenti dall'ordinanza impugnata, consentano di ritenere sussistenti i suddetti presupposti.

In qualsiasi altro caso, la mancanza di poteri istruttori del giudice del riesame e le esigenze di speditezza del procedimento incidentale de litertate escludono una pronuncia dello stesso giudice.

3.2. Alla luce di questi principi, le doglianze del ricorrente risultano in parte sprovviste del requisito di specificità, a fronte della motivata risposta offerta dal Tribunale alla analoga censura mossa in sede di riesame, e in parte manifestamente infondate.

Infatti, nei confronti del ricorrente l'11 febbraio 2020 è stata emessa la misura cautelare della custodia in carcere per il reato di associazione finalizzata al traffico di stupefacenti ex art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990 nel diverso procedimento n. 1043/2019 (cd Valle dell'Esaro), associazione contestata a partire dal 2017 e di cui il provvedimento impugnato ha escluso l'identità rispetto a quella odierna, che è un'associazione di stampo mafioso, contestata a partire dal 2012 con attualità della condotta, i cui connotati vanno ben al di là dell'attività di spaccio di stupefacenti.

3.3. Manifestamente infondata è anche la censura che vorrebbe accreditare la conoscenza del compendio oggetto della seconda ordinanza al momento dell'emissione della prima.

Il Tribunale ha puntualmente spiegato che al momento dell'adozione dell' ordinanza nel diverso procedimento n. 1043/2019 (cd Valle dell'Esaro) le indagini che hanno condotto all'emissione di quella odierna non erano ancora concluse come risulta non soltanto dall'oggetto, riguardante un ben più ampio e complesso contesto associativo ovverosia la confederazione di ndrangheta operante in Cosenza e comuni vicini, descritto nella parte generale del provvedimento (pag. 5) con il richiamo ai 298 capi di imputazione per 213 persone; ma anche un diverso e più ricco materiale investigativo.

Infatti, nella prima ordinanza cautelare gli elementi probatori acquisiti nel corso delle indagini erano costituiti esclusivamente dal contenuto delle intercettazioni; mentre nella presente ordinanza cautelare queste si saldano, delineando ambiti differenti e assai più articolati, con le dichiarazioni rese da diversi collaboratori di giustizia, con servizi di osservazione, con attività di perquisizione e sequestro, con installazione di impianti di videosorveglianza, con acquisizione di numerosi precedenti provvedimenti giurisdizionali passati in giudicato.

Con riguardo alla posizione dell'odierno ricorrente, il principale elemento investigativo è costituito dalle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] collaboratore di giustizia, rese dal 21 dicembre 2020 al 12 maggio 2021, cioè a distanza di molti mesi rispetto all'esecuzione della prima misura cautelare.

3.4. In relazione, infine, ai presupposti formali della retrodatazione, il provvedimento impugnato dà atto che, nella specie, manca quello temporale perché i fatti della seconda ordinanza cautelare - cioè quella oggetto del presente giudizio — non sono stati commessi anteriormente all'emissione della prima.

Infatti, il reato di associazione di stampo mafioso è descritto al capo 1) con formula "aperta", dal 2012 con l'attualità della condotta, proprio per indicarne la permanenza anche dopo l'emissione della prima ordinanza cautelare e a prescindere dalla condizione restrittiva in carcere, in quanto non è stata dimostrata, né prospettata, la rescissione del vincolo associativo mafioso di [OSCURATO:PERSONA] al momento dell'emissione della prima ordinanza.

Invero, secondo la giurisprudenza di questa Corte, il sopravvenuto stato detentivo di un soggetto appartenente ad un'associazione per delinquere di stampo mafioso non esclude la permanenza della partecipazione al sodalizio che può dirsi venuta meno solo quando siano allegati elementi oggettivi che lo comprovino quali, a titolo meramente esemplificativo, un lungo periodo di detenzione in assenza di contatti con l'associazione di riferimento, il trasferimento in un luogo distante in cui non opera la consorteria, la contrapposizione interna al sodalizio con conseguente allontanamento, ecc. (Sez. 6, n. 1162 del 14/10/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 282661).

