CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 24 febbraio 2026
Cassazione n. 34255/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
4/02/2026 Corte appello di Romavisti gli atti, letti il provvedimento impugnato e il ricorso dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA]Giuseppina [OSCURATO:PERSONA];udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]Ricorso trattato de planoRITENUTO [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre, a mezzo del difensore di fiducia, avverso lasentenza in epigrafe indicata che, ai sensi dell’art. 599-bis cod. proc. pen. e inparziale riforma della sentenza del Tribunale di Roma del 20/05/2025, harideterminato la pena inflitta al ricorrente in ordine al reato di cui agli artt. 81 cpv.,648-bis cod. pen., previo riconoscimento in favore del ricorrente delle circostanzeCon un unico motivo la difesa deduce “l’inosservanza ed erronea applicazionedella legge processuale in relazione agli artt. 599-bis e 125 cod. proc. pen., nonchéla mancanza e manifesta illogicità della motivazione in ordine al calcolo dellapena”.In particolare, si evidenzia l’errore in cui sarebbe incorsa la sentenzaimpugnata nel calcolo della pena base della multa, indicata in euro 4.500,00,anziché in euro 5.000,00. L’errore, secondo la difesa, aveva “minato la legalitàdella pena, in quanto l’accordo si era cristallizzato su presupposti edittali e dicalcolo inesistenti e fattualmente errati”.2. Il ricorso è inammissibile in quanto il motivo proposto non è consentito insede di legittimità. Nessuna ipotesi di illegalità della pena ricorre, infatti, nel casoin esame. Dalla lettura del verbale dell’udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] tenutasi dinanzialla Corte di appello di Roma risulta indicato il calcolo della pena secondo l’accordoraggiunto dalle parti, che corrisponde pedissequamente a quello riportato a pag.4 della sentenza impugnata. La circostanza, poi, che la pena base della multa siastata stabilita in misura inferiore a quella determinata dal Tribunale (euro4.5000,00 anziché euro 5.000,00) nessuna ricaduta pregiudizievole svolge inordine al calcolo della pena: la misura dell’aumento per la continuazione pari amesi sette di reclusione ed euro 700,00 di multa è rimasta invariata rispetto alprimo grado. Si è poi operata la diminuzione per la concessione delle circostanze3 e 3.700,00 euro di multa a fronte di anni quattro mesi sette di reclusione edeuro 5.700,00 di multa).3. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell’art.616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese delprocedimento, nonché – ravvisandosi profili di colpa nella determinazione dellacausa di inammissibilità – della somma di € 3.000,00 a favore della Cassa delleammende, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Roma, li 10 settembre 2026.Il Consigliere estensore Il PresidenteGiovanni [OSCURATO:PERSONA]