CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 6 marzo 2024
Cassazione n. 19849/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/07/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che contesta la mancata riqualificazione giuridica del fatto nel reato di cui all'art. 624 cod.pen., è indeducibile perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito a pag. 2 della sentenza impugnata ove si indica l'assenza di una giustificazione o di una versione alternativa nell'immediatezza del fatto o durante il processo. A tale proposito va rimarcato come la correttezza della qualificazione giuridica del fatto sia deducibile in sede di legittimità quando essa non involga valutazione di merito e non solleciti una diversa ricostruzione del fatto, per come solleiécita il ricorrente con il motivo in esame; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Roma, 6 marzo 2024 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] DE oS i