4. Il terzo motivo di ricorso è genericamente proposto per ragioni in fatto oltre che manifestamente infondato.

4.1. Occorre premettere che l'ordinanza impugnata e quella genetica, prima di esaminare la posizione del ricorrente e del reato a lui contestato in via provvisoria, hanno dedicato ampio spazio alla ricostruzione del contesto in cui questa si inserisce descrivendo, nella parte generale, l'esistenza di una confederazione di 'ndrangheta, operante nel Comune di Cosenza e dintorni - acclarata da numerose sentenze irrevocabili -, con ciò intendendo l'unione di 7 gruppi 'ndranghetisti, funzionalmente autonomi, ma organicamente legati, e tutti riconducibili al vertice rappresentato da [OSCURATO:PERSONA], che avvalendosi della forza di intimidazione derivante proprio dal vincolo associativo e imponendo condizioni di assoggettamento e di omertà, commettono una serie eterogenea ed indeterminata di delitti.

L'ordinanza impugnata, con un'analitica disamina del compendio indiziario, rispetto al quale non risultano dedotte specifiche omissioni o illogicità valutative, colloca la posizione di [OSCURATO:PERSONA] al vertice del cd "[OSCURATO:PERSONA]", confederato a quello unitario della 'ndrangheta cosentina, in forza di attività captative, servizi di appostamento e dichiarazioni del collaboratore di giustizia [OSCURATO:PERSONA], zio del ricorrente.

4.2. Questi, con una descrizione compiuta dei rapporti all'interno della famiglia mafiosa di cui ha fatto parte, ha riferito che [OSCURATO:PERSONA], detto Peppolo, figlio di [OSCURATO:PERSONA], con la "terza dote" di ndrangheta, ha assunto il ruolo di reggente dell'omonimo gruppo, avente base nel comune di [OSCURATO:PERSONA], dal momento della detenzione del padre.

In origine era addetto allo spaccio al dettaglio di stupefacenti per il gruppo, ricavandone introiti rilevanti, parte dei quali destinati alla bacinella comune della confederazione.

Successivamente ha assunto anche altri e più rilevanti ruoli, come quelli di trattare per l'acquisto di armi in Albania in favore dell'associazione criminale; di riscuotere i proventi delle estorsioni da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] esponenti della confederazione e spartirli mensilmente con il gruppo di Cosenza una volta al mese; di partecipare agli incontri con [OSCURATO:PERSONA], moglie di [OSCURATO:PERSONA] capo indiscusso del gruppo, per delineare le questioni economiche, oltre che con appartenenti ad altri clan mafiosi operanti nella provincia di Crotone; di intervenire nel dirimere le controversie all'interno dei gruppi criminali; di acquistare partite di droga dal "clan degli zingari" al posto del precedente reggente; di gestire la contabilità dell'intero gruppo, tenuta in un quaderno con dettaglio delle voci di entrata e di spesa; di rappresentare la famiglia nelle cerimonie.

Per ciascuno di detti elementi descrittivi (derivanti dai sei interrogatori resi da [OSCURATO:PERSONA]), il provvedimento impugnato, con incensurabile motivazione, ha dato conto degli ampi riscontri contenuti sia nelle intercettazioni ambientali, compiute nella gran parte all'interno delle autovetture (si veda il provvedimento impugnato alle pagine da 21 a 24 che ne riporta specificamente oggetto, luoghi, date ed interlocutori), sia nei servizi di osservazione e controllo concernenti soprattutto la documentazione degli incontri tra il ricorrente ed esponenti di vertice di altri clan operanti in altri territori (clan Papaniciari, clan Trimboli-Barbaro, ecc.), sia nelle attività di perquisizione e sequestro (in particolare quella del 17 marzo 2016 riportata a pagina 22 e 23).

Si tratta di riscontri che comprovano anche la piena attendibilità del collaboratore di giustizia.

I menzionati elementi, per come correttamente e logicamente ricostruiti ed interpretati dal provvedimento impugnato, non sono stati in alcun modo posti in discussione dalle generiche censure, essenzialmente in fatto e dunque inammissibili, proposte nel ricorso allorché rileva che il compendio captativo avviene all'interno di auto non in uso al ricorrente o che il Giuseppe di cui parlavano il padre e lo zio il 10 febbraio 2017 in una conversazione riguardante euro 1500 fosse proprio lui.

