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CassazionedecretoSezione U

Cassazione n. 10560/2025

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uente Oggetto DECRETO sul ricorso RGN 12621/2023proposto da: [OSCURATO:PERSONA],FORLÌ- CESENA E RIMINI , rappresentata e difesa dall’[OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA],entrambi rappresentati e difesidall’Av vocato [OSCURATO:PERSONA] ; - c ontroricorrent i e ricorrenti incidentali – nonché contro [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato; - controricorrente – [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], DELL’ILLUMINAZIONE E DELL’ARREDAMENTO – FEDERLEGNOARREDO, rappresentata e difesa dall’[OSCURATO:PERSONA] r o Colantoni; - controricorrente – [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., rappresentata e difesa dagli [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente – estinzione per rinuncia per la cassazione della sentenza del Consiglio di Stato del 9 febbraio 2023, n. 3880, pubblicata in data 18 aprile 2023.

Vistoil ricors o, iscritt o al R.G.

N. 12621/2023, proposto da lla Camera di Commercio della [OSCURATO:PERSONA]Cesena e Rimini , per la cassazione , per motivi di giurisdizione, della sentenza del Consiglio di Stato del 9 febbraio 2023, n. 3880; Vistoil ricors o incidentale autonomo proposto dal Comune di Rimini e dalla Provincia di Rimini, per la cassazione della medesima sentenza del Consiglio di Stato, per motivi di giurisdizione; rilevato che entrambe le parti ricorrenti, in via principale e in via incidentale,hanno depositato un atto di rinuncia al rispettivo ricorso ; rilevatala presenza dei requisiti richiesti dall’art. 390 cod. proc. civ.; consideratoche l’estinzione può essere dichiarata con decreto, ai sensi dell’art. 391, primo comma, cod. proc. civ.; rilevato che vanno liquidate le spese in favore delle controricorrenti [OSCURATO:PERSONA]Arredo e [OSCURATO:PERSONA] della Concorrenza e del Mercato, avendovi dato causa le anzidette parti ricorrent i , mentre vanno interamente compensate le spese delle parti ricorrentitra loro e quelle tra questeultime e la controricorrente [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., che ha spiegato difese adesive a quelle delle stesse ricorrenti; P.Q.M dichiara estinto il giudiziodi legittimità; condanna la ricorrente principale e la ricorrente incidentale, in solido tra loro, al pagamento, in favore delle controricorrenti [OSCURATO:PERSONA]Arredoe [OSCURATO:PERSONA] della Concorrenza e del Mercato, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida: - per la controricorrente [OSCURATO:PERSONA] della Concorrenza e del Mercato, in euro 7.500,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito; - per la controricorrente [OSCURATO:PERSONA] A rredo , in euro 7.500,00 per compensi, oltre ad euro200,00 per esborsi, alle spese forfettarie nella misura del 15% e agli accessori di legge; compensa interamente le spese del giudizio di legittimità tra le parti ricorrenti e tra queste e la controricorrente [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
uente Oggetto DECRETO sul ricorso RGN 12621/2023proposto da: [OSCURATO:PERSONA],FORLÌ- CESENA E RIMINI , rappresentata e difesa dall’[OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA],entrambi rappresentati e difesidall’Av vocato [OSCURATO:PERSONA] ; - c ontroricorrent i e ricorrenti incidentali – nonché contro [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato; - controricorrente – [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], DELL’ILLUMINAZIONE E DELL’ARREDAMENTO – FEDERLEGNOARREDO, rappresentata e difesa dall’[OSCURATO:PERSONA] r o Colantoni; - controricorrente – [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., rappresentata e difesa dagli [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente – estinzione per rinuncia per la cassazione della sentenza del Consiglio di Stato del 9 febbraio 2023, n. 3880, pubblicata in data 18 aprile 2023. Vistoil ricors o, iscritt o al R.G. N. 12621/2023, proposto da lla Camera di Commercio della [OSCURATO:PERSONA]Cesena e Rimini , per la cassazione , per motivi di giurisdizione, della sentenza del Consiglio di Stato del 9 febbraio 2023, n. 3880; Vistoil ricors o incidentale autonomo proposto dal Comune di Rimini e dalla Provincia di Rimini, per la cassazione della medesima sentenza del Consiglio di Stato, per motivi di giurisdizione; rilevato che entrambe le parti ricorrenti, in via principale e in via incidentale,hanno depositato un atto di rinuncia al rispettivo ricorso ; rilevatala presenza dei requisiti richiesti dall’art. 390 cod. proc. civ.; consideratoche l’estinzione può essere dichiarata con decreto, ai sensi dell’art. 391, primo comma, cod. proc. civ.; rilevato che vanno liquidate le spese in favore delle controricorrenti [OSCURATO:PERSONA]Arredo e [OSCURATO:PERSONA] della Concorrenza e del Mercato, avendovi dato causa le anzidette parti ricorrent i , mentre vanno interamente compensate le spese delle parti ricorrentitra loro e quelle tra questeultime e la controricorrente [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., che ha spiegato difese adesive a quelle delle stesse ricorrenti; P.Q.M dichiara estinto il giudiziodi legittimità; condanna la ricorrente principale e la ricorrente incidentale, in solido tra loro, al pagamento, in favore delle controricorrenti [OSCURATO:PERSONA]Arredoe [OSCURATO:PERSONA] della Concorrenza e del Mercato, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida: - per la controricorrente [OSCURATO:PERSONA] della Concorrenza e del Mercato, in euro 7.500,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito; - per la controricorrente [OSCURATO:PERSONA] A rredo , in euro 7.500,00 per compensi, oltre ad euro200,00 per esborsi, alle spese forfettarie nella misura del 15% e agli accessori di legge; compensa interamente le spese del giudizio di legittimità tra le parti ricorrenti e tra queste e la controricorrente [OSCURATO:PERSONA]
Decreto Cassazione n. 10560/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris