CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 16 giugno 2022
Cassazione n. 19523/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
2019 ORDINANZA sul ricorso 19043/2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata in Roma, [OSCURATO:PERSONA], presso la Cancelleria Civile della Corte di Cassazione, rappresentata e difesa dall’[OSCURATO:PERSONA] giusta procura in calce al ricorso; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 190, presso lo studio dell’[OSCURATO:PERSONA] (c/o [OSCURATO:PERSONA] della suddetta società), che la rappresenta e difende, unitamente all’[OSCURATO:PERSONA], giusta procura a margine del controricorso; - controricorrente - F i r m a t o D a : D E C H I A R A C A R L O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 d 6 4 9 1 e 7 f e 8 7 2 8 d 6 1 a a 3 f f 2 7 6 7 4 2 9 4 c 4 - F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a Numero registro generale 19043/2019 Numero sezionale 879/2022 Numero di raccolta generale 19523/2022 avverso la sentenza n. 5663/2018 della Corte d’appello di MilanoData pubblicazione 16/06/2022 depositata il 18/12/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 22/3/2022 dal cons. [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: 1. Il Tribunale di Milano, con sentenza n. 75363/2014, accoglieva la domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. affinché fosse accertata la responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. per aver dato corso al pagamento di due titoli trafugati in favore di soggetti diversi dagli effettivi beneficiari. Riteneva, tuttavia, sussistente un concorso di colpa in capo a [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. per aver adottato un mezzo di consegna degli assegni (corrispondenza ordinaria) privo delle più elementari cautele, stimando nella misura del 50% il contributo causale della compagnia attrice nell’eziologia degli eventi. 2. La Corte d’appello di Milano, a fronte dell’impugnazione presentata dalla compagnia, osservava che le circostanze dedotte da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. non apparivano idonee a connotare come negligente l’operato di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.. Riteneva, per contro, gravemente negligente il comportamento della compagnia, la quale, nonostante fosse stata più volte vittima in passato dei medesimi illeciti per cui era causa, aveva inviato i titoli a mezzo posta ordinaria, pur potendo avvalersi di modalità di trasferimento e mezzi di pagamento più sicuri e disattendendo le più elementari cautele. 3. Per la cassazione della sentenza di rigetto dell’appello, pubblicata in data 18 dicembre 2018, ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. prospettando nove motivi di doglianza, ai quali ha resistito con controricorso [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.. Considerato che:F i r m a t o D a : D E C H I A R A C A R L O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 d 6 4 9 1 e 7 f e 8 7 2 8 d 6 1 a a 3 f f 2 7 6 7 4 2 9 4 c 4 - F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a Numero registro generale 19043/2019 Numero sezionale 879/2022 Numero di raccolta generale 19523/2022 Data pubblicazione 16/06/2022 4.1 Il primo motivo di ricorso denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 1227 cod. civ., che richiede, per la sua applicazione, un’incidenza causale del fatto compiuto dal creditore, mentre nella fattispecie in esame non esisteva alcun collegamento fra l’apertura dei due libretti postali su cui erano stati versati gli assegni di traenza e la spedizione postale di questi ultimi. La responsabilità da contatto sociale della banca negoziatrice impediva di ravvisare un concorso di colpa fondato su criteri di solidarietà sociale. 4.2 Il secondo motivo lamenta la violazione o falsa applicazione degli artt. 40 e 41 cod. pen.: se l’individuazione del vero beneficiario del titolo intrasferibile è il momento centrale dell’adempimento dell’obbligazione esistente in capo alla banca negoziatrice, occorreva considerare – a dire del ricorrente – che riguardo a questa operazione nessuno poteva concorrere a determinare un’apparente identità in capo a chi si era presentato all’ufficio postale chiedendo l’apertura di un rapporto bancario. 4.3 Il terzo motivo di ricorso si duole della violazione e falsa applicazione dell’art. 43 l.a.: se il contatto sociale a cui fa riferimento la giurisprudenza di legittimità nel prevedere la responsabilità della banca negoziatrice consiste nella corretta individuazione di chi richiede l’apertura di un rapporto bancario, la Corte di merito doveva considerare che rispetto a questo obbligo non assumeva rilievo né la spedizione postale, né il possesso del titolo poi presentato all’incasso. 5. I motivi, da esaminarsi congiuntamente in ragione del rapporto di connessione fra loro esistente, non sono fondati. Al riguardo è sufficiente fare richiamo alla più recente giurisprudenza di questa Corte, secondo cui la spedizione per posta ordinaria di un assegno, ancorché munito di clausola d'intrasferibilità, costituisce, in caso di sottrazione del titolo e riscossione da parte di un soggetto non F i r m a t o D a : D E C H I A R A C A R L O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 d 6 4 9 1 e 7 f e 8 7 2 8 d 6 1 a a 3 f f 2 7 6 7 4 2 9 4 c 4 - F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a Numero registro generale 19043/2019 Numero sezionale 879/2022 Numero di raccolta generale 19523/2022 Data pubblicazione 16/06/2022 legittimato, condotta idonea a giustificare l'affermazione del concorso di colpa del mittente, comportando, in relazione alle modalità di trasmissione e consegna previste dalla disciplina del servizio postale, l'esposizione volontaria del mittente ad un rischio superiore a quello consentito dal rispetto delle regole di comune prudenza e del dovere di agire per preservare gli interessi degli altri soggetti coinvolti nella vicenda, e configurandosi dunque come un antecedente necessario dell'evento dannoso, concorrente con il comportamento colposo eventualmente tenuto dalla banca nell'identificazione del presentatore (Cass., Sez. U., 9769/2020). 6. Il quarto motivo assume l’omesso esame di un fatto decisivo e discusso fra le parti, costituito dall’apertura, con un’operazione autonoma e precedente, dei libretti di risparmio su cui erano stati versati gli assegni; la fallace identificazione al momento dell’apertura di questi rapporti bancari aveva avuto efficacia determinante nella creazione del presupposto indispensabile per l’incasso dei titoli. 7. Il motivo è inammissibile. Il mezzo, infatti, si duole non tanto di un omesso esame dell’apertura di un rapporto bancario con un atto autonomo e antecedente, ma di un esame non conforme alla lettura (in termini di responsabilità esclusiva) che l’odierna ricorrente vorrebbe dare delle emergenze processuali. Interpretazione, questa, che tuttavia non è coerente con la censura sollevabile ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., che consente di lamentare l’omissione dell’esame di un fatto controverso e decisivo per il giudizio e non la valorizzazione di tale fatto in un senso differente da quello voluto dalla parte (Cass. 14929/2012, Cass.23328/2012). 8.1 Il quinto e il sesto mezzo prospettano la violazione degli artt. 1218 e 1176, comma 2, cod. civ.: l’apertura di libretti di risparmio in favore F i r m a t o D a : D E C H I A R A C A R L O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 d 6 4 9 1 e 7 f e 8 7 2 8 d 6 1 a a 3 f f 2 7 6 7 4 2 9 4 c 4 - F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a Numero registro generale 19043/2019 Numero sezionale 879/2022 Numero di raccolta generale 19523/2022 Data pubblicazione 16/06/2022 di soggetti rimasti sostanzialmente sconosciuti, non essendo sufficiente per un corretto adempimento della professionalità bancaria l’acquisizione di una carta d’identità o di una patente, comportava – in tesi di parte ricorrente – l’automatica responsabilità della banca girataria per l’incasso, da cui la stessa si poteva sollevare dimostrando di essere esente da colpa. Soltanto la comparazione tra i motivi per cui era occorso l’inadempimento e la spedizione postale avrebbe potuto determinare la congrua specificazione dei presupposti di applicabilità dell’art. 1227, comma 1, cod. civ.. 8.2 Il settimo motivo di ricorso adduce l’esistenza di una motivazione apparente, e la conseguente nullità della sentenza per violazione dell’art. 132, comma 2, n. 4, cod. proc. civ., poiché la Corte d’appello, omettendo di esaminare il contenuto della responsabilità in cui era incorsa la banca, aveva compiuto un’incongrua valutazione dei presupposti per l’applicazione dell’art. 1227, comma 1, cod. civ.. La decisione impugnata è giunta così – in tesi di parte ricorrente - all’accertamento di un concorso del fatto colposo del creditore fondato su supposizioni piuttosto che su prove, non essendo dimostrato e neppure verosimile che l’accertamento della mancata consegna dei titoli ai destinatari sarebbe potuto avvenire prima della loro presentazione all’incasso e non potendosi neppure sostenere che la spedizione con raccomandata avrebbe impedito che il plico fosse intercettato e il relativo contenuto abusato. 8.3 L’ottavo motivo di ricorso denuncia la violazione dell’art. 115 cod. proc. civ., in ragione della mancata valorizzazione di circostanze (quali il fatto che [OSCURATO:PERSONA] non avesse avuto alcun rapporto con i clienti in epoca antecedente l’apertura dei libretti di risparmio, effettuata lo stesso giorno della negoziazione dei titoli, la mancata dimostrazione che la carta d’identità del Somma, dimostratasi falsa, non fosse idonea F i r m a t o D a : D E C H I A R A C A R L O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 d 6 4 9 1 e 7 f e 8 7 2 8 d 6 1 a a 3 f f 2 7 6 7 4 2 9 4 c 4 - F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a Numero registro generale 19043/2019 Numero sezionale 879/2022 Numero di raccolta generale 19523/2022 a sollevare alcun indice di sospetto, l’assenza della firma della Data pubblicazione 16/06/2022 Nunziata sulla patente di guida, il fatto che quest’ultima, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA], si fosse recata a Roma per aprire un libretto di risparmio, senza apparenti giustificazioni) alla luce delle quali era palese come non vi fosse alcuno spazio per l’affermazione di un concorso colposo a carico di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. 