5. Il quarto motivo, sulle esigenze cautelari, è generico e manifestamente infondato in ragione del delitto per il quale è stata riconosciuta la gravità indiziaria.

La sussistenza e l'attualità delle esigenze cautelari sono state ricavate, dal Tribunale del riesame, dai gravi indizi di colpevolezza in ordine al ruolo direttivo ricoperto dal ricorrente nell' omonima cosca, ancora attuale.

Poiché la provvisoria incolpazione fa riferimento ad una "condotta ancora perdurante", il tempo trascorso tra la data dell'arresto per altro procedimento (febbraio 2020) e l'adozione della presente misura cautelare non varrebbe, da solo, a far ritenere non più attuale il pericolo di reiterazione del reato.

Presta appartiene ad una mafia storica (Sez. 2, n. 23128 del 15/03/2018, Formoso, v. 272880) per la quale, ai fini dell'attualità delle esigenze cautelari e dell'adeguatezza della misura, stante la presunzione relativa di sussistenza di queste, ex artt. 275, comma 3 e 51, comma 3 -bis cod. proc. pen., il decorso del tempo non assume rilevanza in sé (Sez. 5, n. 36389 del 15/07/2019, Forgetti, Rv.276905), ma può e deve essere valutato, pur in via residuale, solo a seguito di riscontrati elementi di cesura con il contesto associativo criminale di riferimento (Sez. 6, n. 21055 del 24/06/2020, Versaci, non mass.), non sussistenti nella specie.

Peraltro, il corretto giudizio presuntivo è arricchito dalla valutazione e valorizzazione di specifici elementi riguardanti proprio la personalità e la condotta dell'odierno ricorrente, riportati •alle pagine 26 e 27 dell'ordinanza impugnata, comprese le minacce di morte rivolte al collaboratore di giustizia, [OSCURATO:PERSONA], nel corso di una delle udienze dibattimentali del processo Valle dell'Esaro.

La decisione di merito ha dunque reso congrua motivazione, in riferimento ai presupposti che legittimano l'applicazione della massima misura restrittiva, ritenendosi priva di valenza la durata delle condotte, ancorate alla diversa associazione dedita al narcotraffico, e l'avvenuta sostituzione della misura cautelare della custodia in carcere con gli arresti domiciliari operata da altra autorità giudiziaria in relazione a fatti e contestazioni diverse.

6. Alla stregua di tali rilievi il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e il ricorrente va condannato, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equo fissare nella misura indicata in dispositivo, mandando alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1 -ter, disp. att. cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spes

