CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 17 febbraio 2026
Cassazione n. 08591/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
RACO ORDINANZA [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza del 08/04/2025 della Corte d'appello di Palermo dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso proposto nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA]; rilevato che il primo motivo di ricorso, con il quale si contesta il mancato riconoscimento della scriminante dello stato di necessità ex art. 54 cod. pen. per giustificare la condotta di ricettazione non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; che il giudice di secondo grado non ha riscontrato i presupposti per applicare la causa di giustificazione in esame (si veda, in particolare, pag. 3 della sentenza impugnata) facendo corretta applicazione dei principi affermati in tema dalla giurisprudenza; considerato che il secondo motivo di ricorso che contesta la sussistenza della circostanza aggravante di cui all’art. 625, primo comma, n. 2, cod. pen. è eccentrico rispetto al tenore dell'imputazione ; che il terzo motivo di ricorso relativo all’omesso riconoscimento dell’ipotesi di particolare tenuità del fatto di cui all’art. 131-bis cod. pen. non è stato dedotto con i motivi di appello e non è pertanto consentito ; che la Corte di appello di Palermo, a pag. 5 della sentenza impugnata, ha evidenziato che le precedenti condanne, sempre inerenti a reati contro il patrimonio, sono sintomatiche della capacità a delinquere del ricorrente e che il giudice di primo grado ha già ritenuto la recidiva subvalente rispetto alle circostanze attenuanti generiche; ritenuto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così è deciso, 17/02/2026