CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 25967/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 067Z6PR) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/06/2022 della CORTE APPELLO di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto annullarsi la sentenza in accoglimento del primo motivo. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza indicata nel preambolo la Corte di appello di Roma ha confermato la decisione con cui il Tribunale aveva, tra l'altro, dichiarato [OSCURATO:PERSONA], colpevole del reato di incendio, resistenza a pubblico ufficiale e atti osceni condannandolo, per l'effetto, alla pena di anni 1 mesi 6 di reclusione. Secondo la ricostruzione dei giudici del merito, [OSCURATO:PERSONA], per quanto di interesse in questa sede, aveva dato fuoco, servendosi di un accendino, alle masserizie prelevate da un cassonetto dell'immondizia, precedentemente svuotato sul marciapiede. Le fiamme si erano propagate raggiungendo tre metri di altezza e lambendo un chiosco fino a quando non era intervenuto l'addetto alla sicurezza di un grande magazzino che era riuscito con l'impiego di tre estintori a domare le fiamme. 2. L'imputato ricorre per cassazione - a mezzo del sostituto processuale del difensore di fiducia avv. [OSCURATO:PERSONA] - articolando due motivi. 2.1. Con il primo eccepisce la nullità della sentenza per insufficienza ed incongruenza della motivazione, nonché erronea applicazione dell'art. 423 cod. pen. con riferimento ala ritenuta sussitenza dlela capacità diffusiva delle fiamme. Lamenta che la Corte territoriale abbia ritenuto integrata la fattispecie di incendio doloso nonostante plurimi elementi di fatto escludevano l'elemento costitutivo della pericolosità e diffusività del fuoco. In particolare, deponevano per la tesi difensiva il breve lasso temporale in cui le fiamme venivano spente, il carattere risolutivo dell'intervento di un solo soggetto ai fini dello spegnimento nonché l'esiguità dei danni cagionati dalle fiamme. 2.2. Con il secondo motivo eccepisce la nullità della sentenza per insufficienza ed incongruenza della motivazione nonché erronea applicazione degli artt. 43, 423 e 449 cod. pen. in relazione all'elemento soggettivo del reato. La Corte territoriale ha desunto la consapevolezza e volontà dell'imputato di cagionare un fuoco di rilevanti dimensioni dalla pregressa condotta di svuotamento del cassonetto e dal disinteresse mostrato una volta che le fiamme si erano propagate. In tal modo ha finito per valorizzare solo la volontarietà IC ft ra-b dell'appiccannento del fuoco. Ha, invece, del tutto • la versione fornita dall'imputato, il quale, nel corso dell'esame dibattimentale, ha dichiarato di non aver avuto alcuna intenzione di provocare l'incendio precisando che esso era scaturito accidentalmente. Nell'accertamento dell'elemento soggettivo non è stata esaminata la questione, rilevante ai fini della qualificazione giuridica quale incendio colposo o doloso, della prevedibilità da parte dell'imputato dell'estensione del fronte del fuoco e dell'eventuale violazione delle regole di diligenza e precauzione per prevenire tale rischio. [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Entrambi i motivi di ricorsoiche possono essere trattati congiuntamente in ragione della connessione logica delle questioni poste/ sono fondate nei limiti chiariti nel prosieguo. 2. I reati che sanzionano le condotte di cagionare un incendio, inteso come "fuoco divampato irrefrenabilmente, in vaste proporzioni, con fiamme divoratrici che si propaghino con potenza distruttrice, così da porre in pericolo la incolumità di un numero indeterminato di persone" (Sez. 1, n. 14263 del 23/02/2017, Ajmi, Rv. 269842) si distinguono in ragione dell'atteggiamento soggettivo dell'agente. E', pertanto, configurabile la fattispecie prevista dall'art. 449 cod. pen laddove l'incendio non sia in alcun modo voluto, ma sia stato causato da una condotta imprudente, negligente, contraria a leggi, regolamenti, ordini o discipline; ricorrono, invece, rispettivamente la fattispecie prevista dall'art. 423 cod. pen. o quella di cui all'art. 424 cod. pen. laddove sussista in capo all'agente la volontà di cagionare siffatto evento lesivo o, invece, la volontà di danneggiare con il fuoco la cosa altrui, senza la