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del 19-[OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Catanzaro; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dalla [OSCURATO:PERSONA]; sentita la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso; sentiti gli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], che hanno insistito per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con il provvedimento di cui in epigrafe il Tribunale di Catanzaro ha confermato l' ordinanza cautelare emessa in data 2 agosto 2022 dal Giudice per le indagini preliminari dello stesso Tribunale con la quale è stata applicata a [OSCURATO:PERSONA] la misura della custodia in carcere per la ritenuta gravità indiziaria concernente il capo 1), di cui all'art. 416-bis , commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6 cod. pen. in ordine alla sua qualità sia di partecipe dell'associazione di ndrangheta al cui vertice è [OSCURATO:PERSONA], sia di organizzatore e promotore di una sua articolazione, costituita dal gruppo denominato Presta, in Cosenza, Rende, [OSCURATO:PERSONA] dal 2012 con l'attualità della condotta. Il provvedimento impugnato ha ritenuto il ricorrente, figlio di [OSCURATO:PERSONA] ed attuale reggente del gruppo a seguito della detenzione del fratello Francesco (detto Franco) suo capo storico, intraneo al contesto criminale in quanto: designato a sostituire il padre, in caso di arresto o impedimento; contabile dell'omonima articolazione; compartecipe delle principali decisioni del clan; rappresentante di questo in caso di summit con referenti criminali di altri territori calabresi. 2. Avverso detta ordinanza la difesa di [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso con i motivi di seguito indicati. 2.1. Il primo censura il provvedimento impugnato per violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 309, comma 9, e 292, comma 2 lett. c) e c-bis, cod. proc. pen. per l'uso di argomentazione apparente stante: la mancata trascrizione delle singole imputazioni e delle fonti di prova; l'assenza di esposizione e valutazione autonoma dei fatti sia da parte dell'ordinanza genetica, adagiatasi sulla richiesta cautelare, sia dello stesso Tribunale di Catanzaro. Infatti, il provvedimento impugnato ha adottato argomenti generici e ripetitivi, omettendo la valutazione degli elementi difensivi, tra i quali il provvedimento di sostituzione della misura cautelare emesso nei confronti del ricorrente in sede dibattimentale per il reato di cui all'art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990. 2.2. Il secondo motivo censura la violazione degli artt. 649 e 297, comma 3, cod. proc. pen. e vizio di motivazione in quanto il provvedimento impugnato, con argomenti apparenti, ha ingiustificatamente disatteso la richiesta difensiva di declaratoria della nullità o dell'inefficacia della misura cautelare, previa applicazione dell'art. 297, comma 3, cod. proc. pen. Infatti, a prescindere dalla qualificazione giuridica o dalla permanenza delle condotte, il nucleo della condotta contestata al ricorrente nel presente procedimento è del tutto sovrapponibile a quello contenuto nel diverso procedimento n. 1043/2019 (cd. Valle dell'Esaro per il reato di cui agli artt. 74 d.P.R. n. 309 del 1990 e 416-bis, comma 1, cod. pen., associazione aggravata dall'uso delle armi e dall'avere agevolato la cosca facente capo alla famiglia Presta), per il quale [OSCURATO:PERSONA] è stato già sottoposto a misura cautelare detentiva, eseguita il 3 febbraio del 2020. La sovrapponibilità delle condotte risulta dall'identità del luogo, del periodo (dal 2012 con attualità per il presente titolo custodiale, comunque interrottosi nel febbraio 2020 in virtù dell'esecuzione della prima ordinanza cautelare, e dal 2017 con condotta permanente per il precedente titolo custodiale), della condotta (in entrambi i casi il ricorrente è organizzatore dell'omonimo gruppo Presta, reggente in caso di impedimento del padre) e per le finalità analoghe delle associazioni (i reati fine della prima ordinanza riguardano condotte di cui all'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990 ed episodi di estorsione e nella seconda ordinanza lo scopo dell'associazione 'ndranghetista è quella del traffico di sostanze stupefacenti). Peraltro, poiché il presente procedimento è più risalente rispetto a quello per il quale è stata applicata la precedente misura cautelare e vi è stato l'esercizio dell'azione penale, • in base ad analoghe fonti di prova, a partire dalle intercettazioni, è evidente la violazione della norma da parte del provvedimento impugnato. 