9. I motivi, da esaminarsi congiuntamente in ragione della loro parziale sovrapponibilità, risultano i primi tre in parte inammissibili, in parte infondati, l’ultimo inammissibile. 9.1 La Corte d’appello ha registrato, in esordio alla propria motivazione, che l’unico profilo di impugnazione proposto riguardava l’accertamento di un concorso di colpa del danneggiato nella causazione del danno. La constatazione, implicitamente, prende atto del giudicato interno venutosi in questo modo a creare sull’accertamento della responsabilità risarcitoria di [OSCURATO:PERSONA] in conseguenza della violazione dell'obbligo, previsto dall'art. 43 del r.d. n. 1736 del 1933 a tutela di tutti i soggetti interessati alla regolare circolazione del titolo, di procedere all'identificazione di colui che aveva presentato il titolo all'incasso. Nessun accertamento, quindi, doveva essere compiuto se non sulla questione agitata con i motivi di appello. Sicché l’odierno ricorrente non ha interesse a impugnare quanto detto all’interno della decisione gravata in merito all’obbligo di identificazione dei soggetti che avevano posto all’incasso i titoli, discendendone, di conseguenza, l’inammissibilità di ogni profilo di critica a questo riguardo. 9.2 La decisione impugnata, dopo aver acclarato che gli assegni erano stati inviati per posta ordinaria, ha ritenuto che il ricorso a un simile mezzo di trasmissione, malgrado la compagnia appellante fosse stata F i r m a t o D a : D E C H I A R A C A R L O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 d 6 4 9 1 e 7 f e 8 7 2 8 d 6 1 a a 3 f f 2 7 6 7 4 2 9 4 c 4 - F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a Numero registro generale 19043/2019 Numero sezionale 879/2022 Numero di raccolta generale 19523/2022 Data pubblicazione 16/06/2022 più volte vittima in passato dei medesimi illeciti per cui era causa e a dispetto della nozione di comune esperienza del rischio di trafugamento di un assegno inviato per posta ordinaria, costituisse un fatto colposo del creditore che aveva concorso a cagionare il danno, sia perché la compagnia poteva utilizzare diversi e più sicuri mezzi di pagamento, sia perché era possibile trasferire i titoli con mezzi più sicuri (tramite lettera raccomandata o assicurata) che avrebbero permesso, dato che il pagamento non era avvenuto immediatamente, di verificare l’omessa ricezione da parte degli effettivi beneficiari. Si tratta di una chiara ed inequivoca spiegazione delle ragioni poste a base della decisione, capaci di rendere percepibile il fondamento della decisione attraverso argomentazioni obiettivamente idonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento (Cass., Sez. U., 22232/2016). Nessun vizio di motivazione può quindi essere predicato rispetto all’individuazione di una responsabilità a mente dell’art. 1227, comma 1, cod. civ.. 9.3 Nessuna “comparazione” fra i motivi per cui era occorso l’inadempimento della banca e il fatto del danneggiato, costituito dalla scelta di ricorrere alla spedizione postale del titolo, doveva essere compiuta dalla Corte di merito. In vero, l’art. 1227, comma 1, cod. civ. codifica il principio secondo cui, ove l’evento di danno debba essere collegato tanto alla condotta del danneggiante quanto al fatto colposo del danneggiato, quest’ultimo deve sopportare in proprio la parte di danno che è effetto della causa da lui stesso posta in essere con la sua condotta (Cass. 3402/1969). L’accertamento dell’entità di tale porzione di danno, stando alla lettera della norma, dipende non dalla gravità dell’inadempimento del debitore, ma dalla gravità della colpa del creditore e dall’entità delle conseguenze che ne sono derivate, sicchè il giudice deve procedere, F i r m a t o D a : D E C H I A R A C A R L O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 d 6 4 9 1 e 7 f e 8 7 2 8 d 6 1 a a 3 f f 2 7 6 7 4 2 9 4 c 4 - F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a Numero registro generale 19043/2019 Numero sezionale 879/2022 Numero di raccolta generale 19523/2022 Data pubblicazione 16/06/2022 piuttosto che a una comparazione fra la condotta tenuta dal danneggiante e quella del danneggiato, a “diminuire” il risarcimento dovuto sulla base di tali criteri. Non è dato poi a questa Corte - a cui spetta soltanto il controllo, sotto il profilo della correttezza giuridica e della coerenza logico-formale, delle argomentazioni svolte dal giudice di merito - di rivedere l’indagine di fatto e le valutazioni compiute a questo proposito dalla Corte distrettuale nello svolgimento dei propri compiti istituzionali. 10. Per tutto quanto sopra esposto, il ricorso deve essere respinto. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al rimborso delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in € 1.900, di cui € 200 per esborsi, oltre accessori come per legge e contributo spese generali nella misura del 15%. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, ove dovuto. Così deciso in Roma in data 22 marzo 2022. Il Presidente F i r m a t o D a : D E C H I A R A C A R L O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 d 6 4 9