previsione che le fiamme si propaghino in modo da creare un effettivo pericolo per la pubblica incolumità (da ultimo Sez. n. 29294 del 17/05/2019, Feno, Rv. 276402); quest'ultimo, inteso come probabilità che il fuoco evolva in un vero e proprio incendio, deve essere desunto dalla situazione di fatto con riferimento alle dimensioni del fuoco in relazione all'oggetto del danneggiamento (Sez. 6, n. 35769 del 22/04/2010, Musco, Rv. 248585 - 01). Integra, invece, il delitto di incendio tentato la condotta di chi appicca un fuoco che sia poi domato sul nascere, prima di poter divampare in vaste proporzioni, con fiamme divoratrici che si propaghino con potenza distruttrice, sì da porre in pericolo l'incolumità di un numero indeterminato di persone (Sez. 1, n. 16612 del 11/02/2013, Sofrà, Rv. 255643-01, e Sez. 1, n. 4417 del 14/01/2009, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 242794-01). Muovendo dalla premessa che l'elemento psicologico del delitto di cui all'art.423 cod. pen. è il dolo generico, la giurisprudenza di questa Corte ha ulteriormente precisato che nel caso di incendio commesso al fine di danneggiare, quando a tale ulteriore e specifica finalità si associa la coscienza e volontà di cagionare un evento di proporzioni tali da assumere le caratteristiche richieste dall'art. 423 cod. pen., è applicabile quest'ultima fattispecie incriminatrice e non quella di cui all'art. 424 cod. pen., che prevede l'incendio come evento che esula dall'intenzione dell'agente. La distinzione rimane ferma anche in caso di tentativo con la conseguenza che, ai fini della configurabilità della fattispecie di cui agli artt. 56 e 423 cod. pen., occorre sempre accertare se l'incendio rientri, come evento, nella proiezione della volontà dell'agente (così Sez. 5, n. 1697 del 25/09/2013, dep. 2014, Cavallari, Rv. 258942 - 01; Sez. 1, n. 217 del 15/01/1997, Rottino, Rv. 207250-01).Att 3. La sentenza impugnata, nel definire giuridicamente la condotta dell'imputato, non ha applicato correttamente i richiamati principi. Ha ritenuto sussistenti il pericolo per la pubblica incolumità, necessario per integrare il reato di cui all'art. 423 cod. pen., anche nella forma tentata, e, sul piano soggettivo, il dolo generico di quest'ultima più grave fattispecie incriminatrice con l'accensione, volontaria e consapevole, di un fuoco in presenza di condizioni (ammasso dei rifiuti in una pubblica via non lontano da un chiosco senza controllo del loro grado dì combustibilità) che, seppure astrattamente potevano aumentare il rischio di propagazione delle fiamme, avevano, in concreto, generato un fuoco talmente circoscritto da essere domato, nonostante l'iniziale altezza delle fiamme e la vicinanza con il chiosco, sia pure con l'uso di più estintori, da una sola persona intervenuta nell'immediatezza tsenza nemmeno la necessità di allertare i vigili del fuoco, quando ancora aveva appena lambito il chiosco. A prescindere dalla sussistenza del pericolo per la pubblica incolumità, in ogni caso per essere configurabile il dolo del delitto di incendio, anche nella forma tentata, non è tuttavia sufficiente che l'agente si sia rappresentato, come conseguenza dell'accensione del fuoco, nella specie giustificata con l'esigenza di riscaldarsi, la rilevante probabilità di attingere con le fiamme gli oggetti più vicini, accettandone, con l'agire in presenza di tale situazione soggettivamente rappresentatasi, il rischio della loro verificazione. Tale atteggiamento soggettivo è, infatti, sufficiente per integre il meno grave resto di cui all'art. 424 cod. pen. E', invece, necessario che la volontà consapevole dell'agente abbia ad oggetto anche l'ulteriore elemento della diffusività del fuoco che deve, quanto meno, essere preventivamente previsto ed accettato. 4. Sulla scorta degli elementi fattuali rivenienti dalla stessa sentenza della Corte territoriale la condotta del ricorrente deve essere qualificata come danneggiamento seguito da incendio e la sentenza deve essere annullata con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Roma perché proceda alla rideterminazione del trattamento sanzionatorio. P.Q.M. Qualificato il fatto ai sensi dell'art. 424 cod. pen., annulla la senten impugnata con rinvio per la rideterminazione della pena ad altra sezione Corte di appello