2.3. Con il terzo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 192 e 273 cod. proc. pen., 110 e 416-bis cod. pen. in quanto l'ordinanza impugnata ha fondato la gravità indiziaria della partecipazione di [OSCURATO:PERSONA] alla cosca di ndrangheta del clan Lanzino/Ruà/Patitucci sulle dichiarazioni, non riscontrate, di [OSCURATO:PERSONA] senza tenere conto però che questi, presente ad una riunione risalente al 2009/2010, aveva escluso che il nipote, odierno ricorrente, avesse partecipato a commissioni o riunioni di ndrangheta e, comunque, fosse mero partecipe. Inoltre, nessun altro collaboratore ha menzionato né [OSCURATO:PERSONA], né [OSCURATO:PERSONA], né l'odierno ricorrente e comunque non c'è alcun elemento da cui desumere che egli fosse organizzatore e promotore nonché reggente, e quanto altro indicato nell'imputazione provvisoria, con riferimento al clan Presta. Il ricorso censura anche la valorizzazione del compendio captativo da parte dell'ordinanza impugnata sulla base dei seguenti elementi: 1) le intercettazioni erano avvenute su auto non in uso al ricorrente e comunque non su sue utenze; 2) il nome di battesimo citato nella conversazione del 10 febbraio 2017, tra Tonino e [OSCURATO:PERSONA], era stato attribuito al ricorrente senza elementi; 3) l'episodio del 17 marzo 2016, così come le conversazioni del 16 agosto 2016 e del 22 agosto 2017 (Rit. 742-17), erano prive di autonoma valenza per dimostrare la partecipazione e l'adesione di [OSCURATO:PERSONA] alla ndrangheta; 4) la conversazione dell'8 giugno 2017 (Rit. 742-17) in ordine ad una trattativa per l'acquisto di armi non era significativa anche alla luce del precedente provvedimento coercitivo; 5) le dichiarazioni auto ed etero accusatorie di [OSCURATO:PERSONA] non potevano essere lette unitamente alle intercettazioni visto che la sua collaborazione era successiva alla loro conoscenza; 6) le condotte attribuite al ricorrente erano tutte collocabili nel breve lasso di tempo febbraio-agosto 2017, sempre collegate all'associazione finalizzata allo spaccio, per quanto dichiarato dallo stesso collaboratore di giustizia; 7) le propalazioni di [OSCURATO:PERSONA] acquisite de relato non erano utili anche perché questi si trovava agli arresti domiciliari.Infine, le condotte attribuite al ricorrente per la sola presenza di vincoli di parentele e riconnesse al narcotraffico, possono al più essere qualificate nei termini di concorso di persone nel reato e non dimostrano una sua duratura e fattiva messa disposizione dell'associazione mafiosa, anche in assenza di reati fine, e della contestazione di carica intinnidatrice. 2.4. Con il quarto motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 309, comma 9, e 292, comma 2, lett. c)-bis, cod. proc. pen., in quanto l'ordinanza impugnata, con riguardo al profilo della pericolosità concreta ed attuale del ricorrente, non ha tenuto conto del fatto che il Tribunale collegiale con riferimento alla prima ordinanza cautelare avesse disposto il 21 luglio 2021 la sostituzione della custodia in carcere con gli arresti donniciliari. Appare, infine, violato il principio di adeguatezza e proporzionalità della misura. Infatti, l'unico precedente di [OSCURATO:PERSONA] risale al 2007 e il preteso messaggio minatorio, ricevuto dal collaboratore di giustizia nel corso della video conferenza durante l'udienza, era frutto di mera suggestione. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è manifestamente infondato. 2. Il primo motivo di ricorso è inammissibile per genericità e aspecificità. La censura per mancanza di autonoma valutazione, da un lato non si confronta con la motivazione del Tribunale che ha riportato, e specificamente valutato, ampi stralci della richiesta cautelare e dell'ordinanza genetica che indica con precisione le incolpazioni provvisorie; dall'altro non ha esposto le ragioni in base alle quali il preteso deficit di valutazione, su un piano di autonomia rispetto alla parte pubblica, avrebbe avuto incidenza sulle valutazioni cautelari tanto da determinare un risultato concretamente diverso. La sanzione che la legge pone a presidio del corretto adempimento del dovere giudiziale di accertamento critico degli atti di indagine non ha una dimensione formalistica e non si misura in termini quantitativi, come chiesto dal ricorso, nè può fare leva solo sul rilievo di particolari tecniche di redazione del provvedimento (Sez. 1, n. 333 del 28/11/2018, Esposito, Rv. 274760). Ricorre, infatti, autonoma valutazione anche quando, come nella specie, venga richiamato, in maniera più o meno estesa, l'atto di riferimento con condivisione delle considerazioni in esso svolte, purché emerga una conoscenza degli atti che non solo il ricorso non ha efficacemente contestato, ma che, al contrario, risulta approfondita proprio dall'ampio, pertinente e personalizzato richiamo all'attività di indagine (costituita dalle intercettazioni, dei servizi di osservazione, dalle videoriprese e dalle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia) svolta proprio con riferimento al ricorrente. 3. Il secondo motivo è inammissibile per aspecifìcità e manifesta infondatezza. 3.1. Va premesso che, in tema di contestazione a catena (art. 297, comma 3, cod. proc. pen.), la questione relativa alla retrodatazione della decorrenza del termine di custodia cautelare costituisce una questione di fatto la cui soluzione è rimessa all'apprezzamento del giudice di merito perché richiede l'esame e la valutazione degli atti ed una ricostruzione dei fatti, attività precluse al giudice di legittimità, il quale deve solo verificare che il convincimento espresso in sede di merito sia correttamente e logicamente motivato (sez. 5, n. 14713 del 06/03/2019, Petrone, Rv.275098). Detta questione può essere eccezionalmente dedotta nel procedimento di riesame solo se ricorrono congiuntamente le seguenti condizioni: a) che il termine sia interamente scaduto, per effetto della retrodatazione, al momento del secondo provvedimento cautelare; b) che siano incontrovertibilmente desumibili dalla prima ordinanza applicativa della misura coercitiva tutti gli elementi idonei a giustificare l'ordinanza successiva. Le Sezioni unite (Cass., Sez. U, n. 45246 del 19/07/2012) hanno affermato, infatti, che, sulla base delle caratteristiche proprie del procedimento incidentale e delle peculiari modalità di verifica di sussistenza dei presupposti della retrodatazione dei termini di custodia cautelare, il Tribunale del riesame, intanto può pronunciarsi in materia, in quanto elementi incontrovertibili, emergenti dall'ordinanza impugnata, consentano di ritenere sussistenti i suddetti presupposti. In qualsiasi altro caso, la mancanza di poteri istruttori del giudice del riesame e le esigenze di speditezza del procedimento incidentale de litertate escludono una pronuncia dello stesso giudice. 3.2. Alla luce di questi principi, le doglianze del ricorrente risultano in parte sprovviste del requisito di specificità, a fronte della motivata risposta offerta dal Tribunale alla analoga censura mossa in sede di riesame, e in parte manifestamente infondate. Infatti, nei confronti del ricorrente l'11 febbraio 2020 è stata emessa la misura cautelare della custodia in carcere per il reato di associazione finalizzata al traffico di stupefacenti ex art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990 nel diverso procedimento n. 1043/2019 (cd Valle dell'Esaro), associazione contestata a partire dal 2017 e di cui il provvedimento impugnato ha escluso l'identità rispetto a quella odierna, che è un'associazione di stampo mafioso, contestata a partire dal 2012 con attualità della condotta, i cui connotati vanno ben al di là dell'attività di spaccio di stupefacenti. 3.3. Manifestamente infondata è anche la censura che vorrebbe accreditare la conoscenza del compendio oggetto della seconda ordinanza al momento dell'emissione della prima. Il Tribunale ha puntualmente spiegato che al momento dell'adozione dell' ordinanza nel diverso procedimento n. 1043/2019 (cd Valle dell'Esaro) le indagini che hanno condotto all'emissione di quella odierna non erano ancora concluse come risulta non soltanto dall'oggetto, riguardante un ben più ampio e complesso contesto associativo ovverosia la confederazione di ndrangheta operante in Cosenza e comuni vicini, descritto nella parte generale del provvedimento (pag. 5) con il richiamo ai 298 capi di imputazione per 213 persone; ma anche un diverso e più ricco materiale investigativo. Infatti, nella prima ordinanza cautelare gli elementi probatori acquisiti nel corso delle indagini erano costituiti esclusivamente dal contenuto delle intercettazioni; mentre nella presente ordinanza cautelare queste si saldano, delineando ambiti differenti e assai più articolati, con le dichiarazioni rese da diversi collaboratori di giustizia, con servizi di osservazione, con attività di perquisizione e sequestro, con installazione di impianti di videosorveglianza, con acquisizione di numerosi precedenti provvedimenti giurisdizionali passati in giudicato. Con riguardo alla posizione dell'odierno ricorrente, il principale elemento investigativo è costituito dalle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] collaboratore di giustizia, rese dal 21 dicembre 2020 al 12 maggio 2021, cioè a distanza di molti mesi rispetto all'esecuzione della prima misura cautelare. 3.4. In relazione, infine, ai presupposti formali della retrodatazione, il provvedimento impugnato dà atto che, nella specie, manca quello temporale perché i fatti della seconda ordinanza cautelare - cioè quella oggetto del presente giudizio — non sono stati commessi anteriormente all'emissione della prima. Infatti, il reato di associazione di stampo mafioso è descritto al capo 1) con formula "aperta", dal 2012 con l'attualità della condotta, proprio per indicarne la permanenza anche dopo l'emissione della prima ordinanza cautelare e a prescindere dalla condizione restrittiva in carcere, in quanto non è stata dimostrata, né prospettata, la rescissione del vincolo associativo mafioso di [OSCURATO:PERSONA] al momento dell'emissione della prima ordinanza. Invero, secondo la giurisprudenza di questa Corte, il sopravvenuto stato detentivo di un soggetto appartenente ad un'associazione per delinquere di stampo mafioso non esclude la permanenza della partecipazione al sodalizio che può dirsi venuta meno solo quando siano allegati elementi oggettivi che lo comprovino quali, a titolo meramente esemplificativo, un lungo periodo di detenzione in assenza di contatti con l'associazione di riferimento, il trasferimento in un luogo distante in cui non opera la consorteria, la contrapposizione interna al sodalizio con conseguente allontanamento, ecc. (Sez. 6, n. 1162 del 14/10/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 282661). 4. Il terzo motivo di ricorso è genericamente proposto per ragioni in fatto oltre che manifestamente infondato. 4.1. Occorre premettere che l'ordinanza impugnata e quella genetica, prima di esaminare la posizione del ricorrente e del reato a lui contestato in via provvisoria, hanno dedicato ampio spazio alla ricostruzione del contesto in cui questa si inserisce descrivendo, nella parte generale, l'esistenza di una confederazione di 'ndrangheta, operante nel Comune di Cosenza e dintorni - acclarata da numerose sentenze irrevocabili -, con ciò intendendo l'unione di 7 gruppi 'ndranghetisti, funzionalmente autonomi, ma organicamente legati, e tutti riconducibili al vertice rappresentato da [OSCURATO:PERSONA], che avvalendosi della forza di intimidazione derivante proprio dal vincolo associativo e imponendo condizioni di assoggettamento e di omertà, commettono una serie eterogenea ed indeterminata di delitti. L'ordinanza impugnata, con un'analitica disamina del compendio indiziario, rispetto al quale non risultano dedotte specifiche omissioni o illogicità valutative, colloca la posizione di [OSCURATO:PERSONA] al vertice del cd "[OSCURATO:PERSONA]", confederato a quello unitario della 'ndrangheta cosentina, in forza di attività captative, servizi di appostamento e dichiarazioni del collaboratore di giustizia [OSCURATO:PERSONA], zio del ricorrente. 4.2. Questi, con una descrizione compiuta dei rapporti all'interno della famiglia mafiosa di cui ha fatto parte, ha riferito che [OSCURATO:PERSONA], detto Peppolo, figlio di [OSCURATO:PERSONA], con la "terza dote" di ndrangheta, ha assunto il ruolo di reggente dell'omonimo gruppo, avente base nel comune di [OSCURATO:PERSONA], dal momento della detenzione del padre. In origine era addetto allo spaccio al dettaglio di stupefacenti per il gruppo, ricavandone introiti rilevanti, parte dei quali destinati alla bacinella comune della confederazione. Successivamente ha assunto anche altri e più rilevanti ruoli, come quelli di trattare per l'acquisto di armi in Albania in favore dell'associazione criminale; di riscuotere i proventi delle estorsioni da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] esponenti della confederazione e spartirli mensilmente con il gruppo di Cosenza una volta al mese; di partecipare agli incontri con [OSCURATO:PERSONA], moglie di [OSCURATO:PERSONA] capo indiscusso del gruppo, per delineare le questioni economiche, oltre che con appartenenti ad altri clan mafiosi operanti nella provincia di Crotone; di intervenire nel dirimere le controversie all'interno dei gruppi criminali; di acquistare partite di droga dal "clan degli zingari" al posto del precedente reggente; di gestire la contabilità dell'intero gruppo, tenuta in un quaderno con dettaglio delle voci di entrata e di spesa; di rappresentare la famiglia nelle cerimonie. Per ciascuno di detti elementi descrittivi (derivanti dai sei interrogatori resi da [OSCURATO:PERSONA]), il provvedimento impugnato, con incensurabile motivazione, ha dato conto degli ampi riscontri contenuti sia nelle intercettazioni ambientali, compiute nella gran parte all'interno delle autovetture (si veda il provvedimento impugnato alle pagine da 21 a 24 che ne riporta specificamente oggetto, luoghi, date ed interlocutori), sia nei servizi di osservazione e controllo concernenti soprattutto la documentazione degli incontri tra il ricorrente ed esponenti di vertice di altri clan operanti in altri territori (clan Papaniciari, clan Trimboli-Barbaro, ecc.), sia nelle attività di perquisizione e sequestro (in particolare quella del 17 marzo 2016 riportata a pagina 22 e 23). Si tratta di riscontri che comprovano anche la piena attendibilità del collaboratore di giustizia. I menzionati elementi, per come correttamente e logicamente ricostruiti ed interpretati dal provvedimento impugnato, non sono stati in alcun modo posti in discussione dalle generiche censure, essenzialmente in fatto e dunque inammissibili, proposte nel ricorso allorché rileva che il compendio captativo avviene all'interno di auto non in uso al ricorrente o che il Giuseppe di cui parlavano il padre e lo zio il 10 febbraio 2017 in una conversazione riguardante euro 1500 fosse proprio lui. 5. Il quarto motivo, sulle esigenze cautelari, è generico e manifestamente infondato in ragione del delitto per il quale è stata riconosciuta la gravità indiziaria. La sussistenza e l'attualità delle esigenze cautelari sono state ricavate, dal Tribunale del riesame, dai gravi indizi di colpevolezza in ordine al ruolo direttivo ricoperto dal ricorrente nell' omonima cosca, ancora attuale. Poiché la provvisoria incolpazione fa riferimento ad una "condotta ancora perdurante", il tempo trascorso tra la data dell'arresto per altro procedimento (febbraio 2020) e l'adozione della presente misura cautelare non varrebbe, da solo, a far ritenere non più attuale il pericolo di reiterazione del reato. Presta appartiene ad una mafia storica (Sez. 2, n. 23128 del 15/03/2018, Formoso, v. 272880) per la quale, ai fini dell'attualità delle esigenze cautelari e dell'adeguatezza della misura, stante la presunzione relativa di sussistenza di queste, ex artt. 275, comma 3 e 51, comma 3 -bis cod. proc. pen., il decorso del tempo non assume rilevanza in sé (Sez. 5, n. 36389 del 15/07/2019, Forgetti, Rv.276905), ma può e deve essere valutato, pur in via residuale, solo a seguito di riscontrati elementi di cesura con il contesto associativo criminale di riferimento (Sez. 6, n. 21055 del 24/06/2020, Versaci, non mass.), non sussistenti nella specie. Peraltro, il corretto giudizio presuntivo è arricchito dalla valutazione e valorizzazione di specifici elementi riguardanti proprio la personalità e la condotta dell'odierno ricorrente, riportati •alle pagine 26 e 27 dell'ordinanza impugnata, comprese le minacce di morte rivolte al collaboratore di giustizia, [OSCURATO:PERSONA], nel corso di una delle udienze dibattimentali del processo Valle dell'Esaro. La decisione di merito ha dunque reso congrua motivazione, in riferimento ai presupposti che legittimano l'applicazione della massima misura restrittiva, ritenendosi priva di valenza la durata delle condotte, ancorate alla diversa associazione dedita al narcotraffico, e l'avvenuta sostituzione della misura cautelare della custodia in carcere con gli arresti domiciliari operata da altra autorità giudiziaria in relazione a fatti e contestazioni diverse. 6. Alla stregua di tali rilievi il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e il ricorrente va condannato, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equo fissare nella misura indicata in dispositivo, mandando alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1 -ter, disp. att. cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spes
Sentenza Cassazione n. 13471/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris